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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.11.2015 12.2014.164

3 novembre 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·8,232 mots·~41 min·2

Résumé

Contratto di lavoro. Risoluzione immediata. Obbligo di segretezza e divieto di concorrenza

Texte intégral

Incarto n. 12.2014.164

Lugano 3 novembre 2015/fb    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. OR.2012.17 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna – promossa con petizione 12 luglio 2012 da

AO 1 rappr. dall’ RA 1,  

contro

AP 1  

con cui ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 106'162.73 netti oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2011 e i contributi di legge alle rispettive autorità e istituti previdenziali, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;

domande avversate dalla convenuta che con risposta 1° ottobre 2012 ne ha postulato la reiezione e che con domanda riconvenzionale di medesima data ha chiesto di ordinare alla controparte il pagamento in suo favore di fr. 2'000'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2012 e di impartire all’attore il divieto assoluto di ledere i suoi obblighi contrattuali di segretezza nonché il divieto di concorrenza direttamente o tramite terzi in qualsiasi forma e misura;

che con decisione 30 ottobre 2012 il primo giudice ha disgiunto la domanda riconvenzionale dalla presente causa per essere istruita nell’inc. OR 2012.27 e che il 21 dicembre 2012 la stessa è stata stralciata dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo;

mentre con replica e risposta riconvenzionale 2 novembre 2012 l’attore ha ribadito il proprio punto di vista e si è opposto alla domanda avversaria, in via subordinata limitando l’importo dovuto alla controparte ad al massimo fr. 10'000.-;

petizione sulla quale il Pretore aggiunto ha statuito con decisione 28 agosto 2014, con cui ha accolto parzialmente la petizione, nel senso che ha condannato la convenuta al versamento di fr. 60'839.55 netti oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2011 e i relativi contributi di legge alle autorità e istituti interessati, nonché fr. 4'939.45 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2012, e ha ordinato il rigetto in via definitiva, limitatamente a tali importi, dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 ottobre 2011 dell’UEF di Locarno;

appellante la convenuta che con appello 6 ottobre 2014 chiede la riforma del giudizio querelato nel senso: I) in via principale di respingere integralmente la petizione per assenza del credito, II) in via subordinata di respingere integralmente la petizione per compensazione del credito dell’attore, di un importo da definire, con il credito di fr. 1'000'000.- della convenuta nei confronti della controparte, con precisazione che il credito residuo sarà fatto valere se del caso in separata sede, III) in via ancor più subordinata  di respingere integralmente la petizione per compensazione del credito dell’attore con il credito che la convenuta vanta nei suoi confronti, di fr. 66'150.-, sempre con precisazione che il credito residuo sarà fatto valere se del caso in separata sede, IV) in via ancor più subordinata di respingere la petizione parzialmente per parziale compensazione del credito dell’attore, calcolato in fr. 61'719.-, con il credito della convenuta di fr. 35'280.-, il tutto con protesta delle spese giudiziarie di entrambe le sedi;

mentre con risposta 28 novembre 2014 l’attore ha postulato l’irricevibilità del gravame avversario, in via subordinata la sua reiezione, pure con protesta di spese processuali e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                A.  Il 12 agosto 2009 AO 1 è stato assunto da AP 1 con lo scopo di eseguire la ricerca e lo sviluppo dei prodotti e dei brevetti appartenenti alla datrice di lavoro. Le parti hanno pattuito l’inizio di tale attività retroattivamente per il 1° luglio 2009, con sede a __________, uno stipendio lordo di fr. 84'000.- annui e il rimborso delle spese lavorative effettive e documentate. Esse hanno altresì previsto che il rapporto di lavoro era a tempo indeterminato con possibilità di disdetta con preavviso di tre mesi per la fine di un mese e hanno previsto una clausola di divieto di concorrenza e obbligo di segretezza (doc. E). AO 1 deteneva, inoltre, il 43% delle azioni della datrice di lavoro (doc. D, lett. A). Egli faceva anche parte del consiglio di amministrazione della società in questione (doc. D, clausola 5). A partire da luglio 2010 il lavoratore ha percepito un salario superiore a quello previsto dal contratto summenzionato, ossia fr. 11'410.- lordi mensili.

                            B.  Per far fronte alle difficoltà economiche dell’azienda dal mese di dicembre 2010 il lavoratore ha acconsentito a differire parzialmente il pagamento dello stipendio, ricevendo degli acconti mensili (decisione impugnata, pag. 2, lett. B). Con scritto 28 luglio 2011 egli ha disdetto con effetto immediato il contratto di lavoro, dimettendosi al contempo dal consiglio di amministrazione. AO 1 ha motivato la propria decisione adducendo “insanabili divergenze e la mancanza di fiducia” con gli altri azionisti della società (doc. N).

                            C.  Il 18 agosto 2011 il lavoratore si è annunciato alla Cassa __________ di __________, ricevendo indennità di disoccupazione per il periodo dal 24 agosto al 31 ottobre 2011. La cassa di compensazione, surrogata nel diritto al salario del dipendente limitatamente alle indennità da essa anticipate, ha postulato nella causa inc. SE.2012.21 la condanna della datrice di lavoro alla rifusione di fr. 15'534.50 netti (decisione impugnata, pag. 3, lett. D).

