Incarto n. 12.2013.96
Lugano 22 maggio 2015/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.550 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 29 luglio 2005 da
AO 1 ora AO 1 rappr. dall’avv. RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’avv. RA 1
con cui l’attrice ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 91'593.20 oltre interessi al 5% dal 22 maggio 2004 e di ordinare all’Ufficiale dei Registri del Distretto di Lugano di iscrivere in via definitiva un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 98'500.- oltre interessi al 10% dal 3 giugno 2004 in suo favore ed a carico della part. n. __________ RFD di __________;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 13 maggio 2013 ha parzialmente accolto, condannando quest’ultimo al pagamento di fr. 45'487.25 IVA inclusa oltre interessi al 5% dal 3 giugno 2004, somma per la quale ha ordinato l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale;
appellante il convenuto con atto di appello 13 giugno 2013, con cui chiede, previa completazione della perizia giudiziaria, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione o in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 21'204.75 IVA inclusa oltre interessi al 5% dal 13 maggio 2013, o in subordine dal 17 maggio 2011, ed accessori, il tutto protestando le spese della sede pretorile nonché le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado;
mentre l'attrice con risposta 16 agosto 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto 30 gennaio 2002 (doc. A) la società AO 1 è stata incaricata da AP 1 di eseguire le opere da impresario costruttore inerenti l’edificazione di una casa unifamigliare al mappale n. __________ RFD di __________, sulla base dei relativi prezzi e quantità indicati nel capitolato del 5 ottobre 2001 (doc. B), per l’approssimativo importo di fr. 587'296.95.
Al termine dei lavori, essa, per le prestazioni da lei svolte, ha emesso 5 fatture per complessivi fr. 613'520.80 (di fr. 509'484.80 cfr. doc. E, di fr. 1'267.25 doc. H, di fr. 13'414.60 doc. I, di fr. 32'449.45 doc. J e di fr. 56'904.70 doc. K), a fronte delle quali le sono stati a tutt’oggi versati acconti per fr. 515'000.-.
2. Dopo aver ottenuto, con decreto supercautelare 4 giugno 2004 poi confermato in via cautelare il 1° giugno 2005, l’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 98'520.80 oltre interessi al 10% dal 3 giugno 2004 sul fondo oggetto dei lavori, AO 1 - che nelle more della causa ha poi mutato la sua ragione sociale in AO 1 -, con tempestiva petizione 29 luglio 2005, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 91'593.20 oltre interessi al 5% dal 22 maggio 2004 e l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale di fr. 98'500.- oltre interessi al 10% dal 3 giugno 2004. Essa, in estrema sintesi, ha preteso il versamento del saldo delle 5 fatture, da cui aveva frattanto dedotto lo sconto contrattualmente concordato in funzione dell’aumento medio percentuale dei costi di costruzione, di fr. 6'927.60 (cfr. doc. L), e il riconoscimento del pegno immobiliare per il saldo non scontato, arrotondato.
Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.
3. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusionali delle parti, il Pretore, con la sentenza 13 maggio 2013 qui oggetto di impugnativa, ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 45'487.25 (recte: fr. 45'553.20), IVA del 7.6% inclusa, oltre interessi al 5% dal 3 giugno 2004, somma per la quale ha altresì ordinato l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 6'800.- e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza rilevato che dalle spettanze dell’attrice (confermate in fr. 91'593.20 IVA inclusa) dovevano innanzitutto essere dedotti le prestazioni esposte per la formazione della platea per l’appoggio della gru, per il trasporto della gru e dei macchinari necessari alla formazione della platea - ad eccezione di quanto previsto nel bollettino n. 817 -, per il montaggio della porta provvisoria nel locale cantina e per i costi di fliccatura e di ripassatura del calcestruzzo (di fr. 3'450.40 + IVA), il costo fatturato per il noleggio della gru nel settembre 2003 (fr. 1'500.- + IVA), la spesa esposta per gli avvolgimenti con letto di posa, rinfianchi e strato di protezione delle condutture delle canalizzazioni (fr. 4'041.95 + IVA), l’importo per la posa ed il fissaggio della stuoia di protezione Delta MS (fr. 524.- + IVA), la somma esposta per la fornitura e la posa di una carta J3 (fr. 1'974.50 + IVA), la richiesta di rimborso per il consumo di acqua potabile e della relativa tassa (fr. 868.60), per complessivi fr. 13'298.68 IVA inclusa (recte: fr. 13'232.75 IVA inclusa); e che dal saldo così risultante dovevano quindi essere detratti i costi di ripristino del drenaggio difettoso (fr. 24'090.- + IVA), il minor valore delle opere in calcestruzzo (fr. 6'000.- + IVA) e la spesa per eliminare alcuni ferri d’armatura sporgenti dal muro e alcuni distanziatori nonché per chiudere dei fori lasciati dagli stessi (fr. 400.- + IVA), per altri fr. 32'807.25 IVA inclusa.
