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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.07.2013 12.2013.58

22 juillet 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,161 mots·~16 min·2

Résumé

Reclamo in materia di spese e ripetibili

Texte intégral

Incarto n. 12.2013.58

Lugano 22 luglio 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Meschiari

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.950 a procedura ordinaria appellabile della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 22/23 dicembre 2010 da

AO 1  rappr. da RA 2   

contro

AP 1  rappr. da  RA 1 

con cui la società attrice ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di fr. 72'796.65, oltre interessi e spese, il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ (importo posto in esecuzione: fr. 57'718.80) e n. __________ (importo posto in esecuzione: fr. 15'077.85) dell’UE di Lugano, l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 314'396.65 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e la conseguente richiesta di cancellazione di questo PE;

domande alle quali si è opposta la convenuta, proponendo un’azione riconvenzionale nei confronti dell’attrice volta a ottenere la rifusione dell’importo, quantificato con le conclusioni dopo compensazione, di fr. 2'219.95;

domande sulle quali il Pretore ha statuito il 18 marzo 2013, accogliendo parzialmente la petizione per fr. 15'077.85 oltre interessi, respingendo in via definitiva per il medesimo importo l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, accertando l’inesistenza del debito di fr. 314'396.65 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano, respingendo l’azione riconvenzionale e ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'500.- e le spese dell’azione principale a carico dell’attrice in ragione di 1/5 e per i rimanenti 4/5 a carico della convenuta, condannando altresì quest’ultima a rifondere all’attrice fr. 10'000.- per ripetibili parziali;

reclamante la convenuta, la quale con “appellazione” (correttamente: reclamo) del 5 aprile 2013 ha chiesto di riformare il dispositivo n. 3 del querelato giudizio come segue: “La tassa di giustizia di fr. 5'500.- (cinquemilacinquecento) e le spese dell’azione principale, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico in ragione di 4/5 e per il rimanente 1/5 sono poste a carico della AP 1. L’attrice principale rifonderà inoltre alla convenuta AP 1 l’importo di fr. 5'560.- (cinquemilacinquecentosessanta) a titolo di ripetibili”, protestando tassa, spese e ripetibili di secondo grado;

nella risposta del 27 maggio 2013, l’attrice ha chiesto di respingere il reclamo e di confermare  il dispositivo n. 3 della sentenza pretorile, protestando pure tassa, spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con petizione del 22/23 dicembre 2010, la società AO 1 ha chiesto la condanna della società AP 1 al pagamento di fr. 72'796.65 oltre interessi, il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ (importo posto in esecuzione: fr. 57'718.80) e n. __________ (importo posto in esecuzione: fr. 15'077.85) dell’UE di Lugano, l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 314'396.65 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e la conseguente richiesta di cancellazione di questo PE.

                                  B.   La convenuta, mediante “risposta con domanda riconvenzionale” del 1° marzo 2011, si è opposta alle domande dell’attrice. Ella non ha contestato di essere ancora debitrice nei confronti dell’attrice dell’importo di fr. 15'077.85, tuttavia pone questo importo in compensazione a quello della sua azione riconvenzionale, con la quale ha chiesto la condanna della AO 1 a “a. pagare alla ditta terza che l’attrice riconvenzionale avrà premura di individuare le riparazioni dei difetti che verranno accertati nell’immobile, subordinatamente e/o in aggiunta; b. risarcire all’attrice riconvenzionale l’eventuale minor valore dell’opera che venisse accertato; c. risarcire all’attrice riconvenzionale il danno subito per la mancata riparazione dei difetti dell’opera; d. risarcire all’attrice riconvenzionale il mancato guadagno quantificato in CHF 14'939.59”. Domande riconvenzionali integralmente avversate dall’attrice con allegato di “replica e risposta riconvenzionale” del 4 aprile 2011.

                                  C.   Dopo un doppio scambio di allegati scritti – sia sull’azione principale, sia sulla domanda riconvenzionale – e conclusa l’istruttoria, le parti hanno concordemente rinunciato a comparire al dibattimento finale, producendo delle conclusioni scritte il 18 ed il 21 gennaio 2013, con le quali hanno entrambe ribadito le proprie contrapposte domande di giudizio, con protesta di tassa, spese e ripetibili; la convenuta quantificando in fr. 17'297.80 il danno patito, per modo che, dopo compensazione con l’importo riconosciuto di fr. 15'077.85, ha modificato il petitum della domanda riconvenzionale come segue:

                                         “1. L’azione riconvenzionale di AP 1,  è parzialmente accolta.

