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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.07.2015 12.2013.190

7 juillet 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,836 mots·~29 min·3

Résumé

Appalto

Texte intégral

Incarto n. 12.2013.190

Lugano 7 luglio 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2009.688 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 3 novembre 2009 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

con cui ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 55'740.- oltre interessi al 5% dal 29 aprile 2009, nonché, limitatamente a tale importo, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4 giugno 2009 dell’UE di Lugano;

richiesta avversata dalla convenuta che con domanda riconvenzionale 10 febbraio 2010 ha postulato la condanna della controparte al pagamento di fr. 6'160.- oltre all’IVA del 7.6% e oltre interessi dal 9 luglio 2009;

sulle quali il Pretore ha deciso con sentenza 17 ottobre 2013 con la quale ha accolto la petizione, condanna della convenuta al versamento di fr. 55'740.- oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2009, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE summenzionato, e ha invece respinto integralmente la domanda riconvenzionale;

appellante la convenuta con appello 15 novembre 2013 con cui chiede di riformare il giudizio impugnato: I) in via principale nel senso di respingere integralmente la petizione, di denunciare la lite agli architetti __________ __________ e __________ __________, __________, e di accogliere la domanda riconvenzionale, con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di appello, queste ultime quantificate quo alla petizione in fr. 3'000.- e quo alla domanda riconvenzionale in fr. 500.-; II) in via subordinata nel senso di annullare il giudizio querelato e di rinviare la causa al Pretore, affinché questi proceda all’assunzione delle testimonianze di __________ __________, __________ __________ e __________ __________, nonché ordini un sopralluogo, una perizia giudiziaria, l’edizione dalla controparte di tutti i bollettini di lavoro, di trasporto come pure delle fatture di acquisto e di trasporto delle piante e l’edizione da __________ __________ dei campioni prelevati e delle analisi di laboratorio effettuate, così come dei prodotti da lui usati onde cercare di mantenere in vita la pianta, con protesta di spese processuali e ripetibili di appello, queste ultime quantificate in fr. 3'000.-;

mentre con risposta 2 dicembre 2013 l’attrice postula di dichiarare irricevibile il gravame, in via subordinata di respingerlo, pure con protesta di spese processuali e ripetibili di appello, queste ultime quantificate in almeno fr. 5'000.-;

ritenuto

in fatto:                A.  Il 7 settembre 2007 AP 1, in qualità di committente, e AO 1, come appaltatrice, hanno sottoscritto un contratto d’appalto avente per oggetto delle opere da giardiniere e di irrigazione automatica sul fondo situato in via __________ e denominato “ristrutturazione __________” (doc. 3). Tra le varie opere supplementari commissionate figura quella relativa alla fornitura e alla posa di due pini marittimi avvenuta nell’aprile 2008, di cui uno è morto alla fine del mese di agosto del medesimo anno. Il 12 febbraio 2009 la committente, rappresentata dagli arch. __________ __________ e __________ __________, ha inviato all’appaltatrice un conteggio definitivo (“Schlussabrechnung”) di fr. 28'840.- (doc. L). Il 12 marzo 2009 quest’ultima ha emesso una fattura di fr. 29'977.40 (doc. O). Dopo un copioso scambio di corrispondenza con scritto 29 aprile 2009 l’appaltatrice ha sollecitato il pagamento del conteggio e della fattura testé menzionate (doc. U). Il 5 giugno 2009 ha quindi fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________ nei confronti dell’appaltatrice per fr. 58'817.40 oltre interessi e accessori, al quale quest’ultima ha interposto tempestiva opposizione (doc. V).

                            B.  Con petizione 3 novembre 2009 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna di AP 1 al versamento di fr. 55'740.- oltre interessi al 5% dal 29 aprile 2009, nonché, limitatamente a tale importo, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo summenzionato. Con risposta 10 febbraio 2010 la convenuta ha postulato invece la reiezione della domanda avversaria, chiedendo con domanda riconvenzionale di condannare l’attrice al pagamento di fr. 6'160.- oltre all’IVA del 7.6% e interessi dal 9 luglio 2009. Essa ha altresì denunciato la lite agli architetti __________ __________ e __________ __________, che non sono intervenuti nella lite. Con risposta riconvenzionale 8 marzo 2010 AO 1 si è opposta alla domanda riconvenzionale. Negli ulteriori allegati preliminari le parti si sono confermate nei rispettivi antitetici punti di vista. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo conclusioni scritte con le quali hanno ribadito le proprie richieste. Statuendo con sentenza 17 ottobre 2013 il Pretore ha accolto la petizione, condannando la convenuta al versamento di fr. 55'740.- oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2009 e rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo citato sopra, e ha invece respinto integralmente la domanda riconvenzionale.

