Incarto n. 12.2014.128
Lugano 12 agosto 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. b n. 3 LOG)
vista la domanda di condono delle spese giudiziarie presentata il 13 marzo 2014 da
IS 1
relativa
alla decisione 12.2013.191 della seconda Camera civile del tribunale di appello, dispositivo n. 2 (spese giudiziarie)
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisione 10 marzo 2014 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto il reclamo presentato da IS 1 contro la sentenza 29 ottobre 2013 (inc. SO.2013.664) del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, che respingeva la domanda di ricusa nei confronti del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, e ha posto a carico della reclamante le spese processuali di complessivi fr. 400.-;
che con istanza 13 marzo 2014 IS 1 ha chiesto il condono delle tasse e spese di giustizia, affermando di non avere mezzi economici con cui “anticipare alcuna tassa giudiziaria”;
che la situazione economica dell’istante risulta, oltre che dalla decisione 25 febbraio 2014 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, dalla documentazione da lei prodotta nell’ambito della procedura incarto 12.2013.27 presso questa Camera;
che per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono (art. 112 cpv. 1 CPC);
che il condono, vale a dire la rinuncia definitiva all’incasso, può avvenire solo per le spese dovute allo Stato, a eccezione dell’indennità ripetibile dovuta alla controparte (Tappy, in CPC commenté, n. 3 ad art. 112);
che la Legge sulla tariffa giudiziaria del Canton Ticino è silente sulla competenza per statuire sulle domande di dilazione e di condono, sicché la Seconda Camera civile dovrebbe essere competente per decidere sul condono relativo alle spese processuali dovute nella procedura di appello (Tappy, in CPC commenté, n. 12 ad art. 112);
che il condono delle spese processuali presuppone l’indigenza permanente della parte istante;
che per decidere sul condono è rilevante la situazione concreta, vale a dire che occorre stabilire se l’istante è nell’impossibilità permanente di far fronte alle spese giudiziarie di seconda sede di complessivi fr. 400.- (dispositivo n. 2 della sentenza 10 marzo 2014 inc. n. 12.2013.191);
che nella fattispecie l’istante ha invero addotto di non poter versare l’importo di fr. 400.- e di essere a beneficio di prestazioni assistenziali, ma ciò non equivale ancora a dimostrare di essere in stato di indigenza permanente;
che a ogni modo, visto l’ammontare delle spese processuali di seconda istanza in complessivi fr. 400.-, si può ragionevolmente esigere dall’istante che abbia a pagare tale importo sull’arco di un anno, ciò che corrisponde a un onere mensile di fr. 34.-, pari a meno di fr. 1.05 al giorno;
che la domanda di condono deve dunque essere accolta limitatamente alla possibilità di versare l’importo in undici rate mensili di fr. 33.50 e una rata finale di fr. 31.50;
che viste le particolarità del caso, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese processuali per questa procedura;
Per questi motivi
decide: 1. La domanda di condono 14 marzo 2014 di IS 1 è respinta.
2. È accordato il pagamento rateale della tassa di giustizia di fr. 400.- (dispositivo n. 2 della sentenza 10 marzo 2014 inc. n. 12.2013.191) in undici rate mensili di fr. 33.50 e una rata mensile finale di fr. 31.50.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. Notificazione:
-.
Comunicazione all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
(giudice Epiney-Colombo)
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).