Incarto n. 12.2013.100
Lugano 2 febbraio 2016/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria - inc. n. OA.2009.271 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 7 maggio 2009 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2 AO 2 rappr. dall’ RA 3
volta a ottenere la condanna dei convenuti al pagamento in solido di
fr. 84'399.50 oltre accessori, domande alle quali i convenuti si sono opposti, e sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza del 17 maggio 2013, respingendo la petizione nei confronti della convenuta dr. med. AO 1 e ammettendola parzialmente per fr. 10'000.- a titolo di torto morale nei confronti del convenuto dr. med. AO 2;
appellante l’attore che con appello 18 giugno 2013 chiede che la petizione presentata nei confronti della convenuta dr. med. AO 1 venga parzialmente accolta e che di conseguenza ella venga condannata a versare all’attore l’importo di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2004, che la tassa di giustizia di fr. 1'250.- e le spese di fr. 4'250.- siano poste per il 76% a carico dell’attore e per il 24% a carico della convenuta, che le ripetibili siano compensate, e che gli venga concesso il beneficio di gratuito patrocinio, il tutto con protesta delle spese giudiziarie d’appello; in via subordinata, che la petizione sia parzialmente accolta nel senso di condannare la convenuta a versare all’attore fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2004, di porre la tassa di giustizia di fr. 1'250.- e le spese di fr. 4'250.- per l’88% a carico dell’attore e per il 12% a carico della convenuta e di dichiarare le ripetibili compensate, il tutto sempre con domanda di ammissione al gratuito patrocinio e protesta delle spese giudiziarie d’appello;
mentre la convenuta con risposta all’appello 4 febbraio 2014 postula la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
appellante il convenuto dr. med. AO 2 che con appello 20 giugno 2013 chiede in riforma del giudizio pretorile la reiezione della petizione nei suoi confronti, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attore con risposta all’appello 5 agosto 2013 propone la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. AP 1 (1944), al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità dal 1° aprile 1998 e di una rendita intera con effetto dal 1° maggio 2002 (doc. EE), è stato in cura dal dr. med. AO 2 dal 2001 per diversi problemi oftalmologici (cfr. doc. 2/4). Il 30 luglio 2004, durante una degenza per una sindrome ansioso-depressiva presso la Clinica __________, egli è stato visitato dalla dr. med. AO 1 per un disturbo all’occhio sinistro (fastidio riferito come la presenza di un corpo estraneo). In occasione di tale visita, la dr. med. AO 1 ha accertato un’acuità visiva dell’occhio sinistro del 40% (doc. Q). Il 27 ottobre 2004 AP 1 è stato visitato dal dr. med. AO 2, il quale ha praticato un’iridotomia YAG per prevenire l’insorgere di un glaucoma acuto. In data incerta l’occhio sinistro di AP 1 ha subito un distacco retinico totale, con conseguente cecità completa.
B. Il 7 maggio 2009 AP 1 ha convenuto in causa davanti alla Pretura del Distretto di Lugano il dr. med. AO 2 e la dr. med. AO 1, chiedendone la condanna in via solidale al pagamento di fr. 64'399.50 a titolo di risarcimento per la perdita di guadagno e di fr. 20'000.- a titolo di riparazione del torto morale, previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. In estrema sintesi, l’attore ha rimproverato a entrambi i medici convenuti la perdita della vista all’occhio sinistro. A suo dire, i medici avrebbero violato le regole dell’arte medica, non avendo eseguito le indagini necessarie per fare un’anamnesi corretta dello stato di salute del paziente. In particolare, l’attore ha sostenuto che i convenuti non hanno preso in considerazione il rischio di distacco retinico. Con le rispettive risposte entrambi i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, contestando di aver violato le regole dell’arte medica. Con la replica l’attore ha ribadito che il dr. med. AO 2 avrebbe avuto un approccio sbagliato alla problematica (“una diagnosi corretta portava a concludere di curare l’uveite posteriore …”). Egli ha pure contestato l’affermazione del convenuto, secondo cui il paziente utilizzava unicamente l’occhio destro nella vita quotidiana, mentre non si è pronunciato sulle contestazioni mosse dalla dr. med. AO 1 nella propria risposta. Con la rispettiva duplica ognuno dei convenuti ha sostanzialmente confermato la propria posizione. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei loro memoriali conclusivi, nei quali hanno nuovamente ribadito le rispettive richieste.
