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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.10.2014 12.2014.134

7 octobre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,720 mots·~14 min·2

Résumé

Precetto esecutivo - azione di accertamento negativo - risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale - appello

Texte intégral

Incarto n. 12.2014.134/144

Lugano 7 ottobre 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria inc. n. OR.2013.10 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 10 maggio 2013 da

AO 1

rappr. dall' RA 1  

contro

AP 1  

chiedente il disconoscimento del debito di cui al PE n. __________ dell'UE di O__________ di fr. 1'000'000.- oltre interessi e il versamento in suo favore di fr. 1'670,90 oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2013;

domande alle quali si è opposto il convenuto e che l'attrice ha ridotto con le conclusioni scritte rinunciando alla pretesa di fr. 1'670,90 oltre interessi;

respinta, con decisione 21 novembre 2013, la domanda di gratuito patrocinio presentata dal convenuto, con sentenza del 31 luglio 2014 il Pretore ha accolto la petizione e accertato l'inesistenza del debito escusso con il PE n. __________, ponendo tassa e spese a carico del convenuto soccombente, condannato altresì a rifondere all'attrice fr. 20'000.- per ripetibili;

appellante il convenuto che, con appello 1° settembre 2014, chiede l'annullamento del giudizio pretorile e di respingere conseguentemente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio, formulando altresì con istanza 4 settembre 2014 richiesta di gratuito patrocinio (art. 117 CPC), per la quale è stato aperto l’inc. n. 12.2014.144;

ritenuto che l'appello e l'istanza summenzionati non sono stati intimati alla controparte (art. 312 CPC);

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.     AP 1 è proprietario del fondo mapp. __________ di __________ sul quale sorge la sua abitazione (doc. 1), confinante con il fondo mapp. __________ di proprietà comunale che comprende tra l'altro una struttura della protezione civile utilizzata per un certo periodo dai competenti servizi della Confederazione Svizzera come alloggio per persone straniere in attesa di una decisione sulla loro domanda di asilo ai sensi della legislazione federale in materia. Sulla base di uno specifico contratto l'Ufficio federale della migrazione ha affidato il controllo e la sorveglianza della menzionata struttura alla società di sorveglianza AO 1 di __________ (doc. B e L). Con domanda di esecuzione del 14 febbraio 2012 al Betreibungsamt B__________ AP 1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo (PE) nei confronti di AO 1 per un importo di fr. 1'000'000.- oltre accessori, indicando quale motivo del credito vantato un "danno da immissioni" (doc. D). La debitrice escussa ha interposto opposizione il 17 febbraio 2012 contestualmente alla notifica del PE (doc. D). Il 2 marzo 2012 AP 1 ha convenuto AO 1 dinanzi alla competente autorità di conciliazione del Canton __________ (Schlichtungsbehörde B__________) che, in occasione dell'udienza del 17 aprile 2012, ha constatato la mancata conciliazione tra le parti e conseguentemente autorizzato l'istante ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 209 CPC per la pretesa vantata di fr. 1'000'000.- (doc. E e F). Non risulta che AP 1 abbia poi dato seguito alla procedura, né entro il termine impartito (art. 209 cpv. 3 CPC), né successivamente.

