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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.05.2015 12.2014.183

4 mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,636 mots·~18 min·3

Résumé

Contratto di fornitura di birra

Texte intégral

Incarto n. 12.2014.183

Lugano 4 maggio 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. SE.2011.387 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 – promossa con petizione 10 novembre 2011 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

con cui ha chiesto di condannare la controparte al versamento di fr. 28'392.- oltre interessi dal 26 marzo 2009, nonché di rigettare in via definitiva, limitatamente a tale importo, l’opposizione da questa interposta al PE n. __________ fatto spiccare dall’UE di Lugano;

domanda avversata dalla convenuta che ha altresì postulato la cancellazione del PE summenzionato, mentre con le conclusioni si è limitata a chiedere la reiezione della petizione;

sulla quale il Pretore ha statuito con decisione 16 settembre 2014, accogliendo la petizione limitatamente al pagamento di fr. 28'392.- oltre interessi dal 16 settembre 2010;

appellante la convenuta che con appello 22 ottobre 2014 chiede di annullare il giudizio querelato e di procedere alla cancellazione del PE in questione, con protesta delle spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con risposta 19 novembre 2014 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta delle spese giudiziarie;

ritenuto

in fatto:                A.  Il 1° marzo 1994 __________ (società poi assorbita tramite fusione da AO 1) e AP 1 hanno sottoscritto un “contratto di fornitura per birre e bibite” con il quale la prima ha concesso alla seconda un “contributo” di fr. 30'000.- per l’esercizio pubblico __________ a __________. Quale contropartita la seconda si è impegnata, segnatamente, a vendere 1'000 hl di birra del partner contrattuale. In caso di violazione del contratto le parti hanno previsto (clausola 5) che AP 1 avrebbe versato una penale di fr. 80.- per hl, da calcolare sul volume degli hl non venduti (doc. B1). Contestualmente esse hanno altresì sottoscritto un contratto relativo a un ulteriore “contributo” di fr. 5'000.- e con le stesse clausole previste sopra (doc. B2). Con lettera 26 marzo 2009 AO 1, riferendosi alla clausola 5, ha notificato a AP 1 l’“annullamento, con effetto immediato”, dei contratti summenzionati, chiedendo di versare quanto richiesto con la “fattura finale” (doc. C).

                            B.  Fallito il preventivo tentativo di conciliazione (inc. CM.2011.95), con petizione 10 novembre 2011 AO 1 ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AP 1, chiedendo la sua condanna al versamento di fr. 28'392.- oltre interessi dal 26 marzo 2009, nonché di rigettare in via definitiva, limitatamente a tale importo, l’opposizione da questa interposta al PE n. __________ fatto spiccare dall’UE di Lugano. Con risposta 12 dicembre 2011 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione, chiedendo altresì la cancellazione del PE summenzionato. Esperita l’istruttoria l’attrice ha confermato la propria richiesta, mentre la convenuta ha unicamente domandato la reiezione della petizione. Con decisione 16 settembre 2014 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 28'392.- oltre interessi dal 16 settembre 2010.

                            C.  Con appello 22 ottobre 2014 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendo di annullarlo e di procedere alla cancellazione del PE in questione. Con risposta 19 novembre 2014 l’attrice postula invece la reiezione del gravame. Il 28 gennaio 2015 la convenuta ha inoltrato un’“istanza di assunzione suppletoria di prove (ex art. 317 CPC)” domandando l’assunzione agli atti di uno scritto datato 22 dicembre 2014. Con osservazioni 10 febbraio 2015 la controparte si è opposta a tale richiesta. Con risposta spontanea 13 febbraio 2015 rispettivamente duplica 3 marzo 2015 le parti hanno confermato i loro punti di vista.

considerato

in diritto:              1.  L’appellante produce tutta una serie di documenti

         (doc. D-L) e con “istanza di assunzione suppletoria di prove (ex art. 317 CPC)” datata 28 gennaio 2015 postula l’assunzione agli atti del doc. M. Come già spiegato da questa Camera (da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2012.127 del 12 febbraio 2014, consid. 8.1), le parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuove prove in due determinati casi: da una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti “nova”), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte. In ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano essere considerati rilevanti. L’apprezzamento anticipato delle prove, ammesso anche dalla nuova procedura civile federale, permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti, senza cadere nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti. L’apprezzamento anticipato delle prove costituisce il contrappeso necessario per rimediare – ai fini di uno snellimento del procedimento – a un esercizio sproporzionato del diritto alla prova. Come sarà spiegato nei considerandi successivi tutti i documenti prodotti in questa sede dall’appellante sono irricevibili, con la precisazione che i doc. E4 e E5 fanno già parte del fascicolo probatorio di prima sede.