                            C.  Con appello 15 novembre 2013 AP 1 è insorta contro il giudizio querelato, chiedendone la riforma nel senso di: I) in via principale respingere integralmente la petizione, denunciare la lite agli architetti __________ __________ e __________ __________, __________, e accogliere la domanda riconvenzionale, con protesta delle spese processuali e ripetibili di appello, queste ultime quantificate quo alla petizione in fr. 3'000.- e quo alla domanda riconvenzionale in fr. 500.-; II) in via subordinata annullare il giudizio querelato e rinviare la causa al Pretore, affinché questi proceda all’assunzione dei testi __________ __________, __________ __________ e __________ __________, nonché ordini un sopralluogo, una perizia giudiziaria, l’edizione dalla controparte di tutti i bollettini di lavoro, di trasporto come pure delle fatture di acquisto e di trasporto delle piante e l’edizione da __________ __________ dei campioni prelevati e delle analisi di laboratorio effettuate, così come dei prodotti da lui usati onde cercare di mantenere in vita la pianta, con protesta di spese processuali e ripetibili di appello, queste ultime quantificate in fr. 3'000.-. Con risposta 2 dicembre 2013 l’attrice postula invece di dichiarare il gravame irricevibile, in via subordinata di respingerlo, pure con protesta di spese processuali e ripetibili di appello, queste ultime quantificate in almeno fr. 5'000.-.

e considerato

In diritto:              1.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di tale data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

                             2.  La convenuta chiede la reiezione della petizione e l’accoglimento della domanda riconvenzionale. Il valore di causa della prima è di fr. 55'740.- e quello della seconda di fr. 6'160.-. Quando a un’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale il valore litigioso per determinare l’appellabilità è determinato dalla più elevata delle due pretese (art. 94 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la pretesa attorea supera ampiamente la soglia in questione. Ne consegue che la sentenza 17 ottobre 2013 è senz’altro impugnabile mediante appello.

                             3.  Il Pretore ha spiegato, in sintesi, che dall’istruttoria emerge l’assenza di garanzia relativa alla fornitura dei due pini di cui alla presente controversia (doc. I). Per quanto concerne la pianta asseritamente in stato terminale, il primo giudice ha poi soggiunto che l’appaltatrice non era stata incaricata della sua manutenzione. Egli ha soggiunto che dal doc. L (“Schlussabrechnung”) emerge che il committente si era impegnato sia a pagare quanto dovuto all’attrice anche per il pino in questione sia a rinunciare a sollevare qualsiasi pretesa in merito. Circa, invece, la pianta morta alla fine di agosto 2008, il Pretore ha evidenziato che le parti avevano subordinato il pagamento della relativa fattura all’esito di una perizia sull’esistenza di eventuali carenze a livello di trasporto o di piantumazione del pino e che dalla stessa non è emerso alcun rimprovero all’attrice. Di conseguenza, egli ha condannato la convenuta a versare all’attrice complessivi fr. 55'740.- e ha respinto l’azione riconvenzionale volta alla rifusione dei costi di rimozione dei due pini e di rifacimento del giardino.

                             4.  L’appellante contesta, anzitutto, che gli arch. __________ __________ e __________ __________, che si sono occupati della direzione lavori, abbiano accettato un’esclusione della garanzia di attecchimento dei pini marittimi.

