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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.12.2013 12.2013.176

2 décembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·986 mots·~5 min·4

Résumé

Scioglimento di società anonima per carenze organizzative (assenza di AU e di recapito legale), ripristino della situazione legale dopo la decisione del pretore

Texte intégral

Incarto n. 12.2013.176

Lugano 2 dicembre 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.3297 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 12 agosto 2013 da

AO 1  

contro

AP 1 ora rappr. da RA 1  

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell’amministratore unico e senza più domicilio legale, che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto con decisione 11 ottobre 2013, pronunciando lo scioglimento della società convenuta e ordinandone la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, senza prelevare tasse né spese;

appellante la nuova amministratrice unica della convenuta con atto 22 ottobre 2013, con cui chiede di annullare la sentenza pretorile e di ripristinare la situazione della società, protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza;

mentre l’istante non ha presentato una risposta all’appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza 12 agosto 2013 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, la società AP 1 in __________, chiedendo che nei confronti della società, priva di amministratore unico e senza domicilio legale, e invano diffidata (tramite pubblicazione sul FUSC: doc. B dell’inc. SO.2013.3297) al ripristino della situazione legale, fossero adottate le necessarie misure (art. 154 cpv. 3 ORC, 731b e 941a cpv. 1 CO);

che con decisione 11 ottobre 2013 il Pretore, preso atto dell’inazione della società, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO in accoglimento dell’istanza ha pronunciato lo scioglimento della AP 1 e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, senza prelevare tasse né spese;

che con atto 22 ottobre 2013 la nuova amministratrice unica della società chiede di “annullare la sentenza pretorile e di ripristinare la situazione della società, protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza”, adducendo che la situazione legale era stata ripristinata il 4 ottobre 2013 con la nomina di un nuovo amministratore unico e la designazione di un domicilio legale (doc. A, B e C prodotti con con il rimedio), ma che non era stato più possibile iscrivere le modifiche a Registro di Commercio (doc. B, comunicazione 15 ottobre 2013 dell’Ufficio del Registro di commercio);

che contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile con valore di fr. 100'000.- (pari al capitale sociale della convenuta) è dato il rimedio dell’appello (art. 308 CPC), che ha effetto sospensivo (art. 315 CPC);

che la causa non pone questioni di principio e può pertanto essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;

che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);

che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova) in appello (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369; II CCA 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);

che nel caso concreto la nomina della nuova amministratrice unica e la designazione del domicilio legale sono avvenuti il 4 ottobre 2013, prima che il Pretore emanasse la decisione qui impugnata, ma i relativi documenti non potevano essere presentati in precedenza, il primo giudice non avendo assegnato alla convenuta un termine per esprimersi sull’istanza;

che di conseguenza la nuova documentazione può essere tenuta in considerazione in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747);

che in definitiva il provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta dev’essere annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);

che l’appello deve dunque essere accolto e la decisione di prima istanza riformata nel senso che l’istanza dell’URC va respinta;

che visto il mancato rispetto della procedura prevista dall’art. 253 CPC da parte del Pretore, si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di oneri processuali;

che per diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388);

Per questi motivi

richiamati gli art. 48b lett. b cfr. 3 LOG, 108 CPC nonché la LTG

decide:                      I.   L’appello 4 ottobre 2013 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza la decisione 11 ottobre 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, inc. n. SO.2013.3297, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         1.     L’istanza 12 agosto 2013 dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.

                                   II.   Non si prelevano spese processuali di appello e non si assegnano ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La Presidente

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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