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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.07.2014 12.2013.203

8 juillet 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,794 mots·~24 min·4

Résumé

Lavoro. Rinuncia a far valere le proprie pretese. Contratti di lavoro su chiamata

Texte intégral

Incarto n. 12.2013.203

Lugano 8 luglio 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. SE.2013.138 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 25 marzo 2013 da

AO 1 rappr. dall’RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

con cui ha chiesto di condannare la convenuta al versamento in suo favore di fr. 10'262.10 lordi oltre interessi;

domanda avversata dalla controparte e che il Pretore con decisione 4 novembre 2013 ha integralmente accolto;

appellante la convenuta che con appello 6 dicembre 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con risposta 12 dicembre 2013 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                A.  Con contratto 12 ottobre 2010 AO 1 è stata assunta, a partire dalla medesima data, da __________ (correttamente: AP 1) in qualità di venditrice nel negozio di abbigliamento situato __________ a __________. Le parti hanno previsto che l’impiego della lavoratrice si sarebbe esteso a 18 ore settimanali, precisando: “Accordi speciali: circa 20 ore la settimana”, pagate a fr. 19.- all’ora. Il contratto di lavoro prevedeva che il rapporto era di durata indeterminata con possibilità di disdetta per la fine di un mese con un preavviso di tre mesi durante il primo anno di impiego (doc. B). Con scritto 6 luglio 2012 la lavoratrice, riferendosi alla comunicazione ricevuta il giorno precedente secondo la quale la datrice di lavoro non poteva più permettersi di corrisponderle il salario, ha chiesto alla datrice di lavoro di versarle “il totale dei salari arretrati” nonché di assicurarle che gli stipendi dei tre mesi successivi, ovvero fino al 31 ottobre 2012, le sarebbero stati corrisposti tempestivamente. Ella ha altresì affermato che se entro il 19 luglio 2012 non avesse ricevuto i pagamenti e la garanzia di pagamento postulate, si sarebbe ritenuta libera, con effetto immediato, da qualsiasi impegno (doc. C). L’11 luglio 2012 la datrice di lavoro ha contestato di dovere alcunché alla lavoratrice, con l’argomento che gli accordi prevedevano un impiego su chiamata secondo la disponibilità della dipendente e le necessità del negozio. La datrice di lavoro ha contestualmente disdetto “da subito (dal 6 giugno 2012)” il contratto di lavoro, esimendo la lavoratrice dall’impiego (doc. D).

                            B.  Previo infruttuoso tentativo di conciliazione (CM.2012.810), il 25 marzo 2013 AO 1, rappresentata dall’RA 2, ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna di AP 1 al versamento di fr. 10'262.10 lordi oltre interessi a titolo di salari per il periodo dall’ottobre 2010 e l’ottobre 2012, da intendersi come retribuzione dell’attività che essa avrebbe dovuto prestare, a suo dire, da contratto e che invece avrebbe potuto eseguire solo parzialmente a causa della mancata occupazione da parte della datrice di lavoro. Con risposta 22 aprile 2013 la convenuta si è opposta alla domanda avversaria, affermando, in sintesi, che le parti avevano pattuito una modifica del contratto di lavoro, nel senso che la lavoratrice avrebbe dovuto lavorare unicamente su chiamata e secondo la sua disponibilità, rispettivamente le esigenze del negozio. Seppur non figurante nelle richieste di giudizio, dalla motivazione del memoriale emerge che essa ha altresì chiesto la condanna della controparte al versamento di fr. 675.- di oneri sociali, in via subordinata da porre in compensazione con l’eventuale credito della lavoratrice nei suoi confronti (pag. 5 in basso). Con replica 28 maggio 2013 l’attrice ha invece dichiarato di non aver mai acconsentito a tale modifica, bensì di aver unicamente dato la propria disponibilità a lavorare meno in alcuni periodi a patto di poter recuperare in altri le ore previste contrattualmente e rimaste in sospeso. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, confermandosi negli antitetici punti di vista coi propri memoriali scritti. Statuendo con decisione 4 novembre 2013 il Pretore ha accolto integralmente la petizione.

