Incarto n. 12.2014.194
Lugano 26 maggio 2015/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Fiscalini e Camponovo (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.143 (azione in disconoscimento del debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 31 luglio 2013 da
AO 1 rappr. dall’avv. RA 2
contro
AP 1, rappr. dall’avv. RA 1
chiedente ai sensi dell’art. 83 LEF il disconoscimento del debito di fr. 48'600.- oltre a interessi e spese di cui ai PE n. __________ e __________, con protesta di spese e ripetibili;
domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 8 ottobre 2014;
appellante la convenuta, che con atto di appello del 10 novembre 2014 chiede la riforma del giudizio impugnato e la reiezione della petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice, con la risposta del 12 gennaio 2015, propone di respingere l’appello e di confermare la decisione di prima istanza;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Tra la società sportiva AP 1, __________ (di seguito: il Club) e la società AO 1 SA, __________ (di seguito: lo sponsor) è stato stipulato un contratto (doc. F) avente per oggetto il pagamento alla prima, ad opera della seconda, di vari importi a titolo di rimborso di spese e sponsorizzazioni nonché (clausola n. 3) di fr. 4'500.- (+ IVA) mensili, in rate di fr. 9'000.- (+ IVA), alle scadenze 23 febbraio 2011, 23 aprile 2011, 23 giugno 2011 “e così di seguito”, per ogni mese di relazione contrattuale del Club con il calciatore P__________, quale giocatore non amatoriale, “fino ad almeno il 31 agosto 2011”. In caso di mancato pagamento di una rata l’intero importo residuo sarebbe stato immediatamente esigibile. Il Club avrebbe ricevuto inoltre il 10% (+ IVA) del ricavato di un eventuale trasferimento del giocatore in un altro Club. Il contratto prevedeva inoltre la competenza del foro di __________ e l’applicabilità del diritto svizzero. Il contratto non menziona alcuna data di inizio di validità e vi figura solo il 25 febbraio 2011, data della firma del rappresentante del Club. Nelle premesse contrattuali è stato indicato che lo sponsor svizzero subentrava ad un’omonima società uruguaiana. Il Club ha rinnovato più volte il contratto di lavoro con il suddetto calciatore, e ha quindi preteso il pagamento di fr. 4'500.- per ogni mese di rapporto contrattuale dopo il 31 agosto 2011. Lo sponsor vi si è opposto, ritenendo terminato il proprio obbligo con lo spirare di detta data.
B. Il 13 marzo 2012 e l’8 aprile 2013 il Club ha fatto spiccare contro lo sponsor due precetti esecutivi per gli importi a proprio dire maturati a suo favore, vale a dire fr. 29'160.oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2011 (doc. B, PE n. __________ e fr. 19'440.- oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2012 (doc. C, PE n. __________); lo sponsor ha interposto opposizione ai due precetti. Il Club ha adito la via giudiziaria con domande di rigetto provvisorio delle due opposizioni per complessivi fr. 48'600.-, che sono state accolte con sentenze pretorili del 18 giugno 2013 (non prodotte agli atti).
C. Con petizione del 31 luglio 2013 lo sponsor AO 1 ha chiesto al Pretore di Lugano, sezione 1, il disconoscimento del debito di fr. 48'600.- e la conferma in via definitiva delle opposizioni ai PE n. __________ e __________, con protesta di tasse, spese e ripetibili. All’accoglimento della petizione si è opposta la convenuta con risposta del 13 agosto 2013, senza eccepire la proroga di foro a favore della Pretura di __________. In replica e duplica le parti hanno confermato le loro rispettive, antitetiche tesi. Esperita l’istruttoria, esse si sono riconfermate nelle loro rispettive domande con i memoriali conclusivi del 2 e 3 aprile 2014.
D. Con sentenza 8 ottobre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto la petizione, ha accertato l’inesistenza del debito di fr. 48'600.-, ha mantenuto le opposizioni ai menzionati precetti n. __________ e __________ e ha caricato alla convenuta fr. 1'800.- per tassa di giudizio e fr. 5’000.- per ripetibili. Il Pretore ha ritenuto che il contratto tra le parti fosse terminato il 31 agosto 2011: il tenore letterale dell’accordo (doc. F) non sarebbe chiaro ma lo sarebbe alla luce delle testimonianze assunte, di una proposta di nuovo accordo (doc. R) formulata dalla convenuta ma non firmata dall’attrice (che deporrebbe a favore di una mancata continuazione del rapporto), mentre i nuovi contratti di lavoro stipulati tra il calciatore ed il Club sarebbero stati una res inter alios acta ininfluente nell’accordo tra le parti.
