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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.04.2014 12.2013.13

18 avril 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,348 mots·~7 min·3

Résumé

Mandato, retribuzione di avvocato, appello irricevibile per mancanza di motivazione sufficiente

Texte intégral

Incarto n. 12.2013.13

Lugano 18 aprile 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG

per statuire nella causa inc. n. OA.2010.934 (mandato, retribuzione dell’avvocato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 18 dicembre 2010 da

AO 1  

contro

AP 1  

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23'400.- a titolo di saldo della nota professionale di avvocato, domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore ha accolto con decisione 10 gennaio 2013;

appellante il convenuto, che il 25 gennaio 2013 con atto denominato “opposizione” dichiara di non poter “assolutamente accettare” la decisione;

mentre l’attore con risposta 15 marzo 2013 ha proposto di respingere il rimedio e di confermare il giudizio pretorile;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con petizione 18 dicembre 2010 l’avv. AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 23'400.- oltre interessi ed accessori, a saldo della sua fattura (doc. C) relativa a prestazioni legali;

                                         che con la risposta 30 maggio 2012 il convenuto non ha contestato la conclusione del contratto di mandato e l’operato svolto dal legale, affermando tuttavia che incombeva a quest’ultimo provare le ore esposte e la conformità della fatturazione eseguita alle tariffe pattuite, precisando inoltre che i documenti C e D erano documenti di parte allestiti dall’attore e come tali sprovvisti di efficacia probatoria;

                                         che nei successivi allegati scritti di replica del 20 giugno 2012 e di duplica del 27 agosto 2012 le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive allegazioni e domande di giudizio;

                                         che all’udienza preliminare del 17 ottobre 2012 le parti hanno confermato le contrapposte domande di giudizio sulla base della documentazione agli atti e, non essendovi istruttoria da eseguire, hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale;

                                         che con decisione 10 gennaio 2013 il Pretore ha accertato la conclusione di un contratto di mandato, ammessa dalle parti, e ha ritenuto provata dalla documentazione versata agli atti l’attività esposta dal legale e la conformità della fatturazione con le tariffe pattuite, e ha condannato il convenuto a versare all’attore l’importo di fr. 23'400.- oltre interessi del 5% dal 16 gennaio 2009, pari al saldo della fattura doc. C dopo deduzione degli acconti già versati (onorario fr. 40'000.- + spese fr. 2'289.- + esborsi fr. 429.-, dedotti gli acconti di fr. 20'940.52, con l’aggiunta dell’IVA in fr. 1'622.50), ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano e ha posto la tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- a carico del convenuto;

                                         che con atto 25 gennaio 2013 denominato “opposizione” AP 1 dichiara di opporsi alla decisione pretorile, rilevando che il dissequestro dei conti bancari oggetto del mandato era avvenuto solo grazie a una decisione della giustizia __________, di cui produce copia, e che egli aveva già versato all’attore fr. 24'000.tramite conoscenti, e rimproverando al Pretore di non aver valutato tali elementi nella sua sentenza;

                                         che nella risposta 15 marzo 2013 l’attore propone di respingere l’appello, a suo dire temerario, e di confermare la decisione pretorile;  

                                         che contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile con valore di fr. 23’400.- è dato il rimedio dell’appello (art. 308 CPC), che ha effetto sospensivo (art. 315 CPC);

                                         che la causa non pone questioni di principio e può pertanto essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;

                                         che l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC), nel senso che l’appellante deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317);

                                         che oltre a essere motivato un appello deve inoltre contenere le conclusioni di giudizio, vale a dire che dallo scritto deve risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne è chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti).

                                         che nella fattispecie il Pretore, dopo aver osservato che non era contestata la conclusione di un contratto di mandato, ha ritenuto provata sulla base della documentazione agli atti l’attività esposta dal legale, sia per quel che concerne le ore fatturate, sia per la conformità della fatturazione con le tariffe concordate al momento della conclusione del contratto (doc. A);

                                         che la decisione del Pretore, invero scarna nella sua motivazione, è chiara nel ritenere provata l’attività dell’avvocato indicata nella fattura (doc. C) e nella distinta (doc. D), sulla base della documentazione agli atti (due scatole) attestante gli sforzi del legale nella vertenza relativa al sequestro dei conti, conclusasi con il dissequestro;

                                         che a detta dell’appellante la decisione del Pretore non ha esaminato alcuni fatti rilevanti, come la circostanza che il dissequestro era stato ottenuto grazie alla comunicazione inviata dalla Corte di appello di __________ di cui allega fotocopia e quella del versamento al legale, tramite conoscenti, di complessivi fr. 24'000.-, di cui non vi è traccia in sentenza;

                                         che negli allegati scritti in prima istanza il convenuto aveva contestato solo le ore esposte e la fatturazione e non aveva messo in dubbio l’attività del legale, che ammette anche in questa sede, rilevando che l’attore aveva condotto “una serie di corrispondenze con le controparti dove è stato profusamente pagato”, sicché la contestazione del suo operato in seconda sede si rivela del tutto nuova e come tale inammissibile, visto il chiaro divieto dell’art. 317 CPC;

                                         che il documento prodotto in questa sede risale al 2008 e avrebbe quindi potuto essere prodotto al Pretore, e dunque si rivela essere in appello un documento nuovo, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 317 CPC;

                                         che ne deriva l’inammissibilità dello scritto 25 gennaio 2013, che non può essere considerato un appello motivato e contenente valide conclusioni di giudizio, come previsto dall’art. 311 CPC, già per il fatto che non spiega i motivi per cui sarebbe errata la decisione del Pretore;

                                         che a ogni modo la fattura del legale (doc. C) e la sua distinta delle attività (doc. D) menzionano chiaramente gli acconti ricevuti a contanti di fr. 20'940.52, dedotti dall’ammontare dell’onorario, esposto in fr. 40'000.- oltre le spese in fr. 2'289.- e gli esborsi in fr. 429.-, con l’aggiunta dell’IVA in fr. 1'622.50, per un saldo ancora scoperto di fr. 23'400.-, come accertato dal Pretore, sicché l’appello sarebbe stato da dichiarare manifestamente infondato anche se fosse possibile esaminarlo nel merito;

                                         che le spese giudiziarie di appello vanno a carico dell’appellante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre all’attore, che si è difeso personalmente con un succinto allegato di risposta, va attribuita un’indennità per inconvenienza;

                                         che la tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG, sulla base di un valore litigioso determinante di fr. 23'400.-;

Per questi motivi

decide:

                                   1.   L’appello 25 gennaio 2013 di AP 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali in complessivi fr. 300.- sono a carico di AP 1, che rifonderà all’avv. AO 1 un’indennità per inconvenienza di fr. 300.-.  

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La Presidente

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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