                           4.1  Essa fa riferimento (appello, pag. 4), in primo luogo, a quanto affermato dall’arch. __________ __________ in occasione della sua audizione quale teste e verbalizzato a pag. 3: “Posso dire di non aver mai sentito __________ dire di accettare la fornitura delle piante che sono poi state fornite senza garanzia di attecchimento. Io personalmente non ho accettato la fornitura delle piante in questione senza garanzia di attecchimento. Io ero dell’avviso che bisognasse acquistare delle piante più piccole e quindi con garanzia di attecchimento piuttosto che delle piante più alte ma senza garanzia di attecchimento. Ricordo che AO 1 mi disse che per le piante più alte non poteva fornire alcuna garanzia perché a sua volta non ne poteva ricevere dal fornitore e che quindi vi era un grosso rischio. Tale rischio poteva essere superato con la fornitura di piante più piccole con garanzia di attecchimento. Posso dire che io non sono stato coinvolto nella scelta finale delle piante che è avvenuta a opera di __________ e di __________”. Il Pretore ha spiegato che dalla deposizione dell’arch. __________ __________ emerge chiaramente che egli era stato informato sull’esclusione di tale garanzia, che aveva a sua volta informato di ciò i committenti e che aveva infine ricevuto la conferma d’ordine di cui al doc I. Secondo il primo giudice mal si comprende, quindi, come la convenuta possa affermare che l’architetto in questione non avesse accettato l’esclusione testé menzionata (sentenza impugnata, pag. 5). L’arch. __________ __________ ha infatti dichiarato che “il sig. AO 1 mi inviò delle fotografie di diverse piante tra cui ve ne erano alcune di 7-8 metri di altezza e con un prezzo di fr. 13'600.- a cui doveva poi aggiungersi l’IVA, il trasporto e i costi di piantumazione. Vi erano anche fotografie di piante di 7 metri aventi un costo netto di fr. 7'600.-. Ricordo che le piante più grandi ossia quelle di 7-8 metri e del prezzo di fr. 13'600.- erano offerte da AO 1 senza garanzia di attecchimento. Con l’e-mail di cui al doc. E avvertivo appunto il sig. __________ che le piante più alte erano fornite dall’attrice senza garanzia di attecchimento. I 3 punti esclamativi al punto 3 dell’e-mail doc. E sono riferiti a questo fatto. A questo e-mail doc. E il sig. __________ rispose allo stesso giorno con l’e-mail doc. I in cui manifestava perplessità circa il prezzo delle piante più alte e circa il fatto che le stesse fossero fornite senza garanzia di attecchimento. Da parte mia dissi al sig. __________ che doveva discutere la cosa con __________ e AO 1. Alla fine so che AO 1 mi inviò il 6.12.2007, una conferma d’ordine (doc. I) per i pini più alti di 6-7 metri al prezzo netto di fr. 13'600.- ciascuno a cui andavano aggiunti i costi di trasporti e piantumazione oltre l’IVA. Il doc. I corrisponde a quello che io rinvengo nei miei atti dove risulta anche in calce al documento la dicitura cpc. __________ e __________. __________ è in riferimento alla ditta dove lavora il sig. __________” (verbale di udienza testimoniale 14 luglio 2011, pag. 2). Nell’e-mail 16 novembre 2007 (doc. E) inviato dagli arch. __________ __________ e __________ __________ a __________ __________ e __________ __________, con copia per conoscenza a __________ __________ e AO 1, è indicato, tra l’altro, che “Pinienbäume: gemäß nachfolgenden Mails von AO 1; Pinienbäume (4.50/5.00m) im Topf mit Pflanzgarantie, die Restlichen ohne Garantie!!!” (punto 3). Essi hanno altresì attirato l’attenzione dei destinatari sul fatto che nei mail successivi vi sarebbero state le foto, tra le altre, delle piante in questione. Contestualmente essi hanno infatti inviato alle medesime persone un e-mail con le fotografie testé menzionate e ove è indicato: “Zu Pos. 3: Pinien im Boden ohne Pflanzgarantie. H-600/700 cm, Stammhöhe 280/300 cm. Preis Fr. 13'600.- + Transport” (doc. H). Agli atti vi è, poi, la “conferma d’ordine” 6 dicembre 2007 ove sono indicati due pini dal prezzo di fr. 13'600.- l’uno e ove è riportato che il trasporto e la piantagione sono esclusi (doc. I). L’appellante sostiene che queste mail sarebbero delle mere richieste dell’attrice di esclusione di garanzia che la convenuta mai avrebbe accettato. Su questo punto essa evidenzia che, del resto, sul doc. I non vi è alcuna sua firma per accettazione (appello, pag. 5). Sebbene sia vero che in fondo allo scritto citato è indicato che “qualora la nostra offerta riscontrasse il suo consenso, voglia cortesemente restituirci copia della presente offerta firmata per accettazione”, alla luce di quanto illustrato sopra l’accordo in tal senso è comunque avvenuto per atti concludenti. Infatti, da un lato dal carteggio processuale emerge in maniera chiara, come indicato sopra, che la piantumazione dei pini in questione avveniva senza garanzia di attecchimento, dall’altro lato non risulta che all’atto di piantumazione in loco dei pini (avvenuta in presenza dell’arch. __________ __________: verbale di audizione testimoniale 16 giugno 2011, pag. 2) vi sia stata una reazione negativa del committente o dei suoi rappresentanti diretti e, nemmeno, successiva alla “conferma d’ordine”.