4. Con l’appello 13 giugno 2013 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 16 agosto 2013, il convenuto chiede, previa completazione della perizia giudiziaria, di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione o in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 21'204.75 (recte: fr. 14'814.70) IVA inclusa oltre interessi al 5% dal 13 maggio 2013, o in subordine dal 17 maggio 2011, ed accessori, il tutto protestando le spese della sede pretorile nonché le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado. Egli ritiene che alcune delle deduzioni ammesse dal Pretore dovevano essere aumentate, in particolare quella relativa al costo fatturato per il noleggio della gru (da estendersi anche ai mesi di ottobre 2003 -gennaio 2004, per altri fr. 6’000.- + IVA), e quella inerente i costi di ripristino del drenaggio difettoso (alla quale andavano aggiunti almeno altri fr. 7’000.- + IVA), mentre che altre deduzioni erano state disattese ingiustificatamente, segnatamente quella relativa ai ponteggi per l’esecuzione della scala interna in ferro (fr. 2'028.45 + IVA), quella relativa al reinterro dello scavo in scarpata (fr. 2'466.- + IVA), quella relativa al bollettino n. 831 (fr. 2’748.80 + IVA), quella in merito alle ore di manodopera eccedenti i contenuti dei bollettini giornalieri (fr. 6'043.50 + IVA), quella relativa allo sconto contrattuale dello 0.4% per la partecipazione ai costi assicurativi (fr. 2'454.-) e quella relativa al costo per l’eliminazione dell’umidità nel locale deposito, il tutto per almeno altri fr. 30'738.50 IVA inclusa.
5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Preliminarmente si tratta di esaminare se il convenuto possa pretendere in questa sede la completazione della prova peritale mediante la posa di 8 nuove domande al perito (“1. Con riferimento alle risposte al quesito 1 (di parte convenuta) precisi il perito: 1.1 se la presenza di molto materiale terroso può provenire anche dall’esecuzione non a regola d’arte dei drenaggi (tubi verticali forati, mancanza della stuoia, mancanza del bauletto e della guscia, …); 1.2 se la rottura di cui a pag. 35 del referto ed al minuto 22.10 del filmato rivela una significativa entrata d’acqua (fotografie 6_5A pag. 34 seg. del referto); 1.3 se vi sono importanti parti del drenaggio (principalmente quelle che passano sotto la casa) dove i tubi sono posati con la parte forata al di sotto, e se questo costituisce un difetto e mina l’efficacia del drenaggio stesso e della sua superficie di scorrimento causando dispersione di umidità (cfr. filmato minuti da 14 a 17.30 e spec. 14.45; da 21 a 21.50; da 22.37 a 22.49); 1.4 se queste tratte con i tubi capovolti corrispondono in larga misura a quelle dove il drenaggio è allagato, ovvero con acqua che ristagna anziché defluire; 1.5 quantifichi il perito il minor valore (tenuto conto anche dei pregiudizi o rischi indiretti che ne possono derivare) rispettivamente i costi di ripristino per i tubi di drenaggio sotto la casa che sono posati con i buchi nella parte inferiore; 1.6 dica il perito se nell’indicazione dei costi al punto g. [NdR 1g] ha tenuto conto anche dei costi di giardiniere per lo spostamento e la nuova messa a dimora delle piante, del sistema di irrigazione e del manto erboso; in caso contrario completi il perito la sua risposta; 1.7 accerti il perito l’evoluzione delle tracce di umidità al piano cantina dalla data del sopralluogo ad oggi; 2. Con riferimento alle risposte al quesito 2 (di parte convenuta) ed ai quesiti posti in appello precisi il perito la sua risposta preso atto del quesito di delucidazione precedente quo alle fuoriuscite d’acqua dai drenaggi sottostanti. Dica il perito se la possibile causa della provenienza di acqua potrebbe essere questa”), prova questa - tranne per quanto riguarda il quesito n. 1.7 (in realtà mai formulato in precedenza, cfr. istanza di completazione / delucidazione della perizia 1° giugno 2011 p. 11 seg.) - che a suo tempo non era stata ammessa dal Pretore.