E. Avverso il giudizio pretorile è insorta la convenuta con appello del 10 novembre 2014, con cui chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta del 12 gennaio 2015 l’attrice, ribadendo le proprie tesi, si è opposta all’accoglimento dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Sulle tesi antitetiche delle parti si ritornerà, se del caso, in sede di trattazione del diritto.
e considerato
in diritto:
1. La decisione pretorile impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come tale, impugnabile (art. 308 cpv. lett. a CPC); il valore di causa supera infatti fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC).
2. L’appellante sostiene una violazione degli art. 312 e (implicitamente) 394 segg. CO, e quindi un’errata applicazione del diritto (oltre ad un errato apprezzamento delle prove); si tratta di argomenti invocabili in questa sede (art. 310 lett. a CPC). Presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza (art. 311 cpv. 1 CPC), l’appello è tempestivo. Esso è munito della decisione impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC).
3. L’art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione. Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Stoffel, Voies d’exécution, n. 144 p. 117; Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA 17 settembre 2009 inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29 settembre 2010 inc. n. 12.2008.248). Incombe quindi al creditore procedente di documentare l’origine della pretesa litigiosa, e meglio le sue titolarità ed esistenza (nella fattispecie per fr. 48’600.-).
4. Decisivo in concreto è accertare se il contratto di sponsorizzazione tra le parti (doc. F) prevedeva un suo proseguimento anche dopo il 31 agosto 2011, data minima di scadenza ammessa da entrambe le parti. In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO); solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 127 III 444 consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123 III 165 consid. 3a). In altri termini, se la reale volontà delle parti non può essere stabilita o è divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni fatte e i comportamenti in base al principio dell'affidamento (DTF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; 128 III 265 consid. 3a). Egli deve pertanto ricercare il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni parte poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni dell'altra tenuto conto dell'insieme delle circostanze (DTF 131 III 268 consid. 5.1.3), quali lo scopo e gli interessi delle parti, le loro condizioni personali e professionali (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 364 e rif. ad art. 18 CO), se del caso i preliminari e anche il loro comportamento successivo (Jäggi/Gauch, op. cit., n. 357 e segg. ad art. 18 CO). Il principio dell'affidamento permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima volontà (DTF 129 III 118 consid. 2.5).
5. L’appellante ritiene che non sia convincente l’accertamento del Pretore, secondo il quale il contratto doc. F era a durata determinata con validità sino al 31 agosto 2011 e non era stato rinnovato. Essa afferma che per stabilire la reale e concorde volontà delle parti era necessario stabilire quale fosse lo scopo della relazione contrattuale, a suo dire ravvisabile come un contratto di società semplice intesa a dare valore commerciale al calciatore nell’intento di cederlo a terzi e dividere l’eventuale utile così ricavato. Considera inoltre errato l’accertamento del primo giudice, secondo il quale l’ultimo pagamento era quello del mese di agosto 2011, poiché i pagamenti erano bimensili e l’ultimo bonifico si riferiva quindi ai mesi di agosto e settembre 2011. Con riferimento alle trattative intercorse tra il Club e lo sponsor per l’eventuale rinnovo degli accordi, rimaste poi senza esito, l’appellante ritiene che il doc. R provi il proseguimento dei rapporti contrattuali anche dopo il 31 agosto 2011.
6. Non è contestato che la vertenza si riferisce al periodo dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2012 e che in tale periodo il calciatore è stato alle dipendenze del Club appellante. La convenuta doveva provare il fondamento del credito da lei vantato, vale a dire che il contratto doc. F era stato prorogato oltre il limite del 31 agosto 2011. Il contratto non indica né la sua data d’inizio né quella di scadenza e vi è indicata solo la data del 23 febbraio 2011, quando è stata apposta la firma del rappresentante del Club. Non resta quindi che interpretare la volontà delle parti, iniziando con il chiarire quanto (ed è molto) vi è di oscuro nelle loro manifestazioni di volontà, secondo il principio sopra evocato. Dagli atti non risulta il benché minimo accertamento sulle eventuali trattative condotte tra le parti per giungere alla redazione del contratto, né le parti vi hanno fatto accenno in alcun modo. In prima sede l’attrice ha indicato di aver concluso con il Club convenuto un contratto di finanziamento e sponsorizzazione, ciò che non è stato contestato nella risposta e nella duplica. Solo in sede di appello il Club avanza ora la tesi di un contratto di società semplice per la valorizzazione commerciale del calciatore, mai evocata in precedenza.