                            D.  Con petizione 12 luglio 2012 AO 1 ha adito la Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo la condanna di AP 1 al versamento di fr. 106'162.73 netti (così composti: fr. 54'321.53 netti come da conteggio salario datato 25 luglio 2011 – doc. I, ultimo foglio; fr. 21'474.75 netti per ferie non godute; fr. 30'027.- come risarcimento danni per risoluzione giustificata) oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2011 e i contributi di legge alle rispettive autorità e istituti previdenziali, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno (doc. O). Con risposta 1° ottobre 2012 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione e con domanda riconvenzionale di medesima data ha domandato di ordinare alla controparte il pagamento in suo favore di fr. 2'000'000.- (così composti: fr. 1'000'000.- per violazione del divieto di concorrenza e fr. 1'000'000.- per violazione dell’obbligo di segretezza) oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2012 nonché di impartire all’attore il divieto assoluto di ledere i suoi obblighi contrattuali di segretezza nonché il divieto di concorrenza direttamente o tramite terzi in qualsiasi forma e misura. Il 30 ottobre 2012 il primo giudice ha disgiunto la domanda riconvenzionale dalla presente causa per essere istruita nell’inc. OR 2012.27. La stessa è stata stralciata dai ruoli il 21 dicembre 2012 per mancato versamento dell’anticipo. Con replica 2 novembre 2012 l’attore ha ribadito il proprio punto di vista e con risposta riconvenzionale di medesima data si è opposto alla domanda avversaria, in via subordinata limitando l’importo dovuto alla controparte ad al massimo fr. 10'000.-. Con duplica 3 gennaio 2013 la convenuta ha ribadito la propria posizione. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno confermato le loro antitetiche richieste con memoriali scritti. Statuendo il 28 agosto 2014 il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente la petizione, nel senso che ha condannato la convenuta al versamento di fr. 60'839.55 netti oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2011 e i relativi contributi di legge alle autorità e istituti interessati, nonché fr. 4'939.45 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2012, e ha ordinato il rigetto in via definitiva, limitatamente a tali importi, dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 ottobre 2011 dell’UEF di Locarno.

                            E.  Con appello 6 ottobre 2013 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso: I) in via principale di respingere integralmente la petizione per assenza del credito, II) in via subordinata di respingere integralmente la petizione per compensazione del credito dell’attore, di un importo da definire, con il credito di fr. 1'000'000.- della convenuta nei confronti della controparte, con precisazione che il credito residuo sarà fatto valere se del caso in separata sede, III) in via ancor più subordinata  di respingere integralmente la petizione per compensazione del credito dell’attore con il credito che la convenuta vanta nei suoi confronti, di fr. 66'150.-, sempre con precisazione che il credito residuo sarà fatto valere se del caso in separata sede, IV) in via ancor più subordinata di respingere la petizione parzialmente per parziale compensazione del credito dell’attore, calcolato in fr. 61'719.-, con il credito della convenuta di fr. 35'280.-. Con risposta 28 novembre 2014 l’attore ha postulato invece l’irricevibilità del gravame avversario, in via subordinata la sua reiezione.

considerato

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore aggiunto è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso in concreto, ove il valore di causa supera ampiamente tale soglia.

                             2.  Dall’aprile 2014  l’avv. __________ __________ è iscritto a Registro di Commercio quale presidente con firma individuale di AP 1. Egli ha quindi validamente sottoscritto il gravame in questione.

                             3.  L’appellante produce tutta una serie di documenti, per sua stessa ammissione (gravame, pag. 2 in alto) per la prima volta in appello, o meglio la notifica 10 luglio 2013 dell’Ufficio europeo dei brevetti e il “deed of assignment of inventions, patent and patent applications” (doc. A4/1), l’estratto dal Registro europeo dei brevetti (doc. A4/2), la cessione 22 luglio 2010 tra AO 1 e __________ __________ __________ (doc. A/5), la fattura n. __________ del Tribunale federale dei brevetti (doc. A/6) e la copia del precetto esecutivo n. __________ del 2 agosto 2013 dell’UEF di Locarno (doc. A/7). Le parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuove prove in due determinati casi: da una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti “nova”), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”; Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1393); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC è pure data la possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., pag. 1389; Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 47 ad art. 316 e n. 32 ad art. 317; II CCA, inc. 12.2012.95 dell’11 febbraio 2013 con riferimenti). In ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano essere considerati rilevanti. L’apprezzamento anticipato delle prove, ammesso anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 pag. 6684; Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in: AJP 2009 pag. 832; Passadelis, Stämpflis Handkommentar ZPO, n. 8 ad art. 152; KuKo ZPO-Schmid, n. 14 ad art. 157; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 35 ad art. 152), permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti, senza cadere nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; II CCA, sentenza inc. 12.2012.95 dell’11 febbraio 2013). L’apprezzamento anticipato delle prove costituisce il contrappeso necessario per rimediare – ai fini di uno snellimento del procedimento – a un esercizio sproporzionato del diritto alla prova (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero: FF 2006, pag. 6684 e 6685). Nel presente caso, i doc. A4/1, A4/2 e A/5 sono irricevibili per i motivi illustrati al consid. 10. Inammissibile è anche la produzione del doc. A6, dato che l’appellante non spende una parola per motivarne la rilevanza per il giudizio. Infine, come summenzionato il doc. A7 è la copia del precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dalla convenuta nei confronti della controparte il 2 agosto 2013 per un importo di fr. 2'300.- oltre interessi quale “crediti da violazioni rapporto di lavoro; danni causati dal dipendente e/o amministratore della società”. L’appellante si limita ad affermare, al riguardo, che esso concerne parte dell’asserito “credito rimanente” oltre alla compensazione da essa invocata in questa procedura (memoriale, pag. 16 in basso). Oltre a non spiegare, quindi, il motivo per cui non lo ha già prodotto dinanzi al primo giudice, esso è irrilevante ai fini di causa. Da qui la sua inammissibilità in questa sede.

                             4.  Il Pretore aggiunto ha accertato, anzitutto, che l’aumento salariale occorso da aprile 2010 era stato concordato dalle parti e non sottoposto ad alcuna condizione. Egli ha poi esaminato la questione di sapere se il licenziamento da parte del lavoratore fosse giustificato. Il primo giudice ha precisato, al riguardo, che al contrario di quanto indicato nella disdetta con la petizione l’attore aveva asserito che essa era stata data per insolvenza della datrice di lavoro giusta l’art. 337a CO. Rilevato che il lavoratore aveva disdetto il rapporto di lavoro senza chiedere preliminarmente alla controparte una garanzia per le sue pretese salariali, il Pretore aggiunto ha ritenuto quindi ingiustificato il licenziamento in questione. Egli ha poi riconosciuto al lavoratore lo stipendio arretrato fino alla data della disdetta, per un importo totale di fr. 49'721.55 netti, mentre ha negato il versamento di quello relativo al periodo ordinario di disdetta. Il primo giudice ha infine riconosciuto all’attore fr. 11'118.- a titolo di vacanze non godute e fr. 4'939.45 quale rimborso di un mutuo concesso dal lavoratore alla controparte. Il Pretore aggiunto ha invece respinto integralmente la domanda riconvenzionale.

