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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.12.2013 12.2013.185

20 décembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,994 mots·~10 min·2

Résumé

Associazione - mancata iscrizione a RC - ricorso

Texte intégral

Incarto n. 12.2013.185

Lugano 20 dicembre 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso contro l’avviso di rifiuto di iscrizione a RC emanato il 2 ottobre 2013 dall’Ufficio del registro di commercio (inc. n. 12408/2013) presentato il 4 novembre 2013 da

RI 1 rappr. dall’avv. RA 1  

con cui la ricorrente (rispettivamente i suoi 9 soci fondatori) chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di far ordine all’Ufficio del registro di commercio di provvedere alla sua iscrizione a RC, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l’Ufficio del registro di commercio, con osservazioni 2 dicembre 2013, postula la reiezione del gravame e in via subordinata il suo parziale accoglimento nel senso di far dipendere la sua iscrizione a RC all’adempimento delle formalità indicate al punto 5, il tutto pure protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 12 settembre 2013 (atto n. 2) l’RI 1, __________ - che in base all’art. 4 del suo statuto si prefigge lo scopo di: a) promuovere l’informazione tra i soci delle attività degli Ordini __________; b) costituire nei limiti consentiti e possibili mutuo soccorso tra gli associati; c) perseguire finalità di solidarietà sociale; d) provvedere allo sviluppo e sostentamento della “Fondazione B__________ e R__________ __________”; il tutto proponendosi in particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, di svolgere: 1) la valorizzazione e diffusione della cultura latina; 2) collaborare con Università, Istituti, Enti affinché si possano promuovere convegni, simposi, seminari di studio e quant’altro incoraggi lo sviluppo allo studio del mondo dell’antica Roma ha chiesto all’Ufficio del registro di commercio di essere iscritta a RC, allegando a quel momento copia dello statuto (atto n. 4) e del verbale (atto n. 3) con cui la sua assemblea costitutiva - composta dei 9 soci fondatori __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ - aveva approvato lo statuto e nominato i membri della presidenza, i quali avevano dichiarato di accettare la relativa nomina;

                                         che con decisione 2 ottobre 2013 l’Ufficio del registro di commercio, riservata la verifica dell’adempimento delle altre condizioni legali, ha rifiutato l’iscrizione a RC, rilevando in estrema sintesi che l’associazione istante si prefiggeva segnatamente lo scopo di suggerire valori che non appartenevano all’essenza del sistema democratico svizzero;

                                         che con ricorso 4 novembre 2013 l’istante (rispettivamente i suoi 9 soci fondatori, che non sono però legittimati a ricorrere) chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di far ordine all’Ufficio del registro di commercio di provvedere alla sua iscrizione a RC, ritenendo che la decisione impugnata, vaga e generica, ma soprattutto priva di riferimenti al suo statuto, non spiegava in realtà le ragioni che giustificavano la sua mancata iscrizione a RC, nulla permettendo in ogni caso di ritenere che il suo scopo fosse in contrasto con il sistema democratico svizzero;

                                        che con osservazioni 2 dicembre 2013 l’Ufficio del registro di commercio postula la reiezione del gravame, aggiungendo che lo scopo indicato era pure problematico siccome le attività degli Ordini __________ non erano meglio definite e in quanto non era lecito far riferimento alla “Fondazione B__________ e R__________ __________”, inesistente e non ancora costituita; in via subordinata auspica il parziale accoglimento del ricorso nel senso di far dipendere l’iscrizione a RC all’adempimento delle formalità indicate al punto 5 (e meglio alla modifica degli statuti laddove menzionavano l’obbligo per i soci di versare delle “quote sociali” anziché dei “contributi”, rispettivamente laddove tra i suoi organi era stato indicato “l’ufficio di revisione” anziché un “organo di controllo “o un “revisore interno dei conti”);

                                         che il ricorso in esame, presentato dall’istante, unica parte legittimata (cfr. art. 165 cpv. 3 ORC), alla scrivente Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro ricevibile in ordine;  

                                         che le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico (art. 26 ORC) e, a tale scopo, prima di procedere all’iscrizione, l’Ufficio del registro di commercio verifica se sono soddisfatte le condizioni secondo la legge e l’ordinanza, verificando in particolare se la notificazione e i documenti giustificativi contengano quanto richiesto dalla legge e dall’ordinanza e non violino disposizioni di carattere imperativo (art. 28 ORC e 940 CO): per dottrina e giurisprudenza invalsa, l’Ufficio dispone di un ampio potere cognitivo per quanto riguarda l’esame delle condizioni formali per l’iscrizione e di un potere cognitivo limitato nell’esame del diritto materiale nel senso che deve verificare unicamente il rispetto delle norme imperative di interesse pubblico o a tutela dei terzi, ritenuto però che solo in presenza di una loro manifesta e inequivocabile violazione è possibile rifiutare un’iscrizione (Zihler, SHK-HRegV, n. 2 e 33 ad art. 28 ORC; DTF 132 III 668 consid. 3.1);

                                         che le obiezioni all’iscrizione a RC sollevate nel caso di specie dall’Ufficio del registro di commercio riguardano esclusivamente l’ambito dell’esame del diritto materiale e come tali possono portare alla sanzione da lui adottata solo nel caso in cui il mancato rispetto delle norme imperative di interesse pubblico o a tutela dei terzi sia manifesto e inequivocabile (Champeaux, SHK-HRegV, n. 5 e in particolare n. 8 segg. ad art. 118 ORC), ciò che, come si vedrà, non è assolutamente il caso;

