Incarto n. 12.2013.158
Lugano 31 luglio 2015/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.9 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 5 febbraio 2009 da
AP 1 rappr. dall' RA 1
contro
AO 1 rappr. dall' RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 194'209.50 oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento abusivo, pretese salariali, rimborso spese e rifusione del mancato guadagno; pretesa poi aumentata a complessivi fr. 199'705,10 in sede di conclusioni;
richiesta avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 30 agosto 2013;
appellante l'attore che con atto di appello 2 ottobre 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre la convenuta, con risposta 22 novembre 2013, postula la reiezione del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. A partire dal 1° agosto 1999 AP 1 è stato assunto alle dipendenze di F__________ SA in qualità di agente di vendita di generi alimentari. A seguito di fusione societaria, modifica della ragione sociale, ripresa dell’attività da parte di una nuova società, il rapporto di lavoro in questione è proseguito sostanzialmente inalterato con tre differenti datori di lavoro (U__________ SA, R__________ S__________ AG e A__________ SA) ovvero società attive tra l’altro nel commercio all'ingrosso di articoli alimentari e in genere nel settore merceologico (doc. B) e segnatamente nella fornitura a negozi al dettaglio di generi alimentari e altre merci. Il 16 dicembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, A__________ SA e AP 1 hanno quindi sottoscritto un nuovo contratto di lavoro (doc. C). Riconosciuto come l’inizio del rapporto di impiego fosse da ricondurre alla data della prima assunzione il 1° agosto 1999, le parti hanno indicato quale funzione del dipendente quella di “agente di vendita/membro del management” e stabilito, per un grado di occupazione del 90%, un salario mensile di fr. 6'325.- oltre tredicesima e un “rimborso auto” di fr. 1'580.- mensili (doc. C). Con modifica contrattuale in vigore dal 1° gennaio 2007 le medesime parti hanno pattuito una diversa modalità di remunerazione, sempre per un impiego con grado di occupazione del 90%, calcolata sulla base di una retribuzione base fissa di fr. 3'000.- lordi, alla quale si aggiungono una serie di provvigioni, un premio di fine anno e un rimborso spese (doc. F).
B. Nel corso del mese di giugno 2008 tra le parti sono sorte divergenze in merito alle modalità operative del dipendente e ai rapporti conflittuali di questi con alcuni clienti, situazione che ha condotto alla riduzione del portafoglio clienti, in circostanze di cui si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi successivi. Dal giugno 2008 e per diversi mesi, seppur in modo non continuo, AP 1 è stato inabile al lavoro per malattia con percentuale di incapacità variabile.
C. Durante il colloquio del 23 settembre 2008 alla presenza del direttore F__________ T__________ e del membro del CdA M__________ T__________, veniva comunicata al dipendente la disdetta del rapporto di lavoro con effetto dal 30 novembre 2008, notifica formalizzata con lettera raccomandata di medesima data (doc. 17). La datrice di lavoro, con scritto 24 settembre a tutti i negozi facenti parte del portafoglio di AP 1, comunicava loro la cessazione del rapporto di collaborazione con il suo agente (doc. O). Siccome la disdetta del 23 settembre 2008 è risultata coincidere con un periodo di malattia del dipendente, il 1° ottobre 2008 la datrice di lavoro ha inoltrato una nuova disdetta del contratto ribadendo quale motivo del licenziamento la riorganizzazione del reparto vendita, liberando da subito il lavoratore dall’obbligo di prestare la sua attività (doc. P).
D. Il 3 novembre 2008 AP 1 ha formulato formale opposizione alla disdetta del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 336b cpv. 1 CO, lamentandone il carattere manifestamente abusivo (doc. R). Allo scambio di corrispondenza tra le parti (doc. S, U e V) faceva seguito la comunicazione 8 gennaio 2009 con la quale la datrice di lavoro, con riferimento all’art. 336c lett. b CO, dava atto al dipendente del prolungamento fino al 31 gennaio 2009 del diritto al salario e alle provvigioni, tenuto conto del periodo di protezione considerato di 90 giorni (doc. X). Con risposta 22 gennaio 2009 il dipendente ha ribadito l’abusività della disdetta, puntualizzando peraltro come il periodo di protezione ai sensi della menzionata norma si estendesse nel caso concreto a 180 giorni e non solo ai 90 erroneamente indicati dalla controparte (doc. Y).