C. Con sentenza 17 maggio 2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione presentata nei confronti del dr. med. AO 2, condannando quest'ultimo a versare all’attore l’importo di fr. 10'000.- a titolo di riparazione del torto morale oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2004 e ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'250.- e le spese di fr. 4'250.- per l’88% a carico dell’attore (e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato) e per il 12% a carico del convenuto, nonché l’importo di fr. 7'500.- a titolo di ripetibili a carico dell’attore, mentre ha respinto la petizione presentata nei confronti della dr. med. AO 1 ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'250.- e le spese di complessivi fr. 4'250.- a carico dell’attore (e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato), tenuto inoltre a rifondere alla convenuta fr. 8'500.- a titolo di ripetibili.
D. L’attore è insorto contro il giudizio pretorile con appello 18 giugno 2013, nel quale chiede, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e con protesta di spese e ripetibili, di accogliere la petizione nei confronti della dr. med. AO 1 e di condannarla a versare all’attore, a titolo di riparazione del torto morale, l’importo di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2004, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'250.- e le spese di fr. 4'250.- per il 76% a carico dell’attore e per il 24% a carico della convenuta, con compensazione delle ripetibili; in via subordinata egli postula il versamento di un’indennità per torto morale di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2004, con ripartizione della tassa di giustizia di fr. 1'250.- e le spese di fr. 4'250.- per l’88% a carico dell’attore e per il 12% a carico della convenuta, con compensazione delle ripetibili.
Nella risposta all’appello del 4 febbraio 2014 l’appellata postula la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
E. Con appello 20 giugno 2013 il convenuto dr. med. AO 2 chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia respinta, con protesta di spese e ripetibili.
Nella risposta all’appello del 5 agosto 2013 l’attore propone di respingere l’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
F. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
G. La Camera ha accolto il 20 agosto 2013 la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio dell'attore in sede di appello. Con decisione 29 ottobre 2013 la Camera ha poi dichiarato priva di oggetto l'istanza di cauzione processuale presentata il 3 luglio 2013 dall'appellata.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
A norma dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione finale di prima istanza, superiore ai fr. 10'000.- . Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.
2. Nella decisione impugnata del 17 maggio 2013 il Pretore ha respinto la petizione nei confronti della dr. med. AO 1, dopo aver accertato, sulla scorta dei documenti agli atti e della perizia giudiziaria, l'assenza di violazioni delle regole dell'arte medica per la visita del 30 luglio 2004, compiuta in modo scrupoloso e accurato, senza che si potesse rimproverare alla convenuta la responsabilità per la cecità sopravvenuta all'occhio sinistro. Ha invece accolto parzialmente, limitatamente al risarcimento del torto morale in fr. 10'000.-, la petizione nei confronti del dr. med. AO 2, dopo aver accertato una violazione delle regole dell’arte medica per avere questi sottovalutato i rischi di distacco della retina nella particolare situazione psico-fisica del paziente.
3. Per costante dottrina e giurisprudenza la relazione fra medico privato e paziente viene qualificata come mandato ai sensi degli art. 394 segg. CO e la responsabilità del medico è retta dai principi generali dedotti dall'art. 398 CO (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 5396 p. 814 e n. 5418 p. 818), fermo restando che in base agli art. 398 cpv. 1 e 321e CO la responsabilità del mandatario si ricollega al regime generale della responsabilità contrattuale (art. 97 segg. CO). La responsabilità del medico presuppone pertanto, cumulativamente, una violazione dell'obbligo contrattuale di diligenza, un danno, un nesso di causalità naturale e adeguato tra la violazione contrattuale e il danno, nonché la colpa, che viene presunta (art. 97 cpv. 1 CO; DTF 108 II 59 consid. 