Incarto n. 12.2014.118
Lugano 5 ottobre 2015/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini, vicepresidente, Fiscalini e Epiney-Colombo (giudice supplente)
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.111 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 23 settembre 2011 da
AP 1 rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’avv. RA 3
con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte a “coprire il furto dell’automobile __________” in suo uso “e di conseguenza di risarcire il valore venale maggiorato della vettura pari a CHF 54’560.20”, a “risarcire le spese di sostituzione del veicolo, pari a CHF 500.-” e a versare CHF 4'322.60 e CHF 200.- oltre interessi;
richieste avversate dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione integrale e che il Pretore ha respinto con sentenza 5 giugno 2014
appellante l’attore che con appello 4 luglio 2014 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con osservazioni (corretto: risposta) 1° dicembre 2014 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 ha sottoscritto con AO 1 (in seguito: AO 1) un contratto di “assicurazione veicoli a motore” con inizio il 25 marzo 2010 e scadenza il 1° gennaio 2015 relativo al veicolo __________, immatricolato __________, in suo uso. La polizza prevedeva la copertura responsabilità civile e casco totale, comprendente anche l’assicurazione furto (doc. B). Proprietaria del veicolo era la società di leasing B__________ AG, mentre prenditore del leasing era per l’appunto AP 1 (doc. D).
Il 18 settembre 2010 l'attore ha denunciato ai carabinieri di M__________ (AV) il furto dell’autoveicolo e il 20 settembre 2010 ha notificato il sinistro ad AO 1 (doc. F). La stessa, in esito alla sua istruttoria interna (in particolare, al verbale dell'incontro avuto con l'assicurato il 28 febbraio 2011, all'omissione di costui di segnalare all'assicurazione che una delle chiavi consegnatele era un duplicato e non un'originale, alle discrepanze relative alle sue trasferte a M__________ nel precedente mese di agosto) ha rifiutato la copertura assicurativa, negando trattarsi di un furto effettivo, bensì meramente simulato.
B. Con petizione 23 settembre 2011 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna di AO 1 a riconoscere il sinistro in questione e a garantire la relativa copertura assicurativa. In breve, l’assicurato ha spiegato di aver subito il furto del veicolo __________ in suo uso mentre si trovava a M__________ per assistere con un amico a una festa di paese. Egli ha quindi esposto quanto intrapreso in seguito alla scoperta del furto, in particolare ha raccontato di avere provveduto a denunciare subito l’accaduto ai carabinieri del posto e in seguito alla sua compagnia assicurativa. AP 1 ha affermato di aver collaborato senza reticenze all’accertamento della situazione. A detta dell’attore le presunte discordanze nel suo racconto invocate da AO 1 a sostegno del rifiuto di erogare le prestazioni assicurate sarebbero da ricondurre a delle semplici dimenticanze e a difficoltà nel ricostruire esattamente la cronologia dei suoi spostamenti.
La convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente le pretese creditorie. In sintesi, AO 1 ha contestato la legittimazione attiva dell’attore ed ha rilevato che AP 1 aveva ceduto le eventuali pretese assicurative alla banca concedente il leasing. Parallelamente essa ha posto l’accento sulle contraddizioni e sui cambiamenti di versioni che hanno caratterizzato il racconto del furto fatto dall’assicurato. L’assicurazione ha affermato di non credere che il furto sia realmente avvenuto, rispettivamente che lo stesso sia stato simulato, e in ogni caso di ritenere che l’assicurato abbia violato i proprio obblighi contrattuali, ragion per cui la copertura assicurativa non era data.
Nella replica AP 1 ha sostanzialmente ribadito la propria posizione approfondendo alcuni punti legati allo svolgimento dei fatti; nel contempo egli ha sostenuto di essere legittimato ad agire ed ha contestato la validità della cessione effettuata a favore di B__________ AG.