2.     Neppure il tentativo di conciliazione chiesto da AO 1 alla Pretura di Mendrisio sud per accertare l'inesistenza del debito oggetto di procedura esecutiva ha raggiunto lo scopo. Così come autorizzata in occasione dell'udienza del 30 aprile 2013 (doc. H) l'istante ha quindi convenuto AP 1 dinanzi alla medesima Pretura con petizione del 10 maggio 2013 chiedente il disconoscimento del debito di fr. 1'000'000.oltre interessi di cui al PE n. __________ e il versamento in suo favore di fr. 1'670,90, oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2013 a titolo di rifusione delle spese preprocessuali sostenute. Con risposta 6 giugno 2013 il convenuto ha chiesto di respingere la petizione, di accertare la responsabilità della controparte e confermare di conseguenza il credito escusso quale risarcimento. Lamentata l'incompletezza della documentazione prodotta dall'attrice, segnatamente in merito al rapporto contrattuale alla base del suo operato, il convenuto ha anzitutto preteso di essere stato leso nella salute psichica e fisica e ha rimandato a tal proposito al contenuto della richiesta di risarcimento, datata 7 giugno 2013 e trasmessa alla controparte (doc. 4), con la quale avrebbe dettagliatamente descritto il danno subito da lui e dai suoi congiunti "imputabile alla pessima qualità del lavoro svolto da AO 1 " (risposta pag. 2, n. 2). A mente del convenuto, una serie di comportamenti degli ospiti della struttura e degli stessi agenti alle dipendenze della società di sorveglianza avrebbero leso suoi diritti costituzionalmente tutelati e tali circostanze sarebbero imputabili all'attrice, responsabile a seguito della cattiva esecuzione degli obblighi contrattuali assunti in merito al mantenimento dell'ordine e della sicurezza. L'attrice avrebbe inoltre messo in atto inaccettabili tentativi, qualificati come pressioni e minacce, al fine di incutere paura e far desistere il convenuto dal difendere i propri diritti. I certificati medici da questo prodotti (doc. 6) attesterebbero il danno alla salute subito, consistente in un peggioramento dello stato fisico e psichico tale da comprometterne la reintegrazione professionale con conseguente rilevante danno economico, segnatamente una perdita di guadagno a lungo termine. Dopo un ulteriore scambio di scritti e l'udienza 8 novembre 2013 (atto V) di cui si dirà, per quanto rilevante, nei successivi considerandi, con decisione 21 novembre 2013 il Pretore ha respinto l'istanza 14 novembre 2013 con la quale il convenuto ha chiesto il gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 117 CPC. Fallito il tentativo di raggiungere un accordo che mettesse fine alla vertenza, il 27 marzo 2014 si è tenuta l'udienza di discussione, in occasione della quale il Pretore ha emesso l'ordinanza sulle prove ai sensi dell'art. 154 CPC.

3.     In precedenza, con domanda di esecuzione del 10 febbraio 2014 al Betreibungsamt B__________, AP 1 aveva fatto spiccare un nuovo PE nei confronti della medesima debitrice escussa per un importo di fr. 1'392'000.- oltre accessori, indicando quale motivo del credito "Schadenersatz wegen Vertragsbruch (…) Anhang Schadensbegründung auf dem Betreibungsamt B__________ aufliegend" (doc. P inc. OR.2014.9). La debitrice escussa ha interposto opposizione il 23 febbraio 2013 contestualmente alla notifica del PE (doc. P inc. OR.2014.9). Fallito il tentativo di conciliazione dinanzi alla Pretura di Mendrisio sud, così come autorizzata in occasione dell'udienza del 1° aprile 2014 (doc. Q inc. OR.2014.9), con petizione di medesima data AO 1 ha nuovamente convenuto in giudizio AP 1. Esposte sostanzialmente le medesime tesi già alla base della petizione del 10 maggio 2013 (inc. OR.2013.10), con le domande di causa AO 1 ha quindi chiesto il disconoscimento del debito di fr. 1'392'000.- oltre interessi di cui al PE n. __________. Con risposta 24 aprile 2014 (inc. OR.2014.9) il convenuto ha chiesto di respingere la petizione e di "far seguire il suo corso nel Canton __________ in quanto foro competente" alla procedura esecutiva avversata (risposta, petitum n. 2, inc. OR.2014.9). In occasione dell'udienza del 22 maggio 2014 il Pretore ha ordinato la congiunzione degli incarti OR.2013.10 e OR. 2014.9 (atto III).

4.     Rinunciato a comparire per la discussione finale, ognuna delle parti ha prodotto un memoriale conclusivo unico per entrambe le summenzionate procedure, riconfermandosi nelle rispettive domande, con l'eccezione della pretesa creditoria di fr. 1'670,90 oltre interessi, formulata con la petizione 10 maggio 2013 (inc. OR.2013.10), alla quale l'attrice ha rinunciato.