                            C.  Con appello 6 dicembre 2013 AP 1 è insorta contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione. Con risposta 12 dicembre 2013 l’attrice postula invece la reiezione del gravame.

considerato

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

                             2.  Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-  la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata il 5 novembre 2013 e ricevuta dall’appellante il giorno successivo. L’appello datato 6 dicembre 2013 è di conseguenza tempestivo (art. 138 cpv. 2 CPC). Tempestiva è anche la risposta 12 dicembre 2013, inoltrata entro trenta giorni dalla notifica del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC).

                             3.  Nell’appello la convenuta si qualifica come “__________”. Sebbene nella risposta di prima sede appaia la ragione sociale “AP 1”, anche nelle conclusioni la datrice di lavoro ha indicato il nome di “__________”. Alla luce del fatto che con l’appello la convenuta produce un estratto del registro di commercio inerente alla società “AP 1”, delle risultanze del registro di commercio, dal quale emerge l’esistenza della società “AP 1” e l’inesistenza di una qualsivoglia iscrizione per quanto concerne “__________”, nonché della circostanza che né con le conclusioni né con il proprio gravame l’appellante spiega il motivo di tale modifica nell’indicazione della propria ragione sociale, si reputa che l’indicazione in appello sia da attribuire a una mera svista. Posto che l’identità dell’appellante è, ciò malgrado, senz’altro riconoscibile, nulla osta alla trattazione dell’appello.

                             4.  La datrice di lavoro produce un nuovo documento, denominato “propaganda di liquidazione totale del negozio in riferimento all’abbigliamento per bambini” (appello, pag. 10 in basso). L’art. 317 cpv. 1 CPC prevede che nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). In ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano essere considerati rilevanti. L’appellante medesima afferma che tale documento non è influente per il giudizio e che la relativa produzione è per “informazione della controparte” (appello, pag. 10 in fondo). Ne consegue l’irricevibilità del medesimo.

                             5.  Il Pretore ha spiegato, in sintesi, che l’istruttoria non ha permesso alla convenuta di dimostrare la propria tesi circa una modifica del contratto di lavoro 12 ottobre 2010, ovvero che le parti avessero pattuito un regime flessibile, a dipendenza dei bisogni del negozio e delle disponibilità della lavoratrice. Quanto, poi, alla pretesa di fr. 675.- fatta valere dalla convenuta, egli ha precisato che la stessa sarebbe stata regolata nella quantificazione dell’importo netto dovuto. Di conseguenza, egli ha accolto integralmente la petizione, condannando la datrice di lavoro al versamento di fr. 10'262.10 lordi oltre interessi.

                             6.  L’appellante critica, in primo luogo, la decisione pretorile adducendo che il primo giudice non avrebbe considerato che dall’aprile 2011 la lavoratrice avrebbe lavorato, su chiamata, molto limitatamente. Al riguardo essa rinvia al conteggio indicato nello scritto 16 luglio 2012 della propria patrocinatrice alla lavoratrice (doc. F), il quale si fonderebbe, a suo dire, su conteggi allestiti dall’attrice medesima e prodotti agli atti quale doc. 3 (appello, pag. 2 e 8 in fondo). Va rilevato, anzitutto, che al contrario di quanto asserito dalla convenuta il Pretore ha esaminato tale circostanza, spiegando che essa non era atta a dimostrare che vi fosse stata una modifica contrattuale per atti concludenti (decisione impugnata, pag. 3 in atto). Per tacere del fatto che l’appellante non trae conclusioni dal proprio asserto, di modo che su questo punto l’appello sarebbe finanche irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Sia come sia, la motivazione pretorile resiste a critica. Nel contratto 12 ottobre 2010 (doc. B) non vi è alcun riferimento al fatto che l’esercizio dell’attività lavorativa dipendesse da chiamate della datrice di lavoro. Si aggiunga che anche se così fosse le parti hanno stipulato che la lavoratrice avrebbe dovuto lavorare 18 ore alla settimana, senza spiegare che in realtà l’impiego sarebbe dipeso dalle necessità della convenuta. Anzi, nel contratto di lavoro è specificato: “accordi speciali: circa 20 ore la settimana”, mentre non vi è alcun riferimento al fatto che l’impiego della lavoratrice potesse essere inferiore alle 18 ore settimanali stabilite (doc. B, clausola n. 6). Compete quindi alla datrice di lavoro dimostrare che tale pattuizione è stata poi modificata dalle parti. Sennonché il solo fatto di aver lavorato meno di quanto pattuito non dimostra che ciò sia da ricondurre, come invece sembra credere l’appellante, a una modifica contrattuale. Si ricorda, al riguardo, che occorre far prova di circospezione prima di inferire dal silenzio del lavoratore un suo consenso a una modifica contrattuale a lui sfavorevole (DTF 109 II 327). La censura dell’appellante non può quindi essere condivisa.

