Incarto n. 12.2014.108
Lugano 8 luglio 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
statuente quale giudice unico per la nomina dell’arbitro, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG, sulla domanda 24 giugno 2014 intesa alla designazione di un arbitro nella vertenza tra
IS 1 rappr. dall’ RA 1
e
CO 1 rappr. dall’ RA 2
considerato
in fatto ed in diritto:
che le parti hanno sottoscritto il 27 maggio 2002 un contratto di locazione contenente una clausola arbitrale del seguente tenore: “tutte le controversie che dovessero derivare dal presente contratto o fossero comunque allo stesso ricollegabili, saranno risolte in via definitiva da un Collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale di appello in qualità di Presidente e da due Membri designati uno dal Locatore e uno dalla Conduttrice”;
che tra le parti è sorto un contenzioso e che esse, rappresentate dai rispettivi patrocinatori, hanno designato ciascuna il proprio arbitro, nelle persone degli avv. __________ e __________;
che così interpellato dalle parti nel settembre 2013 l’allora Presidente del Tribunale d’appello ha declinato l’incarico di Presidente del Collegio arbitrale;
che con istanza 24 giugno 2014 IS 1 si è rivolto alla Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, chiedendo di designare il Presidente del Collegio arbitrale ai sensi degli art. 362 e 371 CPC;
che così interpellato dalla presidente della Seconda Camera civile di appello, il nuovo Presidente del Tribunale d’appello ha declinato l’incarico con scritto del 30 giugno 2014;
che la designazione di un arbitro a opera del tribunale statale è sussidiaria alla procedura di designazione voluta dalle parti;
che nella fattispecie le parti non hanno raggiunto un accordo sulla designazione del Presidente del collegio arbitrale, né risulta dagli atti che i due arbitri di parte lo abbiano fatto nel termine di 30 giorni dalla loro designazione, avvenuta nel settembre, rispettivamente nell’ottobre 2013 (art. 362 cpv. 1 lett. c CPC);
che quindi la Camera, statuendo nella composizione a giudice unico giusta l’art. 48 b n. 7 LOG, designa quale Presidente del Collegio arbitrale l’avv. __________, che ha dichiarato di accettare l’incarico;
che la decisione di nomina non è suscettibile di ricorso al Tribunale federale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2010, n. 5 ad art. 362 pag. 1509);
che la tassa di giustizia e le spese possono essere ripartite in equità a metà tra le parti, con compensazione delle ripetibili, essendo ancora del tutto aperto l’esito del procedimento arbitrale;
Per i quali motivi
visti gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7 LOG e per le spese, gli art. 107 CPC e la LTG
decide:
1. L'istanza di nomina di arbitro del 24 giugno 2014 è accolta e di conseguenza l’avv. __________, è designato Presidente del Collegio arbitrale nella controversia che oppone IS 1 e CO 1.
2. Le spese processuali in complessivi fr. 400.-, da anticiparsi dall'istante, sono suddivise a metà tra le parti. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione:
-.,
-
Comunicazione all’arbitro unico designato, avv. __________ (con la clausola contenente il patto di arbitrato)
La presidente
della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Emanuela Epiney-Colombo