5.     Con decisioni separate del 31 luglio 2014 il Pretore ha accolto entrambe le summenzionate azioni promosse da AO 1. Per quanto qui interessa, ovvero con riferimento alla petizione 10 maggio 2013 (inc. OR.2013.10), il Pretore ha preliminarmente accertato la competenza territoriale della Pretura adita, corrispondente al foro del domicilio del convenuto (art. 10 CPC). Esposti ampiamente dottrina e giurisprudenza in merito all'azione di accertamento ai sensi dell'art. 88 CPC, alla sua natura sussidiaria e all'ammissibilità delle domande di accertamento negativo volte ad appurare l'inesistenza di crediti posti in esecuzione, nonché ammessa l'esistenza di un interesse degno di protezione dell'attrice, il primo giudice ha quindi ritenuto conseguentemente proponibile l'azione in esame. Ricordato l'onere della prova incombente al convenuto in merito all'esistenza del vantato credito posto in esecuzione, il giudice di prime cure ha anzitutto negato la legittimazione del preteso creditore a far valere diritti derivanti da un rapporto contrattuale di cui non è mai stato parte e sul quale non può quindi fondare pretese per asserita violazione contrattuale. Rilevato come l'invocazione di norme costituzionali non sia di alcun aiuto al convenuto, siccome un eventuale fondamento dei crediti posti in esecuzione debba semmai essere cercato nelle pertinenti norme di diritto privato, il Pretore ha altresì escluso l'applicazione di norme relative ai diritti reali. Il primo giudice ha infatti proceduto all'esame dei requisiti per l'eventuale riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 41 CO, concludendo che nulla può essere riconosciuto al convenuto nemmeno a questo titolo. Oltre all'assenza della prova del danno, neppure sarebbero ravvisabili un comportamento dannoso dell'attrice qualificabile come atto illecito, un nesso causale adeguato o una colpa a questa ascrivibile. In conclusione, il Pretore ha pertanto accolto la petizione, accertando l'inesistenza del credito posto in esecuzione, ordinando di conseguenza al competente ufficio di procedere alla cancellazione della procedura esecutiva. La tassa di giustizia di fr. 15'000.e le ripetibili di fr. 20'000.- sono state poste a carico del convenuto soccombente.

6.     Contro il giudizio pretorile  (il giudizio sulla causa congiunta è oggetto di una separata impugnativa) è insorto il convenuto, con appello del 1° settembre 2014, chiedendone l'annullamento e di conseguenza di respingere la petizione. Con scritto del 4 settembre 2014 l'appellante ha formulato reclamo in relazione alla richiesta di versamento di un anticipo per la procedura d'appello, formulando nel contempo istanza di gratuito patrocinio (art. 117 CPC) invocando una situazione di indigenza. L'appello e l'istanza summenzionati non sono stati intimati alla controparte (art. 312 CPC).

7.     Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

8.     Con le censure d'appello il convenuto insiste nell'invocare la violazione contrattuale da parte dell'attrice, rimproverando al Pretore di aver "omesso di prendere atto delle responsabilità, derivanti dal contratto, di quest'ultima" (appello pag. 1). A tal proposito l'appellante ripropone e sviluppa una serie di considerazioni, in particolare in merito al tenore del contratto stipulato, agli impegni presi dalla società di sicurezza contraente, alla responsabilità per danni derivanti dall'inadempienza contrattuale con riferimento ai vari episodi concreti che l'avrebbero vista per ben quattro anni disattendere, per negligenza e finanche volontà diretta, i doveri di sorveglianza. La censura è chiaramente irricevibile (art. 311 CPC) poiché non si confronta con la conclusione pretorile che ha accertato come il convenuto non sia stato parte del contratto in questione, ciò che gli preclude la possibilità di vantare diritti di tipo contrattuale, mancandogli la legittimazione ad invocare le pretese violazioni degli accordi stipulati tra la Confederazione Svizzera e l'attrice. L'appellante neppure contesta di non essere stato direttamente parte nella stipulazione del contratto invocato, ma sviluppa una tesi assai ardita e priva di fondamento che vorrebbe comunque lui e i suoi congiunti quali contraenti (assieme al preposto ufficio dell'amministrazione federale) nel contratto stipulato con l'appellata, in virtù del disposto dell'art. 1 della Costituzione federale, dal quale deduce che "il Popolo e i Cantoni costituiscono la Confederazione Svizzera" (appello pag. 3). Ne consegue che pure le puntigliose osservazioni critiche riservate dall'appellante ai vari passaggi della sentenza impugnata o ai pretesi erronei accertamenti del Pretore, risultano parimenti irricevibili poiché finalizzati a sostenere la tesi della responsabilità contrattuale dell'attrice nei confronti del convenuto.