E. Con petizione 5 febbraio 2009 AP 1 ha chiesto la condanna di A__________ SA al pagamento di complessivi fr. 194'209.50 oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento abusivo giusta l’art. 337c cpv. 3 CO (calcolate in complessivi fr. 44'605.- sulla base di una retribuzione lorda mensile media di fr. 11'151.30), pretese salariali, rimborso spese e rifusione del mancato guadagno.
F. Con risposta 26 marzo 2009 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione. Nella replica e nella duplica orale le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste. Esperita l’istruttoria esse hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, ribadendo le proprie antitetiche posizioni nei rispettivi allegati conclusivi, l’attore aumentando la sua pretesa a fr. 199'705,10 oltre interessi. Il 17 settembre 2012 A__________ SA ha modificato la ragione sociale in AO 1 (verbale 20 novembre 2012, Atto XIII).
G. Con sentenza del 30 agosto 2013 il Pretore ha parzialmente accolto le pretese dell'attore, condannando AO 1 al pagamento di fr. 21'363.-, oltre interessi al 5% sulla somma riconosciuta a titolo di indennità a decorrere dalla data del giudizio, e interessi di pari importo a decorrere dal 30 aprile 2009 per la somma rimanente. Il Pretore ha preliminarmente esposto con ampi riferimenti (da pag. 6 a pag. 11) dottrina e giurisprudenza in materia di abusività della disdetta del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 336 CO, con particolare riferimento all’onere della prova, alle esigenze di motivazione della disdetta, alla tutela della personalità del lavoratore, al divieto di rappresaglia e all’ampio margine d’apprezzamento riservato al giudice nella valutazione degli elementi di giudizio. Con riferimento alla fattispecie il primo giudice ha dapprima ravvisato come il vero motivo del licenziamento non fosse tanto da ricondurre all’invocata riorganizzazione del settore vendita, quanto piuttosto ai problemi sorti tra il dipendente e due dei gerenti di negozi facenti capo alle forniture di alimentari e merci della convenuta, rispettivamente ai rimproveri da questa mossi al dipendente per la condotta avuta nel rivendicare i propri diritti. Constatato l’atteggiamento improvvido assunto dal direttore aziendale verso più dipendenti e in particolare nei confronti dell’attore, valutato altresì l’insieme delle circostanze, il Pretore ha anzitutto ritenuto inconferente e non proponibile a motivazione della disdetta l’invocazione, intervenuta solo in sede giudiziaria, di circostanze in relazione ai problemi sorti tra il dipendente e i due gerenti di negozi. Pur ravvisando nell’atteggiamento assunto dal rappresentante in tale contesto una violazione dell’obbligo di fedeltà (art. 321a cpv. 1 CO), il primo giudice ha ritenuto che il vero motivo della disdetta fosse da ricondurre alle rimostranze del dipendente e alle pretese da questi formulate per vedersi reintegrare il portafoglio clienti a suo dire ingiustamente ridotto. Il Pretore ne ha quindi dedotto l’abusività della disdetta, siccome avvenuta quale reazione alle pretese derivanti dal rapporto di lavoro fatte valere in buona fede dal lavoratore.
Il giudizio pretorile ha quindi proceduto ad esaminare le pretese dell’attore a titolo di indennità per disdetta abusiva ai sensi dell’art. 336a CO. Ricordate dottrina e giurisprudenza al riguardo, ha anzitutto determinato in fr. 9'382.- la media mensile lorda determinante per il computo dell’indennità, quantificandola in via equitativa, alla luce della ponderazione di tutti gli elementi rilevanti, in totali fr. 18'764.-, pari a due mensilità. Con riferimento alle pretese salariali il primo giudice ha poi respinto le richieste di aumento delle provvigioni sulla base del fatturato aziendale intravvedendo da un lato nell’agire del dipendente a questo riguardo una tacita accettazione della modalità di calcolo applicata dalla datrice di lavoro, e concludendo d’altro canto che l’interpretazione della clausola alla luce del tenore e della volontà delle parti confermerebbe la correttezza del calcolo eseguito dalla convenuta. Il Pretore ha altresì riconosciuto, limitatamente a fr. 116,50, il premio (inteso quale provvigione sul fatturato) dovuto all’agente di vendita per l’avvenuta acquisizione di un nuovo cliente. Con riferimento alla domanda dell’attore relativa al rimborso delle spese, il giudice di prime cure ha respinto la tesi relativa al diritto del dipendente di vedersi rifondere i costi effettivi eccedenti l’indennità forfetaria già versatagli, imputandogli il mancato adempimento dell’onere della prova, sia a riguardo della segnalazione tempestiva alla controparte, sia a proposito dell’insufficienza della cifra forfetaria a copertura delle spese effettivamente sostenute, deducendone altresì un’accettazione del sistema di rimborso a forfait applicato dalla datrice di lavoro. Dal carattere forfetario del rimborso il primo giudice ha per contro dedotto il diritto del dipendente a vedersi rifondere fr. 2'482,50 indebitamente trattenuti dalla convenuta sul conteggio stipendio del mese di gennaio 2009. Il Pretore ha infine negato, poiché tardivamente proposta per la prima volta in sede di memoriale conclusivo, la pretesa di indennità per la perdita di guadagno asseritamente subita. Tenuto conto dell’accoglimento parziale della petizione, il giudizio pretorile ha quindi ripartito spese e attribuito indennità per ripetibili secondo il reciproco grado di soccombenza.