                             2.  Il Pretore ha reputato che non poteva essere seguita la tesi della convenuta secondo la quale la disdetta del contratto era venuta meno per atti concludenti poiché dopo l’invio della medesima la controparte aveva continuato a rifornirla delle proprie bevande, sia personalmente sia attraverso terzi che si sarebbero occupati della gestione del bar in questione. Egli ha spiegato, in sintesi, che la convenuta non aveva contestato la disdetta 26 marzo 2009 e che dall’istruttoria è emerso che posteriormente alla stessa, ossia il 30 giugno 2009, AO 1 aveva concluso un nuovo contratto con __________ che non prevedeva, peraltro, un contributo finanziario dell’attrice, mentre non vi è alcuna prova dell’esistenza di ulteriori contratti con la convenuta.

                             3.  L’appellante critica, in primo luogo, il primo giudice per non aver tenuto conto che la gerenza del __________ non era mai stata ceduta e che quindi ogni acquisto, anche per il tramite di terzi, doveva essere conteggiato come fornitura per la sua gestione dell’esercizio pubblico. La convenuta asserisce, inoltre, che la controparte continua a rifornire dei propri prodotti l’esercizio pubblico di sua proprietà (memoriale, pag. 4). Tuttavia, ella si limita a ribadire quanto sostenuto con le proprie conclusioni, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione pretorile, sicché su questo punto l’appello è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Il Pretore ha invero spiegato che ella non aveva contestato la disdetta 26 marzo 2009 (doc. C), che quindi aveva esplicato definitivamente i suoi effetti. Nemmeno vi era stata una rinuncia o un nuovo contratto tra AO 1 e la convenuta, dato che dalla testimonianza di __________ è emerso che posteriormente a tale disdetta era stato concluso un nuovo contratto con __________. Al contrario di quanto sembra credere l’appellante, al riguardo è quindi del tutto ininfluente la questione di sapere chi fosse il proprietario, rispettivamente il gestore, del bar in questione. Anche i documenti prodotti in queste sede dalla convenuta a sostegno della propria censura sono di conseguenza irrilevanti. Si tratta, infatti, di uno scritto 10 ottobre 2014 della Sezione polizia amministrativa, Bellinzona, nel quale è indicato che la convenuta è stata autorizzata alla gerenza del __________ dal 7 settembre 1994, nonché della missiva 14 ottobre 2014 che le trasmette copia delle autorizzazioni in tal senso e ove è indicato che non risulta cessazione di attività da parte sua (doc. D prodotti in appello), nonché delle decisioni 7 settembre 1994 dell’Ufficio dei permessi e dei passaporti, Bellinzona, di concessione di apertura temporanea dell’esercizio pubblico (doc. E1), del rilascio 19 dicembre 1994 della patente di esercizio pubblico (doc. E2), dell’autorizzazione alla gestione 20 settembre 2001 (doc. E3) rispettivamente 10 aprile 2009 (doc. E4) e alla gerenza per esercizio senza alloggio 24 giugno 2011 (doc. E5). Per tacere del fatto che due documenti (doc. E4 e E5) fanno già parte del materiale probatorio di prima istanza (doc. 7), mentre per il resto sono tutti precedenti al giudizio impugnato e l’appellante non spiega il motivo per cui non li ha prodotti prima dinanzi al Pretore. Va ricordato che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non è possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Per gli stessi motivi evidenziati è ininfluente ai fini del giudizio anche il doc. M (“ristorno 2014 – Fornitura da parte del commerciante di bevande” datato 22 dicembre 2014 e indirizzato a “__________, __________”) di cui l’appellante chiede l’acquisizione con “istanza di assunzione suppletoria di prove (ex art. 317 CPC)”. Ella motiva invero tale assunzione sostenendo che siccome tale società avrebbe cessato la sua attività, il ristorno in questione sarebbe di sua competenza. Anche con tale censura la convenuta non si confronta tuttavia con la motivazione pretorile indicata sopra.