                             7.  La convenuta critica inoltre il Pretore per aver reputato che con il contratto di lavoro di cui al doc. B le parti hanno pattuito un lavoro a tempo parziale, mentre il medesimo era su chiamata. A suo dire il proprio asserto sarebbe dimostrato dal fatto che l’attrice non avrebbe mai formulato richieste di versamento di indennità per ferie o malattia, rispettivamente che i conteggi di cui ai doc. 3, L e N, sottoscritti dalla lavoratrice, non indicano il salario per i periodi di ferie o malattia. Essa rinvia, poi, alla testimonianza di __________, secondo la quale non vi sarebbero state, prima del 6 luglio 2012, contestazioni della lavoratrice circa l’entità delle ore effettuate (memoriale, pag. 3 in alto e penultimo paragrafo, pag. 4 in alto, pag. 5 in fondo, pag. 6 in mezzo e in basso, 8 in fondo e 9 in alto e in basso). L’appellante sottolinea, altresì, che la controparte era cosciente dei suoi diritti, tanto da aver preparato lei stessa il contratto di lavoro 12 ottobre 2010, di modo che avrebbe dovuto dolersi della situazione lavorativa già a partire dall’aprile 2011 (appello, pag. 4 in mezzo). Le censure non possono essere seguite. Invero, giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel ritenere che, in genere, dal semplice decorso del tempo non può risultare né una rinuncia a far valere le proprie pretese né un abuso di diritto (DTF 126 III 337; JAR 2002 pag. 160; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag : Praxiskommentar zu Art 319-362 OR, pag. 882, 7ª ediz., n. 4 ad art. 341 CO; Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3ª ediz., pag. 289). Ne consegue che il fatto di non aver vantato pretese non comporta, perlomeno automaticamente, la comprova che il contenuto del contratto di cui al doc. B corrisponda a quanto asserito dalla datrice di lavoro, rispettivamente che vi sia stata una modifica contrattuale e non, invece, una semplice omissione della lavoratrice nel far valere le proprie pretese. Per lo stesso motivo non può essere condivisa la tesi dell’appellante che vorrebbe far dipendere la prova di tale modifica dalla mancata contestazione, da parte della lavoratrice, della riduzione dell’orario pattuito contrattualmente (memoriale, pag. 3 in alto). La datrice di lavoro sembra, poi, voler rovesciare l’onere della prova dell’esistenza di una modifica contrattuale, asserendo che il Pretore avrebbe dovuto tenere conto dell’onere della prova dell’attrice “in relazione alla richiesta del mantenimento del pensum previsto inizialmente” (appello, pag. 3 in mezzo). La convenuta dimentica, tuttavia, che alla luce dell’esistenza del contratto di cui al doc. B le compete dimostrare l’esistenza della modifica da essa asserita. Su questo punto l’appellante soggiunge che qualificando il contratto di lavoro come a tempo parziale e non su chiamata il Pretore ha deciso ultra pentita (correttamente: ultra petita), dato che nemmeno l’attrice l’avrebbe mai preteso. L’allegazione è tuttavia, a ben vedere, ininfluente ai fini del giudizio e non necessita pertanto approfondimento. Invero, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la legge non vieta la stipulazione di contratti di lavoro su chiamata, ma questa forma lavorativa deve rispettare le norme legali imperative. Qualora preveda, in particolare, una diminuzione brutale del volume mensile di attività il contratto di lavoro su chiamata svuota di significato la protezione dalla disdetta sancita dall'art. 335c CO, alla quale il lavoratore non può rinunciarvi validamente (DTF 125 III 65 consid. 4b). D'altra parte, come spiegato dal Pretore il rischio d'impresa spetta al datore di lavoro (DTF 124 III 346 consid. 2a). Se quest’ultimo non può fornire sufficiente lavoro al dipendente cade in mora e ha l'obbligo di versare lo stipendio fino al termine del periodo di disdetta. Invero, il legislatore non ha voluto consentire al datore di lavoro di determinare in modo unilaterale, in funzione delle sue sole necessità, la durata del lavoro e la retribuzione del dipendente (DTF 125 III 65 consid. 4b/aa). Ne consegue che la censura dell’appellante è infondata.