9.     L'appellante ripropone la censura di incompetenza territoriale della Pretura di Mendrisio, rimproverando al Pretore di non averla rilevata per favorire la controparte, con un "agire pregiudizievole e intenzionalmente discriminatorio" (appello pag. 3). La censura è nuovamente irricevibile poiché non si confronta con l'accertamento pretorile (competenza del foro del domicilio del convenuto ai sensi dell'art. 10 CPC), preferendo insistere nell'invocare un foro contrattualmente stabilito nell'erronea convinzione che da tale contratto tra terze persone possa essere dedotta una pattuizione del foro bernese anche per le parti della procedura in questione.

10. Pure con riferimento alla conclusione pretorile che ha negato una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 41 CO le censure dell'appellante risultano manifestamente irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC) e comunque infondate. L'appellante insiste anche a questo proposito nell'erronea convinzione di considerare determinante l'obbligo contrattuale assunto dall'attrice e quindi a tale presunta inadempienza riconduce le varie considerazioni a proposito dei concetti di colpa e di agire illecito. Anche a proposito del danno e dell'adeguato nesso di causalità le censure dell'appellante si limitano a ribadire di aver subito una perdita patrimoniale, tenuto conto dell'idoneità lavorativa precedente l'evento causa del danno psicofisico lamentato che gli avrebbe impedito di riprendere una non meglio specificata attività lavorativa. Il Pretore ha chiaramente indicato come il convenuto non abbia fatto fronte all'onere probatorio che gli incombeva a questo riguardo e le censure d'appello neppure si confrontano con tale conclusione, riaffermando in modo generico e finanche confuso che i certificati medici prodotti già attesterebbero il danno e la sua relazione con l'agire dell'attrice, rimproverando altresì al primo giudice di affermare il falso, essere tendenzioso e di venir contraddetto dai fatti.

11. L'appellante rimprovera al Pretore di aver adottato un atteggiamento "pregiudizievole" (appello pag. 7), di essere stato parziale, di aver messo in atto "astuzie giuridiche" a suo sfavore (appello pag. 8), di avergli negato il gratuito patrocinio, di aver omesso di segnalare al Ministero pubblico la violazione da parte dell'attrice dell'art. 251 CPS, di non aver verbalizzato in modo corretto e in genere di essere così giunto ad una sentenza finale illecita, pregiudizievole e discriminatoria. La censura è ancora una volta irricevibile, siccome l'appellante si limita a muovere rimproveri lapidari quanto generici che non adempiono alle esigenze di motivazione di una censura d'appello (art. 311 CPC). L'appellante menziona la circostanza di essersi dovuto difendere da solo, senza però formulare esplicitamente una motivata censura al riguardo del diniego di assistenza giudiziaria nella forma del gratuito patrocinio decisa dal Pretore con giudizio del 21 novembre 2013, cresciuto in giudicato.

12. Ne discende che l'appello del convenuto deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Poiché si rivela manifestamente infondato già a un esame preliminare, l'appello può essere evaso senza darne notifica all’appellata, con la procedura dell’art. 312 CPC.

13. La domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio presentata il 4 settembre 2014 va pure respinta per la palese mancanza della condizione cumulativa della probabilità di esito favorevole. Può pertanto rimanere indecisa la questione dell'indigenza a fronte di redditi verosimilmente insufficienti per far fronte alle proprie esigenze personali (atto III inc. n. 12.2014.144), ma pure di una sostanza non meglio definita tenuto conto dell'immobile in proprietà mapp. __________ di __________ in merito al quale non è stato prodotto alcun documento che permetta di valutarne il valore al netto degli eventuali oneri ipotecari.

14. Tenuto conto delle circostanze, si preleva una tassa di appello ridotta e non si attribuiscono ripetibili, l’appellata non essendo stata invitata a esprimersi sull’appello.

Per questi motivi,

decide:

                             1.  Nella misura in cui è ricevibile l'appello 1° settembre 2014 (inc. n. 12.2014.134 di AP 1) è respinto.

                             2.  La domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata il 4 settembre 2014 (inc. n. 12.2014.144) da AP 1 è respinta.

                             3.  Le spese processuali della procedura di appello di fr. 1'000.- sono poste a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                             4.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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