Incarto n. 12.2013.44
Lugano 28 ottobre 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Meschiari
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata inc. n. SE.2011.198 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 1° luglio 2011 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto, ex. 85a LEF, l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 14'457.50 di cui all'esecuzione n° __________ dell'UE di __________ e il conseguente annullamento nonché cancellazione di quella procedura esecutiva;
domande avversate dalla società convenuta e che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione dell’8 febbraio 2013;
appellante la convenuta che, con atto di appello 12 marzo 2013, chiede la riforma del querelato giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione e di condannare AO 1 “a pagare a AP 1 la somma di fr. 14'457.50”, con protesta di tassa, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con “osservazioni all’appello” (correttamente: risposta) 24 aprile 2013, postula la reiezione del gravame pure con protesta di tassa, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. Il 20 agosto 2009, AO 1 ha sottoscritto la “Fee Proposal/Engagement Letter” (doc. F = doc. 5) a lui indirizzata dalla __________, ora AP 1 (cfr. verbale di audizione testimoniale 10 gennaio 2012) volta ad agevolare l’arrivo suo e della sua famiglia in Svizzera dal Vietnam. In questo accordo, la AP 1 si impegnava nei confronti di AO 1, entro la fine dell’anno 2009 o al più tardi entro l’inizio dell’anno 2010, a “obtaining residency permits for you, your wife and your new borne baby” e a “obtaining a tax favorable lump sum tax ruling in the Canton of Ticino. The overall lump sum income and wealth taxes for the family AO 1 should be in the region of EUR 30'000 (target amount). This will, however, also heavily depend on the personal spending of your family per annum”, il tutto per la “lump sum of EUR 23'000.-”, di cui € 10'000.dovevano essere versati quale acconto, ciò che AO 1 ha fatto il 26 agosto 2009 (doc. E e L). Il 3 febbraio 2010, per le “Beratungsleistungen bis am 31. Dezember 2009 im Zusammenhang mit (i) der Einholung der Aufenthaltsbewilligung (inkl. Begleitung beim Behördengang), (ii) sowie Einholung des Tax Rulings zuzustellen”, la AP 1 ha inviato a AO 1 la nota d’onorario n. __________ di € 14'929.50. Il 12 agosto 2010, AO 1 ha versato ulteriori fr. 10'000.- (doc. M) dopodiché egli non ha versato più nulla. La AP 1 lo ha escusso per la somma di fr. 13'693.60 con il PE n. __________ dell’UE di __________, emesso il 7 gennaio 2011 e pubblicato sul Foglio ufficiale n. __________ del __________ (doc. B), al quale non è stata interposta opposizione. Cosicché, con avviso di pignoramento del 25 maggio 2011, l’UE di __________ ha comunicato a AO 1 di aver fissato per il mattino dell’11 luglio 2011 la data del pignoramento per il credito della convenuta di, interessi e spese compresi, fr. 14'457.50 (doc. C).
B. Con petizione 1° luglio 2011, AO 1 ha chiesto, ex art. 85a LEF, in via supercautelare e cautelare la sospensione provvisoria dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ e, nel merito, l’accertamento dell’inesistenza del suo debito di
fr. 14'457.50 nei confronti della AP 1, con conseguente annullamento e cancellazione della medesima esecuzione. Egli spiega di non dover pagare interamente la mercede richiesta dalla convenuta, poiché pretende che quest’ultima non avrebbe eseguito completamente e tempestivamente il mandato affidatole il 20 agosto 2009, in particolare avrebbe ottenuto il permesso di dimora solo per la durata di 2 anni e non avrebbe ottenuto la – a suo dire pattuita –decisione di tassazione globale. Con decisione supercautelare 5 luglio 2011, il Pretore ha ordinato la sospensione della procedura esecutiva. Con osservazioni 26 luglio 2011 la convenuta ha chiesto di respingere la petizione e il proseguimento della procedura esecutiva, poiché sostiene invece di avere eseguito completamente e tempestivamente quanto pattuito il 20 agosto 2009 e che, comunque, l’attore, tramite il suo precedente patrocinatore avv. __________, avrebbe già riconosciuto il proprio debito (cfr. doc. 6).