                             8.  L’appellante si lamenta del giudizio pretorile laddove è affermato che la teste __________ ha riferito per sentito dire e, quindi, le sue dichiarazioni sono sprovviste di portata probatoria (memoriale, pag. 3 in fondo e 5 in mezzo). Riferendosi al contratto di lavoro 12 ottobre 2010 (doc. B) la teste citata ha dichiarato: “So che questo contratto è stato in seguito modificato verbalmente dalle parti, non so esattamente che cosa riguardassero i cambiamenti, mi sembra che si riferissero al fatto che quando la sig.ra __________ non era impegnata nella scuola dove insegnava, aveva più tempo a disposizione e stava lei in negozio, sicché non aveva bisogno dell’attrice. So questo in quanto me l’ha detto la sig.ra __________, non ho però mai sentito la sig.ra __________ e l’attrice discutere di questo fatto tra di loro” (verbale di audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 2 in alto). Su questo aspetto la teste ha ulteriormente precisato: “Tutte le informazioni relative a cambiamenti del contratto di lavoro mi sono state riferite dalla signora __________, non ho mai sentito le parti discutere tra di loro di ciò” (loc. cit., pag. 3 in basso). Come correttamente spiegato dal primo giudice, anche sotto l’egida del CPC chi non è parte può testimoniare unicamente sui fatti che ha percepito in modo diretto (art. 169 CPC). Ciò significa che il teste che riporta un’affermazione fatta da un terzo, perché l’ha sentita con le sue orecchie, ha valore probatorio su questo specifico fatto che ha percepito direttamente con il suo udito, mentre non prova che quella affermazione sia conforme alla realtà (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano 2011, pag. 819). Quanto testé illustrato comporta, nella fattispecie, che il contenuto del passaggio testimoniale menzionato sopra non dimostra l’esistenza di una modifica al contratto di lavoro di cui al doc. B, bensì solo una comunicazione in tal senso alla teste da parte della datrice di lavoro. Su questo aspetto l’appellante soggiunge che siccome la teste __________ ha affermato: “Capitava che andassi in negozio e rimanessi a parlare uno o due minuti con l’attrice” (loc. cit., pag. 3 in fondo), la lavoratrice “avrebbe potuto manifestarle le sue idee (e anche eventuali proteste)” (appello, pag. 3 in basso e 4 in alto). Non si comprende, tuttavia, come l’appellante possa credere di dedurre la prova del proprio asserto da tale circostanza. Il fatto che la lavoratrice non abbia confidato alla teste __________ – che si occupava all’epoca della contabilità della convenuta (loc. cit., pag. 1) – alcunché sulla questione è invero del tutto privo di rilevanza probatoria. Quanto, infine, all’attestato del datore di lavoro 6 agosto 2012, ove è indicato, circa la durata normale del lavoro nell’azienda e secondo contratto “fino a 18 ore settimanali secondo bisogno”, rispettivamente “idem secondo fabbisogno” (doc. 8, punto n. 5 seg.), e al punto 18: “pagata a ore effettivamente lavorate”, va detto che la teste __________ ha affermato di averlo compilato lei e “la signora __________ insieme inclusi i punti 5 e 6 dello stesso. Con riferimento al punto 18 confermo che l’attrice era pagata a ore effettivamente lavorate”. Anche in tal caso, quindi, esso non si distingue da una mera allegazione di parte, sprovvista di portata probatoria. Circa, poi, la circostanza che a essere retribuite sono state unicamente le ore eseguite, essa non è contestata dall’attrice, che rimprovera alla controparte di non aver adempiuto il contratto di lavoro 12 ottobre 2010 non permettendole di eseguire le ore pattuite. In definitiva, anche su questo punto l’appello è respinto.