                             5.  A pag. 2 in mezzo e 16 in basso del proprio memoriale l’appellante rinvia agli allegati di prima istanza per tutto quanto eventualmente non riportato e delucidato nel gravame. Da pag. 17 a 35 la datrice di lavoro illustra “ulteriori considerazioni in fatto e in diritto”, affermando che “a ulteriore suffragio e a più dettagliata esposizione delle tesi in fatto e in diritto della convenuta (…) riporta (…) quanto esposto nelle conclusioni di causa”. In effetti, essa esegue la testuale trascrizione delle conclusioni. In base alla giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; II CCA, sentenza inc. n. 12.2005.144 del 24 febbraio 2006, inc. 12.2004.214 del 13 dicembre 2005 e inc. 12.2001.179 del 28 gennaio 2002), valida anche sotto l’egida del CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rif.; da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2012.191 del 6 febbraio 2014, consid. 1; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 1367), l’appello che si limita a richiamare le allegazioni espresse in altri allegati di causa (o a rinviarvi) è proceduralmente nullo, per cui, limitatamente ai passaggi riportati sopra, il gravame è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Lo stesso vale per la contestazione generica della decisione impugnata (appello, pag. 3 in alto). La motivazione dell’appello deve infatti essere sufficientemente esplicita affinché il tribunale di seconda istanza possa comprenderla agevolmente, ciò che presuppone l’indicazione precisa dei passaggi della decisione che l’appellante critica e delle risultanze sulle quali tale lamentela si fonda (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1, cfr. anche sentenza del Tribunale federale inc. 4A_252/2012 del 27 settembre 2012, consid. 9.2.1).

                             6.  L’appellante afferma, poi, che il progetto che essa intendeva promuovere era stato ideato dalla controparte, sicché, a suo dire, la “forma giuridico/organizzativa” aziendale ruotava attorno al medesimo e alla persona dell’attore. Secondo la datrice di lavoro tale circostanza sarebbe particolarmente importante poiché nella fattispecie occorrerebbe “andare al di là della forma e verificare la vera volontà delle parti e giudicare in base alla medesima”, o meglio, dove essa non è concorde, appurare l’esistenza di un “dissenso, con conseguente nullità di quanto l’attore volle formalmente costituire senza il reale consenso di controparte”. L’appellante soggiunge che laddove è necessaria un’interpretazione dev’essere seguita quella da essa proposta, affermando che agì in buona fede e che questa fu invece manifestamente disattesa dalla controparte (memoriale, pag. 3 e  4 in alto). Al riguardo, la datrice di lavoro spiega che il contratto di lavoro era stato sottoscritto per garantire un’entrata economica all’attore, per definire i suoi compiti principali e per imporgli un obbligo di segretezza e il divieto di concorrenza. Siccome, tuttavia, egli era anche comproprietario di maggioranza della datrice di lavoro e suo co-amministratore (e aveva quindi un ruolo centrale nella gestione dell’azienda), la fattispecie non potrebbe essere giudicata in base alla normativa che regge il rapporto di lavoro senza “andare al di là della forma, effettuando quello che nella dottrina è conosciuto in lingua tedesca come “Durchgriff”’ (appello, pag. 4 in alto e in mezzo e 5 in mezzo). Secondo la datrice di lavoro la normativa sul contratto di lavoro non esplicherebbe quindi alcun effetto e l’attore non avrebbe pertanto diritto ad alcun compenso a tale titolo, bensì si sarebbe indebitamente arricchito (appello, pag. 6 in fondo). Il Pretore ha spiegato che la circostanza che le parti siano state legate da un contratto di lavoro è pacifica e risulta dagli atti, più precisamente dal contratto 12 agosto 2009 (doc. E). Egli ha poi escluso che tra le parti sussistesse un contratto di mandato poiché, da un lato, esse non lo hanno preteso, dall’altro hanno invocato esplicitamente gli art. 319 segg. CO per fondare le loro contrapposte richieste di giudizio (decisione querelata, pag. 5, consid. 1). Con la propria censura l’appellante non si confronta compiutamente con la motivazione pretorile, nel senso che non contesta quanto da rilevato dal primo giudice. Al riguardo il gravame è quindi irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

                             7.  Con riferimento ai fatti indicati nel giudizio impugnato e più precisamente alla lett. B, la datrice di lavoro contesta l’esistenza di un mutuo concessole dall’attore (appello, pag. 4 in mezzo). Il Pretore ha indicato che “l’attore sostiene di aver concesso nel novembre 2010 un mutuo a AP 1 (…)”  (pag. 2). La  censura è quindi inconsistente. L’appellante sostiene, altresì, che la disdetta del lavoratore fu data quando questi si rese conto “degli sperperi da lui creati, dell’arretratezza dello sviluppo del progetto rispetto a quanto aveva sempre predicato e della conseguente difficoltà a reperire ulteriori investitori (nella ditta erano già stati immessi più di 1.5 milioni di franchi in un solo anno e mezzo di vita!), non v’era più nulla da spolpare e il suo tentativo di andarsene con la parte buona dell’azienda (intendasi proprietà intellettuale) era fallita. Per forza erano nati dei dissidi! Per forza non si poteva più versare un salario, oltretutto del tutto immeritato” (pag. 4). Sulla questione della disdetta con effetto  immediato il primo giudice ha precisato, anzitutto, che con la petizione l’attore aveva indicato che essa era motivata da insolvenza della datrice di lavoro. Egli ha poi spiegato, in sintesi, che la disdetta non riuniva tuttavia i presupposti alla base dell’art. 337a CO e, quindi, era ingiustificata (decisione querelata, pag. 7 seg.). La censura summenzionata è quindi irrilevante ai fini del giudizio circa la validità o meno del licenziamento immediato. Quanto, poi, agli stipendi arretrati, dal giudizio impugnato emerge che l’unica contestazione, al riguardo, formulata dalla datrice di lavoro in prima sede è quella secondo cui i conteggi dei salari erano allestiti e validati unicamente dall’attore (pag. 9). La censura summenzionata è pertanto nuova e, di conseguenza, irricevibile. D’altra parte, l’appellante nemmeno sostiene di aver già rilevato tale aspetto dinanzi al primo giudice. Nemmeno si giustifica di vagliare la stessa dal profilo dell’applicazione d’ufficio del diritto. Invero, tale possibilità presuppone che i fatti alla base della nuova censura giuridica siano stati interamente accertati dall’autorità inferiore (cfr., sotto l’egida del CPC-TI, II CCA, sentenza inc. 12.2007.209 del 17 dicembre 2008, consid. 14). L’appellante, invece, nemmeno indica dove risiederebbe tale accertamento, una volta di nuovo in spregio dei dettami di motivazione dell’appello di cui agli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC.

