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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.11.2013 12.2013.165

27 novembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,120 mots·~6 min·3

Résumé

Scioglimento di società anonima per carenze organizzative, ripristino situazione legale dopo la sentenza del Pretore, appello accolto con spese a carico di appellante

Texte intégral

Incarto n. 12.2013.165

Lugano 27 novembre 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG

sedente per statuire nella causa inc. SO.2013.563 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 14 agosto 2013 da

AO 1  

contro

AP 1 ora rappr. dall’ RA 1  

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un organo di revisione, domanda su cui la convenuta non si è espressa nel termine impartito;

nell’ambito della quale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, con decisione 25 settembre 2013, ha pronunciato lo scioglimento della società convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con atto 7 ottobre 2013, denominato “ricorso” con cui chiede di annullare la sentenza pretorile, protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza;

mentre l’istante ha aderito all’appello con comunicazione 15 novembre 2013, la convenuta avendo ripristinato la situazione legale il 14 ottobre 2013;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza 14 agosto 2013 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto dinnanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud la società AP 1, __________, chiedendo che nei confronti della società, priva dell’organo di revisione abilitato e senza rinuncia con la procedura di “opting out”, e invano diffidata (sia per raccomandata che tramite pubblicazione sul FUSC: doc. B e C dell’inc. SO.2013.563) al ripristino della situazione legale, fossero adottate le necessarie misure (art. 154 cpv. 3 ORC, 731b, e 941a cpv. 1 CO);

che con ordinanza 20 agosto 2013 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha assegnato alla convenuta un termine di 10 giorni per esprimersi in merito all’istanza dell’Ufficio del registro di commercio con l’avvertenza delle conseguenze in caso di silenzio nel termine impartito;

che con decisione 25 settembre 2013, il medesimo giudice, preso atto dell’inazione della società, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha accolto l’istanza dell’URC e pronunciato lo scioglimento della AP 1, e ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, senza prelevare tasse né spese;

che con atto denominato “ricorso” del 7 ottobre 2013 ACD Trading SA propone l’annullamento della decisione pretorile, previa concessione al rimedio dell’effetto sospensivo, adducendo di aver nel frattempo ripristinato la situazione legale con la nomina del nuovo ufficio di revisione – Dreieck Fiduciaria SA (doc. H prodotto con il rimedio) – prevista all’assemblea degli azionisti agendata il 14 ottobre 2013 (doc. G prodotto con il rimedio);

che contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile con valore di fr. 100'000.- (pari al capitale sociale della convenuta) è dato il rimedio dell’appello (art. 308 CPC), che ha effetto sospensivo (art. 315 CPC);

che la causa non pone questioni di principio e può pertanto essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;

che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);

che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova) in appello (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369; II CCA 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);

che nel caso concreto la nomina del nuovo ufficio di revisione abilitato, avvenuta il 14 ottobre 2013, costituisce un vero e proprio novum, ossia un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010, inc. n. 4A_106/2010, consid. 11.1), di modo che lo stesso può e deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747), come peraltro ammette l’Ufficio del registro di commercio nello scritto 21 novembre 2013;

che di conseguenza il provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta dev’essere annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);

che, in definitiva, l’appello deve essere accolto e la decisione di prima istanza riformata nel senso che l’istanza dell’URC va respinta;

che le spese processuali e le ripetibili di questa sede vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. C, DTF 136 III 369; sentenza del Tribunale federale 8 luglio 2010, inc. n. 4A_278/2010, consid. 6; II CCA 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);

che per diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388);

che la presente procedura – come già quella dinnanzi al Pretore – avrebbe potuto essere evitata se l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, di modo che si giustifica, in applicazione dell’art. 108 CPC, di porre a carico dell’appellante le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (CPC Comm, Trezzini, art.108, pag. 444).

Per questi motivi

richiamati gli art. 48b lett. b cfr. 3 LOG, 108 CPC nonché la LTG

decide:                      I.   L’appello 7 ottobre 2013 di AP 1______, è accolto.

Di conseguenza la decisione 25 settembre 2013 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, inc. n. SO.2013.563, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         1.     L’istanza 14 agosto 2013 dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.

                                   II.   Le spese processuali di appello di fr. 1'000.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La Presidente

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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