Nella duplica parte convenuta ha posto l’accento sulla carenza di legittimazione dell’attore ed ha evidenziato nuovamente le incongruenze presenti del suo racconto.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei memoriali conclusivi scritti nei quali si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche posizioni.
C. Con sentenza 5 giugno 2014 il Pretore, ritenendo la versione fornita dall’attore in merito al furto non “preponderantemente verosimile”, ha respinto la petizione.
D. Con appello 4 luglio 2014 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con risposta 1° dicembre 2014 la convenuta postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
L’istanza di gratuito patrocinio inoltrata dall’appellante è stata respinta dalla Presidente di questa Camera con sentenza dell’11 agosto 2014 (inc. n. 12.2014.119).
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha analizzato il racconto esposto dall’attore degli eventi che hanno condotto al furto. Il magistrato ha quindi posto l’accento sulle incongruenze e contraddizioni presenti nella versione fornita dall’assicurato, in particolare per quel che concerne i suoi spostamenti e il duplicato della chiave. Tutto considerato, il Pretore ha giudicato che l’attore non era riuscito a provare in maniera preponderantemente verosimile il furto del veicolo, ragion per cui la sua richiesta andava respinta. Da ultimo il magistrato ha analizzata sommariamente la questione della legittimazione attiva dell’attore, che ha ritenuto data sulla base del doc. B1.
3. Con l’appello AP 1 contesta gli accertamenti pretorili e afferma di aver provato il furto con verosimiglianza preponderante. Egli sostiene di aver collaborato senza reticenze all’accertamento della situazione. Le imprecisioni riscontrate sarebbero da ricondurre a delle dimenticanze e a una diversa interpretazione dei termini. Relativamente alla perdita della chiave e alla sua sostituzione, sostiene di non aver menzionato, inizialmente, l’episodio in quanto dimenticato e ritenuto ininfluente, infatti con il rilascio della nuova chiave quella smarrita era stata automaticamente annullata e non era pertanto più utilizzabile. Per quanto attiene alla sua legittimazione attiva egli fa riferimento al contenuto del documento doc. B1 che attesta l’avvenuta retrocessione in suo favore e sottolinea come era noto sin da subito che la ditta di leasing non era intenzionata a far valere la cessione.
4.La legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, in RSPC 2/2009, pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167 consid. 3). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare. Ciò significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare il principio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4, in RSPC 2/2009, pag. 147 seg.; W. Ott, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22 e 23). In conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe invero alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla legittimazione attiva DTF 130 III 417 consid. 3.1).
Nel caso concreto, AO 1 ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attore in tutti gli allegati da lei presentati e questo sulla scorta dei doc. B, D e 1. Agli atti figura pure l’incarto richiamato dalla banca concedente il leasing (fascicolo IV prodotto da B__________ AG).
5. Dagli atti si evince che AP 1 ha ceduto alla banca concedente il leasing tutti i diritti derivanti dall’assicurazione con la qui convenuta. In particolare, nell’incarto richiamato da B__________ AG figura il contratto di leasing n. __________ e le relative condizioni generali, entrambi sottoscritti dall’attore in data 6 ottobre 2008. L’art. 7.4 di predette condizioni generali prevede testualmente che “l’utilizzatore cede alla B__________ AG ogni pretesa presente e futura derivante da detta assicurazione casco totale nonché eventuali pretese nei confronti di responsabili e/o risultanti da contratti di assicurazione stipulati da terzi” (anche doc. D). Inoltre, oltre al verbale di consegna del veicolo, l’utilizzatore del leasing ha sottoscritto, sempre il 6 ottobre 2008, una “cessione di assicurazione relativa al contratto di leasing __________” menzionante nel dettaglio il veicolo __________ oggetto dell’assicurazione e il suo valore nonché un calcolo dell’eccedenza mensile di budget (anche doc. 1). Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante nei suoi allegati di prima istanza, la cessione delle eventuali e future pretese assicurative così come stipulato è valida (Nebel, in Basler Kommentar VVG, n. 25 ad art. 100). La cessione avvenuta nel 2008, infatti, adempie tutte le condizioni richieste dall’art. 165 CO: è firmata dal cedente, riguarda prestazioni assicurative future ben determinate (valore a nuovo del veicolo indicato con precisione nella cessione) con menzione del contratto di assicurazione e del leasing e indica il cessionario (la banca concedente il leasing) e la circostanza che questi diventa il creditore della compagnia di assicurazione. La cessione delle pretese assicurative future da parte dell’utilizzatore del leasing alla banca concedente il leasing (e proprietaria del veicolo) è dunque valida.