                                         1.1. Conseguentemente AO 1  è condannata a pagare a AP 1,  l’importo di fr. 2'219.95 oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2011”,

                                         il tutto con protesta di tassa, spese e ripetibili.

                                  D.   Con decisione del 18 marzo 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nella misura di fr. 15'077.85, oltre interessi, ha respinto in via definitiva per il medesimo importo l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, ha accertato l’inesistenza del debito di fr. 314'396.65 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e dunque fatto ordine all’UE di Lugano di procedere, ad avvenuta crescita in giudicato della decisione, alla cancellazione di questo PE, ha respinto l’azione riconvenzionale e ha posto la tassa di giustizia di fr. 5'500.- e le spese dell’azione principale a carico dell’attrice in ragione di 1/5 e per i rimanenti 4/5 a carico della convenuta, con altresì l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili parziali.

                                  E.   Con “appellazione” (correttamente: reclamo) del 5 aprile 2013, la convenuta insorge contro la decisione del 18 marzo 2013, chiedendo la riforma del dispositivo n. 3 del giudizio pretorile, nel senso di ridurre a 1/5 la parte a suo carico della tassa di giustizia e delle spese dell’azione principale e, di conseguenza, di aumentare a 4/5 la parte a carico dell’attrice, nonché di non assegnare ripetibili a favore di AO 1, bensì di condannare quest’ultima a rifondere a lei fr. 5'560.- a titolo di ripetibili, protestando infine tassa, spese e ripetibili di seconda istanza.

                                         Con risposta del 27 maggio 2013, l’attrice ha chiesto di respingere il reclamo e di confermare il dispositivo n. 3 del giudizio pretorile, postulando, anch’essa, tassa, spese e ripetibili di seconda istanza.

                                         Delle ulteriori argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Ne segue che il procedimento che ci occupa, essendo stato avviato con petizione del 22/23 dicembre 2010, è retto dalle norme del CPC-TI. L’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Pertanto, essendo stata intimata il 18 marzo 2013, all’impugnazione della decisione torna applicabile il CPC.

                                         La decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC), qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-.

                                         Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario CPC, pag. 447), da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC); rilevato che la competenza a statuire su quel rimedio giuridico spetterà alla Camera d’appello competente per il merito, nel primo caso quindi, a dipendenza della materia, alla prima o alla seconda Camera civile, nel secondo caso alla Camera civile dei reclami (sentenza della III CCA del 22 giugno 2011, inc. n. 13.2011.34; sentenza della II CCA del 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.137).

                                         La sentenza impugnata è stata notificata alla reclamante il 20 marzo 2013; il reclamo in esame, inoltrato il 5 aprile 2013, è dunque tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                         La competenza di questa Camera a statuire su questo reclamo è pure data, poiché la convenuta ha impugnato a titolo indipendente solo il dispositivo in materia di spese, in una causa creditoria con domanda di accertamento d’inesistenza del debito, il cui valore litigioso, anche se oggetto di contestazione in questa sede, è di certo superiore a fr. 10'000.-.

                                   2.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 5'500.- e le spese dell’azione principale a carico dell’attrice in ragione di 1/5 e a carico della convenuta per i rimanenti 4/5, con altresì l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili parziali, considerato che “tassa, spese di giustizia e ripetibili vanno ripartite ex art. 148 CPC, tenuto conto per quanto riguarda la soccombenza nel calcolo del valore litigioso va tenuto in considerazione anche l’intero importo del PE no. __________ di fr. 314'396.65” (consid. 18 della decisione impugnata).

                                         Con il reclamo in esame, la AP 1 censura la quota di ripartizione della tassa di giustizia e delle spese, nonché l’ammontare e il criterio di ripartizione delle ripetibili, poiché, a suo dire, “risultano a. in contrasto con il valore della causa principale, così come attribuito dalla stessa parte attrice; b. in contrasto con l’esito della vertenza principale in relazione alla soccombenza, rispettivamente soddisfacimento delle ragioni delle parti; c. in contrasto con lo stesso ammontare della tassa di giustizia applicata alla causa principale dal medesimo tribunale”.

