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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.10.2013 12.2013.3

28 octobre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,410 mots·~12 min·2

Résumé

Reclamo per mancata assegnazione di spese ripetibili dopo stralcio della causa, calcolo delle spese ripetibili

Texte intégral

Incarto n. 12.2013.3

Lugano 28 ottobre 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1998.65 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 24 marzo 1998 da

CO 1 (ora CO 1), CO 2 CO 3 CO 4  

contro

RE 1 rappr. dall’ RA 1   __________, Camorino [poi dimesso dalla lite]

con cui gli attori hanno chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di complessivi fr. 2'489'000.- oltre interessi e spese;

domanda alla quale si sono opposti i convenuti proponendo inoltre la condanna di CO 1 al versamento di una congrua cauzione processuale;

e ora sul decreto 21 dicembre 2012 con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto gli oneri processuali di fr. 10'000.- a carico degli attori, senza assegnare ripetibili;

reclamante il convenuto RE 1 che con reclamo 3 gennaio 2013 chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di assegnargli un’indennità di fr. 37'500.- per ripetibili, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

mentre l’attore CO 3, con risposta 10 gennaio 2013, propone di respingere il reclamo, protestando a sua volta tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:

che con petizione 24 marzo 1998 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto la condanna in solido di RE 1 e __________ al pagamento di fr. 2'489'000.- oltre interessi e spese e, in via cautelare e supercautelare, il blocco a Registro fondiario delle part. 214 RFD __________ (limitatamente alla quota di spettanza di RE 1) e 794 RFD __________ (di proprietà di __________);

che con risposta 24 giugno 1998 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione, chiedendo inoltre la condanna di CO 1 al versamento di una congrua cauzione processuale;

che con decreto 26 marzo 1998 il Pretore ha respinto la domanda di provvedimenti cautelari di blocco a Registro fondiario delle part. 214 e 794 RFD __________;

che dopo il secondo scambio di allegati scritti le parti sono comparse all’udienza preliminare del 27 gennaio 1999 e l’istruttoria è proseguita con l’audizione di sei testimoni alle udienze del 4 marzo, 14 aprile e 12 maggio 1999;

che con decreto 22 maggio 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento dell’attrice CO 1 e con ordinanza 28 maggio 2001 ha poi sospeso la procedura in applicazione dell’art. 207 cpv. 1 LEF;

che con dichiarazione 23/28 giugno 2005 gli attori hanno accettato di estromettere dalla lite il convenuto __________;

che con decreto 29 gennaio 2009 il Pretore del Distretto di Rivera ha pronunciato il fallimento di CO 2;

che con ordinanza 19 novembre 2012, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ritenuto che le due società attrici avessero perso la capacità processuale dopo il loro fallimento e ha assegnato ai rimanenti attori CO 3 e CO 4 un termine per comunicare se la causa poteva essere stralciata dai ruoli, con la comminatoria che in caso di mancato riscontro avrebbe comunque proceduto in tal senso;

che nel termine impartito, con scritto 22 novembre 2012 CO 4 ha dichiarato di non opporsi allo stralcio della causa, mentre CO 3 non ha presentato osservazioni;

che con osservazioni 12 dicembre 2012 RE 1 ha chiesto la condanna in solido di CO 3 e CO 4 al pagamento di fr. 37'500.- a titolo di ripetibili, ritenendo che la situazione fosse da parificare a un ritiro della petizione, con desistenza degli attori;

che con decreto 21 dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona, accertata la mancanza di interesse nella lite, ha stralciato la causa dai ruoli caricando gli oneri processuali di complessivi fr. 10'000.- agli attori e senza assegnare ripetibili a favore del convenuto, per il motivo che non si poteva equiparare al ritiro della causa la mancata opposizione degli attori allo stralcio dai ruoli;

che con reclamo 3 gennaio 2013 il convenuto RE 1 ha chiesto la riforma del querelato decreto, nel senso di condannare in solido CO 3 e CO 4 al pagamento di fr. 37'500.- a titolo di ripetibili, in via subordinata l’annullamento del citato dispositivo e il rinvio dell’incarto al Pretore per nuova decisione;