6.1 Le parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti “nova” autentici), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”) (Trezzini, in: Cocchi / Trezzini / Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1393); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la facoltà di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz / Hilber, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 47 ad art. 316; II CCA 15 giugno 2012 inc. n. 12.2011.188, 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.6, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.104).
6.2 Nel caso di specie è escluso che il convenuto possa pretendere in questa sede la completazione della perizia giudiziaria.
Ritenuto che l’assunzione di quella prova era già stata postulata al Pretore, è innanzitutto evidente che la stessa non possa essere qui richiesta in virtù dell’art. 317 cpv. 1 CPC, non trattandosi di un “novum” autentico, ossia di una prova venuta in essere solo dopo l’emanazione della decisione pretorile.
Il convenuto, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha d’altro canto spiegato se ed eventualmente in quale misura quella prova potesse costituire un “pseudo novum” ammissibile sempre ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC, ossia se l’assunzione in prima sede di quella prova, preesistente, non gli sarebbe stata possibile facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete (ciò che ovviamente già non può valere per il quesito n. 1.7, come detto mai formulato in precedenza): egli non si è in effetti confrontato, pur essendo tenuto a farlo (Reetz / Hilber, op. cit., n. 32 ad art. 317), con gli argomenti - esposti nell’ordinanza 14 marzo 2012 - che avevano indotto il giudice di prime cure a respingere quella prova (ossia con l’assunto secondo cui le domande oggetto della stessa in realtà non costituivano ammissibili domande di completazione o delucidazione della perizia ai sensi dell’art. 252 cpv. 2 CPC/TI ma piuttosto inammissibili nuove domande, rispettivamente quello secondo cui quei quesiti erano irrilevanti alla luce delle chiare risposte già rese dall’esperto), ed in particolare non ha illustrato per quali ragioni di fatto e di diritto quegli argomenti sarebbero errati o non condivisibili (art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29).
Oltretutto, nell’ambito del giudizio di apprezzamento anticipato della prova, si osserva qui che la stessa sarebbe stata verosimilmente irrilevante per l’esito della lite, ciò che nemmeno giustificava la sua eventuale assunzione da parte di questa Camera ai sensi dell’art. 316 cpv. 3 CPC, che oltretutto costituisce una semplice facoltà e non un obbligo: in effetti le nuove domande di completazione della perizia erano chiaramente inutili, in quanto il perito giudiziario aveva già esaurientemente spiegato, specialmente alle risposte di parte convenuta n. 1d, 1e, 1f e 1g rispettivamente 2a, 2d/ii e 2d/iii, che gli unici difetti dei drenaggi, per i quali aveva pure indicato i relativi costi di ripristino, erano quelli da lui puntualmente illustrati nella perizia (a p. 17 segg. ed in particolare a p. 19 seg., che non menzionavano gli eventuali altri difetti che il convenuto vorrebbe far accertare con le sue domande, segnatamente il presunto difetto dei tubi forati posati al contrario), rispettivamente che non era possibile stabilire le cause ed i rimedi, e tanto meno i relativi costi di ripristino, dovuti alla presenza di umidità, comunque limitata e dunque non eccessiva (p. 47, e neppure causata dai drenaggi, cfr. p. 18 e 47 seg.), al piano cantina (a p. 47 seg.), fatto quest’ultimo che le nuove domande, così come formulate, non erano idonee a rimettere in discussione.
