Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.06.2013 12.2013.38

20 juin 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,618 mots·~13 min·2

Résumé

Provvedimenti cautelari in materia di locazione, competenza per materia delle sezioni della Pretura di Lugano, nullità di decisione emanata da Sezione non competente per materia

Texte intégral

Incarto n. 12.2013.38

Lugano 20 giugno 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Simoni

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2012.508 e inc. n. CA.2012.509 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza supercautelare e cautelare 6 dicembre 2012 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2   

contro  

AO 1  rappr. dall’ RA 2    

volta: a far ordine alla convenuta (i) di astenersi dall’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza presente al pianoterra di fronte all’ascensore nello stabile denominato “__________”, sito sulla particella n. __________ RFD di __________, in __________, (ii) di smontare e asportare entro cinque giorni l’impianto di videosorveglianza presente al pianoterra di fronte all’ascensore nello stabile denominato “__________”, sito sulla particella n. __________ RFD di __________, il tutto, (iii) con la comminatoria dell’art. 292 CP e, inoltre, (iv) l’ordine di cui alla cifra (i) da emanare con la comminatoria della multa disciplinare di fr. 2'500.- qualora la convenuta non ottemperi al divieto di utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, nonché (v) l’ordine di cui alla cifra (ii) da emanare con la comminatoria della multa disciplinare di fr. 250.- a carico della convenuta per ogni giorno d’inadempimento dell’ordine di asportazione del suddetto impianto;

domanda avversata dalla convenuta la quale, con osservazioni scritte prodotte in occasione dell’udienza del 18 dicembre 2012, ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, dopo averla respinta in via supercautelare il 7 dicembre 2012, ha invece accolto in via cautelare con decisione 11 febbraio 2013, ponendo nel contempo a carico della convenuta gli oneri processuali di fr. 300.- e le ripetibili di fr. 1'200.-;

appellante la convenuta, che con atto di appello 28 febbraio 2013 chiede l’annullamento e la revoca del provvedimento cautelare 11 febbraio 2013, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre l’istante, con osservazioni (correttamente: risposta all’appello) 26 marzo 2013, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.   L’8 ottobre 2010 AO 1, in qualità di proprietaria e locatrice (rappresentata dall’allora amministratrice __________), e AP 1, in quella di conduttrice, hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto il 5° ed il 6° piano dello stabile denominato “__________” sito in __________ a __________. L’inizio della locazione è stato previsto per il 1° novembre seguente e la pigione annua è stata pattuita in fr. 125'000.- (doc. D). In occasione dei lavori di insediamento nei piani locati, AP 1 ha fatto richiesta alla locatrice di poter installare due impianti di videosorveglianza. Una videocamera è stata quindi posata di fronte alla propria porta d’accesso al 5° piano, l’altra nel corridoio d’ingresso al pianoterra (in seguito PT). Quest’ultima permetteva quindi di visionare tutti gli utenti dello stabile che stazionavano dinnanzi all’ascensore a PT.

B. L’impianto di videosorveglianza al PT è stato consentito e tollerato da AO 1 finché, con scritto 6 agosto 2012, la nuova amministrazione dello stabile ha invitato la conduttrice a procedere alla rimozione della telecamera entro il 30 settembre successivo (doc. F). In seguito l’amministratrice ha nuovamente sollecitato AP 1, rendendola attenta delle possibili ripercussioni legali di un tale agire e, in particolare, facendo riferimento alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) (doc. G). Constatato l’insuccesso della missiva, il 18 ottobre 2012 AO 1 ha incaricato una ditta di procedere allo smontaggio dell’apparecchio, dandone comunicazione alla conduttrice (doc. H). Nonostante un successivo scambio di scritti fra le parti e un incontro chiarificatore - a cui la conduttrice ha dichiarato di accettare di partecipare unicamente a condizione che la telecamera fosse reinstallata le parti non sono giunte ad un accordo. 

C. Con istanza supercautelare e cautelare del 6 dicembre 2012 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, allo scopo di fare ordine alla convenuta (i) di astenersi dall’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza presente al pianoterra di fronte all’ascensore nello stabile denominato “__________”, sito sulla particella n. __________ RFD di __________, in __________, (ii) di smontare e asportare entro cinque giorni l’impianto di videosorveglianza presente al pianoterra di fronte all’ascensore nello stabile denominato “__________”, sito sulla particella n. __________ RFD di __________, il tutto, (iii) con la comminatoria dell’art. 292 CP e, inoltre, (iv) l’ordine di cui alla cifra (i) da emanare con la comminatoria della multa disciplinare di fr. 2'500.- qualora la convenuta non ottemperi al divieto di utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, nonché (v) l’ordine di cui alla cifra (ii) da emanare con la comminatoria della multa disciplinare di fr. 250.- a carico della convenuta per ogni giorno d’inadempimento dell’ordine di asportazione del suddetto impianto. La convenuta, dal canto suo, ha in sostanza sostenuto che la locatrice avrebbe autorizzato sin dall’inizio l’installazione dell’impianto di videosorveglianza al PT e che pertanto, con scritto 6 agosto 2012 e i susseguenti avvenimenti, avrebbe poi modificato unilateralmente ed illecitamente il contratto di locazione. Di conseguenza, AP 1 ha depositato all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione e affitto la pigione del mese di dicembre (doc. N della convenuta) e, il 14 dicembre 2012, ha presentato un’istanza al medesimo Ufficio. Essa ha postulato il ripristino della telecamera, nonché una riduzione della pigione del 20% dal 1° novembre 2012 (doc. P della convenuta). La procedura è poi continuata dinnanzi alla sezione 4 della Pretura del Distretto di Lugano dove è tuttora pendente (cfr. citazione 1° febbraio 2013 della sezione 4, in inc. CA.2012.508).