                             8.  Con riferimento alla lett. D del giudizio querelato l’appellante afferma, altresì, che a seguito delle dimissioni con effetto immediato al lavoratore non può essere concessa indennità alcuna per il periodo dal 24 agosto al 31 ottobre 2011. A suo dire, dalla pretesa salariale dell’attore vanno pertanto in ogni caso dedotti fr. 15'534.60 quali indennità di disoccupazione, che il lavoratore non avrebbe dimostrato aver restituito alla Cassa __________ (appello, pag. 4 in fondo e 5 in alto). Come rilevato dalla datrice di lavoro medesima e come indicato dal Pretore proprio alla lett. D della decisione, __________ – surrogata nel diritto al salario del lavoratore a concorrenza delle indennità versate – ha intentato causa contro AP 1 chiedendo la rifusione di tale importo. L’oggetto di tale lite non è quindi pertinente alla presente procedura e nemmeno l’asserito rimborso del lavoratore nei confronti della cassa compensazione. Su questo punto l’appello è quindi respinto.

                             9.  La datrice di lavoro reputa, inoltre, che “viste le proprie dimissioni e quanto percepito ingiustamente da __________” la domanda di risarcimento danni per licenziamento giustificato, pari a fr. 30'027.-, “dimostra la perversità del ragionamento sempre tenuto dall’attore verso la ditta, considerata solo un limone da spremere senza considerazione né per l’azienda medesima, né per i coazionisti, né per le buone regole di conduzione di un’azienda” (appello, pag. 5 in alto). La censura si esaurisce in una mera allegazione di parte sprovvista di fondamento probatorio. Anche su questo punto il gravame è pertanto respinto.