7. Ciò posto, è innanzitutto a torto che il convenuto pretende che i costi di ripristino dei difetti dei drenaggi possano essere superiori ai fr. 25’000.- + IVA inizialmente considerati dal Pretore (e da lui poi ridotti di fr. 7'000.- + IVA a p. 28 della sentenza, aspetto questo che è oggetto di una puntuale censura che verrà esaminata più avanti, cfr. consid. 9) per il fatto che l’intervento di ripristino proposto dal perito e dal giudice costituirebbe un semplice “palliativo”, rispettivamente auspica che gli possa essere riconosciuta anche la rifusione dei costi di ripristino per la presenza di umidità nel locale cantina negati dal giudice di prime cure (sentenza p. 28 seg.). Quelle sue pretese, di per sé nemmeno quantificate in questa sede e con ciò già irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 137 III 617 consid. 4.3; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.83), non sono in effetti state provate, l’istruttoria di causa, a prescindere dalle soggettive impressioni del convenuto circa l’esistenza di un suo ingente credito a seguito di questi difetti e danni, non avendo in realtà permesso di accertare, nonostante l’allestimento della perizia (che - come detto - non ha potuto essere ulteriormente completata in questa sede), che quegli asseriti difetti comportassero un pregiudizio superiore alla somma di fr. 25'000.- + IVA indicata dal Pretore per il ripristino dei difetti dei drenaggi (il perito non ha per altro mai detto che gli interventi di ripristino dei drenaggi da lui indicati costituissero dei semplici “palliativi”, cfr. perizia p. 19 seg. e complemento peritale p. 1 seg.). In tali circostanze il convenuto non può ovviamente prevalersi della facilitazione della prova di cui all’art. 42 cpv. 2 CO, il mancato riconoscimento di eventuali posizioni di danno superiori non essendo stato causato dall’impossibilità di determinarlo in modo preciso (cfr. anzi le risultanze peritali riassunte al considerando precedente, con l’ulteriore aggiunta che il convenuto mai aveva o ha chiesto al perito di quantificare il risarcimento per un intervento atto ad eliminare in modo “non palliativo” i difetti dei drenaggi).
8. Il convenuto rimprovera in seguito al Pretore di non aver dedotto dalle spettanze dell’attrice la somma fatturatagli per il noleggio della gru durante 4 mesi, da ottobre 2003 a gennaio 2004 (sentenza p. 23 seg.), che avrebbe giustificato una deduzione di altri fr. 6’000.- + IVA (corrispondente a fr. 6'456.- IVA inclusa). Egli ritiene in sostanza che la messa a disposizione della gru, che faceva parte dell’impianto di cantiere esposto a prezzo globale, doveva essergli concessa, senza l’esposizione di un noleggio mensile separato, fino alla conclusione di tutti i lavori previsti dal contratto, compresi quelli relativi alla sistemazione esterna (terminata nel gennaio 2004), e non solo fino al termine dei lavori di edificazione per cui la gru sarebbe stata necessaria (terminati già nel settembre 2003). La censura è infondata.
In base al capitolato (doc. B) l’impianto di cantiere, indennizzato globalmente, comprendeva tutte le macchine e le attrezzature ecc. necessarie per un’esecuzione a regola d’arte delle opere oggetto dell’appalto (pos. R111, p. 5) e valeva per l’esecuzione della costruzione completa (pos. R141, p. 6). Ciò non può però ragionevolmente essere inteso - come invece preteso dal convenuto - nel senso che l’intero impianto di cantiere doveva rimanere in loco fino al termine di tutti i lavori contrattuali, ma unicamente nel senso che ogni sua parte avrebbe dovuto rimanervi solo nella misura in cui ciò era necessario per la corretta conclusione degli stessi (cfr. pure perizia p. 54). Proprio in quest’ottica, l’attrice, con scritto 22 settembre 2003 (doc. T), ha così comunicato al direttore dei lavori, valido rappresentante del convenuto (cfr. doc. A), che i lavori di sua spettanza per i quali era necessario l’utilizzo della gru sarebbero stati completati entro la fine del mese, come è poi pacificamente avvenuto, e che da quel momento il richiesto mantenimento della gru sul cantiere avrebbe comportato la fatturazione separata di un noleggio, senza che il destinatario della comunicazione avesse avuto da ridire (ciò a conferma del fatto che la clausola contrattuale andava intesa proprio in quel senso). In tali circostanze, la fatturazione separata del noleggio della gru da ottobre 2003 a gennaio 2004, cioè durante il periodo in cui l’attrice, pur non avendo ancora concluso tutti i lavori esterni, non aveva più necessità di utilizzarla di modo che la stessa è stata usata per permettere la conclusione dei lavori di altri artigiani (teste __________ p. 5), è pertanto corretta.