D. L’istanza 6 dicembre 2012 è stata invece trattata dal Pretore della sezione 1, il quale ha respinto l’istanza supercautelare il 7 dicembre 2012 (act. II in inc. CA.2012.509), ma ha nondimeno accolto l’istanza in via cautelare con decisione 11 febbraio 2013. Egli ha dapprima esaminato il buon fondamento della richiesta di parte attrice, giungendo alla conclusione che, a livello di verosimiglianza, il contratto di locazione comprendeva una prestazione illecita e quindi nulla giusta l’art. 20 cpv. 2 CO, essendo l’impianto di videosorveglianza contrario alle disposizioni della LPD. Infine, dopo aver esaminato i relativi presupposti, ha accolto l’istanza cautelare ordinando i provvedimenti necessari.

E.   Con appello 28 febbraio 2013 la convenuta ha chiesto l’annullamento e la revoca del provvedimento cautelare 11 febbraio 2013, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nelle osservazioni all’appello (correttamente: risposta all’appello) del 26 marzo 2013, l’appellata ha proposto di respingere il gravame, protestando pure spese processuali e ripetibili di seconda istanza. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Considerato

in diritto:

1.A norma dell’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali poi, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Nel caso concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, ai sensi della citata norma e retta dalla procedura sommaria (art. 252 e segg. CPC). Il valore litigioso, a detta dell’appellante, ammonta ad almeno fr. 25'000.-, pari al valore della causa di riduzione della pigione pendente tra le parti in relazione al sistema di videosorveglianza (cfr. appello pag. 2). L’appello è dunque ricevibile ed è tempestivo. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

                                   2.   Nel caso concreto è pacifico che le parti hanno stipulato un contratto di locazione a norma degli art. 253 e segg. CO, avente per oggetto il 5° e il 6° piano dello stabile “__________”. Inoltre, come è emerso dall’istruttoria di causa, sebbene le parti non lo abbiano pattuito esplicitamente nel contratto di locazione scritto, AO 1, almeno tacitamente, ha accettato e permesso a AP 1 di installare una videocamera al 5° piano e un’altra al PT. Infatti, l’istante stessa ha ammesso che “sotto la responsabilità della precedente amministrazione è stata installata una videocamera dinanzi all’entrata degli uffici della convenuta e una seconda videocamera (oggetto della presente istanza) davanti all’ascensore dello stabile al pianoterra” (cfr. act. I in inc. CA.2012.508 e CA.2012.509, pag. 2). In occasione dell’udienza del 18 dicembre 2012, inoltre, AO 1 ha dichiarato di non contestare che “esplicitamente o implicitamente la posa di quella telecamera sia stata autorizzata” (cfr. act. II in inc. CA.2012.508 e CA.2012.509, pag. 5). Ne consegue che la facoltà di apporre ed utilizzare una videocamera al PT è da qualificarsi quale clausola contrattuale rientrante nel contratto di locazione perfezionato tra le parti. A ragione il Pretore ha pertanto individuato che il problema giuridico di base è quello di capire se il contratto di locazione comprende una prestazione illecita (ovvero la possibilità di monitorare, mediante un apparecchio di videosorveglianza, le persone davanti alla porta dell’ascensore al PT) e quindi nulla a norma dell’art. 20 CO. Infatti, AO 1 non fa valere direttamente una violazione della LPD, bensì fonda la propria pretesa su una facoltà a suo tempo contrattualmente concessa alla conduttrice e della quale ora intende far constatare la nullità.

          3.   Prima di poter passare in rassegna il merito dell’appello, occorre accertare che siano dati i presupposti processuali (in particolare quello della competenza per materia) poiché, in caso contrario, l’esame del gravame sarebbe inutile. Giusta l’art. 59 cpv. 1 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali. Fra questi vi è la competenza per materia del giudice (art. 59 cpv. 2 lett. b. CPC). Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC).