                                   3.   Per quanto concerne la censura relativa al valore litigioso della causa principale, la reclamante rimprovera al Pretore di aver conteggiato a torto anche l’intero importo di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano di fr. 314'396.65, fissando così un valore litigioso di fr. 387'193.30 (fr. 72'796.65 + fr. 314'396.65). A suo dire, il valore litigioso di riferimento avrebbe dovuto invece corrispondere al solo ammontare dell’azione creditoria, ossia fr. 72'796.65.

                               3.1.   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quando una parte postula, in un unico procedimento, un accertamento negativo e una pretesa condannatoria – come nella causa in esame – il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese. I valori litigiosi non vengono quindi sommati. Decisivo è il fatto che – nonostante entrambe le richieste di giudizio provengano dalla stessa parte – una pretesa della parte attrice e una pretesa della parte convenuta siano opposte (Stein / Wigger, in Sutter–Somm / Hasenböhler / Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ed., n. 9 ad art. 94).

                               3.2.   Nella fattispecie, con l’azione creditoria di fr. 72'796.65, l’attrice ha chiesto il pagamento dei lavori supplementari svolti contestualmente a un contratto d’appalto concluso con AP 1 e avente per oggetto la realizzazione degli impianti di sanitario, di riscaldamento e climatizzazione nell’ambito dell’edificanda “__________” ai mappali n. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà della stessa convenuta. Mentre, con la domanda di accertamento negativo, ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 314'396.65 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano fatto spiccare nei suoi confronti dalla convenuta che indicava, come causa dell’obbligazione, “eliminazione difetti e risarcimento del danno”. La convenuta ha giustificato di non aver pagato parte della pretesa creditoria vantata dall’attrice allo scopo di ottenere da lei la riparazione dei difetti riscontrati e il risarcimento del danno patito, scopi, come visto, alla base del PE appena citato, nonché della domanda riconvenzionale. Ne discende che, nonostante entrambe le richieste di giudizio – l’accertamento negativo e la pretesa creditoria – provengano da AO 1, una pretesa dell’attrice e una della convenuta sono opposte. Il valore litigioso corretto corrisponde dunque alla più elevata di queste due pretese, ossia fr. 314'396.65.- e non a fr. 387'193.30 come ritenuto dal Pretore, né a fr. 72'796.65 come preteso dalla reclamante e come, si osserva, inizialmente indicato dall’attrice con la petizione del 22 dicembre 2010.

                                   4.   Giusta l’art. 148 CPC-TI, il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2).

                                         Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (sentenza della II CCA 11 agosto 2005, inc. n. 12.2005.5, consid. 7, sentenza della  III CCA 20 agosto 2012, inc. n. 13.2012.43 e Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 51 ad art. 148).

                               4.1.   Per quanto concerne la determinazione della soccombenza, i diversi ragionamenti proposti dalla reclamante non possono essere seguiti, poiché si fondano sull’errata convinzione che il valore litigioso della causa principale sia di fr. 72'796.65 e pertanto, a fronte di una condanna finale al pagamento di fr. 15'077.85, che l’attrice abbia ottenuto soddisfazione in ragione di 1/5.

                                         In realtà, come nondimeno è stato anche evidenziato dalla reclamante stessa, a fronte di una pretesa totale di fr. 387'193.30 [fr. 314’396.65 (azione di accertamento negativo) + fr. 72'796.65 (azione condannatoria)], l’attrice ha vinto nella misura di fr. 329'474.50 [fr. 314'396.65 (importo di cui è stata dichiarata l’inesistenza nell’azione di accertamento negativo) + fr. 15'077.85 (importo riconosciuto dal Pretore nell’azione creditoria)], ossia nella misura dell’85% (fr. 329'474.50 : fr. 387'193.30 x 100). Ciò significa che vi è stata soccombenza reciproca e meglio l’attrice è risultata soccombente in ragione del 15%, mentre la convenuta dell’85%.