                           4.2  Per i motivi testé illustrati ai fini del giudizio è irrilevante, inoltre, il contenuto dell’e-mail 16 novembre 2007 (doc. P), dal quale, secondo l’appellante, emergerebbe la “contrarietà” di __________ __________ sulla questione. In tale scritto egli ha comunicato all’arch. Roger __________ che “Es kann nicht sein, das der AO 1 nun Pinien anbietet die das 6 fache (Angeboten fr. 2'800.-, nun fr. 17'000.-) der angebotenen Beträge kosten. Die Größe und Art der Pinien war von Anfang an genau definiert. Weiterhin will er keine Garantie übernehmen??!! Was soll das sein? Wann sind seine Leistungen terminiert? Welche Überraschungen kommen noch von dieser Firma? Was ist mit den Olivenbäumen? Stellen Sie bitte sicher, das diese Pflanzen/Bäume garantiert bis 3.12. auf der Baustelle gepflanzt in den von Roland beigestellten Vasen sind“. Tale scritto è infatti chiaramente precedente alla conferma d’ordine (doc. I) e alla piantumazione. Per tacere del fatto che lo stesso è stato inviato alle 12.48 ed è quindi precedente anche quello di cui al doc. E e menzionato sopra, spedito alle 15.09. In quest’ultimo e-mail l’arch. __________ __________ ha ribadito l’assenza di garanzia, cosa che è stata sottolineata anche nella conferma d’ordine testé citata. Va sottolineato, al riguardo, che come indicato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3) e non contestato dall’appellante (memoriale, pag. 4), gli arch. __________ __________ e __________ __________ curavano la direzione dei lavori. Essi fungevano, quindi, da rappresentanti diretti, sicché quanto da essi disposto o acconsentito era imputabile ai committenti. L’appellante soggiunge, infine, che la controparte mai avrebbe evidenziato l’esistenza di pericoli di mancato attecchimento delle piante in questione (memoriale, pag. 11). Alla luce delle emergenze di causa di cui sopra l’argomentazione non può essere condivisa. Su questo punto l’appello è quindi respinto.

                             5.  La convenuta sottolinea, inoltre, di non aver accettato l’esclusione della garanzia per mezzo dei suoi organi e nemmeno tramite il sig. __________ __________, evidenziando, peraltro, che quest’ultimo non è né suo organo né suo azionista (appello, pag. 4). Per quanto concerne l’accordo delle parti sull’esclusione della garanzia si rinvia a quanto illustrato sopra (consid. 4). Per il resto, il Pretore ha spiegato: “in merito al ruolo di __________ e __________, che in modo assai poco convincente, la convenuta vorrebbe del tutto annichilire, contrariamente ai fatti (…), il tema non merita invero di ulteriore approfondimento” (sentenza impugnata, pag. 5). Egli rinvia, al riguardo, in particolare alla testimonianza di __________ __________. Questa ha, in effetti, affermato che “i rapporti con la committenza li tenevo nelle persone dei signori __________ e __________ che è sua moglie nonché con il sig. __________ che è l’architetto di interni e che era persona di fiducia di __________ e __________. È giusto dire che noi come DL prendevamo ordini e facevamo riferimento al sig. __________, che tenevamo sempre al corrente di tutto quanto capitava” (verbale 16 giugno 2011, pag. 1 seg.). Anche l’arch. __________ __________ ha affermato: “(…) il nostro studio di architettura è stato incaricato della progettazione e DL dal sig. __________ quale committente. Preciso che proprietaria dell’immobile in questione è invece la convenuta. Nell’ambito dei lavori in questione io tenevo i rapporti esclusivamente con il sig. __________ e in sua assenza con l’architetto d’interni Roland __________. I contratti venivano per contro firmati dal sig. __________ della convenuta. Io gli ordini li ricevevo dal sig. __________ e non da __________ il quale al di là della firma dei contratti non si è mai occupato di nulla della questione. Non mi risulta che __________ si occupasse del cantiere. Ricordo che avevo contatti anche con la signora __________ che a quanto mi risulta è la moglie del sig. __________, tuttavia gli ordini li ricevevo esclusivamente da quest’ultimo” (verbale 14 luglio 2011, pag. 2). L’appellante nemmeno si confronta con la motivazione pretorile, limitandosi, come detto, a dichiarare che __________ __________ non sarebbe n.suo organo né suo azionista, sicché al riguardo il gravame è finanche irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Nemmeno si giustifica di procedere all’audizione di __________ __________, mezzo di prova che a dire dell’appellante le sarebbe stato negato a torto dal Pretore. La convenuta reputa, infatti, che ciò sia indispensabile per confermare che egli non è né suo organo né suo azionista, rispettivamente che egli non avrebbe accettato l’esclusione della garanzia di attecchimento (appello, pag. 4). Per quanto concerne la prima argomentazione, sempre per i motivi testé illustrati anche se __________ __________ dovesse confermare tale circostanza, essa non influenzerebbe l’esito del giudizio. Lo stesso dicasi della seconda allegazione, dato che tutti gli elementi che emergono dagli atti ed evidenziati sopra convergono nel senso contrario di quanto prospettato dalla convenuta. Nell’ipotesi che il teste dovesse affermare che la garanzia non era stata esclusa, dinanzi alle risultanze convergenti di senso contrario nella ponderazione delle prove la sua testimonianza avrebbe un ruolo secondario e non determinante sull’esito del giudizio. Ne consegue che il Pretore ha a ragione rifiutato l’assunzione di tale mezzo di prova (ordinanza 12 giugno 2012).