H. Con atto di appello 2 ottobre 2013 AP 1 postula la riforma del giudizio impugnato chiedendo che la petizione venga “integralmente accolta” (appello pag. 2), anche se concretamente la pretesa pecuniaria risulta leggermente inferiore, siccome cifrata in soli fr. 184'431.60. Con risposta del 22 novembre 2013 l’appellata propone la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato
in diritto:
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.L’appellante espone preliminarmente i tratti salienti del suo rapporto di lavoro e le circostanze che hanno condotto al licenziamento e all'assenza dal lavoro per malattia, riassumendo infine il giudizio pretorile. Queste parti iniziali dell'allegato (da pag. 1 a pag. 6) sono una sorta di premessa e come tale non costituiscono una censura motivata ai sensi dell'art. 311 CPC, ma sono semmai da considerare quale introduzione generale alle censure di seguito esposte. Il giudizio pretorile ha ampiamente esposto dottrina e giurisprudenza relative alle norme applicabili alle quali si rimanda.
3.L'appellante, preso atto con soddisfazione del riconoscimento della natura abusiva della disdetta del rapporto di lavoro, contesta la valutazione pretorile in merito alla quantificazione dell'indennità, ritenuta insufficiente sia con riferimento al salario medio erroneamente computato, sia per il riconoscimento di una somma pari a due sole mensilità alla luce della gravità delle circostanze che hanno condotto al licenziamento. La prima censura relativa al calcolo del salario medio mensile risulta anzitutto irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC). L'appellante si limita infatti a invocare l'esigenza di computare nel salario anche l'indennità mensile forfetaria versata a titolo di rimborso spese proponendo una citazione della dottrina, peraltro sostanzialmente identica a quella menzionata nel giudizio pretorile contestato, senza però confrontarsi con la deduzione del primo giudice che ha espressamente ritenuto di dover escludere l'indennità mensile di fr. 1'500.- poiché versata a copertura di "spese medie effettive equivalenti" (sentenza pag. 17 n. 4). L'appellante rileva poi una serie di circostanze, emerse dall'istruttoria, che attesterebbero la gravità del pregiudizio subito a seguito del licenziamento abusivo e imporrebbero, a suo giudizio e per coerenza con alcuni specifici casi decisi dal Tribunale federale, un'indennità perlomeno pari a quattro mensilità. La critica non può essere accolta. A prescindere dall'improponibilità di alcune circostanze addotte per la prima volta in questa sede (art. 317 CPC), la censura ripropone di fatto circostanze e elementi di giudizio che pure il Pretore ha ritenuto rilevanti. A differire è pertanto sostanzialmente solo la valutazione della gravità nel suo complesso, giudizio che l'art. 336a cpv. 2 CO lascia al giudice conferendogli al riguardo ampio margine d'apprezzamento delle circostanze. Ritenuto come neppure l'appellante abbia preteso che si giustifichi un'indennità superiore a quattro mensilità, ovvero più vicina o equivalente al massimo legale di sei mensilità (art. 336a cpv. 2 CO), la somma equivalente a due mensilità riconosciuta nel caso concreto dal primo giudice, pur situandosi di poco sopra al minimo legale, è comunque rispettosa dei parametri definiti dalla norma, non risulta sostanzialmente diversa da quanto emerge dalla giurisprudenza in merito e non appare affatto insufficiente o insostenibile. Le censure proposte, che peraltro omettono di considerare la rilevanza della violazione del dovere di fedeltà del dipendente rilevata dal Pretore, non sono pertanto atte a giustificare una modifica della conclusione, considerata appunto l'ampia latitudine di giudizio conferita al giudice di prime cure.