                             4.  Riallacciandosi alle censure testé menzionate la convenuta sostiene che la controparte non era legittimata a rescindere il contratto di cui ai doc. B1 e B2 poiché ella non sarebbe mai venuta meno ai propri obblighi contrattuali. Ella sostiene che al momento della disdetta la quantità di bevande che doveva essere venduta non era stata ancora raggiunta, motivo per cui il contratto doveva protrarsi fino al raggiungimento dei 1'000.- hl (memoriale, pag. 4). L’appellante sembra quindi fare riferimento alla clausola 7 dei contratti in questione, secondo cui essi sono stati stipulati “per una durata fissa di 10 anni. Se non si raggiunge la quantità minima d’acquisto di 1'000.- hl il contratto si prolunga automaticamente finché sarà raggiunta detta quantità. Se non viene data regolare disdetta scritta con un preavviso di almeno 6 mesi, il contratto si prolunga automaticamente di un altro anno”. Tuttavia, ancora una volta l’appellante non si confronta con la motivazione pretorile, secondo la quale non contestando la disdetta di cui al doc. C questa avrebbe esplicato definitivamente i suoi effetti. Va evidenziato, su questo punto, che dal carteggio processuale non emerge che prima dell’inoltro della procedura di conciliazione nel marzo 2011 la convenuta abbia contestato la disdetta 26 marzo 2009, motivata dall’attrice proprio con la circostanza che la controparte aveva violato la clausola 5 dei contratti in questione. Tant’è che la convenuta medesima ammette di essersi pronunciata al riguardo solamente con scritto 12 aprile 2011 (conclusioni, pag. 3 in fondo; doc. 2). D’altra parte, l’appellante medesima ammette di non aver a suo tempo contestato la disdetta in questione (memoriale, pag. 5). Anche su questo punto l’appello è pertanto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

                             5.  L’appellante reputa che sebbene non abbia contestato tempestivamente la disdetta 26 marzo 2009 (doc. C), siccome a tutt’oggi continua a essere rifornita dalla controparte “tale persistenza nella fornitura vale già, di per sé, quale annullamento della disdetta in modo esplicitamente tacito” (memoriale, pag. 5). Non si comprende, tuttavia, il motivo per cui in presenza di una disdetta che ha esplicato i propri effetti la fornitura non possa fondarsi su ulteriori relazioni contrattuali, che non mutano in alcun modo la penale (doc. B1 e B2, clausola 5) prevista nel rapporto precedente. A nulla muta la circostanza che l’attrice non avrebbe contestato l’esistenza di forniture successive, dato che ella ha chiaramente affermato che esse erano destinate a __________ e sono avvenute in base ad altri accordi (conclusioni, pag. 4 in alto). La convenuta si limita ad affermare che la circostanza secondo cui la controparte abbia, per ipotesi, concluso un nuovo contratto con tale società non deve esserle di pregiudizio, dato che ella è stata l’unica gerente del __________. Sennonché, per i medesimi motivi già illustrati (sopra, consid. 3), l’argomentazione pretorile resiste alla critica. L’appellante soggiunge di aver sempre trasmesso ai nuovi conduttori l’impegno a rifornirsi presso la controparte. Tuttavia, non è dato di capire in che misura ella poteva trasmettere un impegno a fronte di una disdetta che, per le ragioni già indicate, aveva esplicato definitivamente i suoi effetti. Nemmeno la circostanza che la convenuta abbia, per ipotesi, agito in tal senso è tale da instaurare unilateralmente il rapporto contrattuale con la controparte, rispettivamente a inficiare l’efficacia della disdetta 26 marzo 2009 (doc. C). Risultano di conseguenza irrilevanti le fatture prodotte in appello dalla convenuta al fine di dimostrare il proprio asserto (doc. F1, F2 e G prodotti in appello). Per tacere del fatto che tali documenti sarebbero comunque irricevibili poiché sono tutti precedenti all’emanazione del giudizio impugnato e l’appellante nemmeno spiega il motivo per cui ha ritardato la loro produzione (art. 317 cpv. 1 CPC).