                           10.  L’appellante afferma che la prova della violazione, da parte del lavoratore, del suo obbligo di segretezza risiede già nel fatto che vi sarebbe stato un tentativo di cessione del brevetto alla __________ (appello, pag. 5 in mezzo), per poi affermare nel prosieguo del gravame che esso è stato effettivamente ceduto in maniera indebita (memoriale, pag. 14 in fondo). Il Pretore ha spiegato che non è stato dimostrato quale sia il prodotto di packaging autoriscaldante sviluppato da AP 1 e meglio secondo quale meccanismo esso funzioni. Di conseguenza, egli ha reputato impossibile determinare se vi è stata una violazione, da parte del lavoratore, dell’obbligo di segretezza (decisione querelata, pag. 17). Sebbene non espressamente indicato su questo punto nel proprio memoriale, a sostegno della propria tesi la datrice di lavoro produce la notifica 10 luglio 2013 dell’Ufficio europeo dei brevetti dalla quale emerge che l’attore è “inventor/co-inventor”, __________ “the Applicant/Propietor” e quale “Title” un “flexible container having a built-in auto-heating or auto-refrigerating element”, il “deed of assignment of inventions, patent and patent applications” tra tali parti (doc. A4/1), nonché  l’estratto dal Registro europeo dei brevetti inerente al medesimo “Title”, ove quale “Inventor” è indicato AO 1, come “Applicant” __________, la “filing date” 26 settembre 2009 e la pubblicazione il 29 marzo 2012(doc. A4/2). Sennonché, l’appellante non spiega il motivo per cui non ha prodotto già dinanzi al primo giudice tale documentazione e, pertanto, che nella fattispecie siano riuniti i presupposti dell’art. 317 cpv. 1 CPC illustrati sopra (consid. 3). I documenti in questione sono pertanto inammissibili. Per quanto concerne il doc. A4/2 giova precisare che sebbene dal medesimo risulta che l’evento più recente è occorso il 19 settembre 2014 –  ossia dopo l’emanazione del giudizio querelato – l’appellante non spende una parola per giustificare la produzione in appello di tale documento, men che meno menzionando tale circostanza a sostegno della sua richiesta. L’appellante critica, poi, il Pretore per aver apprezzato in maniera erronea la testimonianza di __________ __________, amministratore unico di __________. Il primo giudice ha spiegato, al riguardo, che su questo punto essa era l’unica risultanza agli atti e che smentiva la tesi della convenuta, dato che il teste aveva riferito che il prodotto autoriscaldante sviluppato dalla sua società era solo uno dei suoi prodotti o meglio un possibile futuro prodotto, in ogni caso diverso da quello concepito dalla convenuta (decisione querelata, pag. 17, consid. 6.2c). Secondo l’appellante, invece, egli avrebbe dichiarato che i progetti sui quali la sua società sta lavorando sono nettamente differenti da quelli sviluppati da AO 1 in seno alla convenuta e di aver fatto verificare tale circostanza da una ditta esterna. Secondo la datrice di lavoro ciò dimostra che l’attore, già solo per detta presunta verifica, deve forzatamente aver fornito a __________ dati approfonditi e, quindi, aver leso il suo obbligo di segretezza (appello, pag. 9 in mezzo e 16 in mezzo). Il teste in questione ha affermato che “a  un certo punto sono entrato in contatto con il signor __________ __________, con il quale, se ben ricordo si è parlato del possibile ritiro di un brevetto che riguardava un imballaggio autoriscaldante, nel quale presumo si potesse mettere qualsiasi sostanza da riscaldare (…). Attualmente non è stato ancora prodotto un imballaggio autoriscaldante che possa essere venduto. Per quanto riguarda questo tipo di prodotto si è ancora in fase di test. Ciò è riconducibile anche al fatto che il processo autoriscaldante degli imballaggi della __________ è molto diverso da quello che aveva inventato inizialmente il signor AO 1 all’interno della AP 1, brevetto che è stato all’epoca oggetto della discussione di cui ho detto con il signor __________. Il signor AO 1 non è azionista della __________. È solo dipendente di questa società. Il signor AO 1 è legato da un contratto di lavoro che non prevede una partecipazione agli utili. C’è pure un contratto di royalties, che nascono dalla cessione di un brevetto da parte del signor AO 1 alla __________. Si tratta di un brevetto nell’ambito del riscaldamento di imballaggi, ovvero del riscaldamento di cui ho detto prima diverso da quello sviluppato da AO 1 per la AP 1. Per quanto riguarda questo brevetto, si è allo stadio del deposito della domanda di brevetto. Io non conosco il prodotto autoriscadante “AP 1”. Ho detto che il prodotto che sta sviluppando la __________ è molto diverso da quello della AP 1 sulla base di un’analisi che abbiamo fatto fare dei due brevetti, analisi dalla quale è risultato che i due processi di funzionamento sono molto diversi (…). Con riferimento al contratto di royalties di cui ho detto, si tratta della cessione di un brevetto a __________ da parte del signor AO 1. Ribadisco che non si tratta del brevetto di cui avevo discusso a suo tempo con il signor __________ (…). Con riferimento all’analisi dei brevetti di cui ho detto, si tratta di un’analisi dei due brevetti che è stata commissionata al fine di sincerarsi che il prodotto che __________ sta testando non è in conflitto con il brevetto di cui avevo parlato a suo tempo con __________ __________. Non sono al corrente se il brevetto di cui ho parlato con il signor __________ sia ancora in vigore” (verbale di audizione testimoniale 7 ottobre 2013). Dalla testimonianza testé citata risulta che l’esame di confronto al quale l’appellante fa riferimento è stato eseguito sulla scorta della documentazione registrata a livello di Ufficio brevetti e, quindi, l’allegazione della datrice di lavoro secondo la quale __________ si è forzatamente basata su dati approfonditi che solo l’attore poteva fornirle non trova riscontro agli atti. A pag. 15 del proprio gravame l’appellante afferma che “è comunque incomprensibile il motivo per il quale (come dimostra il doc. A5) la __________, amministrata dal signor __________, abbia assunto ingenti spese per l’assunzione e il trapasso della titolarità dei brevetti (il costo è di almeno fr. 1'000.- per ogni nazione coinvolta), senza che ci sia volontà di sfruttare un brevetto sul quale oltretutto il cedente attore non poteva più vantare alcun diritto”. A suo dire tale circostanza fa “apparire del tutto verosimile” la volontà del lavoratore di violare il divieto di concorrenza. L’appellante fonda il proprio ragionamento sul documento summenzionato, prodotto per la prima volta in questa sede. Come per quanto concerne i doc. A4/1 e A4/2 citati sopra, la convenuta non spiega, tuttavia, il motivo per cui il doc. A5, datato 22 luglio 2010 e quindi precedente al giudizio querelato, non sia già stato prodotto dinanzi al primo giudice. Esso è pertanto già per questo motivo irricevibile. Si aggiunga, peraltro, che dal medesimo emerge che la cessione in questione concerne la società __________ __________ __________ e non __________. In definitiva, ne consegue che anche su questo punto l’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                           11.  L’appellante reputa che la controparte abbia sempre e unicamente perseguito scopi propri, a svantaggio invece di quelli aziendali. Essa sostiene che il “disegno” del lavoratore era chiaro, ossia quello di prelevare soldi dalla società e nel contempo sviluppare a spese di quest’ultima un suo progetto che, contrariamente a quanto asserito all’inizio della relazione, non era ancora maturo ma necessitava di molta ricerca. Secondo la convenuta, poi, l’attore impediva ai terzi di portare il proprio apporto nella società, sicché ha illuso gli altri soci, sulla scorta di business plans allestiti dal lavoratore medesimo. In particolare, il salario era stato fissato “al di sopra del normale al di là di quanto da lui svolto e dai relativi risultati” e l’aumento dello stesso senza cambiamento di mansioni non poteva, già solo a semplice logica, giustificarsi, senza risultati economici e senza risultati tecnici. A dire della datrice di lavoro ci si troverebbe quindi dinanzi a un manifesto abuso di diritto da parte dell’attore (memoriale, pag. 6 seg. e 14). Per quanto concerne la qualifica giuridica del rapporto che esisteva tra le parti si rinvia a quanto già illustrato (sopra, consid. 6). Sulla questione dei salari il Pretore ha precisato che dall’istruttoria, o meglio dalla testimonianza di __________ __________, è emerso che le liste degli stipendi erano validate sempre in doppia firma dall’attore e dall’avv. __________ __________ (membro del consiglio di amministrazione della datrice di lavoro e sottoscrittore del presente gravame) (decisione impugnata, pag. 9, consid. 4.1). Tale motivazione, che come indicato trova riscontro nel carteggio processuale, implica che non può essere seguita la tesi della convenuta circa il fatto che il lavoratore agiva in piena autonomia e senza alcun controllo. A nulla muta la precisazione dell’appellante secondo la quale il legale citato sarebbe stato ingannato dall’attore (memoriale, pag. 8 in basso e 9 in alto). La censura si esaurisce, infatti, in un mero asserto di parte per nulla dimostrato. Il primo giudice ha, poi, diffusamente spiegato che la datrice di lavoro non ha dimostrato una mancanza di diligenza e fedeltà della controparte (decisione querelata, pag. 14 segg.). Su questo punto l’appellante ribadisce, per lo più, quanto asserito con le proprie conclusioni (pag. 6 segg.), sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Per il resto, essa evidenzia che il compito dell’attore – per il quale a suo dire percepiva il salario – era quello di portare il prodotto alla maturità per poterne procedere all’industrializzazione e, quindi, alla commercializzazione. La datrice di lavoro sostiene che i risultati prospettati non sono stati raggiunti e rinvia, al riguardo, alla testimonianza di __________ __________ e __________ __________. Tale situazione avrebbe peraltro portato, come asseritamente evidenziato dai medesimi testi e da __________ __________, ai dissidi con l’attore (appello, pag. 8 in mezzo e 9 in mezzo). L’appellante rinvia in maniera generica alle testimonianze in questione, senza indicare i passaggi delle medesime sui quali fonderebbe la sua tesi, in chiaro spregio con le esigenze di motivazione previste agli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC (cfr. sotto l’egida del CPC-TI: II CCA, sentenza inc. 12.2007.209 consid. 9; v. per la normativa prevista con il CPC sentenze del Tribunale federale inc. 4A_195/2014 e 4A_197/2014 del 27 novembre 2014, consid. 7.3.3 pubblicato in SZZP 2/2015 pag. 116). Sia come sia, anche nell’ipotesi che vi sia stata una violazione, in tal senso, del dovere di diligenza del lavoratore, come rilevato dal Pretore la convenuta non ha dimostrato l’esistenza del danno e del nesso causale adeguato di cui all’art. 321e CO (decisione querelata, pag. 15 in mezzo). Qualora, poi, l’appellante intenda asserire la totale inadempienza contrattuale da parte del lavoratore (cfr. anche appello, pag. 14 in mezzo) e, quindi, l’infondatezza della sua pretesa inerente ai salari, va detto che la datrice di lavoro non ha dimostrato che l’eventuale ritardo nello sviluppo e nella ricerca del prodotto sia da attribuire all’inadempienza in tal senso da parte del lavoratore e non a fattori esterni. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