       3.1   La competenza per materia del giudice, quale presupposto processuale, va esaminata d’ufficio in ogni stadio della causa e ciò anche davanti al tribunale adito in seconda istanza (DTF 130 III 430, consid. 3.1; Müller in Brunner/Gasser/Schwander (ed.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 364, n. 22 ad art. 59 CPC; Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 203, ad art. 60 CPC). Per quanto concerne la competenza per materia del giudice adito, la stessa è da ricercare nel diritto cantonale (art. 4 CPC) e nella relativa organizzazione giudiziaria (Füllemann in Brunner/Gasser/Schwander (ed.), op. cit., pag. 562 ad art. 90 CPC). Di principio la competenza per materia del giudice è di natura imperativa e la mancanza di tale presupposto comporta l’irricevibilità dell’istanza (Müller in Brunner/Gasser/Schwander (ed.), op. cit., pag. 368, n. 38 ad art. 59 CPC). Inoltre, ove un Cantone preveda nelle proprie leggi dei tribunali specializzati per delle controversie specifiche, non è possibile derogarvi (Zürcher in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 420, n. 20 ad art. 59 CPC). Una decisione emanata nonostante la mancanza di un presupposto processuale è, di principio, nulla (Gehri in Spühler/Tenchio/Infanger (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2012, pag. 333, n. 12 ad art. 60 CPC). In particolare, una decisione di un’autorità giudiziaria inferiore può essere annullata se questa non era competente per materia a statuire nel merito (Sterchi in Hausheer/Walter (ed.), Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Berna 2012, pag. 2944, n. 11 ad art. 318 CPC)

       3.2   La legge ticinese sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) prevede all’art. 33 cpv. 3 che il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento l’organizzazione e la ripartizione delle cause della Pretura di Lugano. L’esecutivo cantonale ha così emanato il Regolamento delle Preture dell’11 novembre 2003. Questo sancisce, fra l’altro, la ripartizione delle cause tra le singole sezioni della Pretura del Distretto di Lugano (art. 9). Al capoverso 2 lett. d) dello stesso articolo sono esplicitamente conferite alla sezione 4, tra le altre, le cause in materia di locazione e affitto. Il capoverso 5 prevede che alla suddetta ripartizione si può derogare su decisione del Presidente qualora la natura del procedimento, la sua connessione con altri procedimenti o con la materia attribuita ad altre Sezioni o la suddivisione equitativa del lavoro lo giustifichino. Nel caso concreto, l’istanza 6 dicembre 2012 ha per oggetto provvedimenti cautelari per ottenere la rimozione di un sistema di videosorveglianza a suo tempo accettato dalla locatrice, che si prevale ora della nullità di tale clausola del contratto di locazione. Pertanto, come sancito esplicitamente dall’art. 9 cpv. 2 lett. d) del Regolamento delle Preture, la competenza per materia spetta solo al Pretore della sezione 4 della Pretura del Distretto di Lugano. Agli atti, del resto, non figura una decisione del Presidente della Pretura di Lugano che modifichi per questa procedura la ripartizione degli incarti prevista dal Regolamento all’art. 9 cpv. 2. Di conseguenza, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, avrebbe dovuto ravvisare d’ufficio la mancanza del presupposto processuale della propria competenza per materia e trasmettere l’istanza alla sezione 4. Ciò non è avvenuto, con la conseguenza che tutti gli atti processuali successivi all’istanza, ivi compresa la decisione qui impugnata, emanano da un giudice incompetente per materia, e sono quindi nulli (DTF 122 I 97).

          4.   L’appello può in definitiva essere evaso nel senso che vanno dichiarati nulli tutti gli atti processuali successivi all’introduzione dell’istanza 6 dicembre 2012 e la decisione 11 febbraio 2013. La causa va di conseguenza trasmessa al Pretore della sezione 4 della Pretura di Lugano, competente per materia, affinché riprenda la procedura dall’inizio ed emani una nuova decisione cautelare.

          5.   AO 1 ha inoltrato la propria istanza alla “Pretura del Distretto di Lugano”, senza specificare la sezione (cfr. act. I in inc. CA.2012.508 e CA.2012.509, prima pagina). Il fatto che l’istanza cautelare e supercautelare sia giunta alla sezione 1 della Pretura del Distretto di Lugano e sia stata trattata da un giudice incompetente per materia è da ricondurre a un errore verificatosi all’interno della Pretura stessa nella ripartizione degli incarti alle singole sezioni. Le particolarità del caso giustificano quindi di rinunciare al prelievo di tasse e spese in questa sede. L’esito della vertenza rimane incerto e a questo stadio della procedura la soccombenza delle parti può ritenersi equivalente, di modo che possono essere compensate le ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

I.    L’appello 28 febbraio 2013 di AP 1 è evaso nel senso dei considerandi.

I.1  È accertata la nullità della decisione 11 febbraio 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, e di tutti gli atti processuali successivi all’istanza 6 dicembre 2012.  

I.2 L’istanza 6 dicembre 2012 è trasmessa per competenza al Pretore della Sezione 4 del Distretto di Lugano affinché la istruisca e la decida.

                                   II.   Non si prelevano spese processuali di appello. Le ripetibili sono compensate.

                                  III.   Notificazione:

-    , -    .  

                                         Comunicazione:

                                         - alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

                                         - alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2013.38 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.06.2013 12.2013.38 — Swissrulings