                             6.  L’appellante prosegue affermando che a dimostrazione della sussistenza del contratto tra le parti anche dopo la disdetta di cui al doc. C vi sono la pubblicità e i volantini che periodicamente le sono inviati dalla controparte a promozione dei propri prodotti, oltre al fatto che tramite l’attrice sono eseguiti regolarmente la pulizia, il controllo e la manutenzione degli impianti di spinatura presenti presso l’esercizio pubblico (memoriale, pag. 5 in fondo). I documenti prodotti in appello (doc. H e I) sui quali fonda la propria censura sono tuttavia irricevibili. Invero – tranne, forse, l’ultimo foglio del doc. I, la cui lettura della data è pressoché impossibile – tali documenti sono tutti precedenti al giudizio querelato e l’appellante nemmeno spiega il motivo per cui non li avrebbe prodotti dinanzi al primo giudice. Sia come sia, gli stessi sarebbero ininfluenti ai fini del giudizio. Invero, posta l’efficacia della disdetta 26 marzo 2009 per i motivi illustrati nei considerandi precedenti, non si comprende in che misura essi possano dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale instaurato con i contratti doc. B1 e B2. Va ricordato che come indicato dal Pretore il teste __________ (consulente alla vendita per AO 1) ha dichiarato che dopo la disdetta 26 marzo 2009 l’attrice aveva concluso il 30 giugno 2009 un nuovo contratto di fornitura di bevande, senza contributo finanziario, con __________ (verbale 15 marzo 2012, pag. 1). Quanto suindicato dalla convenuta può quindi concernere il rapporto instaurato con quest’ultima società. A nulla muta la circostanza che l’appellante è stata indicata essere la destinataria di taluni scritti. Dall’istruttoria è invero emerso che ella rivestiva comunque un ruolo nell’esercizio pubblico, tant’è che il teste __________ ha riferito: “dopo che è subentrata la ditta __________ ho incontrato più volta la signora AP 1 al __________ ma non posso dire in che rapporti fosse con la __________” (verbale 15 marzo 2012, pag. 1 in basso). L’appellante reputa che a dimostrazione del proprio asserto vi sarebbe anche la circostanza che nel novembre 2012 l’attrice avrebbe adeguato i prezzi per la pulizia dei tubi di birra. Ella rinvia al doc. L prodotto in appello, che tuttavia è anch’esso precedente al giudizio querelato e l’appellante nemmeno spiega il motivo per cui non lo avrebbe prodotto in prima sede. Tale documento è pertanto inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Sia come sia, per gli stessi motivi testé illustrati esso sarebbe comunque ininfluente ai fini del giudizio.