C. All’udienza di discussione 26 settembre 2011, le parti hanno confermato le proprie allegazioni, contestando quelle avversarie, la convenuta precisando di avere correttamente richiesto i permessi di dimora per la durata di 5 anni (doc. 1), ma che era stata l’autorità a decidere di rilasciarli solo per 2, in ogni caso la durata dei permessi non era una condizione dell’accordo e spiegando di non essersi impegnata nei confronti dell’attore a presentare la dichiarazione d’imposta, bensì a ottenere dall’autorità fiscale “l’accordo generale per la tassazione globale dell’attore”, accordo che pretende di aver raggiunto con la ricezione dell’e-mail 30 ottobre 2009 da parte di M__________ F__________, giurista presso la Divisione delle contribuzioni (doc. 2). Quali mezzi di prova, l’attore ha chiesto l’audizione dell’avv. __________, per “riferire in merito al fatto che quella contenuta nel doc. 6 era semplicemente una proposta transattiva volta a trovare un accordo bonale e non un riconoscimento di debito da parte dell’attore”, mentre la convenuta ha chiesto quella di M__________ F__________, per riferire “in merito al fatto che l’accordo sulla tassazione globale raggiunto per l’attore era stato ottenuto grazie ai servizi della convenuta”. Esperita l’istruttoria, le parti hanno ribadito, in occasione delle arringhe finali del 28 febbraio 2012, le proprie contrapposte domande di giudizio, l’attore con un allegato scritto. Con decisione dell’8 febbraio 2013, il Pretore aggiunto ha accolto la petizione e, di conseguenza, ha accertato l’inesistenza del debito di fr. 14'457.50 di AO 1 nei confronti di AP 1, ha annullato e cancellato l’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ e ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- a carico della convenuta con l’obbligo altresì per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 2'500.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha dapprima respinto la tesi della convenuta secondo cui l’attore, tramite il suo precedente patrocinatore, avrebbe riconosciuto il debito di fr. 14'457.50. In seguito, dopo aver qualificato quale contratto di mandato ex art. 394 e seg. CO la “Fee Proposal/Engagement Letter” del 20 agosto 2009 – qualificazione che comunque non era oggetto di contestazione tra le parti – ha rilevato che il testo di questo contratto stabilisce che tra i compiti della convenuta rientrava anche l’ottenimento (per l’attore e la sua famiglia) di una decisione d’imposizione globale favorevole nel cantone Ticino (“obtaining a tax favorable lump sum tax ruling in the Canton of Ticino”) e che tale decisione fiscale doveva essere ottenuta per la fine dell’anno 2009 o all’inizio del 2010 al più tardi (“… the tax ruling should be obtained by year end 2009 or by the beginning of 2010 at the latest”). Non vi sono motivi, continua il Pretore aggiunto, per ritenere che questo testo contrattuale non rifletta la concorde volontà delle parti, sicché si deve concludere che secondo l’intenzione delle stesse la convenuta doveva adoperarsi affinché l’autorità fiscale competente emettesse, entro il termine indicato, una decisione formale di tassazione globale per l’attore e la sua famiglia. A tale scopo, osserva il primo giudice, non è evidentemente sufficiente l’accordo generale sulla tassazione globale dell’attore, che è stato concluso con l’ACC nell’ottobre del 2009 grazie all’intervento della convenuta (doc. 2). In simili circostanze, egli conclude, che la convenuta non ha dimostrato di aver portato a termine il mandato affidatole, sicché la sua mercede non è esigibile e non ne può dunque essere richiesto il pagamento.
D. Con appello 12 marzo 2013 la società convenuta chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione, nonché di condannare AO 1 “a pagare a AP 1 la somma di fr. 14'457.50”, protestando tassa, spese e ripetibili di entrambe le sedi. L’attore, con “osservazioni all’appello” (correttamente: risposta) 24 aprile 2013, propone di respingere il gravame, pure con protesta di tassa, spese e ripetibili. Delle precise argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile è stato intimato alle parti l’11 febbraio 2013, la procedura di appello è pertanto retta dal CPC. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore aggiunto è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata all’appellante il 12 febbraio 2013 in una procedura ordinaria (semplificata) con valore superiore a fr. 10'000.-. L’appello 12 marzo 2013 è dunque tempestivo, come pure la risposta 24 aprile 2013 allo stesso.