                             6.  L’appellante reputa, altresì, che anche nella denegata ipotesi in cui le parti avessero concordato l’esclusione della garanzia di attecchimento, l’attrice non avrebbe operato secondo le regole dell’arte, sicché non deve esserle corrisposto alcunché a titolo di mercede. La convenuta sostiene che sebbene tale circostanza sia stata ammessa dalla controparte, il Pretore ne ha fatto astrazione riconoscendo l’integralità della pretesa postulata dall’attrice (appello, pag. 5 seg.).

                           6.1  L’appellante rinvia, al riguardo, alla conferma d’ordine (doc. I), ove è indicato: “I nostri prezzi s’intendono per un lavoro eseguito a regola d’arte”, nonché al passaggio del verbale di interrogatorio formale di AO 1 (inerente al doc. I in questione) seguente: “Si tratta della conferma d’ordine. Confermo di averla redatta io, l’abbiamo mandata all’arch. __________” (verbale 2 dicembre 2011, risposta n. 8, pag. 3 in basso). La convenuta sembra misconoscere (salvo confrontarsi in un secondo tempo con l’argomentazione pretorile) che il Pretore ha vagliato la questione dell’esecuzione della piantumazione. Per quanto concerne il pino marittimo non defunto dopo il trapianto, egli ha precisato che non poteva essere rimproverata all’attrice una cattiva esecuzione quando le era stata preclusa la possibilità di accedere al fondo per svolgere gli usuali e necessari lavori di manutenzione. Il primo giudice ha, poi, spiegato che determinante è la “Schlussabrechnung” (doc. L), con la quale il committente si è sia impegnato a corrispondere quanto dovuto all’attrice anche per il pino in questione, sia dichiarato d’accordo con la liquidazione e di rinunciare a sollevare qualsiasi pretesa. Quanto alla pianta morta dopo la piantumazione, il Pretore ha evidenziato che il relativo pagamento dipendeva dall’esito di una perizia, che ha poi dato ragione all’attrice, nel senso che alcun rimprovero poteva esserle mosso (sentenza querelata, pag. 3 seg.).

                           6.2  Per quanto concerne il pino marittimo non perito dopo il trapianto l’appellante sostiene che il doc. L summenzionato non può esserle opposto, poiché non è stato da essa sottoscritto e nemmeno dalla direzione lavori, bensì unicamente dall’attrice. L’argomentazione non può essere condivisa. Si tratta, infatti, di una “Schlussabrechnung” inviata all’attrice il 12 febbraio 2009 da parte degli arch. __________ __________ e __________ __________, rappresentanti della committenza, ove è indicato, tra le altre cose, che “Der Unternehmer erklärt sich mit der Abrechnung einverstanden und verzichtet auf jegliche weitere Forderung”. Di conseguenza sul medesimo vi è unicamente la firma di AO 1. Al riguardo gli arch. __________ __________ e __________ __________ si sono pronunciati nelle proprie testimonianze. La prima ha affermato che “I fr. 28'840.- di cui al doc. L erano invece da pagare poiché non riguardavano il pino morto” (verbale 16 giugno 2011, pag. 2) e il secondo ha dichiarato: “In riferimento al doc. L posso dire che in questo conteggio fu lasciato in sospeso il pagamento dell’importo di fr. 25 mila per il pino morto in attesa che la perizia accertasse le cause della morte. Per contro l’importo di fr. 28'840.- doveva essere pagato dalla convenuta” (verbale 14 luglio 2011, pag. 3). L’appellante sostiene, al riguardo, che la detrazione di tale cifra non era una “trattenuta”, men che meno provvisoria, sul prezzo, bensì era dovuta al fatto che la controparte aveva riconosciuto di non poter rivendicare alcunché a tale titolo (appello, pag. 17). Tale tesi non è tuttavia confortata, come testé evidenziato, dalle emergenze processuali. Ne consegue che sebbene il Pretore abbia attribuito la frase indicata sopra di cui al doc. L erroneamente al committente (“Besteller” e non “Unternehmer”), non significa ancora che tale documento non sia rilevante ai fini dell’argomentazione pretorile. Su questo punto l’appello è pertanto respinto.