                               4.2.   Detto ciò, per quanto concerne la ripartizione della tassa di giustizia e delle spese, il Pretore, ponendole a carico dell’attrice in ragione di 1/5 (pari al 20%) e per i rimanenti 4/5 (pari all’80%) a carico della convenuta, è stato addirittura al di sotto della percentuale sopra accertata, ciò che però non denota eccesso o abuso, ma rientra ancora nell’esercizio dell’ampio potere di apprezzamento di cui gode in questo ambito.

                                         In simili circostanze, non v’è motivo di modificare la ripartizione della tassa di giustizia e delle spese così come effettuata dal Pretore.

                                         Abbondanzialmente si osserva che il Pretore, fissando la tassa di giustizia a fr. 5'500.-, non ha ritenuto un valore di causa di fr. 72'796.65, come preteso dalla reclamante, bensì di fr. 387'193.30 come indicato nel considerando n. 18 della sentenza. L’art. 17 cpv. 1 vLTG (applicabile in virtù della norma transitoria di cui all’art. 33 LTG) prevedeva infatti che in presenza di un valore litigioso situato tra i fr. 200'001.- e i fr. 500'000.- (applicabile sia per il valore di causa corretto di fr. 314'396.65, sia per quello di fr. 387'193.30 assodato dal Pretore), la tassa di giustizia doveva rientrare tra i fr. 5'000.- e i fr. 20'000.-. L’importo accertato dal Pretore di fr. 5'500.-, rientra pertanto nei limiti tariffali.

                               4.3.   Per quanto invece concerne le ripetibili, contrariamente a quanto preteso dalla reclamante, è a ragione che il Pretore ha concesso non già alla convenuta, ma all’attrice la rifusione di ripetibili parziali: AO 1 è infatti risultata vincente nella misura dell’85%.

                                         Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, in presenza di una causa come quella in esame, con un valore litigioso di fr. 314'396.65 (ma lo stesso varrebbe anche con il valore accertato dal Pretore di fr. 387'193.30), l’indennità piena in favore della parte vincente può essere stabilita tra il 6% e il 9% del valore di causa, ossia tra fr. 18'863.80 e fr. 28'295.70 (oppure, tenuto conto del valore accertato dal Pretore, tra fr. 23'231.60 e fr. 34'847.40); ritenuto che le ripetibili sono fissate, entro tali limiti, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (cpv. 2).

                                         L’attrice, vincente nella misura dell’85%, avrebbe avuto diritto a ripetibili per il 70% (100% - 85% = 15% e dunque 85% - 15% = 70%), ossia, calcolate in funzione dell’indennità sopra stabilita, ad almeno fr. 13'204.65 (fr. 18'863.80 : 100 x 70).

                                         La decisione del Pretore, che ha fissato le ripetibili a fr. 10'000.-, è finanche favorevole per la reclamante, rimanendo addirittura al disotto della percentuale minima sopraindicata. In simili circostanze non vi è ragione di modificare né la ripartizione, né l’importo delle ripetibili fissate dalla prima giudice.

                                   5.   Visto quanto si è detto, “l’appellazione” (correttamente: reclamo) del 5 aprile 2013 di AP 1 risulta infondata e deve essere respinta.

Il valore litigioso della presente procedura è di fr. 18'860.- pari agli importi di cui la reclamante ha chiesto la riforma in questa sede [(4/5 x fr. 5'500 – 1/5 di fr. 5'500) + fr. 10'000.- + fr. 5'560.-].

                                         Le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG), la quale prevede per decisioni su reclamo del Tribunale d’appello una tassa di giustizia fissata tra fr. 100.- e 10'000.- (art. 14). Ne segue che le spese processuali per questa decisione sono fissate a fr. 600.- e poste interamente a carico della reclamante, interamente soccombente. A AO 1 è assegnata un’indennità per ripetibili di fr. 900.calcolata secondo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.

per questi motivi,

richiamata la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar),

decide:                       

                                   1.   Il reclamo del 5 aprile 2013 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di appello di complessivi fr. 600.-, già anticipate dalla reclamante, restano interamente a suo carico, la quale rifonderà pure a AO 1 fr. 900.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

-      -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla  notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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