9.Nel prosieguo del suo esposto il convenuto contesta al Pretore anche di aver riconosciuto, per i costi di ripristino dei drenaggi difettosi, una deduzione a suo favore di soli fr. 24'090.- (fr. 90.- per la chiusura delle ispezioni con appositi coperchi, fr. 6'000.- per la riparazione dei tubi orizzontali rotti e fr. 18'000.- per la chiusura dei fori nei tubi delle ispezioni verticali dei drenaggi, cfr. sentenza p. 27 seg.) + IVA anziché di fr. 31'090.- (con la posizione per la chiusura dei fori nei tubi delle ispezioni verticali dei drenaggi quantificata in fr. 25'000.-) + IVA, ciò che avrebbe aumentato il credito dell’attrice di fr. 7’000.- + IVA (corrispondente a fr. 7'532.- IVA inclusa). La censura è infondata. Come rilevato dal Pretore, in un primo momento il perito, fondandosi su un’offerta della ditta __________, aveva in effetti quantificato in fr. 25'000.- la spesa per la chiusura dei fori nei tubi delle ispezioni verticali dei drenaggi (10 x fr. 2'500.-, perizia p. 19 e 73); sennonché, dopo aver contattato altre ditte che si occupavano di tali opere, segnatamente la ditta __________, egli ha ritenuto di poter aggiornare il suo preventivo dei costi a fr. 18'000.prudenziali (10 x 1'800.- complemento peritale p. 1, 2 e 7). Contrariamente a quanto preteso dal convenuto, in tali circostanze non si è dunque in presenza di due tipi di interventi di ripristino con costi diversi, uno di fr. 25'000.e un altro di fr. 18'000.-, per cui è del tutto a torto che egli rivendica “il diritto di potere scegliere l’impresa migliore che dia il massimo di garanzia in termini di esperienza e professionalità” rispettivamente osserva che “un risarcimento per i difetti in base alla offerta meno cara per contenerne le conseguenze viola i principi legali e non costituisce un risarcimento congruo per il danno subito” (appello p. 9).
10. Nella sentenza (p. 20) il Pretore ha quindi escluso che il convenuto potesse dedurre dalle spettanze dell’attrice la fatturazione a regia dei ponteggi destinati a permettere l’esecuzione da parte della ditta __________ della scala interna in ferro, di fr. 2'028.45 + IVA (corrispondente a fr. 2'182.60 IVA inclusa): nell’occasione egli non ha ritenuto di seguire l’opinione del perito, il quale, dopo aver in un primo tempo ammesso quella fatturazione, in un secondo momento l’aveva dedotta siccome la prestazione non sarebbe stata più riscontrabile, osservando invece che la mancata rilevabilità a posteriori della stessa era ovvia siccome si trattava di lavori limitati al supporto logistico necessario per la posa della scala, la cui esecuzione era comunque da presumersi in virtù dell’avvenuta sottoscrizione da parte del direttore dei lavori dei relativi bollettini a regia.
In questa sede il convenuto riconferma il buon fondamento della deduzione, rilevando da una parte che in base al contratto quei ponteggi erano compresi nell’impianto di cantiere esposto a prezzo globale o comunque nella posizione a misura “ponteggi” e dall’altra che il perito non era stato in grado di confermare la posa di quei ponteggi. La censura dev’essere disattesa.