                           6.3  Sempre per quanto concerne il pino testé citato, l’appellante critica il Pretore per aver reputato che l’attrice non era stata incaricata della manutenzione del medesimo. A suo dire, tale circostanza non emerge dagli atti e, in ogni caso, essa non avrebbe mai impedito alla controparte di provvedervi (memoriale, pag. 7). Il primo giudice ha rinviato, al riguardo, alla testimonianza di __________ __________ (giardiniere, dipendente dell’attrice che si occupa dell’organizzazione dei lavori dall’inizio fino alla liquidazione”). Questi ha dichiarato che “dopo la piantumazione dei due pini non siamo più intervenuti perché, contrariamente a quanto usuale, non ci è stata affidata la manutenzione degli stessi” (verbale 16 giugno 2011, pag. 5). L’appellante sembra contestare la credibilità di tale teste, dato che afferma “che fra l’altro, dal 2012, è membro del CdA della società…” (memoriale, pag. 6). L’audizione testimoniale è tuttavia avvenuta prima di tale data, ossia nel giugno 2011. In ogni caso, quanto emerge dal doc. L ed evidenziato sopra (consid. 6.2) dimostra che proponendo all’attrice la “Schlussabrechnung” per sottoscrizione gli arch. __________ __________ e __________ __________, rappresentanti diretti della committente, hanno espresso l’accordo di quest’ultima al pagamento del pino non morto dopo la piantumazione. Per questo motivo non vi è nemmeno ragione di approfondire la questione di sapere le cause che hanno portato allo stato asseritamente agonico di tale pianta e ipotizzate dall’appellante (memoriale, pag. 7 e 10 seg.).

                           6.4  Quanto al pino morto dopo la piantumazione, l’appellante afferma di non aver accettato le risultanze della perizia al pari di quella di un arbitratore e, di conseguenza, di essersi impegnata a corrispondere quanto richiesto dall’attrice a dipendenza del suo esito (memoriale, pag. 8). Il Pretore ha spiegato che ciò è invece emerso dalla testimonianza dell’arch. __________ __________. Questa ha dichiarato: “Mi viene mostrato il doc. L. Posso dire che i fr. 25'000.- relativi al pino morto furono lasciati in sospeso in attesa di chiarire la questione anche mediante una perizia che è poi stata fatta (…). Se la perizia avesse stabilito che il pino era morto per cause non imputabili all’attrice, il suo prezzo avrebbe dovuto essere pagato dalla convenuta” (verbale 26 giugno 2011, pag. 2). L’appellante sottolinea che la teste in questione si è semplicemente limitata a riferire quanto asseritamente comunicatole dall’arch. __________ __________, che teneva i contatti con la committenza, mentre questi non avrebbe mai dichiarato che l’esito della perizia sarebbe stato vincolante per il pagamento del pino morto dopo la piantumazione. Sennonché, il primo giudice ha precisato che sebbene la teste __________ __________ abbia affermato: “Posso dire di non aver sentito personalmente il sig. __________ dire che se la perizia avesse dato ragione all’attrice il pino morto sarebbe stato pagato, ciò mi è però stato riferito dal mio collega arch. __________ che teneva lui prevalentemente i rapporti con __________” (verbale 16 giugno 2011, pag. 2), ciò importa poco ai fini di causa, perché questo era comunque l’accordo raggiunto con l’attrice quando la direzione lavori, ossia gli arch. __________ __________ e __________ __________, discussero con essa – nella loro veste di direzione lavori e di rappresentanti della convenuta – la “Schlussabrechnung” di cui al doc. L (sentenza impugnata, pag. 4). In effetti, dalla testimonianza dell’arch. __________ __________ emerge che il contenuto della “Schlussabrechnung” (doc. L) e portato quindi dalla direzione lavori – si ribadisce rappresentante diretta della convenuta – a conoscenza dell’attrice e accettato da quest’ultima corrisponde a quanto indicato sopra. Ciò è confermato peraltro dal teste __________ __________, che per quanto concerne il doc. L ha riferito: “L’accordo era che se il pino risultasse morto per cause non imputabili all’attrice la committenza avrebbe dovuto pagarne il prezzo mentre in caso contrario no” (verbale 16 giugno 2011, pag. 4). Di conseguenza, poco importa che a intrattenere i rapporti con la convenuta fosse, come asserito dall’appellante, prevalentemente l’arch. __________ __________. Per sconfessare quanto asserito dal teste __________ __________ l’appellante rinvia, infine, alla testimonianza dell’arch. __________ __________. A suo dire quest’ultimo mai avrebbe manifestato il proprio accordo sul fatto che le risultanze della perizia sarebbero state vincolanti per la convenuta, tant’è che questi avrebbe riferito che la decisione di eseguire una perizia era stata solo di AO 1. Il teste ha dichiarato: “A fine agosto __________ mi chiamò dicendomi che le piante erano morte. Mi recai allora in loco e costatai che una era morta e l’altra era sofferente. Ricordo che AO 1 era meravigliato di questo stato delle piante in base alla sua esperienza e decise allora di fare allestire una perizia per stabilire le cause di questo stato delle piante. Era presente anche __________ quando AO 1 disse che avrebbe fatto questa perizia, non so se egli fosse d’accordo con la perizia comunque non si oppose per lo meno in mia presenza. A __________ importava avere le piante in ordine”. Ciò che è tuttavia determinante ai fini di causa è, va ribadito, quanto risulta dal doc. L. Al riguardo il medesimo teste ha dichiarato: “In riferimento al doc. L posso dire che in questo conteggio fu lasciato in sospeso il pagamento dell’importo di fr. 25 mila per il pino morto in attesa che la perizia accertasse le cause della morte” (verbale 14 luglio 2011). Alla luce di questa risultanza e della testimonianza di __________ __________ l’argomentazione dell’appellante non può quindi essere condivisa. Per gli stessi motivi il Pretore ha, inoltre, a ragione rifiutato di esperire l’audizione di __________ __________ (cfr. anche sopra, consid. 5). Anche su questo punto il gravame è pertanto respinto.