4.Merita per contro accoglimento la censura in merito alla data dalla quale far decorrere gli interessi sulla somma riconosciuta a titolo di indennità. A torto il Pretore, senza peraltro proporre particolari considerazioni al riguardo, ha deciso di far decorrere il diritto agli interessi solo dal giorno della sentenza invece che da quello in cui è sorta la pretesa di indennità a seguito dell’abusività del licenziamento (sentenza del Tribunale federale 4C. 414/2005 del 29 marzo 2006; Dunand/Mahon Commentaire du contrat de travail, 2013, n.2 ad art.339 CO). Su questo punto l'appello è pertanto accolto e gli interessi di mora del 5% sono quindi dovuti a valere dal 30 aprile 2009 per l'intera somma riconosciuta dal Pretore.
5.A mente dell'appellante il Pretore sarebbe inoltre incorso in un'errata valutazione dei fatti emersi dall'istruttoria per non aver riconosciuto l’intera pretesa a titolo di provvigione, ovvero di partecipazione al fatturato. A mente dell’appellante l’interpretazione della clausola contrattuale n. 9 (doc. F) è chiara e eventuali dubbi al proposito andrebbero comunque sciolti a favore del dipendente. A torto il Pretore avrebbe poi dedotto un’accettazione per atti concludenti di una retribuzione diversa da quanto pattuito, siccome un silenzio-assenso non potrebbe comunque comportare il decadimento di un diritto del lavoratore. La censura non può essere accolta e, a ben vedere, risulta pure carente non confrontandosi adeguatamente con gli argomenti esposti dal Pretore. Questi infatti ha sviluppato un duplice ragionamento. Dapprima ha negato la pretesa sulla base della teoria dell’accettazione tacita (ora contestata) confrontandosi con l’ipotesi teorica (“Ammesso e non concesso…”, sentenza pag. 19 consid. B1.1.) di un’interpretazione della clausola più favorevole all’appellante. Le censure dell’appellante potrebbero semmai teoricamente risultare idonee a scalfire questa prima parte del ragionamento pretorile, in particolare laddove il primo giudice ha ritenuto di poter trarre conclusioni da un silenzio interpretato quale assenso alla modifica contrattuale. Le censure lasciano però sostanzialmente incontestato il giudizio pretorile, che non può quindi ritenersi in alcun modo scalfito, relativo all’interpretazione della clausola contrattuale n. 8 alla luce del suo tenore e dell’accertata volontà delle parti al momento della stipulazione dell’accordo. Il primo giudice ha infatti ritenuto significativa l’assenza nel contratto di uno specifico riferimento al fatturato globale dell’azienda e ha altresì riconosciuto la valenza delle indicazioni proposte dall’attore stesso nelle comparse scritte, con le quali ha sostenuto che, per volontà delle parti, l’intervenuto cambiamento di sistema remunerativo avrebbe comunque dovuto garantire una certa stabilità rispetto alle precedenti condizioni contrattuali. Il Pretore ha quindi trovato nelle cifre concrete una conferma all’interpretazione della clausola nel senso auspicato dalla convenuta, intravvedendovi il raggiungimento della preconizzata continuità remunerativa pur a fronte di un rilevante aumento della retribuzione complessiva del dipendente (passata da una media mensile lorda di fr. 8'432.- ad una media complessiva per l’ultimo anno intero di lavoro precedente il licenziamento di fr. 10’882.-). A mente del primo giudice non potrebbe invece essere dedotta un’analoga logica di continuità in una remunerazione come quella pretesa dall’attore, che risulterebbe pressoché raddoppiata. La diversa interpretazione della clausola auspicata dal dipendente comporterebbe infatti un ulteriore significativo aumento retributivo, quantificato dal primo giudice in fr. 4'166.- mensili (cifra grossomodo confermata dalle pretese formulate con l’appello a pag. 19 e 20). L’appello non si confronta adeguatamente con queste valutazioni pretorili, risultando quindi addirittura irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC). Non può infatti bastare la categorica affermazione dell’appellante secondo la quale il confronto eseguito dal Pretore sarebbe del tutto inconferente o i generici ragionamenti sull’assunzione del rischio e l’impossibilità di prevedere in anticipo le cifre di vendita, o ancora riferimenti a pattuizioni salariali relative ad altri dipendenti. Anche su questo punto il giudizio merita pertanto conferma.