                             9.  La convenuta contesta, poi, che la lavoratrice fosse stata a sua completa disposizione. A questo proposito l’appellante sostiene che unicamente il 5 ottobre 2012 l’attrice, per il tramite dell’RA 2, le avrebbe fatto pervenire per la prima volta dei conteggi dai quali risulterebbe che aveva lavorato meno rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro, segnatamente 199 ore in meno nel 2011 e 212 ore nei primi sei mesi del 2012 (appello, pag. 4 in fondo). Il materiale probatorio invocato dalla convenuta non è tuttavia atto a dimostrare la tesi circa il fatto che la lavoratrice non si fosse messa a disposizione della datrice di lavoro. Quanto alla circostanza, asserita dall’appellante, di aver tardato nel vantare le proprie pretese, si rinvia a quanto già spiegato (sopra, consid. 7). La datrice di lavoro critica, poi, il Pretore per aver omesso di considerare che la tesi avversaria, secondo la quale le ore di lavoro mancanti sarebbero dovute essere recuperate nei mesi successivi, non sarebbe sostenibile poiché, a suo dire, era impossibile il recupero di 540 ore in un piccolo negozio (appello, pag. 5 in alto). La lavoratrice ha affermato di aver pattuito con la convenuta che il calo di lavoro occorso tra aprile e agosto 2011 sarebbe stato recuperato nei mesi successivi. Ella ha poi affermato che ciò non si è avverato e che, anzi, dal dicembre 2011 le ore di lavoro richieste dalla convenuta sono state sempre di meno (petizione, pag. 2 in alto). Con la propria censura la datrice di lavoro indica il totale delle ore, a suo dire, mancanti, dimenticando tuttavia che la lavoratrice ha affermato che la diminuzione delle ore, il cui recupero era stato pattuito dover essere effettuato nei mesi seguenti, concerne il periodo tra aprile e agosto 2011 e che la lamentela di quest’ultima concerne, per l’appunto, il fatto di non essere poi stata messa nella condizione di poter effettuare quanto pattuito. A nulla muta il passaggio della testimonianza di __________ laddove questa afferma: “Ho però sentito l’attrice discutere con la signora AO 1 accordandosi sugli orari in cui l’attrice doveva venire a lavorare in una determinata settimana” (verbale di audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 3 in basso). L’accordo menzionato non scalfisce, invero, minimamente la tesi attorea. Anche al riguardo l’appello è pertanto respinto.

                           10.  Secondo l’appellante la lavoratrice non avrebbe, altresì, contestato le allegazioni da essa formulate negli allegati preliminari (appello, pag. 5 in alto). A torto. L’attrice ha ribadito con la replica l’inesistenza di qualsivoglia modifica contrattuale e di essere sempre rimasta a completa disposizione della controparte, rispettivamente di aver concordato con la datrice di lavoro di lavorare di meno durante un periodo limitato per poi recuperare le ore restanti nei mesi successivi.