1; Wiegand, Basler Kommentar, 4a ed., n. 5 segg. e 61 segg. ad art. 97 CO; Guillod, Responsabilité médicale: de la faute objectivée à l'absence de faute, in: Responsabilités objectives, p. 155 segg.). Nella sua qualità di mandatario il medico è come detto responsabile verso il suo mandante della fedele e diligente cura degli affari affidatigli (art. 398 CO), laddove l'"affare affidatogli" non è però la guarigione, trattandosi di un risultato che il medico non è in grado di garantire, bensì la prestazione di cure in maniera conforme alle regole dell'arte medica, tendenti alla guarigione (DTF 133 III 121 consid. 3.1 pag. 124). Il medico opera così in modo manchevole quando viola un obbligo di natura principale o secondaria derivante dal contratto, oppure quando non fa prova della necessaria diligenza (cfr. Gattiker, Die Widerrechtlichkeit des ärztlichen Eingriffs nach schweizerischem Zivilrecht, p. 38 segg.). In particolare è riscontrabile una violazione dell'obbligo di diligenza quando il medico incorre in un errore nella diagnosi o nella cura, perché non ha seguito le regole dell'arte generalmente riconosciute. Una violazione contrattuale è inoltre ravvisabile in caso di violazione da parte sua degli obblighi di informazione (II CCA 13 giugno 2002 inc. n. 12.2001.150 in NRCP 2003 pag. 436, 24 marzo 2006 inc. n. 12.2004.189, 3 agosto 2006 inc. n. 12.2005.133, 3 agosto 2011 inc. n. 12.2010.120, 21 giugno 2012 inc. n. 12.2010.153). Le regole dell’arte medica costituiscono dei principi stabiliti dalla scienza medica – generalmente riconosciuti e ammessi – seguiti e applicati comunemente nell’attività pratica (DTF 108 II 59, consid. 1). Spetta al paziente provare la violazione delle regole dell’arte medica (DTF 133 III 121 con sid. 3.1 pag. 124); quando essa è stabilita, incombe al medico la prova della sua discolpa (art. 97 cpv. 1 CO).
Sull’appello 18 giugno 2013 di AP 1
4. Il Pretore ha accertato, sulla scorta dei documenti agli atti e della perizia giudiziaria, l’assenza di violazioni delle regole dell’arte medica nell'attività svolta dalla convenuta dr. med. AO 1, che aveva eseguito una visita oculistica puntuale il 30 luglio 2004 in modo scrupoloso e accurato. Nulla agli atti, secondo il primo giudice, permetteva di attribuire alla convenuta una responsabilità per il distacco retinico all'occhio sinistro avvenuto successivamente in data imprecisata. Il 30 luglio 2004, infatti, non vi era alcun rischio oggettivo di un distacco della retina né vi erano sintomi di un'uveite anteriore o posteriore, esistente o incombente. Né la convenuta aveva motivo di seguire il paziente, visti i risultati della visita e la circostanza che l'interessato era già in cura da un altro medico oftalmologo. Il primo giudice ne ha concluso che l'intervento medico della convenuta era stato esente da rimproveri e non aveva alcun nesso causale con gli eventi successivi, donde la reiezione della petizione nei suoi confronti.
5. Nel suo appello del 18 giugno 2013 l'attore rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti, per aver ritenuto che la visita del 30 luglio 2004 fosse esente da rimproveri professionali. L'appellante sostiene che dalla perizia giudiziaria (pagina 8 in alto) emerge l'esistenza di un inizio di uveite, contrariamente alla diagnosi di leggera congiuntivite formulata dalla convenuta. Il sintomo di corpo estraneo nell'occhio sinistro, per il quale era stata chiesta la visita specialistica il 30 luglio 2004, non è stato curato né guarito dalla convenuta, tanto che era ancora presente nell'ottobre 2004, a conferma del fatto che l'uveite posteriore era già presente il 30 luglio 2004 e non era stata diagnosticata dalla convenuta. A detta dell'appellante la convenuta ha violato le regole dell'arte medica per aver formulato un'errata diagnosi e per averlo "abbandonato al suo destino", senza preoccuparsi di fissargli un nuovo appuntamento per valutare se il sintomo lamentato fosse scomparso, senza assicurarsi che il paziente fosse seguito da un altro specialista né aver comunicato al medico curante i risultati della visita. In sintesi l'appellante afferma di essere stato affetto da uveite posteriore già il 30 luglio 2004, fondandosi sulla perizia giudiziaria, e sostiene che la sensazione di un corpo estraneo a un occhio è compatibile con un’uveite posteriore, la quale può presentare dolori sordi sopportabili anche per tre mesi. A suo dire, tale sintomo sarebbe infatti stato ancora presente alla successiva visita dal dr. med. AO 2. Ne deriva, secondo l'appellante, che la convenuta ha sbagliato diagnosi non curando e quindi non guarendo il paziente.
