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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.11.2013 12.2013.173

19 novembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,720 mots·~14 min·2

Résumé

Appello irricevibile per mancanza di motivazione conforme

Texte intégral

Incarto n. 12.2013.173

Lugano 19 novembre 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria inc. n. OR. 2013.104 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 27 maggio 2013 da

CO 1  rappr. dall’  RA 1   

contro

IS 1   IS 2   

chiedente l’accertamento dell’inesistenza di relazioni contrattuali tra IS 1 e/o IS 2 e CO 1 di far ordine a IS 1 e IS 2 di consegnare i dati di accesso ai server situati presso la società __________, di permettere all’attrice il completo trasferimento dei dati presenti sui server __________ situati presso la società __________ di permettere a CO 1 il completo trasferimento dei server fisici __________ situati presso la società __________, di consegnare i dati di accesso (nome utente e password) al servizio DNS concernente i dominii __________ e ogni altro dominio riconducibile a CO 1 o ad altra società appartenente al gruppo __________ di non accedere in alcun modo ai server e ai servizi riconducibili a CO 1 e che si trovano sui server presso la società __________, o in qualsiasi altra parte del mondo, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP e comunicazione in lingua inglese alla società __________;

domande sulle quali i convenuti non si sono espressi, non avendo presentato la risposta nemmeno nel termine perentorio assegnato l’8 luglio 2013 dal Pretore;

e sulle quali il Pretore ha deciso il 4 ottobre 2013, accogliendo la petizione e ponendo a carico dei convenuti la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 500.-, con l’obbligo di pagare all’attrice un’indennità per ripetibili di fr. 2'000.-;

appellanti i convenuti, i quali con atto 15 ottobre 2013, integrato il 21 ottobre 2013 con la produzione di nuovi documenti, hanno chiesto la revoca dei dispositivi 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 della decisione 4 ottobre 2013, il riconoscimento della proprietà dei server __________ in capo alla __________ e il riconoscimento dei crediti da loro vantati con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza di misure cautelari e supercautelari inaudita parte del 20 febbraio 2013 la società CO 1 di Zürich ha convenuto in causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, IS 1, N__________, IS 2 e A__________, chiedendo di vietar loro una serie di comportamenti, con la comminatoria dell’azione penale e di una multa disciplinare;

                                         che con provvedimento supercautelare del 21 febbraio 2013 (CA.2013.58) il Pretore ha accolto l’istanza e ha fatto divieto ai convenuti: di trasferire fisicamente direttamente o indirettamente o di staccare dalla rete Internet direttamente o indirettamente o di spegnere direttamente o indirettamente i server o i servizi attivi della parte istante che si trovano presso la società __________, o di impedire in qualsiasi altro modo che si possa accedere ai predetti server tramite Internet (dispositivo 2.1), di trasferire fisicamente direttamente o indirettamente o di staccare dalla rete Internet direttamente o indirettamente o di spegnere direttamente o indirettamente i server o i servizi attivit di IS 1 che si trovano presso la società __________, o di impedire in qualsiasi altro modo che si possa accedere ai predetti servizi tramite Internet (dispositivo 2.2), di modificare o di cancellare, direttamente o indirettamente, i servizi e i dati che in qualsiasi modo sono collegati o riconducibili a CO 1 e che si trovano sui server della parte istante o di IS 1 presso la società __________ (dispositivo 2.3), in genere di accedere in qualsiasi modo ai server conducibili a CO 1 e che si trovano sui server della parte istante o di IS 1 presso la società __________ USA (dispositivo 2.4); ha inoltre fatto divieto ad Al__________ di accedere, modificare o cancellare direttamente o indirettamente qualsasi dato di CO 1, di __________ o di altre società appartenenti a __________ che si trovano sui server di CO 1 o di IS 1 presso la società __________ o su qualsiasi server situato nel mondo (dispositivo 3); infine ha fatto divieto a IS 2 e ad Al__________ di trasferire ulteriormente o di intestare a se stessi o a terzi o di modificare in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, i dominii __________ e ogni altro dominio riconducibile a CO 1 o ad altra società appartenente al gruppo __________ (dispositivo n. 4), disponendo l’immediata esecutività della decisione supercautelare, con la comminatoria dell’azione penale e della multa disiciplinare prevista dall’art. 343 cpv. 1 lett. b CPC e convocando le parti per la discussione il giorno di giovedì 14 marzo 2013;