Con riferimento alla prima questione, si osserva che dal capitolato (doc. B) si evince innanzitutto che i pianerottoli d’appoggio, i ponteggi per solette, le impalcature di montaggio, le impalcature mobili e gli altri componenti oltre a quelli che sarebbero stati descritti in seguito erano compresi nel costo dell’impianto di cantiere (pos. E093.03, p. 8) esposto a prezzo globale, sennonché non risulta che i ponteggi destinati a permettere l’esecuzione della scala interna in ferro che qui interessano rientrino in queste posizioni; sempre dal capitolato si evince poi che il ponteggio di facciata e di parete (pos. E100, p. 8), il cui prezzo andava fatturato a misura, era previsto per le opere da impresario costruttore e per tutte le opere necessarie per la finitura della costruzione eseguite da altre ditte (pos. R151.01 e R151.02, p. 9), circostanza questa correttamente rammentata anche dal perito (perizia p. 55), sennonché neanche in questo caso risulta che i ponteggi destinati a permettere l’esecuzione della scala interna in ferro qui in esame rientrino nei ponteggi (esterni) di facciata e di parete ed è verosimilmente proprio per questa ragione che il perito aveva poi concluso che la fatturazione a regia di queste prestazioni era dunque assolutamente giustificata (perizia p. 55).
Con riferimento al secondo aspetto, il convenuto si è qui limitato a ribadire che il perito non aveva potuto verificare l’esecuzione della prestazione (complemento peritale p. 4), senza però essersi minimamente confrontato con l’argomentazione pretorile secondo cui quell’esecuzione era comunque da presumersi eseguita a seguito della firma dei bollettini n. 840 e 846 da parte della direzione dei lavori. La censura, già irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), dev’essere respinta anche nel merito, visto che i bollettini in questione, inerenti proprio quella prestazione (perizia p. 55 e complemento peritale p. 4), riportano per l’appunto la firma del direttore dei lavori (cfr. doc. D), dalla quale si può così presumere che la relativa prestazione sia stata eseguita (teste __________ p. 2); anche i rapporti giornalieri (doc. C) danno del resto atto della loro esecuzione.
11. Nel suo giudizio (p. 21 seg.) il Pretore ha pure escluso che il convenuto potesse dedurre dalle spettanze dell’attrice la fatturazione relativa al reinterro dello scavo in scarpata, di fr. 2'466.- + IVA (corrispondente a fr. 2'653.40 IVA inclusa): anche in questo caso egli non ha ritenuto di seguire l’opinione del perito, il quale non aveva ammesso quella fatturazione in quanto non gli era chiaro di cosa si trattasse esattamente, osservando invece che dal bollettino a regia n. 818 risultava che il lavoro era riferito agli allacciamenti, posizione questa non compresa nelle opere contrattualmente previste a corpo o a misura.
Nell’appello il convenuto ritiene che la prestazione rientrava tra quelle fatturabili a misura. La censura dev’essere disattesa.
Essa è dapprima irricevibile in ordine, siccome il convenuto, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontato con l’assunto pretorile secondo cui il bollettino n. 818 aveva per oggetto gli allacciamenti, posizione da fatturarsi a regia. Ed è infondata anche nel merito, dato che il bollettino era proprio di quel tenore (doc. D) e gli allacciamenti andavano per l’appunto esposti a regia (perizia p. 54 e 62; in tal senso, pure, sentenza p. 18 seg.).
12. In questa sede il convenuto rimprovera poi al Pretore di non essersi espresso sulla deduzione della fatturazione relativa al bollettino n. 831, di fr. 2’748.80 + IVA (corrispondente a fr. 2'957.70 IVA inclusa), qui riproposta, e ciò nonostante il perito avesse confermato che quella prestazione era compresa nell’impianto di cantiere a prezzo forfetario. A ragione.
In merito a quel bollettino, concernente il “trasporto di materiali + sollevamento con gru” (cfr. doc. D), il perito, oltre ad aver precisato che nemmeno era chiaro a quali materiali esso si riferisse, ha in effetti poi aggiunto che quella prestazione, insieme ad altre, sembravano di per sé incluse nel costo forfetario per l’impianto di cantiere (perizia p. 54). In sede di complemento peritale egli ha quindi quantificato in fr. 2’748.80 + IVA la somma da dedurre con riferimento a quel bollettino (complemento peritale p. 3 e 7), che va senz’altro riconosciuta, anche perché l’obiezione dell’attrice secondo cui il perito aveva aggiunto che “risulta che la carotatrice sia stata portata in cantiere per una prestazione a regia e l’esecuzione degli allacciamenti non era prevista sul modulo d’offerta e dunque va fatturata a regia” (risposta all’appello p. 5) era irrilevante, essendo riferita ai bollettini n. 813, 817 e 858 (perizia p. 54).