6. La censura non ha trovato alcun supporto nell'istruttoria, dalla quale risulta esplicitamente che l'attore non è stato affetto da uveite posteriore, come invece da lui ripetutamente affermato negli allegati scritti. Il perito giudiziario, esperto in uveite, ha costatato dalla cartella clinica allestita dalla dr. med. AO 1 che era esclusa con certezza la presenza di un’uveite acuta (“…konnten weder Zellen in der Vorderkammer noch Zellen im Glaskörper oder eine Netzhaut- resp Aderhautentzündung gefunden werden, so dass die Befunde nicht vereinbar sind mit einer aktiven Uveitis”, perizia giudiziaria 11 luglio 2011, act. XVI, pag. 8). Non c'erano segni di infiammazione nel segmento anteriore in entrambi gli occhi e quindi secondo il perito giudiziario era possibile escludere uno stato di uveite anteriore (perizia giudiziaria, pag. 6 domanda n. 20 con riferimento ai doc 2/4 della convenuta). Il perito giudiziario ha altresì spiegato che l'appellata aveva esaminato l’intero occhio sinistro del paziente, inclusa la retina e il corpo vitreo, in modo da poter escludere anche la presenza di un’uveite posteriore (“Frau Dr. AO 1 hat das gesamte Auge untersucht, inklusive Netzhaut und Glaskörper, so dass eine posteriore Uveitis ausgeschlossen werden konnte”, complemento peritale, pag. 2). L'esame della parte posteriore dell'occhio sinistro era possibile perché il 30 luglio 2004 non vi erano aderenze tra l'iride e il cristallino, che era limpido bilateralmente (perizia giudiziaria pag. 6 domanda n. 22). Il perito giudiziario ha inoltre risposto affermativamente al quesito a sapere se la convenuta aveva intrapreso ogni passo terapeutico tempestivo e necessario per diagnosticare un'uveite posteriore (perizia giudiziaria, pag. 3 risposta A.b), precisando che la convenuta poteva escludere l'esistenza di un'uveite posteriore sulla base dell'esame eseguito. Come accertato dal Pretore, la convenuta non aveva dunque motivo per fissare un altro appuntamento al paziente, in assenza di qualsiasi sintomo di uveite, anteriore o posteriore. Ne deriva che la convenuta ha svolto con diligenza il suo mandato e nulla le può dunque essere rimproverato. A ragione pertanto il Pretore ha escluso ogni sua responsabilità e ha respinto la petizione nei suoi confronti. L'appello, infondato, va dunque respinto.
Sull’appello 20 giugno 2013 del dr. med. AO 2
7. Il Pretore ha accertato una responsabilità del convenuto per aver sottovalutato il rischio di distacco della retina, poi verificatosi in epoca imprecisata, nella particolare situazione psico-fisica del paziente. Sulla base della perizia giudiziaria, il primo giudice ha osservato che al momento della visita del 27 ottobre 2004 la situazione dell'occhio sinistro dell'attore era peggiorata in modo significativo rispetto a quanto costatato dalla collega il 30 luglio 2004. Dalla cartella clinica allestita dal convenuto risulta infatti che la capacità visiva dell'occhio sinistro era ridotta alla sola percezione della luce ed era presente un'uveite anteriore. Il 27 ottobre 2004 il convenuto non aveva potuto esaminare il fondo oculare dell'occhio sinistro per un'aderenza dell'iride e una cataratta e aveva eseguito un'iridotomia YAG per prevenire un glaucoma acuto. Il primo giudice ha costatato che nella successiva visiva di controllo dell'11 novembre 2004, il convenuto aveva verificato il decorso dell'uveite anteriore e l'esito dell'iridotomia YAG e che non aveva fissato al paziente un nuovo appuntamento né aveva disposto una visita approfondita della parte posteriore dell'occhio sinistro. Il Pretore ha pertanto ritenuto che il convenuto aveva avuto un comportamento corretto in occasione della visita del 27 ottobre 2004 e del controllo dell'11 novembre 2004, ma che aveva sottovalutato la perdita di acuità visiva dell'occhio sinistro e non aveva indagato con la necessaria celerità le cause del peggioramento riscontrato né aveva fissato un nuovo appuntamento dopo l'11 novembre 2004. Postosi il quesito della causalità naturale e ipotetica tra queste omissioni del convenuto, configuranti violazioni delle regole dell'arte medica, e il pregiudizio subito dal paziente (cecità totale dell'occhio sinistro), il Pretore è giunto alla conclusione che gli atti non permettevano di sapere quando si fosse verificato il distacco della retina dell'occhio sinistro. Ha quindi posto a carico del medico convenuto le conseguenze della mancanza di prove sulla causalità, poiché con il suo comportamento lesivo delle regole dell'arte medica aveva impedito di chiarire la situazione dell'occhio sinistro del paziente. Il Pretore ha poi respinto le pretese dell'attore relative al mancato guadagno e gli ha riconosciuto un'indennità per torto morale di fr. 10'000.-, ritenendo innegabili le sofferenze acute insite nella cecità di un occhio, anche per una persona sessantenne affetta da strabismo.