                           12.  L’appellante critica, inoltre, il Pretore aggiunto per aver riconosciuto all’attore un aumento salariale dall’aprile 2010 (appello, pag. 10 segg.). Il primo giudice ha spiegato che dagli atti non risulta che l’aumento in questione fosse dipeso dall’andamento degli affari dell’azienda, già solo per il fatto che l’attore ne ha beneficiato immediatamente, ossia da aprile 2010 quando ancora la datrice di lavoro non aveva ottenuto i risultati prospettati. Inoltre, gli ordini di pagamento a favore del lavoratore erano firmati anche dall’avv. __________ __________, membro del consiglio di amministrazione della società. Durante il rapporto contrattuale i versamenti in questione non erano peraltro mai stati contestati dalla datrice di lavoro (decisione querelata, pag. 6, consid. 2.2). Secondo la convenuta tale aumento non è invece mai stato concordato tra le parti. La datrice di lavoro precisa, al riguardo, che esso era stato legato ai business plans (piani commerciali) allestiti dall’attore, che però non si sono realizzati. Essa rinvia, al riguardo, all’istruttoria, tuttavia unicamente per quanto concerne la realizzazione dei piani summenzionati. Per il resto, la convenuta sostiene che sia assodato come lo stipendio di fr. 7'000.- mensili, ossia prima dell’aumento controverso, fosse già “molto consistente per il tipo di attività, in considerazione del carattere di start up dell’azienda e in considerazione dei finanziamenti esterni al progetto, sicché non vi sarebbe alcuna “logica commerciale, societaria o industriale” che possa giustificare tale aumento. L’appellante si diffonde, infine, su allegate assicurazioni che l’attore avrebbe fornito alla datrice di lavoro e inerenti alla situazione finanziaria della società, rivelatesi poi non corrispondenti alla realtà, e reputa che l’avv. __________ __________ sia stato quindi tratto in inganno. L’appellante si limita, quindi, a ribadire apoditticamente il proprio punto di vista senza confrontarsi compiutamente con la motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Su questo punto la convenuta soggiunge che sulla base dell’art. 16 CO l’aumento controverso sarebbe comunque nullo per difetto di pattuizione scritta del medesimo. A dire dell’appellante, siccome il contratto di lavoro era stato allestito secondo la forma scritta, allora tutte le sue modifiche dovevano rispettare tale requisito, pena la loro nullità (memoriale, pag. 10 in basso). La sua tesi non può essere seguita. Come già spiegato da questa Camera, la fissazione dello stipendio può avvenire anche oralmente o per atti concludenti, tranne nel caso in cui un contratto normale di lavoro prescriva la forma scritta  (II CCA, sentenza inc. 12.2008.127 del 25 giugno 2009, consid. 2.7; cfr. anche ). Ciò vale anche quando le parti hanno concluso un contratto di lavoro in forma scritta (cfr. Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7ͣ ediz., pag. 135 seg., ove gli autori indicano tuttavia particolare riserbo nell’ammettere una modifica tacita per quanto concerne una diminuzione dello stipendio). Si aggiunga che se esse hanno riservato la forma scritta per qualsiasi modifica contrattuale, tale riserva può essere in ogni momento soppressa anche in maniera tacita, posto che ciò risulti in maniera inequivocabile dalle circostanze, segnatamente mediante l’esecuzione senza contestazione alcuna della modifica non pattuita per iscritto (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., pag. 135). Per tacere del fatto che in una simile evenienza l’avvalersi del non rispetto della forma pattuita dalle parti per la modifica contrattuale potrebbe equivalere a un abuso di diritto (cfr. Wyler, Droit du travail, 2ͣ ediz., pag. 80).

                           13.  L’appellante sostiene che a ragione il primo giudice non ha riconosciuto alla controparte fr. 30'027.- a titolo di salari durante il periodo di disdetta. Essa afferma che tale importo deve quindi essere ulteriormente dedotto dalla pretesa di causa (memoriale, pag. 11 in fondo). La censura non può tuttavia essere seguita. Invero, l’attore ha chiesto il versamento della cifra in questione quale risarcimento del danno giusta l’art. 337b CO. Tale richiesta è stata negata dal Pretore aggiunto. Non vi è pertanto alcun motivo di detrarre, come invece auspicato dalla datrice di lavoro, tale importo da quanto riconosciuto come salari dal primo giudice. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è respinto.