che con risposta 18 febbraio 2013 CO 3 ha chiesto di respingere il reclamo e di confermare il querelato dispositivo;

che con scritto 24 luglio 2013 l’amministratore speciale del fallimento della CO 2, __________, ha dichiarato di non avere osservazioni al reclamo 3 gennaio 2013;

che delle ulteriori argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi;

e considerato

in diritto:

che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC);

che secondo l’art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente, così che la procedura davanti al Pretore, avviata il 24 marzo 1998, è retta dalle norme del CPC-TI;

che l’art. 405 cpv.1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, notificata il 21 dicembre 2012, di modo che la procedura di seconda istanza è retta dal CPC;

che la decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC), qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;

che giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo, da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC);

che la decisione impugnata è stata notificata alle parti il 21 dicembre 2012, per cui il reclamo in esame, inoltrato il 3 gennaio 2013, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile, mentre la competenza della Seconda Camera civile è data, essendo stato impugnato a titolo indipendente solo il dispositivo in materia di ripetibili in una causa creditoria di diritto societario il cui valore litigioso è superiore a fr. 10'000.-;

che per quanto concerne la ripartizione delle spese ripetibili, a norma dell’art. 148 cpv. 1 CPC-TI, il giudice condannava la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili; qualora la causa si concludeva per desistenza, transazione o accettazione della domanda, le tasse, le spese e le ripetibili erano stabilite e ripartite a richiesta di parte (art. 151 CPC-TI);

che nella decisione impugnata il Pretore non ha assegnato ripetibili, ritenendo di non poter considerare soccombenti gli attori, che avevano lasciato decorrere infruttuoso il termine assegnato loro per presentare osservazioni, rispettivamente avevano lasciato decorrere il termine per opporsi allo stralcio della causa;

che con il reclamo in esame il convenuto censura la mancata assegnazione di ripetibili in suo favore, e ribadisce che la mancanza di interesse nella vertenza in esame (dovuta all’accettazione, rispettivamente all’assenza di osservazioni) è un caso di desistenza degli attori, che devono pertanto essere condannati al pagamento delle ripetibili (reclamo, pag. 5);

che gli oneri processuali di un appello divenuto privo di interesse giuridico andrebbero attribuiti tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 CPC per analogia; cfr. per il diritto federale DTF 123 II 285 consid. 4 e 5; Rep. 1994 pag. 381), in altre parole occorrerebbe valutare, a un sommario esame, quale esito avrebbe verosimilmente avuto la causa se non fosse divenuta priva d'interesse; tale principio trova nondimeno i propri limiti ove la mancanza d'interesse sia dovuta al comportamento di una parte, ritenuto che chi rende una procedura senza interesse (o senza oggetto) è chiamato per principio a rispondere dei costi;

che in concreto, la decadenza della procedura si riconduce al fatto che gli attori hanno lasciato trascorrere il termine assegnato dal Pretore senza presentare osservazioni, rispettivamente non si sono opposti allo stralcio della causa dai ruoli;

che per l’assegnazione di spese e ripetibili è determinante l’inattività degli attori, rispettivamente la mancanza di volontà di continuare il processo da loro avviato a suo tempo (sentenza della II CCA del 13 marzo 2006 inc. n. 10.2001.2; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 151): tale inattività, rispettivamente il consenso allo stralcio della causa dai ruoli, possono essere pertanto considerati alla stregua di una desistenza;

che per quanto concerne l’importo delle ripetibili, il reclamante ha

chiesto la condanna in solido degli attori al pagamento di

fr. 37'500.-, sulla scorta degli art. 11 e seguenti del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione di ripetibili del 19 dicembre 2007 (Regolamento sulle ripetibili, RTar) (RL. 3.1.1.7.1);

     che le ripetibili di prima sede devono in realtà essere determinate in base alla Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 7 dicembre 1984 (TOA, RL 3.2.1.1.2, abrogata con effetto al 1° gennaio 2008), applicabile in virtù del rinvio dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar);

che di regola nel calcolo delle ripetibili si deve tenere conto dello stadio cui è giunto il processo e le stesse devono quindi corrispondere all’effettivo onere di patrocinio (Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 151, pag. 447; sentenza della II CCA del 13 marzo 2006, inc. n. 10.2001.2);