6.L’appellante prosegue lamentando il mancato riconoscimento della pretesa a titolo di premio di fine anno (provvigione), accolta solo in una minima parte, limitatamente a fr. 116,50. Sulla base dei documenti agli atti l’acquisizione di una serie di clienti da parte del dipendente, e il relativo diritto al premio, risulterebbero provati e sarebbe quindi a torto che il Pretore avrebbe imputato all’attore la mancata prova in tal senso. Il primo giudice avrebbe inoltre intravvisto l’esigenza formale di compilazione di uno specifico formulario e di una sua accettazione da parte della datrice di lavoro. Sennonché il Pretore ha ritenuto che l’attore, a fronte della contestazione in merito, neppure abbia preteso di aver personalmente acquisito i cinque negozi in questione (ovvero quelli di __________, __________, __________, __________ e __________). In effetti con la petizione (pag. 15 n. 17) questi si è limitato a menzionare il doc. BB e a rivendicare il premio per tutti i negozi rientranti nel suo pacchetto clienti. Neppure a fronte delle allegazioni della convenuta, secondo la quale l’acquisizione di detti clienti non fosse riconducibile all’opera dell’attore (risposta pag. 23), l’attore ha ritenuto di affermare il contrario, limitandosi sostanzialmente con la replica a sostenere che la provvigione fosse dovuta per il solo fatto di avere questi negozi tra la clientela a lui “assegnata” (replica pag. 21). Dello stesso tenore le conclusioni (pag. 18) con le quali l’attore ha ribadito che determinante sarebbe l’attribuzione dei negozi al proprio portafoglio, senza pretendere che la loro acquisizione fosse riconducibile al suo agire. A ragione il Pretore ha pertanto ritenuto che, a fronte della pretesa di vedersi riconosciuto un premio “chiaramente finalizzato e connesso con l’acquisizione da parte dell’agente di vendita stesso del nuovo cliente” (sentenza pag. 22 consid. B2.2.), spettasse all’attore dimostrare tale circostanza e prima ancora allegarla adeguatamente. Non si confrontano con questa deduzione, e non sono comunque atte a scalfire la deduzione pretorile, le censure d’appello relative alle formalità di tale operazione, ovvero all’esigenza di specifici formulari, siccome l’argomentazione pretorile a questo riguardo (sentenza pag. 22 consid. B2.3.) risulta di tipo abbondanziale, a fronte appunto della mancata prova di una relazione tra l’azione dell’agente e l’acquisizione dei nuovi clienti posta alla base delle pretese. Irricevibili poiché fondate su allegazioni proposte per la prima volta (art. 317 CPC) risultano inoltre le lamentele relative all’unica provvigione riconosciuta dal giudice di prime cure. L’appellante invoca infatti un errore di calcolo pretendendo che non sarebbe determinante l’anno civile, ma bensì l’anno d’attività aziendale. Egli non si avvede però che, nelle peraltro scarne allegazioni, egli stesso ha sempre fatto riferimento all’anno civile. Nella misura in cui è ricevibile la censura è pertanto respinta.
7.L'appellante ribadisce le pretese a titolo di rimborso spese limitatamente al solo periodo di preavviso da ottobre 2008 a gennaio 2009, rinunciando a contestare la conclusione pretorile in merito alla mancata prova delle circostanze addotte a sostegno della violazione dell’art. 327a CO. Egli rimprovera al Pretore di non aver ritenuto l’indennità mensile, definita nel giudizio di carattere forfetario, quale parte integrante del salario e come tale da corrispondere e riconoscere al dipendente anche durante gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro, corrispondenti al periodo di preavviso durante il quale questi era stato esonerato dall’onere della prestazione lavorativa. Il primo giudice ha negato il diritto all’indennità forfetaria durante il periodo di liberazione del dipendente dall’onere di lavorare citando dottrina e giurisprudenza in tal senso. Con la censura d’appello l’attore contrappone una citazione di dottrina relativa al riconoscimento del diritto al pagamento delle cosiddette “unechte Spesenpauschalen”, limitandosi a sostenere che quelle versate dalla datrice di lavoro nella fattispecie sarebbero di tale natura. L’appellante non indica però, venendo meno all’onere di motivazione della censura d’appello, quali sarebbero gli elementi di fatto che avrebbero dovuto indurre il Pretore a concludere per una tale diversa qualifica del rimborso forfetario. Così come proposta, la censura non risulta pertanto ricevibile (art. 311 CPC), non confrontandosi adeguatamente con la contraria conclusione pretorile.