7. Il contratto ha avuto inizio il 1° gennaio 2011 (in altre parole retroattivamente). Esso prevedeva (per la sua clausola n. 3) pagamenti bimestrali posticipati (quindi al 23 febbraio 2011 per i mesi di gennaio e febbraio 2011). In effetti, risultano effettuati 4 pagamenti di fr. 9'720.- (2 x fr. 4'500.- + IVA), alle date 13 aprile 2011 (scadenza contrattuale al 23 febbraio 2011), 20 maggio 2011 (scadenza contrattuale al 23 aprile 2011), 3 ottobre 2011 (scadenza contrattuale al 23 giugno 2011) e 23 novembre 2011 (scadenza contrattuale implicita - “e così di seguito” - al 31 agosto 2011). Il pagamento ritardato delle rate non è però indicazione di ausilio per l’una o l’altra tesi. Neppure è di ausilio il fatto che il Club abbia rinnovato il contratto di lavoro del giocatore per almeno quattro volte, per le seguenti durate: dal 17 settembre 2009 al 30 giugno 2011 (doc. G), dal 14 febbraio 2011 al 31 maggio 2011 (doc. 1), dal 1° luglio 2011 al 31 maggio 2012 (doc. 3) e dal 1° giugno al 30 settembre 2012 (doc. H). Balza agli occhi da un lato la parziale sovrapposizione dei periodi (per i primi due solo parzialmente spiegabile con il trasferimento provvisorio del giocatore ad __________), e la mancata copertura del mese di giugno 2011. Le parti si sono accordate nel febbraio 2011 per una dipendenza del giocatore dal Club almeno fino al 31 agosto 2011, comprendendo quindi anche – perlomeno nei loro rapporti – il mese di giugno 2011. Ciò fa collimare il periodo di validità contrattuale con le 8 mensilità (4 bimensilità) versate dall’attrice alla convenuta, per quanto a scadenze regolarmente superate. Si noti di transenna che l’appellante erra quando sostiene (appello, pag. 3) che l’attrice, nelle proprie conclusioni (p.to n. 1), avrebbe ammesso di avere pagato mensilità fino al 30 settembre 2011: essa in realtà si è solo limitata a riassumere le date dei propri pagamenti e le scadenze dei medesimi, indicando anzi esplicitamente di avere onorato il contratto fino al 31 agosto 2011. Non vi è quindi elemento decisivo deducibile dai suddetti fatti.
8. L’obbligo di versamento del finanziamento di sponsorizzazione almeno fino al 31 agosto 2011 non permette di concludere per un’automatica protrazione dell’accordo a semplice dipendenza dei contratti che il Club avrebbe sottoscritto con il giocatore. Dall’istruttoria nulla emerge al riguardo e non risulta, in particolare, che lo sponsor sia stato coinvolto nelle trattative tra il Club e il giocatore. Vincolare il rinnovo del contratto di sponsorizzazione e finanziamento al rinnovo del contratto di lavoro tra il Club e il giocatore costituirebbe invero una violazione dell’art. 27 cpv. 2 CC. Una clausola del genere potrebbe essere ricondotta alla liceità dal giudice, come prevede l’art. 20 cpv. 2 CO, con una limitazione nel tempo della sua durata. Il Club ha esposto pretese per un periodo limitato, compatibile con la protezione della personalità. L’interpretazione degli accordi contrattuali nel senso di un rinnovo automatico della sponsorizzazione in caso di rinnovo del contratto di lavoro non trova tuttavia riscontro nell’istruttoria, dalla quale emergono invece elementi atti a rafforzare l’interpretazione adottata dal primo giudice. P__________, pur con l’apprezzamento prudente delle sue dichiarazioni, visto il suo interesse economico nell’attrice, ha dichiarato (verbale del 17 febbraio 2014) che a casa del presidente del Club era stato pattuito che dal 1° settembre 2011 sarebbe stato il Club medesimo ad assumersi integralmente il salario del giocatore, visto che lo sponsor “da due anni” pagava il salario del giocatore senza riscontro all’investimento, anche se lo sportivo risultava essere il miglior difensore laterale tra i giocatori in forza a compagini ticinesi, ferma restando comunque la percentuale del 10% per il Club in caso di cessione. La dichiarazione è credibile, anche perché la data del 31 agosto non è casuale, trattandosi dell’ultimo giorno per effettuare i trasferimenti internazionali di giocatori (risposta, pag. 3). Inoltre essa è confermata anche dalle dichiarazioni del giocatore, sentito lo stesso giorno e che pure ha riferito pari pari di detto accordo (aggiungendo pure la descrizione di una manovra poco elegante del Club a danno – tentato – dell’attrice). Il giocatore inoltre non ha alcun interesse alla lite (al massimo, una maggiore vicinanza con l’attrice piuttosto che con la convenuta, dalla quale ha dovuto separarsi con disdetta per gravi motivi; ma ciò non ne inficia certo la credibilità). Pure dal teste M__________ (verbale di audizione del 26 febbraio 2014) giungono indizi convergenti: egli aveva parlato con il patrocinatore della convenuta nell’ottica di un “eventuale rinnovo del