                                         che all’udienza del 14 marzo 2013 il Pretore ha reso attente le parti convenute all’opportunità di essere rappresentate e ha rinviato la discussione al 25 marzo 2013 (inc. CA.2013.57 e CA.2013.58);

                                         che in occasione della discussione tenutasi il 25 marzo 2013 alla presenza delle parti e dei rispettivi patrocinatori il Pretore ha proposto di risolvere il procedimento cautelare nel senso che la decisione supercautelare 21 febbraio 2013 (inc. CA.2013.58) valeva come come assetto cautelare, l’istante versava a IS 1 fr. 4'000.- mensili anticipatamente entro il 31 di ogni mese, la prima volta il 31 marzo 2013, a presentazione della fattura, ritenuto che il mancato pagamento comportava la decadenza dell’assetto cautelare, mentre la violazione del provvedimento cautelare da parte dei convenuti comportava una multa di fr. 1'000.- giornalieri fino al ripristino dello stato anteriore;

                                         che le parti, assistite dai rispettivi patrocinatori, hanno accettato seduta stante la proposta, limitata “alla vita del provvedimento cautelare” e il Pretore ha assegnato alla parte istante un termine di 60 giorni per promuovere la causa di merito al foro competente;

                                         che con petizione 27 maggio 2013 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, a conferma dei provvedimenti cautelari già ottenuti, l’accertamento dell’inesistenza di relazioni contrattuali tra IS 1 e/o IS 2 e CO 1, di far ordine ai convenuti IS 1 e IS 2 di consegnare i dati di accesso ai server situati presso la società __________, di permettere a CO 1 il completo trasferimento dei dati presenti sui server __________ situati presso la società __________, di permettere a CO 1 il completo trasferimento dei server fisici __________ situati presso la società __________, di consegnare i dati di accesso (nome utente e password) al servizio DNS concernente i dominii __________ e ogni altro dominio riconducibile a CO 1 o ad altra società appartenente al gruppo __________ di non accedere in alcun modo ai server e ai servizi riconducibili a CO 1 e che si trovano sui server presso la società __________, o in qualsiasi altra parte del mondo, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP e comunicazione in lingua inglese alla società __________ (inc. OR.2013.104);

                                         che nel frattempo l’attrice CO 1 ha chiesto con istanza 3 giugno 2013 la modifica, già in via supercautelare, dell’assetto cautelare vigente (inc. CA.2013.185 per i provvedimenti supercautelari e CA.2013.186 per i provvedimenti cautelari);

                                         che con decisione supercautelare 3 giugno 2013 il Pretore ha designato un perito per chiarire le problematiche tecniche e ha convocato le parti all’udienza di discussione del 20 giugno 2013 (inc. CA.2013.186);

                                         che con successiva decisione supercautelare del 13 giugno 2013 (inc. CA.2013.185 e CA.2013.186) il Pretore ha designato la ditta __________ per provvedere alla manutenzione del DNS server e di scegliere un nuovo DNS Hosting Provider, nell’entità della ditta __________, sita negli USA, con ordine a __________ di modificare 4 Domain Name Servers (dispositivo 1), sui quali solo __________ avrà accesso esclusivo, come anche sul DNS Server (dispositivo 2), e ha regolato la situazione in caso di “shutdown” dell’Internet server  (dispositivi 3 a 6), disponendo una multa giornaliera di fr. 1'000.- in caso di mancato ossequio dell’ordine da parte di __________ (dispositivo n. 7), una multa giornaliera di fr. 1'000.- a carico di __________ e di ognuno dei convenuti in caso di mancato ossequio dell’ordine (dispositivo n. 8);