                           6.5  L’appellante critica, poi, il Pretore per aver reputato che invece di assumere ulteriori referti di parte la convenuta avrebbe dovuto, semmai, contro questionare il perito che ha allestito il doc. M di cui si è detto sopra. Essa reputa che il suo agire dimostrerebbe, invece, che anche tale perizia era di parte e, quindi, non vi era motivo di approfondire la medesima (memoriale, pag. 9). Il primo giudice ha spiegato che le parti avevano dato a tale referto il valore di perizia di un arbitratore, subordinando l’esigibilità o meno della mercede per la pianta morta all’esito della stessa (sentenza impugnata, pag. 4). L’argomentazione pretorile è confortata dalle emergenze processuali di cui si è detto sopra (consid. 6.2 e 6.4), sicché la censura dell’appellante non può essere condivisa. Essa sottolinea, inoltre, che le conclusioni del doc. M sono state comunque sempre contestate, dimenticando, tuttavia, ancora una volta il valore attribuitole dalle parti e testé evidenziato. La convenuta soggiunge, infine, che la perizia in questione non sarebbe esaustiva, poiché si fonderebbe unicamente sulle asserzioni di AO 1 e sulla documentazione da questi fornita al perito. Sennonché, dalla testimonianza per rogatoria di __________ __________ (che ha allestito la perizia di cui al doc. M) emerge che questi ha anche effettuato un sopralluogo (“Ich habe vor Ort dies angeschaut (…) Danach haben wir vor Ort die Besichtigung gemacht (…)” (verbale di audizione per rogatoria 19 marzo 2012, pag. 3). Sebbene sia vero che il teste ha fondato il referto anche sulla documentazione fornita dall’attrice (“und habe Dokumente vom Auftraggeber AO 1 erhalten”), ciò non significa ancora che essa fosse fuorviante. Dalla perizia in questione è emerso che “Als Ursache des schnellen, plötzlichen Absterben des Baumes vermuteten wir eine physikalischen Beschädigung wir z. Bsp. In einem Blitzeinschlag”. Al riguardo l’appellante sostiene che non vi è alcuna prova, agli atti, di tale circostanza. Sennonché, essa dimentica che ciò è peraltro stato confortato dalla constatazione seguente: “Anzeichen für einen Blitzeinschlag war eine schwarze Stelle im Stamm auf ca. drei Meter Höhe und zwei Stellen wo die Rinde des Baumes weggesprengt war” (verbale, pag. 3). L’appellante critica, inoltre, la perizia perché non eseguita in contraddittorio e, a suo dire, non si fonderebbe su analisi scientifiche ma su mere ipotesi (memoriale, pag. 10). Il Pretore ha spiegato che ciò è da ricondurre a una sua scelta, poiché invece di contro-questionare il perito ha preferito far allestire dei referti di parte (sentenza impugnata, pag. 5). La convenuta reputa che sia invece stato __________ __________ a decidere di non interpellarla. Anche dipartendosi da tale ipotesi, non si comprende tuttavia il motivo per cui la convenuta non si sia prodigata a sottoporre al perito delle domande di delucidazione o di completazione. L’appellante conclude, al riguardo, sostenendo che __________ __________ si è fondato su fatti e tempistica che sono contestati, e meglio sulla circostanza che il pino inizialmente cresceva “in ordine” per poi improvvisamente, nell’agosto del 2008, perire nell’arco di due settimane (memoriale, pag. 9 e 17). Il perito ha indicato nel referto che “Am 29. 2008 Mai fand di Abnahme statt. In den darauf folgenden Monaten konnte festgestellt werden, dass der Baum vital war, austreibt und somit anwächst. Im August 2008 fand ein abruptes Ende statt, indem der Baum innerhalb von nur 2 Wochen komplett dürr wurde und gleichzeitig an 2 Stellen des Baumes die Rinde weggesprent wurde. Die darunter liegend Kambiumschicht war schwarz und wies Brandmerkmale auf” (doc. M). Tale evoluzione è tuttavia anche confermata dal teste __________ __________, che ha dichiarato: “alla fine di luglio 2008 ci fu una riunione a cui partecipai io, il sig. AO 1 e il sig. __________ dove abbiamo potuto vedere che da entrambe le piante spuntavano dei germogli verdi, anche se entrambe le piante avevano perso ulteriormente vecchi aghi. A fine agosto __________ mi chiamò dicendomi che le piante erano morte. Mi recai allora in loco e costatai che una era morta e l’altra era sofferente” (verbale 14 luglio 2011, pag. 3). Ne consegue che anche su questo punto l’appello è respinto.