                             7.  Circa le conseguenze dell’inadempienza contrattuale, l’appellante critica il Pretore per aver reputato che ella non aveva contestato il volume degli acquisti di bibite indicato dall’attrice nel conteggio 27 ottobre 2010 (memoriale, pag. 6 alto). Il primo giudice ha spiegato che la convenuta non ha contestato in quanto tali i criteri di calcolo adottati nel conteggio testé menzionato (doc. D), ma si è sostanzialmente limitata a sostenere di avere acquistato quantitativi ben superiori, anzi di avere addirittura superato il limite di 1'100 hl (decisione impugnata, pag. 2 in fondo). L’appellante reputa invece di aver precisato, sia nella risposta sia nelle conclusioni, che il conteggio in questione non tiene conto delle bibite analcoliche fornite e riporta un quantitativo di bibite e birre vendute che non è assolutamente compatibile con l’esercizio di un locale bar nell’arco di più di 18 anni di attività (memoriale, pag. 6 in alto). Circa la prima censura, non se ne comprende la portata, dato che i contratti di cui ai doc. B1 e B2 prevedevano l’impegno di vendere 1'000 hl di birra. La seconda affermazione, poi, si esaurisce in una mera considerazione di parte, sprovvista di portata probatoria. Lo stesso dicasi dell’argomentazione sulla disparità di calcolo tra il periodo 1994-2000 e quello 2001-2008, rispettivamente di quella secondo la quale l’attrice, dopo aver acquisito la società __________, si sarebbe trovata in una situazione contabile confusa che avrebbe ingenerato degli errori (appello, pag. 6 in mezzo). L’appellante sostiene che l’onere di dimostrare la propria pretesa competeva all’attrice e afferma che dall’istruttoria sarebbero emersi “chiari dubbi” circa il conteggio effettuato dalla controparte (memoriale, pag. 8 in fondo). Sennonché, la pretesa dell’attrice, oltre che a essere confortata dai conteggi inviati alla controparte il 27 ottobre 2010 (doc. D), emerge anche dalla testimonianza di __________. Egli ha dichiarato che “sulla base di quanto ho letto negli atti aziendali il contratto non poteva essere mantenuto in quanto il consumo negli anni era troppo basso per permettere il rimborso del credito inizialmente concesso” (verbale 15 marzo 2012, pag. 1). Non è invece di utilità per la convenuta la testimonianza di __________ (nipote della convenuta) che ha riferito circa un periodo limitato, ossia i mesi di luglio e agosto 1997, e che per il resto ha riportato sue impressioni personali sprovviste di portata probatoria (cfr. verbale 8 febbraio 2012). La convenuta reputa che la testimonianza di __________ sarebbe invece “altamente indiziante” circa la “confusione e l’incorrettezza contabile vigente” presso l’attrice (appello, pag. 7 in alto). Ella rinvia al passaggio ove il teste ha affermato: “Mi viene ostenso il doc. 6: devo dire che lo stesso non indica il quantitativo del consumo ma solamente l’importo” (verbale 15 marzo 2012, pag. 2). Tale documento, tuttavia, è irrilevante ai fini del giudizio già per il motivo che si tratta di una “nota di credito” indirizzata a __________ il 12 maggio 2011 e inerente all’anno 2010. L’appellante rinvia, poi, alla testimonianza di __________ (già dipendente della birreria __________). Questi ha riferito che “il consumo del __________ di fusti di birra era di 2-3 fusti a settimana o meglio circa due fusti nel periodo invernale e circa 3 nel periodo estivo. Oltre ai fusti di birra alla spina venivano vendute anche casse di birra in bottiglia. Si trattava di una o due cassette alla settimana. Non ricordo bene ma potevano essere anche 4 o 5” (verbale 15 marzo 2012, pag. 3 in mezzo). Tuttavia, il teste ha lavorato per __________ dal 1983 al 1998 (verbale citato, loc. cit.). La sua testimonianza, quindi, è inconferente ai fini del giudizio, poiché egli non ha riferito sul periodo successivo, ossia quello dal 1999 al dicembre 2008. La convenuta menziona, inoltre, il passaggio della testimonianza in questione ove __________ ha dichiarato: “mi viene ostenso il doc. 4: mi sembra che il consumo indicato sul conteggio sia troppo basso. Mi sembra quasi ridicolo. Non so se siano stati sbagliati i conteggi o meno. Il __________ è sempre stato abbastanza regolare, nel senso del consumo sopra indicato, senza mai giungere a situazioni eccezionali come ad esempio di un consumo di 10 fusti a settimana” (verbale 15 marzo 2012, pag. 3 in fondo). Tali dichiarazioni si fondano, tuttavia, su mere impressioni personali del teste senza portata probatoria. Per tacere del fatto che il doc. 4 si riferisce a un estratto conto 31.12.2000 datato 4 ottobre 2001 e che non risulta che lo stesso sia stato, peraltro, contestato dalla convenuta. Con la già menzionata “istanza di assunzione suppletoria di prove (ex art. 317 CPC)” l’appellante sostiene che dal doc. M, di cui chiede l’assunzione, risulta come la controparte sia stata carente nell’amministrazione e nella gestione dei contratti in riferimento al __________. Come detto, si tratta di un “ristorno 2014 – Fornitura da parte del commerciante di bevande” datato 22 dicembre 2014 e indirizzato a “__________, __________”. Anche nell’ipotesi che quanto affermato dalla convenuta circa il fatto che tale società avrebbe cessato la sua attività ormai da cinque anni, non si intravvede come un eventuale errore in tal senso da parte di AO 1 possa dimostrare che vi sia stato uno sbaglio anche nell’allestimento dei conteggi di cui al doc. D. Alla luce di quanto suesposto l’attrice ha dimostrato il proprio asserto, mentre la convenuta non ha portato alcuna controprova a sostegno della propria contestazione.

                             8.  In definitiva, nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese giudiziarie, commisurate al valore di causa di fr. 28'392.-, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile l’appello 22 ottobre 2014 di AP 1 è respinto.

                             2.  Le spese processuali di fr. 1'000.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per spese ripetibili.

                             3.  Notificazione:

-;  -.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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