                                         che all’udienza di discussione cautelare (CA.2013.185 e CA.2013.186) CO 1 ha confermato le proprie domande 3 giugno 2013, mentre le parti convenute sono rimaste assenti senza giustificazione;

                                         che con istanza di modifica dell’assetto cautelare del 1° luglio 2013, promossa nei confronti di IS 1, N__________, IS 2 e Al__________, CO 1 ha chiesto al Pretore provvedimenti urgenti, già in via supercautelare, in relazione ai server, invocando violazioni dell’assetto cautelare approvato il 25 marzo 2013 (inc. CA.2013.56 e CA.2013.57);

                                         che il Pretore ha accolto parzialmente le domande con decisione supercautelare 2 luglio 2013 (inc. CA.2013.228), assegnando alle parti convenute un termine di 15 giorni per presentare osservazioni alla domanda;

                                         che con decisione 2 luglio 2013 il Pretore, preso atto della contumacia delle parti convenute, ha confermato il provvedimento supercautelare del 13 giugno 2013 (inc. CA.2013.185 e CA.2013.186) quale assetto cautelare fino a definizione della causa di merito (OR.2013.104) o fino a un’eventuale modifica, ponendo la tassa di giustizia di complessivi fr. 4'500.- a carico dei convenuti in solido, tenuti inoltre a versare all’istante fr. 2'000.- a titolo di ripetibili;

                                         che contro la decisione 2 luglio 2013 del Pretore (inc. CA.2013.185 e CA.2013.186) IS 1, N__________, IS 2 e Al__________, hanno presentato ricorso il 16 luglio 2013, sostenendo di non avere la legittimazione passiva (inc. 12.2013.120 di questa Camera);

                                         che le parti convenute hanno presentato il 1° ottobre 2013 nell’ambito delle procedure CA.2013.227 e CA.2013.228 richiesta di annullare tutti i provvedimenti a favore di CO 1, postulando il pagamento di quanto dovuto a IS 1 in fr. 931.60, il pagamento per hosting service di fr. 193'431.- e l’invio degli atti al Tribunale penale per quanto riguarda la posizione del patrocinatore di controparte;

                                         che con decisione cautelare 4 ottobre 2013 (inc. CA.2013.227 e CA.2013.228) il Pretore ha confermato il provvedimento supercautelare del 2 luglio 2013 “a valere quale misura cautelare sino a definizione del processo di merito o sino ad eventuale modifica ex art. 268 CPC”, ha condannato i convenuti al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.- in favore dello Stato, i convenuti IS 1 e IS 2 oltre a __________, in solido per una multa disciplinare di fr. 1'000.- giornalieri dal 23 agosto 2013, e infine ha respinto l’istanza 1° ottobre 2013 dei convenuti;

                                         che con richiesta 14 ottobre 2013 a questa Camera (inc. 12.2013.174) IS 1, N__________, IS 2 e Al__________, hanno proposto l’annullamento della decisione 4 ottobre 2013 nelle cause CA.2013.277 (correttamente: 227) e CA.2013.228;

                                         che nella causa di merito OR.2013.104 i convenuti IS 1 e IS 2non hanno presentato la risposta di causa nei termini impartiti dal Pretore;

                                         che con decisione 4 ottobre 2013 il Pretore ha accertato nella causa di merito inc. OR.2013.104 la contumacia dei convenuti IS 1 e IS 2, ha ritenuto che il procedimento di merito era maturo per il giudizio sulla base dei documenti prodotti dall’attrice e dalle risultanze della perizia da lui ordinata nell’ambito del procedimento cautelare e ha accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.- a carico dei convenuti in solido, tenuti inoltre a rifondere all’attrice l’importo di fr. 2'000.- per ripetibili;

                                         che con atto 15 ottobre 2013, denominato “domanda”, IS 1 e IS 2 chiedono a questa Camera la revoca dei provvedimenti di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 della decisione 4 ottobre 2013 (OR.2013.104), il riconoscimento della proprietà di __________ sui server __________ e dei loro crediti, con protesta di spese e ripetibili;