                           11.  La convenuta sostiene che l’asserita modifica contrattuale è avvenuta per tenere in considerazione anche le esigenze della lavoratrice (memoriale, pag. 5 in fondo). Al riguardo, essa rinvia alla testimonianza di __________, e meglio ai seguenti passaggi: “Ricordo che quando l’attrice non poteva venire in negozio, avvertiva telefonicamente la sig.ra __________, la quale poi mi chiamava chiedendomi se potevo andare io ad aprire il negozio (…). È successo diverse volte che la sig.ra __________ mi chiamasse all’ultimo momento per dirmi che l’attrice non veniva a lavorare e se potevo aprire io il negozio per evitare che rimanesse chiuso” (verbale di audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 3 in mezzo). La stessa teste, tuttavia, ha anche dichiarato che “l’attrice non mi ha mai chiamata per dirmi che era malata o che per altri impedimenti non poteva venire in negozio” (loc. cit.). Non vi è quindi alcuna prova che le assenze dell’attrice fossero a lei imputabili. D’altra parte la stessa teste, riferendosi alla modifica contrattuale asserita dalla datrice di lavoro, ha dichiarato che i cambiamenti “mi sembra che si riferissero al fatto che quando la signora __________ non era impegnata nella scuola dove insegnava, aveva più tempo a disposizione e stava lei in negozio, sicché non aveva bisogno dell’attrice. So questo in quanto me l’ha detto la signora __________, non ho però mai sentito la signora __________ e l’attrice discutere di questo fatto tra loro. La signora __________ aveva assunto l’attrice come venditrice in negozio, perché essendo impegnata a insegnare in una scuola, non poteva essere sempre in negozio” (verbale di audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 2 in alto). Dalla testimonianza emerge pertanto, semmai, che la riduzione delle ore fosse da attribuire al maggior tempo a disposizione della datrice di lavoro per occuparsi della gestione del negozio. Sempre su questo punto l’appellante sottolinea che nei periodi di festività in cui vi era clientela straniera l’attrice non poteva lavorare in negozio perché non conosceva le lingue straniere. Al riguardo essa rinvia nuovamente alla testimonianza di __________ (memoriale, pag. 6 in alto). Sennonché la teste ha dichiarato: “non so se il fatto che l’attrice non sapesse il tedesco e l’inglese fosse un limite per il suo lavoro nel negozio della convenuta. So però che il negozio, specialmente d’estate e sotto Natale, era frequentato dalla clientela straniera” (verbale di audizione testimoniale 11 luglio 2013, pag. 2 in mezzo). Non vi è quindi alcuna prova agli atti di quanto asserito dalla convenuta. Per tacere del fatto che un’eventuale riduzione delle ore prestate durante il periodo tra aprile e agosto 2011, asserito dalla lavoratrice, non comporta la mancata applicazione del totale delle ore stabilite nel contratto di cui al doc. B, ovvero il recupero delle medesime, come asserito dall’attrice, nei mesi successivi. Anche su questo punto l’appello è, quindi, respinto.

                           12.  L’appellante contesta, poi, l’argomentazione pretorile secondo la quale con lo scritto 6 luglio 2012 (doc. C) la lavoratrice non ha inteso disdire in tronco il contratto di lavoro (memoriale, pag. 6 in basso e 7). Secondo il Pretore dalla missiva testé menzionata emerge chiaramente che l’attrice si era semplicemente riservata la possibilità di considerarsi libera da ogni impegno lavorativo a partire dal 20 luglio 2012. Tant’è che nella lettera 27 agosto 2012 (doc. G) la stessa ha ribadito di essere a disposizione della controparte fino al 31 ottobre 2012 compreso (decisione impugnata, pag. 3 in mezzo). Come evidenziato sopra (lett. A), il 6 luglio 2012 la lavoratrice ha informato la datrice di lavoro che se “entro il 19 luglio p.v. non avrò ricevuto il pagamento degli arretrati nonché la garanzia dello stipendio fino alla fine di ottobre, mi riterrò libera da qualsiasi impegno, con effetto immediato”. Ella ha tuttavia premesso di riferirsi al colloquio del giorno precedente in occasione del quale la datrice di lavoro le aveva comunicato di non “più permettersi di pagarmi in qualità di commessa, visto l’andamento degli affari in negozio”. Al riguardo, ella ha soggiunto che sebbene il contratto di lavoro prevedeva 18 ore settimanali, da alcuni mesi non era stata messa nella condizione di poterle eseguire “data la situazione”, di modo che ha rivendicato, sempre nella medesima missiva, il “totale del salari arretrati” nonché ha chiesto l’“assicurazione che lei potrà pagarmi il salario per i prossimi tre mesi (fino al 31.10.2012)” (doc. C). Riferendosi alla comunicazione della convenuta secondo la quale non avrebbe più potuto permettersi di pagarla, l’attrice si è quindi riservata tale eventualità nell’ipotesi che la controparte avrebbe, di fatto, disdetto il rapporto di lavoro o, meglio – per i motivi tosto illustrati – confermato la sua volontà di disdetta. D’altra parte, che tale missiva non fosse da considerarsi come disdetta emerge anche dallo scritto 11 luglio 2012 della patrocinatrice della datrice di lavoro, ove è indicato che il “contratto è stato risolto e Lei è libera da subito (dal 6 giugno 2012) da qualsiasi impegno lavorativo”. Dal medesimo emerge invero chiaramente che la datrice di lavoro aveva disdetto il rapporto già precedentemente, ovvero con effetto a più di un mese prima. A nulla muta l’argomentazione dell’appellante secondo la quale lo scritto di cui al doc. C non può essere interpretato diversamente da quanto da essa sostenuto, poiché la controparte sapeva che non avrebbe ricevuto il pagamento degli arretrati siccome, a suo dire, la sua richiesta era assurda, e tantomeno il pagamento dello stipendio fino a ottobre 2012. Alla luce di quanto illustrato ai punti precedenti, invero, emerge che la pretesa vantata dalla lavoratrice in questa sede è provvista di buon fondamento. In definitiva, anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