che stante la prematura cessazione della lite, avvenuta in corso di istruttoria, in applicazione dell’art. 11 TOA nella determinazione delle ripetibili ci si deve avvalere della formula con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad horam (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 e n. 268 ad art. 77; sentenza della II CCA 12 aprile 2000, inc. n. 12.2000.29);

che l’art. 9 TOA prevedeva per una causa del valore oltre i

fr. 1'500'000.- un onorario variabile da 3 % a 6 %, ritenuto che, nel fissare la somma dovuta, si doveva avere riguardo alla complessità, all’importanza, al valore, all’estensione della pratica, alla competenza professionale e alla responsabilità dell’avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito e alla sua prevedibilità (art. 8 TOA);

che dagli atti di causa risulta che il patrocinatore della convenuta ha presentato un secondo scambio di allegati scritti, ha partecipato all’udienza del 27 gennaio 1999, all’audizione di 6 testi nel corso di tre udienze successive, ha proceduto alle domande rogatoriali per altri testi e ha dovuto esaminare la copiosa documentazione versata agli atti (documenti da A a W, da AA a II);

che in concreto, in presenza di una causa come quella in esame con un valore litigioso di fr. 2'489'000.-, la retribuzione ad valorem può essere determinata nel 5% del valore litigioso, ossia in fr. 124'450.-;

che per quanto concerne la retribuzione ad horam, il reclamante, ha fatto valere un onorario di fr. 400.- orari, senza ulteriori spiegazioni né documentazioni;  

che per quanto attiene al dispendio orario effettivo il reclamante non ha prodotto una nota professionale dettagliata sulle prestazioni svolte dal suo patrocinatore e la Camera deve dunque procedere a un apprezzamento delle prestazioni fornite da quest’ultimo; 

che in base agli atti il dispendio orario per la conduzione efficace della causa, in particolare l’allestimento della risposta e della duplica (di complessive 108 pagine), la partecipazione a 4 udienze e la preparazione di domande per l’audizione di testi in via rogatoriale, può essere prudenzialmente fissato in 70 ore;

che un onorario di fr. 270.- orario appare adeguato alla fattispecie, considerata la complessità della vertenza, l’ampiezza della documentazione e degli allegati di causa, ciò che conduce a stabilire una retribuzione ad horam in fr. 18'900.-;

che in conformità dell’art. 11 TOA e sulla base della seguente formula: (2 X OV x OT) / (OV + OT), dove OV è l’onorario secondo il valore e OT l’onorario a tempo, l’importo per ripetibili risulta pari a

fr. 32'816.-;

che tenuto conto dell’IVA e delle presumibili spese vive, le ripetibili a favore del convenuto possono in definitiva essere stabilite in un importo arrotondato a fr. 35'000.-;

che in parziale accoglimento del reclamo, gli oneri processuali della sede pretorile, di fr. 10'000.- restano in solido a carico degli attori,

(tranne CO 1, nel frattempo radiata), i quali rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 35'000.- a titolo di ripetibili;

che le spese processuali di reclamo e le ripetibili calcolate sulla base del valore litigioso della presente procedura (fr. 37'500.-), seguono la soccombenza delle parti (art. 106 CPC), ritenuto che al reclamante, patrocinato da un legale, va assegnata un’indennità ripetibile proporzionale al grado di soccombenza;

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, il CPC-TI, la TOA, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili (Rtar),

decide:

                              I.  Il reclamo del 3 gennaio 2013 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 21 dicembre 2012 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformata:

                                 2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 10'000.- restano a carico di chi li ha anticipati; CO 3, CO 4 e CO 2, rifonderanno inoltre al convenuto RE 1 fr. 35'000.- per ripetibili.

                             II.  Le spese processuali del reclamo in complessivi fr. 400.-, da anticiparsi dal reclamante, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono posti in solido a carico di CO 4, CO 3 e CO 2, che rifonderanno al reclamante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.- per ripetibili di reclamo.

                            III.  Notificazione:

– – – –  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non si ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.