                           14.  La convenuta critica, inoltre, il primo giudice per aver riconosciuto all’attore fr. 11'118.- quale indennità per vacanze non godute (appello, pag. 12 seg.). Il Pretore aggiunto ha spiegato che la datrice di lavoro non ha apportato la prova di quanti giorni di vacanza ha beneficiato il lavoratore e nemmeno che egli abbia, durante l’impiego, esercitato attività extralavorative (decisione querelata, pag. 10, consid. 4.2.2). L’appellante sostiene, al riguardo, che come emerge “chiaramente” dall’incarto, fra le parti vigevano rapporti di buona fede e amicizia, per cui regnava la massima fiducia e non si allestivano conteggi delle vacanze. A dire della convenuta questi ultimi non sarebbero stati predisposti anche perché l’attore aveva beneficiato di vacanze e tempo libero in esubero rispetto a quanto contrattualmente stabilito. Essa afferma, poi, che la teste __________ __________ “ne era ben cosciente, ma purtroppo in sede di testimonianze non se ne sovvenne”. La datrice di lavoro soggiunge che “è stato assodato in corso di causa che non esisteva più lavoro da svolgere almeno a partire dal mese di aprile 2011” e che l’attore svolgeva pure lavori di modellismo a titolo privato durante l’orario di lavoro. La convenuta conclude affermando che la pretesa “inserita nel chiaro disegno finanziario da lui astutamente promosso a suo favore” sarebbe manifestamente pretestuosa. L’appellante si limita, tuttavia, a ribadire il proprio punta di vista senza suffragare con materiale probatorio le proprie affermazioni e, in definitiva, senza confrontarsi con la motivazione pretorile. Anche su questo punto il gravame è quindi irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante afferma, altresì, che il lavoratore avrebbe dovuto, semmai, “prendersi il periodo di vacanze” in costanza di rapporto di lavoro e che la controparte non ha argomentato che la datrice di lavoro lo abbia impedito in tal senso. La datrice di lavoro reputa che vi sia pertanto un “chiaro caso di mora”. La censura non può essere condivisa. Invero, questa Camera ha già spiegato che di regola il datore di lavoro non può invocare il trascorrere del tempo per opporsi alle pretese del lavoratore che tarda a farle valere, per esempio attendendo la fine del rapporto di lavoro, fatto salvo che sia intervenuta nel frattempo la prescrizione delle stesse (II CCA, sentenza inc. 12.2008.127 del 25 giugno 2009, consid. 2.7 con riferimenti).

                           15.  L’appellante afferma che nell’ipotesi che questa Camera confermi il principio del rimborso delle vacanze non godute dal lavoratore, allora a quest’ultimo potrebbero essere assegnati a tale titolo unicamente fr. 6'144.91. Essa sostiene, infatti, che la base di calcolo dovrebbe essere il salario di fr. 7'000.- lordi (memoriale, pag. 13 in alto). Il Pretore aggiunto ha correttamente spiegato che l’indennità per vacanze giusta l’art. 329d cpv. 1 CO corrisponde al salario che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante le ferie. Il primo giudice ha calcolato tale indennità sulla base dello stipendio di fr. 10'009.- lordi mensili (oltre la tredicesima) inerente al periodo ove le vacanze non erano state godute, ossia da agosto 2010 a fine luglio 2011 (decisione impugnata, pag. 12, consid. 4.2.4). Come illustrato (sopra, consid. 12), la motivazione pretorile inerente al riconoscimento di tale aumento è stata confermata da questa Camera, sicché su questo punto l’appello è respinto.

                           16.  La convenuta contesta, poi, che la controparte le abbia concesso un mutuo di fr. 4'600.- (appello, pag. 11 in fondo e 13 in mezzo). Dopo aver rilevato che la datrice di lavoro non ha contestato di aver ricevuto tale importo dal lavoratore, bensì ha dichiarato che esso era stato versato a titolo di compensazione per le spese personali effettuate dall’attore tramite la società, il Pretore aggiunto ha rilevato che la convenuta non ha indicato di quali spese si tratti e nemmeno ha dimostrato il suo asserto (decisione querelata, pag. 12, consid. 5). L’appellante sostiene che è stato l’attore medesimo a confermare di aver effettuato acquisti per la sua attività di modellismo “tramite l’azienda”, sicché il versamento di fr. 4'600.- è senz’altro dovuto al rimborso di tali costi. Come rilevato dal primo giudice, l’attore ha affermato: “Mi occupo di modellismo. Corrisponde al vero che mi sono fatto spedire dei pezzi per questo mio hobby in ufficio. Può anche essere capitato che comandassi questi pezzi dall’ufficio. Se è capitato è stata un’eccezione non ritengo di aver perso tempo lavorativo per eventuali comande” (verbale di interrogatorio 20 gennaio 2014, pag. 5). La convenuta confonde, quindi, l’ammissione inerente all’ordinazione di tali pezzi con quella, da essa ventilata, sull’utilizzo di mezzi dell’azienda per finanziare tali acquisti. L’appellante reputa, al riguardo, che “nell’incertezza sulla volontà delle parti non può comunque essere privilegiata quella dell’attore, a maggior ragione per il fatto che egli vanta stipendi arretrati e non si vede per quale motivo egli abbia voluto mettere a diposizione soldi dell’azienda che lui considerava sua debitrice” (memoriale, pag. 13 in mezzo). Circa quest’ultima considerazione, va detto che l’attore ha motivato la concessione del mutuo contestato con l’esigenza di mettere a disposizione della società il massimo di liquidità possibile date le difficoltà finanziare dell’azienda (pag. 5 seg.). Al contrario di quanto reputato dall’appellante la volontà di sostenere la datrice di lavoro in un momento di difficoltà, al fine di garantirne l’esistenza, risulta un motivo senz’altro sostenibile. La censura non può quindi essere condivisa. La convenuta critica, infine, il primo giudice per averle addossato, a suo dire, l’onere della prova dell’inesistenza del mutuo (appello, pag. 13 in mezzo). L’attore ha dimostrato l’esistenza del versamento in questione, che peraltro l’appellante non contesta. Nella risposta di prima sede essa ha rilevato che tale importo è una “compensazione per spese da lui effettuate per ordinazioni, tramite la convenuta di materiale di suo interesse” (pag. 7 in fondo). Posta l’esistenza del versamento da parte del lavoratore sul conto corrente della datrice di lavoro, competeva pertanto a quest’ultima dimostrare che esso era da ricondurre alla compensazione summenzionata mediante la produzione, se del caso, del giustificativo contabile inerente ai pagamenti asseriti. Dopo aver postulato l’integrale reiezione della pretesa in questione, l’appellante conclude, su questo punto, affermando che “nessun interesse moratorio è dunque dovuto sulla medesima”. Essa sembra quindi far dipendere quest’ultima censura dall’integrale reiezione, al riguardo, della richiesta attorea. Sia come sia, per quanto concerne l’assegnazione di interessi la datrice di lavoro non si confronta in tal modo con la motivazione pretorile, che ha fissato i medesimi al 5% dal 31 gennaio 2012 (decisione querelata, pag. 13, consid. 5). Su questo punto la decisione pretorile dev’essere quindi confermata.