13. Nella sentenza (p. 22 seg.) il Pretore ha quindi escluso che il convenuto potesse dedurre dalle spettanze dell’attrice le ore di manodopera fatturategli in eccesso per raffronto a quanto risultava dai bollettini giornalieri, pari a fr. 6'043.50 + IVA (quelle di fr. 2'294.75 risultanti dai bollettini n. 855, 856, 858, 901, 902 e 903 [perizia p. 5], quelle di fr. 272.- risultanti dai bollettini n. 904, 909 e 910 [perizia p. 6], quelle di fr. 520.25 risultanti dai bollettini n. 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 821, 823, 824 e 825 [perizia p. 9], quelle di fr. 1'800.- risultanti dai bollettini n. 833, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 850, 174, 176, 178, 180, 181, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 e 2308 [perizia p. 12] e quelle di fr. 391.50, di fr. 288.- e di fr. 477.risultanti dai bollettini doc. K p. 7 [perizia p. 14], corrispondenti a fr. 6'502.80 IVA inclusa): nell’occasione egli ha ritenuto che in caso di incongruenze tra i bollettini giornalieri e i rapporti a regia dovevano fare stato questi ultimi, tanto più che il perito non aveva ritenuto ingiustificate queste maggiori ore per raffronto al valore dell’opera eseguita, né errata la relativa fatturazione.
Per il convenuto la conclusione del Pretore è insostenibile, dato che il perito aveva confermato che le ore di manodopera trascritte nei bollettini non corrispondevano alle prestazioni effettivamente eseguite, per cui non poteva più valere la presunzione secondo cui in caso di incongruenze tra i bollettini giornalieri e i rapporti a regia dovevano fare stato questi ultimi. La censura merita di essere accolta. In base alle disposizioni sull’onere della prova (art. 8 CC), era in effetti all’attrice che incombeva provare l’entità delle sue pretese, ivi comprese delle ore di manodopera da lei fatturate a regia, per cui il fatto che il perito abbia dichiarato che le ore di manodopera trascritte nei bollettini a regia (doc. D), in seguito correttamente riportate nelle rispettive fatture (perizia p. 15), non corrispondevano però con quelle risultanti dai relativi bollettini giornalieri (doc. C, cfr. perizia p. 15), deve andare a suo sfavore, anche perché il fatto, da lei evidenziato nella sua risposta all’appello (p. 6), che l’esperto abbia dichiarato che in numerosi casi essa non aveva fatturato delle ore registrate nei bollettini giornalieri, non migliora la sua posizione, essa stessa avendo da una parte rinunciato a fatturarle e non risultando dall’altra a quanto esse ammontino.
14. Il convenuto, preso atto che il Pretore aveva accertato che le parti avevano a suo tempo concordato uno sconto contrattuale dello 0.4% per la partecipazione ai costi assicurativi, chiede in questa sede di poter dedurre dalle spettanze dell’attrice questo sconto, che valeva altri fr. 2'454.- (0.4% di fr. 613'520.80).
La richiesta è parzialmente giustificata. L’esistenza di un tale sconto (risultante dal doc. A), accertata dal Pretore (sentenza p. 13) ed ammessa dalla stessa attrice (replica p. 7), come pure il mancato riconoscimento di quest’ultimo erano in effetti stati evocati dal convenuto sia negli allegati preliminari (risposta p. 6 e 12 seg., duplica p. 7) sia in sede conclusionale (p. 2 e 17). Ritenuto però che, visto quanto si è detto, l’attrice avrebbe potuto tutt’al più fatturare solo fr. 590'827.55 (fr. 613'520.80 effettivamente fatturati ./. fr. 13'232.75 importi già dedotti dal Pretore [già tolti quelli aventi per oggetto il ripristino dei difetti] ./. fr. 9'460.50 importi dedotti da questa Camera), lo sconto da ulteriormente dedurre ammonta unicamente a fr. 2'363.30.