8.Infine l'appellante rimprovera al Pretore di aver considerato tardiva la pretesa salariale riferita al periodo di disdetta, a fronte di una chiara domanda formulata già con l'allegato di replica. La censura è infondata. A ragione il primo giudice ha respinto la pretesa di fr. 5'866.- a titolo di indennità di perdita di guadagno ritenendo che l’attore l’abbia formulata tardivamente (art. 78 CPC-TI). Infatti nella petizione non solo non vi è alcuna quantificazione di tale pretesa nel petitum, ma neppure si accenna alla questione. La frase sibillina proposta a pag. 17 della replica, ora a torto invocata quale tempestiva domanda di causa, altro non è che una riserva generica di far valere in futuro pretese a tale titolo. Se ne deve dedurre che l’attore ha omesso o rinunciato a formulare una domanda in tal senso nell’ambito dell’azione proposta, riservandosi eventualmente di agire in un secondo tempo usufruendo della facoltà di proporre un’azione parziale (“Teilklage”), facoltà riconosciuta anche nel sistema procedurale ticinese retto dal CPC-TI (Cocchi-Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, pag. 206 n. 1 ad art. 70 CPC-TI). A torto l’appellante invoca ora la pretesa impossibilità di quantificare una pretesa in assenza degli elementi determinanti che, a suo dire, sarebbero emersi solo dall’edizione di documenti dall’assicurazione. La questione della durata del contratto di lavoro fino al 30 aprile 2009 era già stata oggetto di espliciti chiarimenti tra le parti, il dipendente avendo reso attenta la datrice di lavoro della durata del periodo di protezione ai sensi dell’art. 336c lett. b CO pari a 180 giorni, tenuto conto della durata del periodo di impiego superiore ai cinque anni (doc. X e Y). Invano l’appellante invoca quindi la giurisprudenza in merito alla possibilità di quantificare solo in corso di causa la pretesa, avendo nel caso concreto semplicemente omesso di proporre tale domanda di causa conformemente ai requisiti stabiliti dall’art. 165 cpv. 2 lett. g CPC-TI (Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 165 CPC n. 12).
9.In conclusione l’appello, per quanto ricevibile, deve essere parzialmente accolto nel senso di confermare il giudizio pretorile in merito alla somma dovuta all'attore e modificare lo stesso in merito alla data determinante per la decorrenza degli interessi (dispositivo n. 1). Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 106 CPC) sostanzialmente totale dell’appellante. Questi è infatti integralmente soccombente per le pretese formulate a titolo di prestazioni contrattuali e indennità (richiesta di condanna per fr. 184'431.60 a fronte di fr. 21'363.- riconosciuti dal Pretore). Le parti risultano invece sostanzialmente soccombenti in egual misura in merito alla pretesa accessoria di versamento degli interessi al 5% sull’indennità per licenziamento abusivo già a partire dal 30 aprile 2009 e non solo dalla data del giudizio, siccome l’attore si è visto accogliere la domanda, ma solo su una somma pari a poco meno della metà di quanto richiesto (fr. 18'764.- invece di fr. 43'528.-). Alla luce di tale soccombenza nel complesso, non appare quindi necessario modificare la ripartizione delle spese e l’attribuzione di ripetibili decise in prima sede. Il valore litigioso della procedura di appello, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 163'068,60 (fr. 184'431.60 ./. fr. 21'363.-). La tassa di giustizia è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità per ripetibili è calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
decide:
1. L’appello 2 ottobre 2013 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 30 agosto 2013 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città è così modificata:
1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 1, R__________, è tenuta a versare a AP 1, C__________, l'importo di fr. 21'363.- oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2009.
2. Le spese processuali di appello di fr. 5’000.-, già anticipate, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).