                           6.6  L’appellante sostiene, infine, che i referti di parte (ossia quello 6 maggio 2009 di __________ __________ __________ __________ __________ – doc. S e 5 – e quello 14 giugno 2009 di __________ __________ – doc. 6) (memoriale, pag. 11 segg.) dimostrano che la controparte ha violato le regole dell’arte e, quindi, nulla dev’esserle corrisposto per i pini marittimi in questione. Alla luce di quanto illustrato sopra, a cui si rinvia (consid. 6.4 seg.), essi non sono tuttavia rilevanti ai fini del giudizio. Per gli stessi motivi dev’essere disattesa la richiesta dell’appellante di procedere all’assunzione delle testimonianze di __________ __________ e di __________ __________, di esperire un sopralluogo, di ordinare una perizia giudiziaria e l’edizione dalla controparte dei bollettini di lavoro, di trasporto e delle fatture di acquisto, di trasporto delle piante, nonché l’edizione da __________ __________ dei campioni prelevati, delle analisi di laboratorio e dei prodotti usati onde cercare di mantenere in vita la pianta (appello, pag. 13 segg.). Non occorre quindi nemmeno chinarsi sulla questione, sollevata dalla convenuta, della tempestività della notifica dei difetti secondo le norme SIA (memoriale, pag. 17), né su quella circa l’“incongruità” dell’“ammontare di fr. 50'000.- e sulla riduzione della mercede inerente al secondo pino nella misura stimata del 75%” (appello, pag. 18).

                             7.  La convenuta critica, infine, il Pretore per aver respinto la sua domanda riconvenzionale. Il primo giudice ha reputato che per le ragioni evidenziate in relazione all’accoglimento della petizione i costi di rimozione dei due pini e di rifacimento del giardino non potevano essere caricati all’attrice (sentenza impugnata, pag. 6). L’appellante si riallaccia alle argomentazioni sviluppate sopra affermando che i pini devono invece essere rimossi (memoriale, pag. 18). Per i motivi illustrati, anche tali censure non possono essere condivise.

                             8.  In definitiva, l’appello è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’appellata chiede il versamento di almeno fr. 5'000.- per ripetibili di appello. Non vi è alcuna motivazione della sua pretesa. In applicazione dell’art. 11 Regolamento sulle ripetibili a tale titolo le sono assegnate fr. 3'000.-. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l’art. 53 LTF prevede che l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie l’importo relativo alla petizione è di fr. 55'740.- mentre quello inerente alla domanda riconvenzionale è di fr. 6'160.-.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                 1.  L’appello 15 novembre 2013 di AP 1 è respinto.

                             2.  Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-, già parzialmente anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3'000.- per ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

-; -.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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