contratto” (doc. F), che sarebbe dovuto avvenire in forma scritta con documenti da prepararsi dal medesimo patrocinatore. Trattasi del doc. R, non firmato (a detta del teste, ma solo per averlo sentito dire da P__________), a seguito del citato accordo verbale. Comunque, resta il fatto che vi erano trattative per il rinnovo dell’accordo, che non era quindi stato pattuito né era avvenuto. Inoltre, non vi sarebbe stata necessità di discutere di un rinnovo, se il contratto fosse stato ancora in corso, e neppure di ancorare in esso un importo dovuto a quel momento, bastando – teoricamente – il contratto medesimo. Detto teste ha pure confermato la percentuale del 10 % per il Club in caso di cessione del giocatore, ed il pagamento di due anni di salario a decorrere dal 1° settembre 2009 (cioè fino al 31 agosto 2011, contemplando pure i pagamenti effettuati dal precedente, omonimo sponsor sudamericano). Si tratta di elementi convergenti con le altre testimonianze. E nemmeno si può dedurre dal silenzio dell’attrice in merito alla risposta alla proposta di rinnovo un tacito consenso, né un comportamento concludente tale da configurare l’esistenza di un contratto rinnovato. Una manifestazione concludente può essere ammessa infatti solo in presenza di un comportamento univoco, la cui interpretazione non possa suscitare dubbio alcuno. Questa restrizione discende dal principio dell’affidamento. In termini generali, un comportamento passivo non può essere considerato come una volontà di impegnarsi, specie per l’accettazione di un’offerta (DTF 123 III 59 consid. 5a; Kramer, Berner Kommentar, N. 11 e 12 all’art. 1).
9. Né aiuta la convenuta il fatto che nel contratto si indichi “per ogni mese di relazione contrattuale del GIOCATORE con LOCARNO”. Tale espressione trova una ragione nel fatto che se fosse giunta un’offerta irrinunciabile da un grosso Club (la stessa convenuta parla di giocatore quotato milioni di Euro prima di approdare a Locarno: duplica, pag. 2), il giocatore sarebbe stato ceduto, con guadagno per entrambe le parti (90%, rispettivamente 10% del ricavato dalla cessione), e con pagamento dell’importo di fr. 4'500.- pro rata temporis (di qui la necessità di specificare la singola mensilità).
10. Neppure giovano alla convenuta i contratti di lavoro stipulati con il giocatore, trattandosi di accordi che mai hanno visto il coinvolgimento, diretto o indiretto, dell’attrice. Neppure il contratto di lavoro stipulato il 14 febbraio 2011 (pochi giorni prima quindi della firma dell’accordo tra le parti ad opera del Presidente del Club) permette di dedurre alcunché: il doc. F d’altronde concretizzava un subentro di sponsor (da quello sudamericano a quello elvetico), fino ad almeno il 31 agosto 2011, quindi per un periodo contemplato dal secondo contratto di lavoro. D’altronde, se anche la convenuta volesse conteggiare i mesi di effettivo rapporto contrattuale avuto con il giocatore, e dedurre da ciò un legame con il doc. F, dovrebbe addirittura restituire fr. 4'500.-, pari al periodo dal 1° al 30 giugno 2011, rimasto contrattualmente scoperto tra giocatore e società (v. doc. 1 e 3), per quanto coperto tra sponsor e società medesima.
11. In definitiva, l’unico elemento che potrebbe suscitare interrogativi sul limite temporale di validità al 31 agosto 2011 riguarda le diciture sui bonifici bancari prodotti dall’attrice medesima con rifermento ai pagamenti bimensili: se i primi due confermano il limite sopra indicato (“secondo contratto giocatore __________ quota febbraio 2011” e “quota aprile 2011”), ed il terzo non lo smentisce (nessuna dicitura), il quarto reca l’indicazione “quota ottobre 2011”. Ciò potrebbe spiegarsi con il ritardo nei singoli versamenti: metà aprile per febbraio (correttamente: gennaio e febbraio, cioè per la scadenza di febbraio), metà maggio per aprile (marzo/aprile), inizio ottobre per giugno (maggio e giugno) e – per l’appunto – fine novembre per luglio e agosto (con dicitura comunque erronea). Tuttavia, questo solo elemento, per altro nemmeno considerato dalle parti e dal Pretore, non permette di inficiare le conclusioni alle quali è giunto quest’ultimo sulla base di un’accurata analisi dell’istruttoria.
12. In definitiva, dunque, nel suo risultato la decisione del Pretore resiste alle critiche e l’appello va respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese processuali, insieme ad una adeguata indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 48'600.-.
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 19 novembre 2014 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di appello, in complessivi fr. 3’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- avv. - avv.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).