                                         che con la memoria aggiuntiva prodotta il 21 ottobre 2013 ancora nel termine di appello, i convenuti nelle procedure provvisionali IS 1, N__________, IS 2 e Al__________ hanno fatto valere nuova documentazione, relativa alla proprietà dei server, sia per la causa di merito sia per le cause provvisionali;

                                         che gli atti non sono stati notificati alla controparte;

                                         che nella fattispecie né le parti né il Pretore hanno indicato quale è il valore litigioso, che può essere stabilito in almeno fr. 100'000.-, viste le pretese vantate per lo hosting service;

                                         che l’atto denominato “domanda” del 15 ottobre 2013 va quindi trattato come appello;

                                         che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317);

                                         che secondo il Pretore la proprietà dell’attrice sui server ospitati da __________ era provata dai documenti agli atti (B, C, D), dai quali risultavano altresì le manovre attuate dai convenuti per annientare i diritti dell’attrice con continue domande finanziarie per non sospendere i servizi da questa offerti ai propri clienti e per offrire ai clienti dell’attrice un servizio sostitutivo, e in tali circostanze la petizione era da accogliere, per consentire all’attrice di recuperare il possesso dei propri server e dei propri servizi che vi girano, interrompendo le illecite iniziative dei convenuti;

                                         che gli appellanti non hanno presentato la risposta di causa nemmeno nel termine suppletorio previsto dall’art. 223 cpv. 2 CPC, di modo che non hanno contestato le allegazioni dell’attrice, sulle quali il Pretore poteva quindi fondarsi per decidere la vertenza (art. 234 cpv. 1 CPC);

                                         che con la domanda 15 ottobre 2013 IS 1 e IS 2 hanno prodotto 7 nuovi allegati e hanno chiesto di revocare i dispositivi della sentenza OR.2013.104, affermando che l’attrice non aveva alcun titolo per vantare la proprietà dei server e che un rapporto contrattuale era esistito in precedenza tra CO 1 e IS 2, il quale vantava un credito di fr. 104'487.50 per prestazioni professionali;

                                         che nuovi mezzi di prova e nuovi fatti sono ammessi solo alle condizioni poste dall’art. 317 CPC, qui manifestamente non adempiute, poiché le allegazioni e i documenti di cui vorrebbero prevalersi gli appellanti nei loro scritti 15 e 21 ottobre 2013 potevano essere presentati al Pretore nell’ambito della procedura di prima istanza, dove i convenuti hanno lasciato decorrere infruttuosi i termini per la presentazione della risposta, come essi medesimi ammettono in questa sede;

                                         che nei loro scritti, inoltre, i convenuti non contestano gli accertamenti del Pretore né spiegano per quali motivi sarebbe errata la decisione presa dal primo giudice sulla base degli atti e delle allegazioni presentate nei tempi e nei modi previsti dal codice di procedura civile, e si limitano a presentare la loro versione dei fatti, sulla base di nuovi documenti;

                                         che di conseguenza l’appello 15 ottobre 2013 con il memoriale aggiuntivo del 21 ottobre 2013 non soddisfa i requisiti di motivazione posti dall’art. 311 CPC ed è di conseguenza manifestamente irricevibile, di modo che la Camera può statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare gli atti alla controparte; 

                                         che le spese processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti IS 1 IS 2, con vincolo di solidarietà, mentre non si attribuiscono ripetibili all’attrice qui appellata, alla quale non è stato chiesto di esprimersi sull’appello;

                                         che il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 100'000.-;

                                         che nella commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto di tale valore e dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura ordinaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG), ridotta per tenere conto del fatto che non si entra nel merito dell’appello;

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

                                   1.   La domanda 15 ottobre 2013, con l’aggiunta 21 ottobre 2013, trattata come appello, è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali in complessivi fr. 1’000.- sono a carico di IS 1 e IS 2, con vincolo di solidarietà. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-    -     -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente:

giudice Epiney-Colombo                                    

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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