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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.04.2013 12.2013.48

9 avril 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,603 mots·~8 min·4

Résumé

Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, inammissibilità di nuovi mezzi di prova, contestazione della disdetta straordinaria priva di fondamento, domanda di gratuito patrocinio respinta per assenza di probabilità di successo in appello

Texte intégral

Incarto n. 12.2013.48

Lugano 9 aprile 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere

Simoni

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.529 (tutela dei casi manifesti, sgombero di immobile a fine contratto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 4 febbraio 2013 da

 AO 1   

contro

 AP 1   AP 2  entrambi rappr. dall’  RA 1   

chiedente l’espulsione dei conduttori dai locali abitativi (appartamento 3.5 locali mq 78, posteggio) in via __________ dopo disdetta straordinaria per mora con protesta di spese e ripetibili, domanda che il Pretore ha accolto con decisione 6 marzo 2013, facendo ordine ai convenuti di mettere a libera disposizione dell’istante l’appartamento e disponendone l’esecuzione effettiva;

appellanti i convenuti, che con appello 18 marzo 2013 chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame e ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che AO 1 (in seguito: locatrice) ha concesso in locazione dal 1° agosto 2010 e per un periodo di 15 anni a AP 1 e al figlio di questi AP 2 (in seguito: conduttori) un appartamento di 3 ½ locali oltre a autorimessa, posteggio coperto e posteggio scoperto nel suo stabile di via __________, al canone di locazione di fr. 450.- mensili, con l’autorizzazione di costruire nel giardino un laghetto per i pesci (doc. A);

                                         che il 19 novembre 2012 la locatrice a inviato a ognuno dei conduttori, per raccomandata, una diffida di pagamento delle pigioni scoperte da maggio 2012 a novembre 2012 per un totale di fr. 3'370.50, con la comminatoria della disdetta straordinaria in caso di mancato pagamento (doc. B);

                                         che la locatrice ha poi inviato il 28 dicembre 2012 a ognuno dei conduttori, sempre per plico raccomandato, la disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 31 gennaio 2013 (doc. C);  

                                         che i conduttori hanno contestato la disdetta all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Est e non hanno riconsegnato i locali alla scadenza del 31 gennaio 2013 (doc. D a F);

                                         che con istanza 4 febbraio 2013 la locatrice ha convenuto i conduttori davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenerne l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;

                                         che il Pretore ha convocato le parti per l’udienza del 6 marzo 2013, nel corso della quale l’istante ha confermato la domanda di espulsione chiedendone l’esecuzione effettiva, mentre i conduttori non sono comparsi;  

                                         che con decisione 6 marzo 2013, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora dei conduttori ai sensi dell’art. 257d CO e ha accolto la domanda di espulsione, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico dei convenuti in solido la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;

                                         che con appello 18 marzo 2013 i convenuti chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame e ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili;

                                         che l’atto non è stato notificato alla controparte;

                                         che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 16'200.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

                                         che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

                                         che nella fattispecie gli appellanti fanno valere di aver chiesto alla locatrice una proroga del pagamento delle pigioni, che sarebbe stata accordata, come dimostrato dalla dichiarazione scritta della persona che aveva assistito alla conversazione sulla proroga, ed espongono di essersi presentati all’udienza di conciliazione presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Est, ma non all’udienza presso la Pretura;

                                         che gli appellanti contestano la validità della disdetta del contratto di locazione, a loro dire abusiva perché essi non erano da considerare in mora, avendo ottenuto una dilazione di pagamento e producono a sostegno della loro argomentazione i doc. 2, 3 e 4, chiedendo il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio dopo audizione di un testimone;

                                         che nella procedura sommaria di tutela dei casi manifesti non sono ammesse nuove prove, i giudici di appello dovendo decidere sulla base delle prove assunte nella procedura davanti al Pretore (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012);

                                         che i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova presentati in questa sede dagli appellanti sono pertanto improponibili e la Camera deve pronunciarsi solo in base al fascicolo processuale SO.2013.529, senza tener conto della procedura di contestazione della disdetta avviata nel frattempo;

                                         che il giudice chiamato a decidere sulla tutela giurisdizionale dei casi manifesti può pronunciarsi sulla validità della disdetta del contratto di locazione, esaminando se la contestazione sollevata dal conduttore sia verosimile o se essa sia priva di fondamento (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 pag. 6724, Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1442, 1448);

                                         che di fronte a una domanda di espulsione da un immobile in seguito a disdetta straordinaria per mora, il Pretore deve accertare i fatti decisivi per tale domanda, vale a dire il mancato pagamento delle pigioni, l’invio della diffida di pagamento con comminatoria di disdetta straordinaria, la notifica della disdetta straordinaria mediante il formulario ufficiale e la mancata riconsegna dei locali alla scadenza del contratto;

                                         che la proprietaria istante ha dimostrato con i documenti agli atti di aver diffidato ai sensi di legge i conduttori in mora, con plichi raccomandati separati, di aver notificato con il formulario ufficiale la disdetta straordinaria del contratto a entrambi i conduttori e di non aver ottenuto la riconsegna dei locali alla fine del contratto, i conduttori nemmeno contestando in questa sede il mancato pagamento delle pigioni dopo il mese di maggio 2012 e la mancata riconsegna dei locali;

                                         che gli appellanti sono stati regolarmente convocati all’udienza di discussione in Pretura, dove avrebbero potuto esporre le proprie ragioni, ma per non meglio precisati motivi non si sono presentati, come ammettono nell’appello (“mancata presenza del tutto involontaria”), né hanno fatto valere l’esistenza di motivi giustificanti una restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC;

                                         che la loro mancata partecipazione all’udienza ha reso improponibile l’argomentazione fondata sull’abusività della disdetta per l’asserita dilazione di pagamento a suo tempo concessa dalla locatrice;

                                         che dagli atti della causa SO.2013.529 i fatti sono chiari (mora dei conduttori, disdetta straordinaria e mancata riconsegna alla scadenza) e la situazione giuridica è chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO;

                                         che pertanto a ragione il Pretore ha ritenuto priva di fondamento la contestazione della disdetta e ha riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC, accogliendo la domanda di espulsione e disponendone l’esecuzione diretta;

                                         che gli appellanti non possono prevalersi di circostanze che possano impedire l’esecuzione, la loro asserita situazione di indigenza, per altro non dimostrata, non rientrando nelle obiezioni previste dall’art. 341 cpv. 3 CPC;

                                         che in tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato nella limitata misura in cui è ricevibile e può essere deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

                                         che la domanda di gratuito patrocinio presentata con l’appello deve essere respinta, perché la domanda è priva di probabilità di successo, l’appello essendo manifestamente infondato; 

                                         che le spese processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti e possono essere contenute nei minimi tariffali, viste le asserite circostanze economiche precarie in cui essi si troverebbero;

                                         che per la procedura della domanda di gratuito patrocinio non sono prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC);

                                         che non si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è stato notificato;

                                         che il valore litigioso ammonta ad almeno fr.16'200.-, come accertato dal Pretore;

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

                                   1.   L’appello 18 marzo 2013 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione 6 marzo 2013 (incarto SO.2013.529) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è confermata.

                                   2.   Le spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   La domanda di gratuito patrocinio presentata da AP 1 e AP 2 è respinta.

                                   4.   Non si prelevano spese processuali per la domanda di gratuito patrocinio.

                                   5.   Notificazione:

-       -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 199 LTF).

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