                           17.  L’appellante critica, poi, il Pretore aggiunto per aver reputato che non vi fossero gli estremi di una violazione del dovere di diligenza giusta l’art. 321e CO e, quindi, di un risarcimento del danno. Al riguardo essa sostiene di “ribadire le lacune sull’operato dell’attore in seno all’azienda”, “riassunte” nella decisione querelata “e meglio in sede di causa” (memoriale, pag. 13 in fondo). Come illustrato (sopra, consid. 5), l’appello che si limita a richiamare le allegazioni espresse in altri allegati di causa (o a rinviarvi) è proceduralmente nullo, per cui la censura è inammissibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La datrice di lavoro sostiene che le testimonianze di __________ __________, __________ __________ e __________ __________ siano concordi al proposito. Sennonché, essa rinvia in maniera generica alle testimonianze, senza sostanziare i passaggi che suffragherebbero la propria tesi, in chiaro dispregio di quanto previsto all’art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. La convenuta reputa, altresì, che anche i risultati aziendali lo dimostrano “pure ampiamente” e che la negligenza del lavoratore è “macroscopica” (appello, pag. 13 in fondo e 14 in basso). La censura non può essere seguita già per il motivo che qualora la situazione asserita dall’appellante dovesse risultare dalla contabilità della società, occorrerebbe ancora dimostrare che essa sia da attribuire alla mancanza di diligenza giusta l’art. 321e CO. L’appellante critica, inoltre, il primo giudice per non aver seguito la sua tesi circa le inutili assunzioni effettuate dalla controparte. Sulla scorta delle testimonianze di __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________, il Pretore aggiunto ha spiegato che tali assunzioni non erano decise unicamente dall’attore, bensì sempre discusse e approvate dall’avv. __________ __________. L’appellante si limita in primo luogo ad affermare che l’assunzione di personale in esubero “è incontestabile (vedasi pure testimonianze)” e soggiunge che si poteva in particolare “fare a meno dell’impiego del signor __________, della signora __________ e della signora __________”, dato che le loro funzioni non si sono mai rese necessarie (memoriale, pag. 13 in fondo e 14 in alto). Essa precisa, poi, che tali assunzioni hanno comportato dei costi anche dopo l’“uscita dalla società” di tale personale (appello, pag. 14 in alto). Sennonché, una volta di nuovo la convenuta ribadisce apoditticamente il suo punto di vista, senza confrontarsi compiutamente con il giudizio pretorile, peraltro rinviando in maniera generica alle testimonianze, in chiaro spregio delle esigenze di motivazione dell’appello poste dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. La datrice di lavoro sostiene che le assunzioni sono state effettuate sulla scorta dei piani finanziari e delle “dichiarazioni di necessità” espresse dall’attore e che l’avv. __________ __________ “fu messo di fronte al fatto compiuto” (memoriale pag. 13 in fondo e 14 in mezzo). L’appellante precisa, poi, che il fatto che il legale “sia stato tratto in inganno dai piani e dalle spiegazioni dell’attore, ne dimostra la capacità persuasiva e il fatto che la volontà della società ne sia pertanto risultata distorta a danno della medesima” (appello, pag. 15 in alto). Tuttavia, anche su questo punto essa non si confronta con la motivazione pretorile. Il primo giudice ha infatti precisato che la circostanza che le assunzioni controverse siano state proposte dall’attore e che la società riponesse in lui una particolare fiducia non dimostra ancora che egli abbia violato il suo dovere di diligenza. La convenuta avrebbe potuto opporsi a tali assunzioni e, in ogni caso, non è stato provato che le spese di personale fossero eccessive (decisione querelata, pag. 15 in mezzo). Su questo punto l’appellante insiste asserendo che la causalità del comportamento del lavoratore sull’asserito danno di cui essa rivendica il risarcimento in applicazione dell’art. 321e CO è “evidente e incontestabile (si vedano le testimonianze)”. Una volta di nuovo l’appellante non rispetta i dettami degli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC e, di conseguenza, anche al riguardo il gravame è irricevibile. Quanto alla censura della convenuta secondo la quale al Pretore aggiunto sarebbero note le sue difficoltà finanziarie, sia sulla base della presente procedura sia perché convenuta in altre, la stessa è inconsistente già per il motivo che anche volendo condividere, per ipotesi, tale tesi occorrerebbe ancora dimostrare che tali difficoltà siano da ricondurre al lavoratore e che, quindi, siano riuniti i presupposti dell’art. 321e CO, cosa che difetta nella fattispecie. Sulla questione della diligenza l’appellante conclude affermando che è provato che il lavoratore tramasse con terzi, sia per aver ceduto indebitamente un suo brevetto, sia perché ciò emerge dalla testimonianza di __________ __________, che avrebbe riferito dei contatti dell’attore con __________ __________, poi costitutore di __________ (memoriale, pag. 14 in fondo). Per quanto concerne l’asserita cessione, la censura non può essere seguita per i motivi illustrati (sopra, consid. 10). Per il resto, il primo giudice ha evidenziato che non è stato provato che il lavoratore si fosse alleato con terzi, più precisamente con l’unica cliente della società, ossia __________. Al riguardo egli ha rinviato alla testimonianza di __________ __________, dalla quale emerge che durante gli incontri con tale società l’attore avrebbe unicamente perpetrato gli interessi della datrice di lavoro (decisione querelata, pag. 15 seg., consid. 6.1c). L’appellante non si confronta quindi in maniera esauriente con tale motivazione, sicché al riguardo il gravame è irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). 

                           18.  In definitiva, nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese processuali di appello sono stabilite in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 seg.), mentre le ripetibili in funzione dell’art. 11 Rtar. Il valore di causa è di fr. 65'779.-, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 106 cpv. 1 CPC,

decide:                 1.  L’appello 6 ottobre 2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                             2.  Le spese processuali di fr. 6'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.- quali ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

-; -.  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2014.164 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.11.2015 12.2014.164 — Swissrulings