8. Nel suo appello del 20 giugno 2013, il convenuto rimprovera in sostanza al Pretore un errato apprezzamento dei fatti e delle prove. Egli rileva che il primo giudice ha ammesso una violazione delle regole dell'arte medica per aver sottovalutato la perdita dell'acuità visiva dell'occhio sinistro del paziente, che era del 40% il 30 luglio 2004, senza spiegare su quali prove si fondava la sua convinzione. L'appellante sostiene che l'attore non ha provato una violazione delle regole dell'arte medica e che l'istruttoria, in particolare il rapporto del dr. med. F__________ (doc. 4 MM) e la perizia giudiziaria, conferma l'assenza di qualsiasi errore da parte sua. A torto quindi, prosegue l'appellante, il Pretore si è scostato dalle risultanze della perizia giudiziaria, oltretutto senza darne alcuna motivazione. Il mancato accertamento di un possibile distacco della retina, a detta dell'appellante, non risulta dall'istruttoria e il primo giudice non ha spiegato per quali motivi si scostava su questo punto dalle risultanze peritali. Infine, l'appellante afferma che non aveva motivo di conoscere le difficoltà psichiatriche del paziente, contrariamente a quanto ammesso dal Pretore senza alcuna motivazione, e non vi è quindi stata alcuna violazione delle regole dell'arte medica, tanto più che il paziente era stato invitato a ripresentarsi nello studio medico per i controlli, come risulta dalla cartella clinica doc. 4.
9. Va precisato che il Pretore non ha imputato al convenuto un errato trattamento terapeutico, ma il fatto di non aver approfondito l'esame diagnostico dopo l'11 novembre 2004, in particolare omettendo di esaminare con i mezzi appropriati il fondo oculare, pur avendo indicato nella cartella clinica che doveva essere eseguito un esame OTC. Il primo giudice ha infatti condiviso l'opinione esposta dal dr. med. F__________ (doc. 4 MM) e confermata dal perito giudiziario (risposta 14 pag. 11 della perizia giudiziaria), secondo la quale il trattamento terapeutico era stato adeguato. L'iridotomia YAG eseguita ambulatorialmente dal convenuto il 27 ottobre 2004 era, infatti, il trattamento necessario per scongiurare l'imminente pericolo di un glaucoma acuto nella situazione del paziente (perizia giudiziaria, risposta n. 5 pag. 2, n. 16 pag. 4) e la visita di controllo dell'11 novembre 2004 come pure la terapia antiinfiammatoria prescritta dal convenuto corrispondevano all'usuale procedere (perizia giudiziaria risposte 10-11, pag. 11). Il perito giudiziario ha in particolare spiegato che è estremamente inverosimile un rischio di distacco retinico conseguente all'iridotomia (perizia giudiziaria, risposta n. 15 pag. 4) e che questa sia stata la causa diretta del distacco della retina con conseguente perdita totale della vista all'occhio sinistro (perizia giudiziaria, pag. 11).