Parrebbe pertanto che AP 1 abbia perso ogni potere di disporre delle pretese assicurative e che non sia legittimato ad agire in giustizia.
6. Si tratta però ora di verificare se, successivamente alla cessione dei diritti dall’utilizzatore a B__________ AG, vi sia stata una valida retrocessione di predetti diritti dalla banca concedente il leasing al qui appellante, così come sostenuto dallo stesso.
A seguito dell’interpello ex art. 56 CPC verbalizzato dal Pretore in data 15 giugno 2012, AP 1 ha prodotto agli atti la dichiarazione di retrocessione datata 22 ottobre 2012 di cui al doc. B1. In tale documento, intitolato “cessione d’assicurazione relativa al contratto leasing nr. __________”, è indicato che B__________ AG cede a AP 1 “la totalità dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa __________ presso AO 1”. Tale dichiarazione è sottoscritta da “M. R__________” e da “G. G__________”. Dall’estratto del registro di commercio di Zurigo relativo a B__________ AG emerge che all’epoca della sottoscrizione del doc. B1 M__________ R__________ aveva diritto di “firma collettiva a due” (e più precisamente dal 30 settembre 2010) mentre G__________ G__________ risulta titolare di una “procura collettiva a due” unicamente dal 7 aprile 2014 e pertanto ben dopo la data di redazione della dichiarazione. Così stando le cose, in assenza di ulteriori risultanze agli atti che legittimino la sottoscrizione del documento da parte di G__________ G__________ quale cofirmatario, ne consegue che la dichiarazione doc. B1 non costituisce una valida retrocessione atta a fondare la legittimazione attiva dell’attore.
È fuori di dubbio che la legittimazione dell’attore a stare in causa deve fondarsi su una valida retrocessione, da parte della società di leasing, delle pretese vantate da AP 1, dato che come emerge dagli atti le stesse erano state oggetto a suo tempo di una cessione a favore di B__________ AG (doc. D e doc. 1 e fascicolo IV prodotto da B__________ AG).
Con ogni evidenza il giudice è tenuto a fondarsi su quanto emerge dall’estratto del registro di commercio, e questo benché in prima sede la parte convenuta non abbia minimamente accennato a questa problematica e l’abbia sollevata solo in sede di risposta all’appello (cfr. allegato cit. pag. 3). Infatti, le iscrizioni figuranti a registro di commercio - consultabili oltretutto su internet al sito www.zefix.ch - sono fatti notori giusta l’art 151 CPC (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 630; cfr. anche sentenza del Tribunale federale inc. 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 2.2 con rinvii); a questo vada aggiunto che non si è in presenza di un caso in cui la legittimazione attiva deve ritenersi implicita in assenza di contestazione; compete quindi al giudice vagliarne la portata giuridica. Ne consegue che l’appello dev’essere respinto e la decisione pretorile, che ha respinto la petizione, confermata, seppure per altri motivi rispetto a quelli addotti dal primo giudice.
7. In definitiva, l’appello deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 59'582.80 (fr. 54'560.20 + fr. 500.- + fr. 4'322.60).
Per i quali motivi
richiamati gli art 96 e 106 CPC e la LTG,
decide: 1. L’appello 4 luglio 2014 di AP 1 è respinto.
2. Le spese d’appello di complessivi fr. 2’500.-, già in parte anticipate dall’appellante, sono poste a carico di AP 1, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’600.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).