                           13.  La convenuta, che non contesta la mancata compensazione con la pretesa da essa formulata in prima sede, critica invece il primo giudice per aver indicato, nella motivazione del giudizio, che essa è di fr. 675.- anziché i fr. 723.02 riconosciuti dalla controparte (appello, pag. 8 in alto). Il Pretore ha precisato che tale pretesa andrà regolata nella quantificazione dell’importo netto dovuto. Al riguardo egli ha rinviato a quanto illustrato dalla lavoratrice nella propria replica 28 maggio 2013, ove è indicato un importo di fr. 723.02 (pag. 2; decisione impugnata, pag. 3 in basso). Di conseguenza i fraintendimenti paventati  dall’appellante non sussistono. Anche al riguardo l’appello è quindi respinto.

                           14.  La datrice di lavoro conclude invocando in modo generico una violazione del principio dell’indipendenza del giudice, affermando che questi non ha seguito personalmente la causa (memoriale, pag. 8 in mezzo). Effettivamente, sia il dibattimento 28 maggio 2013 sia l’udienza di audizione testimoniale 11 luglio 2013 sono stati condotti dal Pretore aggiunto, mentre la decisione querelata è stata emessa dal Pretore. A ben vedere, l’appellante si duole di una violazione, semmai, del principio dell’immediatezza. Invero, a istruire la causa è stato comunque un magistrato, ossia il Pretore aggiunto. Sulla base dell’art. 34 LOG quest’ultimo tratta in modo autonomo e sotto la propria responsabilità le cause attribuitegli dal Pretore, rispettivamente, secondo l’art. 36 cpv. 1 LOG, in caso di impedimento legale o di assenza per malattia o per altro motivo, il Pretore e il Pretore aggiunto si suppliscono a vicenda. Nella fattispecie la sostituzione del Pretore da parte del Pretore aggiunto è senz’altro attribuibile a un caso di applicazione dell’art. 36 cpv. 1 LOG summenzionato – seppur non indicato a verbale come invece sarebbe auspicabile – poiché se ci si trovasse in presenza di un caso di applicazione dell’art. 34 LOG il Pretore aggiunto non si sarebbe limitato a seguire la procedura bensì avrebbe emanato anche il giudizio di merito. La sostituzione del Pretore da parte del Pretore aggiunto non è quindi avvenuta senza motivo. Inoltre, l’appellante non trae conclusioni dal proprio asserto, nel senso che non spiega in che misura l’asserita violazione le abbia arrecato pregiudizio, rispettivamente nemmeno afferma che qualora la decisione fosse stata emanata dal Pretore aggiunto il risultato sarebbe stato diverso, o viceversa se il Pretore avesse condotto l’istruttoria personalmente. Anche su questo punto l’appello, finanche irricevibile, è quindi respinto.

                           15.  Ne consegue che nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Non sono prelevate spese processuali, trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Nonostante la soccombenza dell’appellante non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, che con la sua risposta oltremodo succinta non si è confrontata con il gravame. Il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 10'262.10 e non raggiunge quindi la soglia di fr. 15'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per le controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione.

Per i quali motivi,

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile l’appello 6 dicembre 2013 di AP 1 è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                    La vicecancelliera

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Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

12.2013.203 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.07.2014 12.2013.203 — Swissrulings