9.1 È indubbio che l'attore ha avuto un distacco retinico totale all'occhio sinistro, con seclusio pupillare e cataratta bianca (rapporto EOC Ospedale regionale di __________ del 29 marzo 2010, doc. II). Il distacco della retina è stato accertato la prima volta il 26 dicembre 2005 a __________ (perizia giudiziaria, pag. 11 n. 15) ma nulla dagli atti consente di accertare quando l'evento si sia prodotto, come rileva con pertinenza l'appellante. Non vi è invece mai stata un'uveite posteriore all'occhio sinistro, come affermava l'attore nei propri allegati scritti. Il perito giudiziario ha spiegato a più riprese nei suoi referti che il 30 luglio 2004 era possibile escludere sia l'esistenza di un'uveite posteriore sia quella di un'uveite anteriore (cfr. consid. 6), e che il 27 ottobre 2004 risultavano solo alcune cellule infiammate nella camera anteriore, indice di un'infiammazione non grave (perizia giudiziaria pag. 6 n. 23). Il 26 ottobre 2001, quando l'attore era stato visitato la prima volta dall'appellante, l'acuità visiva dell'occhio sinistro era del 10% con correzione, non migliorabile (doc. E, doc. 4 MM). Il perito giudiziario ha indicato che nel 2001 l'acuità visiva era molto ridotta, sicuramente al disotto della soglia necessaria per poter leggere (Lesevisus, act. XVI, pag. 9). L'esperto ha costatato un peggioramento drastico dell'occhio sinistro del paziente, sia dal punto di vista funzionale sia da quello morfologico, tra la visita del 30 luglio 2004 e quella del 27 ottobre 2004. Il 27 ottobre 2004 il paziente poteva distinguere con l'occhio sinistro solo la luce dall'oscurità e non aveva più un visus funzionale (perizia act. XVI, risposta 5 pag. 10). Il 30 luglio 2004, quando la dr. med. AO 1 ha visitato l'attore, il fondo oculare dell'occhio sinistro era visibile e non vi erano segni di alterazioni, mentre il 27 ottobre 2004 il fondo oculare non era esaminabile. L'esperto ha indicato che una possibilità di questo peggioramento funzionale e dell'infiammazione poteva essere un distacco della retina (referto peritale dell'11 luglio 2011 act. XVI, pag. 12).
9.2 Alla domanda di sapere se il dr. med. AO 2 in occasione delle visite del 27 ottobre e dell’11 novembre 2004 avrebbe dovuto prendere in considerazione il rischio di un distacco retinico, il perito giudiziario ha risposto che i reperti rilevati erano compatibili con un’uveite già decorsa oppure ancora molto debole, la quale ha portato a un’incollatura dell’iride con il cristallino e che in questa circostanza non si pensa primariamente a un distacco retinico, bensì ad effettuare un intervento preventivo per evitare l’insorgere di un glaucoma acuto (perizia giudiziaria 11 luglio 2011, pag. 5 e 6). Il perito giudiziario ha dichiarato che in un momento successivo sarebbe stato possibile esaminare la retina con i mezzi appropriati, per esempio mediante gli ultrasuoni (“Zu einer späteren Zeitpunkt kann dann die Netzhaut mit den geeigneten Mitteln wie zum Beispiel Ultraschall untersucht werden”, perizia giudiziaria 11 luglio 2011, pag. 5). Ora, è pacifico che la retina non è stata controllata nemmeno in occasione della visita postoperatoria dell’11 novembre 2004 (complemento peritale, pag. 3). Il perito giudiziario non ha invero esplicitamente affermato che vi è stata una violazione delle regole dell’arte medica, ma ha costatato dalla cartella clinica che doveva essere concordato un appuntamento per un esame OCT della retina (“In der Folgeuntersuchung vom 11.11.2004 (…) findet sich der Eintrag, dass (…) eine OCT-Untersuchung der Netzhaut (Optische Cohärenz Tomographie) zu vereinbaren ist. Aus der Krankengeschichte ist nicht ersichtlich auf wann diese Kontrolle abgemacht werden sollte und welche weiteren Abklärungen bezüglich der Entzündung geplant waren”, complemento della perizia 9 novembre 2011, pag. 2). Ciò vuol dire che il convenuto riteneva indicato eseguire un esame OTC e che avrebbe dunque dovuto fissare al paziente un appuntamento per tale indagine, possibile nel suo studio. Nella duplica il convenuto aveva sostenuto di aver detto al paziente di prendere un appuntamento dopo la visita dell'11 novembre 2004 (pag. 10 e 14), mentre nel proprio interrogatorio formale ha affermato di aver fissato un appuntamento al paziente dopo l'11 novembre 2004 (verbale 29 febbraio 2012, pag. 8, risposta ad 6 e ad 8). A fronte delle esplicite contestazioni dell'attore, che lamentava nei propri allegati scritti di non essere più stato convocato (cfr. replica), il convenuto non ha potuto dimostrare di aver dato un appuntamento al paziente dopo l'11 novembre 2004. Dalla cartella clinica (doc. 3) risulta come visita successiva solo quella del 24 ottobre 2005, quasi un anno dopo la visita di controllo. La segretaria del convenuto, sentita il 26 maggio 2010 come testimone, ha riferito della prassi per la fissazione degli appuntamenti, senza fornire indicazioni sul caso concreto, in particolare su quanto avvenuto nel novembre 2004. Dall'istruttoria, segnatamente dalla cartella clinica doc. 3 e dalla perizia giudiziaria, emerge quindi che il convenuto dopo la visita di controllo dell'11 novembre 2004 non ha chiarito il quadro clinico dell'occhio sinistro del paziente, in particolare non ha esaminato il fondo oculare, pur ritenendo necessario un esame OTC, e non ha fissato al paziente un appuntamento per eseguire tale indagine.