15. Il convenuto chiede infine che gli interessi di mora del 5% sul credito residuo dell’attrice abbiano a decorrere dal 13 maggio 2013, data della sentenza pretorile, o in subordine dal 17 maggio 2011, giorno successivo alla consegna della perizia, anziché dal 3 giugno 2004, come invece deciso dal giudice di prime cure.
La prima richiesta è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), il convenuto non avendo qui spiegato per quali ragioni gli interessi dovessero partire dalla data della sentenza. La seconda, motivata dal fatto che l’attrice avrebbe avuto un “comportamento doloso, gravemente lesivo degli obblighi contrattuali, … che ha privato la DL di ogni vera possibilità di verifica dell’operato e delle prestazioni dell’impresa” che in definitiva hanno potuto essere verificate solo grazie alla perizia, è a sua volta irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI), tanto più che il Pretore con decreto 15 ottobre 2012 aveva respinto l’istanza di restituzione in intero 6 agosto 2012 con cui il convenuto aveva chiesto di essere autorizzato a far valere una tale domanda, e in questa sede quest’ultimo, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontato con le argomentazioni addotte a suo tempo dal giudice di prime cure.
Ad ogni buon conto, entrambe le domande sarebbero state infondate anche nel merito, visto e considerato che la verifica delle prestazioni fatturate avrebbe potuto essere effettuata anche prima del rilascio della perizia, tanto più che è pur sempre risultato un saldo a favore dell’attrice e con ciò una mora del convenuto a far tempo dalla data della prima interpellazione, avvenuta con l’inoltro dell’istanza di annotazione in via provvisoria dell’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori. Nulla permette del resto di ritenere che l’operato dell’attrice fosse stato doloso e fosse stato tale da aver creato al convenuto un danno, da lui ora posto in compensazione, pari agli interessi moratori che sarebbe stato tenuto a versare con la sentenza.
16. Da quanto precede risulta così che l’appello del convenuto dev’essere parzialmente accolto nel senso che la petizione può essere ammessa solo per la somma di fr. 33'729.40 IVA inclusa (fr. 45'553.20 ./. fr. 2'957.70 ./. fr. 6'502.80 ./. fr. 2'363.30) oltre interessi al 5% dal 3 giugno 2004 ed accessori, ritenuto che la tassa di giustizia e le spese della sede pretorile seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI); per quanto riguarda le ripetibili di primo grado, si osserva tuttavia che l’appellante con il gravame, oltre a non aver indicato quale importo avrebbe voluto ottenere in riforma del giudizio del Pretore che le aveva compensate, in via principale neppure le ha protestate e in via subordinata ne ha chiesto la compensazione, di modo che la sua eventuale richiesta in tal senso avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile (II CCA 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208, 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147), con conseguente conferma della pronuncia pretorile. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore ancora litigioso di fr. 45'487.25 (recte: fr. 45'553.20), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 13 giugno 2013 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 maggio 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
1.1 Di conseguenza AP 1, __________, è condannato a versare a AO 1, ora AO 1, __________, l’importo di fr. 33'729.40, IVA inclusa, oltre interessi al 5% dal 3 giugno 2004.
1.2 È fatto ordine all’Ufficiale dei Registri del Distretto di Lugano di procedere all’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori per la somma di fr. 33'729.40, IVA inclusa, oltre interessi al 5% dal 3 giugno 2004, in favore di AO 1, ora AO 1, __________, ed a carico del mappale n. __________ RFD di __________, di proprietà di AP 1, __________.
2. La tassa di giustizia di fr. 6’800.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico di quest’ultima per 7/11 e per 4/11 sono poste a carico del convenuto, compensate le ripetibili.
3. Intimazione alle parti come di rito e, ad avvenuta crescita in giudicato, all’Ufficiale dei Registri del Distretto di Lugano per esecuzione del punto 1.2 del dispositivo.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 3’500.- sono poste per 3/4 a carico dell’appellante e per 1/4 a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 1'750.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).