2. Giusta l’art. 85a cpv. 1 LEF, l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. Se l’azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l’esecuzione (cpv. 3). In particolare, l’azione di accertamento prevista dall’art. 85a LEF è proponibile quando l’escusso ha omesso – come nella fattispecie – di interporre opposizione al precetto esecutivo. Dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il giudice può anche pronunciare la sospensione provvisoria dell’esecuzione se ritiene la domanda molto verosimilmente fondata (cpv. 2), come è stato il caso nella fattispecie. L’azione dell’art. 85a LEF è un’azione di accertamento negativa (art. 88 CPC) che, se è ben vero che ha una duplice natura – da un lato ha carattere sostanziale, nella misura in cui consente all’escusso di ottenere una sentenza sull’esistenza o sull’esigibilità della pretesa posta in esecuzione (cpv. 1), dall’altro è di natura procedurale (esecutiva), siccome tende all’annullamento o alla sospensione dell’esecuzione (cpv. 3) – non ha natura condannatoria. In simili circostanze, la domanda dell’appellante volta a far condannare AO 1 a pagare a AP 1 la somma di fr. 14'457.50 è inammissibile e l’appello, su questo punto, deve pertanto essere respinto.
3. Secondo l’art. 310 CPC con l’appello possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto, sia l’errato accertamento dei fatti, ritenuto che il giudice non ha l’obbligo di pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostigli, ma solo su quelli rilevanti per il giudizio (DTF 134 I 83 consid. 4.1. e sentenze citate; Trezzini, op. cit., pag. 1055 ad art. 238 CPC).
4. L’appellante rimprovera sostanzialmente al Pretore aggiunto di aver erroneamente interpretato il termine “tax ruling” contenuto nella “Fee Proposal/Engagement Letter” del 20 agosto 2009 e, di conseguenza, di aver accertato in modo errato un fatto rilevante quando sostiene che tra i compiti della convenuta vi era pure quello di ottenere una “decisione d’imposizione globale favorevole nel Cantone Ticino” e di aver applicato erroneamente il diritto, “e meglio l’art. 18 CO, affermando che oggetto della concorde volontà delle parti espressa nel contratto di cui al doc. 5 fosse l’ottenimento di una decisione di tassazione e non di un tax ruling, come riportato nel testo dell’accordo” (appello, pag. 7 e 8). Nel concreto la questione volta all’interpretazione della “Fee Proposal/Engagement Letter” del 20 agosto 2009 può rimanere indecisa, poiché, quand’anche si potesse condividere la censura dell’appellante e ammettere che in virtù del testo contrattuale la AP 1 doveva limitarsi a ottenere “l’accordo preventivo e vincolante con il fisco, il tax ruling”, non è possibile concludere che ella l’aveva ottenuto.
5. Concretamente risulta che il 30 ottobre 2009, K__________ P__________, direttrice della AP 1 ha inviato, mediante posta elettronica, a M__________ F__________ e P__________ B__________ (vicedirettore della Divisione delle contribuzioni) una lettera dall’oggetto “Familie AO 1: Antrag auf Pauschalbesteuerung”, con la quale, dapprima, ha esposto gli elementi rilevanti per la valutazione fiscale dell’attore e della sua famiglia, evidenziando che il dato concernente la “Wohngemeinde” non poteva essere indicato, poiché il contribuente era ancora alla ricerca di una “günstige Mietwohnung”. Dopodiché ha formulato la seguente proposta “das pauschal steuerbare Einkommen für das Steuerjahr 2009 ist mit CHF 170'000 festzulegen. Das pauschal steuerbare Einkommen erhöht sich entsprechend, sofern die jährliche Miete x 5 den Betrag von CHF 170'000 übersteigen würde. Sofern der Regierungsrat des Kantons Tessin das minimal steuerbare Einkommen für das Steuerjahr 2010 erhöht, wird das für die Familie AO 1 steuerbare Einkommen entsprechend auf das neu gültige minimal steuerbare Einkommen angehoben” e, infine, ha chiesto “Darf ich Sie bitten, unseren Antrag wohlwollend zu prüfen. Sollten Sie mit unserem Antrag einverstanden sein, bitten wir Sie höflich, zum Zeichen Ihres Einverständnisses uns diese E-Mail unterzeichnet per E-Mail oder Fax zu retournieren”, precisando che “Sobald ein Mietvertrag abgeschlossen ist, erlauben wir uns, Ihnen diesen für die Ausstellung einer offiziellen Steuervereinbarung zuzustellen” (doc. H = doc. 2). Dagli atti non risulta né che P__________ B__________ o M__________ F__________ abbiano mai sottoscritto questa “Antrag auf Pauschalbesteuerung”, né che la convenuta abbia mai inviato loro il promesso “Mietvertrag” cosicché sia stata perfezionata una “offizielle Steuervereinbarung”. Dagli atti risulta nondimeno, come rilevato dalla convenuta, che quel medesimo giorno M__________ F__________ ha risposto a K__________ P__________ per e-mail quanto segue: “Kurz vor einer Woche Ferien könnte ich Herrn B__________ per Handy noch erreichen und Ihren Vorschalg ihm unterbreiten. Für das Steuerjahr 2009 wäre er mit Ihrem Vorschlag einverstanden… Ich hoffe, mit solcher Nachricht Ihnen z.Z. genügend gedient zu haben und verbleibe mit freundlichen Grüssen” (doc. G = doc. 2). Sennonché non appare possibile, come pretende la convenuta, sostenere che con la ricezione di questa e-mail ella abbia ottenuto il “tax ruling” contrattualmente pattuito, poiché, per utilizzare le sue stesse parole, non è possibile ammettere che questa e-mail 30 ottobre 2009 sia “una comunicazione vincolante dell’autorità avente ad oggetto le modalità con cui verrà effettuata una tassazione” (appello, pag. 6, punto 5.1. all’inizio). Di fatto questo documento non contiene né una comunicazione da parte dell’autorità fiscale, limitandosi il funzionario a riportare ciò che avrebbe affermato una terza persona (P__________ B__________) per di più raggiunta brevemente per telefono prima di una settimana di ferie, né le modalità con le quali sarebbe poi stato tassato l’attore e, nemmeno, invero, una comunicazione vincolante da parte dell’autorità fiscale posto come M__________ F__________ riferisce che P__________ B__________ sarebbe (“wäre”) d’accordo con la proposta della convenuta e non è (“ist”) d’accordo con la proposta della medesima. È ben vero che dall’istruttoria emerge che M__________ F__________ ha dichiarato, in occasione della sua audizione, “posso dire che in questo modo, con l’invio del mio e-mail 30.10.2009 alla sig.ra P__________ (doc. 2), l’ACC forniva al sig. AO 1 un’assicurazione in merito alla sua tassazione globale per il 2009” (verbale audizione testimoniale, pag. 6) e ha scritto, in una e-mail 16 agosto 2011, “come richiesto, posso confermarle che il nostro accordo trasmesso per e-mail il 30 ottobre 2009 […] era considerato vincolante per la nostra amministrazione” (doc. 7). Sennonché queste circostanze non trovano alcuna conferma negli altri atti istruttori nemmeno – invero – nel proseguio della sua stessa deposizione testimoniale, ove il funzionario dichiara che “al momento dell’invio degli e-mail del 30.10.2009 mancava ancora il dato relativo al canone di locazione del sig. AO 1, dato che poteva anche far cambiare la decisione in merito alla tassazione globale, pertanto quello raggiunto il 30.10.2009 in merito alla tassazione globale dell’istante era un preaccordo”. Questa circostanza, al contrario di quella precedente, trova conferma non solo nell’istruttoria, ma anche nella “Antrag auf Pauschalbesteuerung” 30 ottobre 2009 allestita dalla convenuta, nella quale afferma “Sobald ein Mietvertrag abgeschlossen ist, erlauben wir uns, Ihnen diesen für die Ausstellung einer offiziellen Steuervereinbarung zuzustellen”. Se ne deve dunque concludere che, malgrado quanto affermi in questa sede, la convenuta era cosciente del fatto che senza il dato relativo al contratto di locazione dell’attore non era possibile ottenere dall’autorità fiscale “una comunicazione vincolante” avente per oggetto le modalità con cui sarebbe stata effettuata la tassazione globale del medesimo. Non avendo la convenuta mai dimostrato – né preteso – di averlo inoltrato, si deve concludere che ella non ha nemmeno mai potuto ottenere il “tax ruling” contrattualmente pattuito. Alla luce di quanto precede, il giudizio del Pretore aggiunto regge alle critiche mosse, poiché, in definitiva, la convenuta non ha dimostrato di aver portato a termine il mandato affidatole, sicché la sua mercede non è esigibile e non ne può dunque essere richiesto il pagamento.
6. Ne segue che l’appello, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà inoltre all’appellato una congrua indennità per ripetibili. Il valore litigioso è di fr. 14'457.50, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG, tenuto anche conto del fatto che il Pretore aggiunto non si è attenuto ai limiti minimi tariffari.
Per i questi motivi,
richiamati la LTG e il Rtar,
decide:
1. L'appello 12 marzo 2013 di AP 1, è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese d’appello di complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla alla controparte fr. 1’250.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.