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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.04.2013 12.2013.39

2 avril 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,534 mots·~8 min·4

Résumé

Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora

Texte intégral

Incarto n. 12.2013.39

Lugano 2 aprile 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.215 (tutela dei casi manifesti, sgombero di immobile a fine contratto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 17 gennaio 2013 da

AO 1  

contro

AP 1  

chiedente l’espulsione della conduttrice dopo disdetta straordinaria per mora dall’appartamento di 4 locali più retrocucina arredato e servizio al primo piano dello stabile in via __________, con protesta di spese e ripetibili, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 22 febbraio 2013, facendo ordine alla convenuta di mettere a disposizione dell’istante l’appartamento di 4 locali al primo piano nello stabile denominato __________ in via __________, entro 10 giorni dalla notificazione, e disponendone l’esecuzione effettiva;

appellante la convenuta, che con atto denominato “ricorso” del 28 febbraio 2013 chiede in sintesi di poter rimanere nell’appartamento che occupa da oltre 14 anni;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                  che la AO 1 (in seguito locatrice) ha concesso in locazione dal 15 agosto 1998 a AP 1 (in seguito conduttrice) un appartamento di 4 locali al primo piano dello stabile denominato __________, al canone di locazione di fr. 11'760.- annui, oltre a un acconto di fr. 1'907.60 per spese accessorie, pagabili in rate mensili (doc. A);

                                  che il 10 ottobre 2012 la AO 1 ha inviato a AP 1 una diffida di pagamento per le pigioni scoperte (gennaio 2012 parziale, marzo 2012, settembre 2012 e ottobre 2012) per un totale di fr. 4'157.55, con la comminatoria della disdetta straordinaria in caso di mancato pagamento entro 30 giorni (doc. B);

                                  che il 22 novembre 2012 la locatrice ha inviato alla conduttrice, mediante il formulario ufficiale, la disdetta del contratto di locazione per il 31 dicembre 2012 (doc. C);

                                  che la conduttrice non ha riconsegnato alla scadenza l’appartamento oggetto del contratto disdetto;  

                                  che con istanza 16 gennaio 2013 la locatrice ha convenuto la conduttrice davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenerne l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;

                                  che il Pretore ha convocato le parti per l’udienza del 20 febbraio 2013, nel corso della quale l’istante ha confermato la domanda di espulsione chiedendone l’esecuzione effettiva, mentre la convenuta si è opposta all’espulsione non avendo un’altra sistemazione e ha ammesso di non aver pagato la pigione relativa al saldo del mese di gennaio 2012 (fr. 594.90), al mese di marzo 2012 (fr. 1'187.55) e di settembre 2012 (fr. 1'187.55), mentre la pigione di ottobre 2012 è stata pagata direttamente dall’assistenza;

                                  che con decisione 22 febbraio 2013, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora della conduttrice ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda di espulsione, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;

                                  che con atto denominato “ricorso” del 28 febbraio 2013 la convenuta espone il suo disaccordo con la decisione di espulsione, rilevando la propria situazione di persona senza lavoro e senza entrate regolari, che ha fatto tutto quanto rientrava nelle sue possibilità per pagare la cifra scoperta e che non può affrontare i costi di un trasloco e una pigione superiore a fr. 1'000.- mensili;

                                  che l’atto non è stato notificato alla controparte;

                                  che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di fr. 35'280.-, come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

                                  che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

                                  che nella fattispecie la convenuta illustra le proprie difficoltà finanziarie, i tentativi di pagare gli arretrati nei limiti delle proprie possibilità con versamenti parziali e con l’aiuto dell’assistenza pubblica e si dichiara sconcertata per la decisione della Cassa pensioni di mantenere la disdetta e di “metterla in mezzo alla strada con mia figlia, dopo oltre 14 anni che vivo nell’appartamento”, rilevando la sua buona fede e la sua buona volontà nel risolvere “i disguidi creatisi”, rimettendosi per finire alla comprensione della Camera;

                                  che nell’appello manca completamente qualsiasi domanda di giudizio, nel senso che l’appellante non indica come dovrebbe essere modificata la decisione del Pretore, motivo per cui la sua ricevibilità è dubbia;

                                  che a ogni modo l’appello dovrebbe essere respinto anche se potesse essere esaminato nel merito;

                                  che di fronte a una domanda di espulsione da un immobile in seguito a disdetta straordinaria per mora, il Pretore deve limitarsi ad accertare i fatti decisivi per tale domanda, vale a dire il mancato pagamento delle pigioni, l’invio della diffida di pagamento con comminatoria di disdetta straordinaria, la notifica della disdetta straordinaria mediante il formulario ufficiale e la mancata riconsegna dei locali alla scadenza del contratto;

                                  che la Cassa pensioni istante ha dimostrato con i documenti agli atti di aver diffidato ai sensi di legge la conduttrice in mora, di non aver ricevuto il pagamento integrale delle pigioni scoperte, di aver notificato con il formulario ufficiale la disdetta straordinaria del contratto e di non aver ottenuto la riconsegna dei locali alla fine del contratto, ciò che non è del resto stato contestato dalla convenuta;

                                  che la conduttrice, infatti, non contesta di essere in mora nel pagamento della pigione e di avere arretrati da pagare, non si è opposta nei termini di legge alla disdetta straordinaria e non ha riconsegnato i locali che occupa tuttora;

                                  che a detta della conduttrice, la quale si fonda su informazioni ricevute dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, la pigione del mese di marzo 2012 sarebbe stata pagata direttamente dall’assistenza pubblica e sarebbe quindi errata la constatazione contenuta nella decisione impugnata;

                                  che all’udienza del 20 febbraio 2013 la conduttrice ha ammesso il mancato pagamento del saldo della pigione di gennaio 2012, marzo 2012 e settembre 2012, sicché al momento in cui le è stata notificata la disdetta straordinaria essa era comunque in mora nel pagamento del saldo di gennaio 2012 (fr. 594.90) e di settembre 2012 (fr. 1'187.55) anche nell’ipotesi in cui la pigione di marzo 2012 fosse stata pagata direttamente dall’assistenza pubblica;

                                  che nel caso concreto i fatti sono pacifici (mora della conduttrice, disdetta straordinaria e mancata riconsegna alla scadenza) e la situazione giuridica è chiara, poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO, e pertanto a ragione il Pretore ha riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC e ha accolto la domanda di espulsione disponendone l’esecuzione diretta;

                                  che la ricorrente non può prevalersi di circostanze che possano impedire l’esecuzione della decisione 22 febbraio 2013, la propria difficile situazione economica, di cui per altro tutto si ignora, non rientrando nelle obiezioni previste dall’art. 341 cpv. 3 CPC;

                                  che del resto essa si è già rivolta agli istituti sociali comunali per ottenere prestazioni assistenziali e vi si può rivolgere anche per trovare una sistemazione provvisoria in attesa di ottenere un appartamento adeguato alle sue possibilità economiche;

                                  che il Pretore ha tenuto conto delle difficoltà economiche della conduttrice prelevando la tassa di giustizia minima prevista dalla legge sulla tariffa giudiziaria;

                                  che in tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato nella misura in cui è ricevibile e può essere deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

                                  che le spese processuali dell’appello vanno a carico della conduttrice, soccombente, e possono essere contenute nei minimi tariffali, viste le asserite circostanze economiche precarie in cui si troverebbe l’appellante;

                                  che non si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è stato notificato;

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

                             1.  L’appello 28 febbraio 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione 22 febbraio 2013 (inc. SO.2013.215) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è confermata.

                             2.  Le spese processuali in complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                       Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 199 LTF).

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