9.3 Le critiche dell'appellante non trovano dunque riscontro negli atti di causa, poiché il Pretore ha fondato il proprio giudizio e la propria convinzione sulla perizia giudiziaria, che ha preso in considerazione tutte le cartelle cliniche e i documenti agli atti, compreso il rapporto del dr. med. RA 3 (doc. 4 MM). Lungi dallo scostarsi dalla perizia giudiziaria senza motivazione, il primo giudice ha spiegato in modo chiaro, ancorché sintetico, per quali motivi riteneva data una violazione delle regole dell'arte medica. L'aver omesso di esaminare il fondo oculare dell'occhio sinistro costituisce indubbiamente una violazione delle regole dell'arte medica, poiché l'oculista non ha condotto in modo completo gli esami necessari a chiarire la situazione oculare del paziente. L'istruttoria non ha invero permesso di dimostrare che il convenuto fosse a conoscenza dei problemi psichici del paziente, come ammesso dal Pretore, ma ciò non giova all'appellante. Indipendentemente dallo stato psichico del paziente, la violazione delle regole dell'arte medica consiste nel caso concreto nell'aver omesso l'esame del fondo oculare in una situazione anomala come quella descritta nella cartella clinica. Non si può infatti seriamente sostenere che sarebbe stato il paziente a doversi attivare per prendere un appuntamento, in presenza di un quadro clinico come quello accertato in occasione delle due visite del 27 ottobre 2004 e dell'11 novembre 2014, che non permettevano al medico un esame immediato del fondo oculare. Il paziente ha chiesto e ottenuto l'appuntamento del 27 ottobre 2004 e dopo di allora spettava al medico oculista predisporre gli esami che riteneva utili e fissare al paziente gli appuntamenti necessari allo scopo terapeutico.
10. Nel suo appello del 20 giugno 2013 il convenuto sostiene inoltre che l'acuità visiva dell'occhio sinistro del paziente era già gravemente compromessa il 27 ottobre 2004 e che quindi anche un intervento non avrebbe più potuto rimediare al distacco retinico. L'argomentazione è in contrasto con l'istruttoria. Lo strabismo divergente permette l'uso dell'occhio strabico in alternanza con l'altro occhio (audizione testimoniale 26 maggio 2010 del dr. med. F__________, pag. 6) e il 27 ottobre 2004 l'acuità visiva dell'occhio sinistro era limitata alla percezione della luce (perizia giudiziaria, pag. 9) ma non si può dire che fosse nulla. Non si può pertanto escludere il pregiudizio irreversibile che l’attore ha subito a seguito dell’intervenuta cecità all’occhio sinistro. Si tratta dunque di stabilire se vi è un nesso causale tra la negligenza del medico e il pregiudizio subito dal paziente.
Il grado della prova richiesta per dimostrare l'esistenza del nesso di causalità naturale rispettivamente ipotetico tra un'omissione e un certo risultato è quello della verosimiglianza preponderante. Essa viene ammessa quando a sostegno dell'allegazione di fatto litigiosa vi sono, da un punto di vista oggettivo, elementi talmente importanti che ogni altra eventuale possibilità non entra più ragionevolmente in linea di conto (DTF 133 III 81 consid. 4.2.2 pag. 88 con rinvii). L'attore doveva provare con una verosimiglianza preponderante che non avrebbe perso completamente la visione dell'occhio sinistro se il convenuto avesse eseguito un esame del fondo oculare nel novembre 2004. Nel caso concreto occorre quindi stabilire se l'atto omesso, vale a dire un esame approfondito del fondo oculare dell'occhio sinistro, avrebbe permesso con una verosimiglianza preponderante di impedire il distacco della retina e la cecità totale dell'occhio sinistro. L'attore ha indicato che il nesso di causalità tra l'omessa visita del fondo oculare e la cecità all'occhio sinistro era evidente (cfr. replica ad 7, pag. 7), senza ulteriori spiegazioni. L'appellante, dal canto suo, ha sostenuto che in caso di distacco retinico è indispensabile intervenire nei due o tre giorni dall'evento (cfr. appello, pag. 7), sicché anche se avesse esaminato il fondo oculare sarebbe ormai stato troppo tardi per salvare la vista dell'occhio sinistro, già compromessa il 27 ottobre 2004.