                                         che l’Ufficio ha innanzitutto ritenuto che lo scopo dell’istante era problematico (ai sensi degli art. 19 seg. CO e 26 ORC), per tre ragioni: in quanto quest’ultima si prefiggeva segnatamente lo scopo di suggerire valori che non appartenevano all’essenza del sistema democratico svizzero; siccome le attività degli Ordini __________ non erano meglio definite; e per il fatto che non era lecito far riferimento alla “Fondazione B__________ e R__________ __________”, inesistente e non ancora costituita;

                                         che come giustamente evidenziato dall’istante - il primo rilievo, secondo cui essa avrebbe suggerito valori non consoni al sistema democratico svizzero, è eccessivamente vago e generico (non essendo del resto stato spiegato quali sarebbero questi valori disattesi) e soprattutto non è riferito ad alcun articolo del suo statuto, e non può così essere preso in considerazione già per motivi formali (sull’eventuale contrarietà ai buoni costumi, cfr. quanto si dirà nei prossimi considerandi);

                                         che la seconda obiezione, secondo cui le attività degli Ordini __________, cui pure si faceva riferimento nello statuto, non sarebbero meglio definite per cui non sarebbe chiaro se lo scopo sociale fosse o meno lecito, è inconcludente, la corretta conseguenza in diritto, in assenza di uno scopo manifestamente illecito, dovendo semmai essere proprio l’iscrizione a RC; si aggiunga che l’attività dell’istante, che non coincideva con quelle  degli Ordini __________, era chiaramente definita;

                                         che la terza argomentazione addotta, e meglio il fatto che non era lecito far riferimento a una fondazione che non era ancora stata costituita (e meglio la “Fondazione B__________ e R__________ __________”, alla quale l’Ufficio non muove apparentemente alcuna obiezione), non è a sua volta rilevante, ciò non permettendo di ritenere che lo scopo statutario non fosse manifestamente veritiero ai sensi dell’art. 26 ORC;

                                         che in definitiva, nonostante l’Ordine civile e militare __________ cui fa riferimento l’istante fosse un ordine cavalleresco del Regno d’Italia e della Repubblica sociale italiana fondato nell’ambito dell’Italia fascista (ormai soppresso, cfr. la voce “Ordine civile e militare __________” nell’enciclopedia online wikipedia) e nonostante l’istante sia tra l’altro finalizzata allo sviluppo e sostentamento della non ancora costituita “Fondazione B__________ e R__________ __________” (di cui non è così noto lo scopo effettivo, ma che a detta dell’istante dovrebbe essere solo una fondazione di famiglia) che pure rimanda a personaggi storici (gerarchi) dell’epoca fascista, non vi è tutto sommato motivo di ritenere, da un esame complessivo dello statuto (cfr. in particolare il suo art. 2, in cui viene affermato che l’istante, apolitica e aconfessionale, faceva tra l’altro suoi i principi enunciati nella “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, proclamata nel 1948 dall’ONU), che l’attività dell’istante quale associazione internazionale - un’analoga associazione, a livello nazionale, denominata Ordine __________, è per altro già esistente in Italia dal 1997 (cfr. __________) - fra insigniti di tale onorificenza miri in realtà all’apologia del fascismo e come tale abbia per oggetto uno scopo manifestamente illecito o contrario all’ordine pubblico e sia con ciò sanzionabile con il rifiuto dell’iscrizione a RC (Zihler, op. cit., n. 70 ad art. 28 ORC, con riferimento all’ideologia nazista o razzista), tanto più che neppure risulta, tanto meno in modo evidente ed univoco, che le finalità dell’istante esposte all’art. 4 dello statuto siano contrarie al diritto cogente italiano e possano con ciò essere contrarie ai buoni costumi (cfr. Kramer, Berner Kommentar, n. 162 e 185 ad art. 19-20 CO; Huguenin, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 42 ad art. 19/20 CO);

                                         che nemmeno è poi possibile far dipendere l’iscrizione a RC all’adempimento delle formalità indicate dall’Ufficio al punto 5 delle sue osservazioni (e meglio alla modifica degli statuti, laddove menzionavano l’obbligo per i soci di versare delle “quote sociali” anziché dei “contributi”, rispettivamente laddove tra gli organi era stato indicato “l’ufficio di revisione” anziché un “organo di controllo” o un “revisore interno dei conti”), il cui mancato ossequio, non trattandosi chiaramente di norme imperative di interesse pubblico o a tutela dei terzi, non poteva in ogni caso giustificare il rifiuto dell’iscrizione;

                                         che il fatto che nello statuto (art. 8, 10, 11, 15 e 16) si parli di “quote sociali” anziché di “contributi” come stabilito all’art. 71 CC non è in effetti di particolare rilievo, essendo in ogni caso chiaro, nonostante una formulazione giuridica parzialmente imprecisa, che le “quote sociali annuali” menzionate agli art. 10, 11, 15 e 16 dello statuto altro non erano proprio che i contributi periodici previsti dalla norma di legge (cfr. Foëx, Commentaire Romand, n. 7 ad art. 71 CC);

                                         che analoghe considerazioni valgono per il fatto che agli art. 13, 14, 16 e 19 dello statuto tra gli organi dell’istante era stato indicato “l’ufficio di revisione” anziché, come avrebbe dovuto essere, un “organo di controllo” o un “revisore interno dei conti”;

                                         che in tali circostanze il ricorso deve pertanto essere accolto, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado - nella prima sede non ne sono stati prelevati rispettivamente assegnate - seguono la soccombenza (art. 31 LPamm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 14 OTRC e l’art. 31 LPamm

decide:

                                   1.   Il ricorso 4 novembre 2013 dell’RI 1 è accolto.

                                         Di conseguenza l’Ufficio del registro di commercio provvederà alla sua iscrizione a RC.

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- sono a carico dell’Ufficio del registro di commercio, che rifonderà alla controparte fr. 500.per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                         Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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