Il Pretore si è interrogato sul nesso di causalità tra l'omissione del medico convenuto e l'insorgere della cecità all'occhio sinistro ed è giunto alla conclusione che mancavano prove sul momento in cui si era verificato il distacco retinico completo all'occhio sinistro. Ha tuttavia posto a carico del medico convenuto, e non dell'attore, le conseguenze dell'assenza di prove sul nesso di causalità tra l'omissione (mancato esame del fondo oculare) e il pregiudizio (cecità totale all'occhio sinistro), ritenendo che era stato il mancato esame del fondo oculare ad aver impedito all'attore la prova delle sue allegazioni. Per giungere a tale conclusione il primo giudice si è fondato su dottrina e giurisprudenza (cfr. sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Al riguardo l'appello non spiega per quale motivo sarebbe errata tale impostazione giuridica del Pretore, di modo che su questo punto il gravame si rivela inammissibile per insufficiente motivazione (art. 311 CPC).
11. L'appellante contesta, "a titolo abbondanziale", l'esistenza delle sofferenze patite dall'attore per la perdita della vista all'occhio sinistro, rilevando che il paziente non ha mai utilizzato tale occhio nella vita quotidiana a motivo dello strabismo e dell'ambliopia da cui era affetto e che non aveva mai addotto, né allegato, né provato quali sarebbero state le sofferenze concrete da lui patite e gli elementi necessari per quantificare il torto morale. La censura è insufficientemente motivata, poiché non si confronta minimamente con le argomentazioni esposte dal Pretore in relazione con il risarcimento del torto morale e non raggiunge quindi la soglia minima richiesta dall'art. 311 CPC. A ogni modo, essa si rivelerebbe infondata anche se la si potesse esaminare nel merito. Dall'istruttoria risulta che lo strabismo divergente (cfr. consid. 10) permetteva l'uso dell'occhio sinistro in alternanza con l'occhio destro. Inoltre l'occhio sinistro del paziente nel 2001 e nel luglio 2004 aveva ancora una funzionalità, ridotta al disotto del visus necessario per la lettura ma presente, ciò che è ben diverso dalla cecità totale dell'occhio sinistro. È poi indubbio, come ammesso dal Pretore, che la perdita completa dell'acuità visiva di un occhio sia fonte di sofferenze acute per chi la subisce, senza che sia necessario provare altro, se non la perdita della vista, qui pacifica. Infine, l'appellante non ha minimamente contestato la commisurazione dell'indennità per torto morale, stabilita in fr. 10'000.- dal primo giudice sulla base di giurisprudenza consolidata (cfr. pag. 6 in fondo). Al riguardo l'appello è irricevibile (art. 311 CPC). In definitiva, quindi, l'appello 20 giugno 2013 deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
12. In conclusione, entrambi gli appelli vanno respinti. Le spese giudiziarie per ognuna delle procedure di appello seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di appello con decisione di questa Camera del 20 agosto 2013. Ne deriva che per l'appello del 18 giugno 2013 lo Stato assumerà le spese processuali e la remunerazione adeguata dell'avv. RA 1, mentre l'indennità per ripetibili dovuta all'appellata dr. med. AO 1 rimane a carico di AP 1 (art. 118 cpv. 3, 122 cpv. 1 CPC). Per quel che concerne l'appello del 20 giugno 2013 l'appellante dr.med. AO 2 sopporta le spese processuali e verserà all'appellato un'equa indennità per ripetibili. Le spese processuali sono stabilite in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG, mentre le indennità ripetibili sono state calcolate seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
per questi motivi,
decide:
1. L’appello 18 giugno 2013 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali dell'appello 18 giugno 2013, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico dell'appellante, e per esso a carico dello Stato. AP 1 rifonderà all'appellata dr. med. AO 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili di appello.
3. L’appello 20 giugno 2013 del dr. med. AO 2 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
4. Le spese processuali dell'appello 20 giugno 2013, di complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico dell'appellante. AO 2 rifonderà a AP 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili di appello.
5. Notificazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).