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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.06.2012 12.2012.71

1 juin 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,343 mots·~7 min·3

Résumé

Tutela dei casi manifesti, espulsione da immobile, appello manifestamente infondato

Texte intégral

Incarto n. 12.2012.71

Lugano 1 giugno 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.1485 (procedura sommaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 30 marzo 2012 da

AO 1  

contro

AP 1  

chiedente lo sfratto immediato del convenuto dal mappale 1642 RFD __________, che il Pretore ha accolto con decisione 23 aprile 2012;

appellante il convenuto, che con atto 4 maggio 2011 (correttamente: 2012) si oppone all’ordine di riconsegna dell’immobile, chiede la reiezione in ordine dell’istanza e in via subordinata la proroga di sessanta giorni dalla notificazione della decisione di appello per la riconsegna dell’immobile, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che AO 1 ha acquistato nel 1998 l’immobile part. 1642 RFD __________, composto di casa unifamiliare, giardino e posteggi in strada __________ ai pubblici incanti (inc. SE.2011.73 richiamato) e che il precedente proprietario AP 1 ha continuato a occupare i locali in forza di un contratto orale;

                                         che il 14 dicembre 2009 la proprietaria ha disdetto il contratto mediante formulario ufficiale per la scadenza del 29 marzo 2010 e che su istanza del conduttore l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Massagno ha accertato con decisione 31 agosto 2010 la validità della disdetta, concedendo al conduttore una proroga unica e inderogabile del contratto fino al 29 marzo 2012 (doc. A);

                                         che l’istanza di tutela giurisdizionale dei casi manifesti per ottenere lo sgombero del conduttore in mora, presentata dalla proprietaria il 14 febbraio 2011, è stata respinta dal Pretore per carenza di una valida disdetta straordinaria su formulario ufficiale (inc. SE.2011.73);

                                         che con istanza 30 marzo 2012 AO 1 ha chiesto alla Pretura lo sfratto immediato di AP 1 dal fondo 1642 RFD __________, che non ha riconsegnato l’immobile alla scadenza del contratto;

                                         che all’udienza del 19 aprile 2012, alla quale il convenuto, benché regolarmente citato, non è comparso, l’istante ha confermato la domanda e ha chiesto l’esecuzione effettiva, richiamando il precedente incarto SE.2011.73, che il Pretore ha ammesso agli atti;

                                         che con decisione 23 aprile 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accertato che il caso e la situazione giuridica erano chiari, vista la mancata riconsegna dell’immobile il 29 marzo 2012 e ha accolto la domanda di espulsione, ordinando a AP 1 di mettere a libera disposizione dell’istante l’immobile part. 1642 RFD __________ entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.a titolo di indennità;

                                         che con appello 4 maggio 2011 (correttamente: 2012) AP 1 rimprovera al Pretore di aver deciso l’espulsione in procedura sommaria di tutela dei casi manifesti nonostante l’istante avesse presentato una scarna istanza di sfratto senza citare l’art. 257 cpv. 1 CPC, dimostrando così di aver voluto avviare una procedura semplificata, per la quale era necessaria la preventiva procedura di conciliazione, mai avvenuta, donde l’incompetenza del Pretore a decidere;

                                         che l’atto non è stato notificato alla controparte;

                                         che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 15’600.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

                                         che nella fattispecie AP 1 chiede in sostanza l’annullamento della decisione pretorile, censurando l’applicazione della procedura sommaria di tutela dei casi manifesti, nemmeno richiesta dall’istante, ciò che l’ha privato della conciliazione preventiva richiesta dalla procedura semplificata, manifestamente voluta dalla controparte, che non aveva indicato l’art. 257 CPC nella propria istanza;

                                         che la mancata indicazione dell’articolo di legge nell’istanza di sfratto 30 marzo 2012 non impediva al Pretore, tenuto ad applicare d’ufficio il diritto (art. 57 CPC), di trattare il caso con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti;

                                         che contrariamente a quanto sostiene l’appellante, l’istante ha indicato in modo chiaro, ancorché scarno, di volersi prevalere della mancata riconsegna dell’immobile a fine contratto (cfr. istanza 30 marzo 2012) chiedendo lo “sfratto immediato” del convenuto dall’immobile;

                                         che una domanda di “sfratto immediato” può solo essere ragionevolmente compresa come una domanda di tutela giurisdizionale dei casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC; 

                                         che all’udienza del 19 aprile 2012, alla quale l’appellante non è comparso senza giustificazione, l’istante ha confermato la domanda di “sfratto immediato” con esecuzione effettiva e ha richiamato la precedente procedura da lei avviata per ottenere la riconsegna dell’immobile (SE.2011.73), manifestando così la sua volontà di procedere secondo la procedura di tutela dei casi manifesti, come già aveva fatto nel febbraio 2011, con un’istanza redatta sul modulo denominato “richiesta di tutela giurisdizionale in casi manifesti in virtù dell’art. 257 CPC”;

                                         che nella fattispecie i fatti sono incontestati e la situazione giuridica è chiara, come accertato dal Pretore, visto che il convenuto occupa senza titolo giuridico l’immobile dopo la scadenza del contratto il 29 marzo 2012 e che la proprietaria ha il diritto di chiederne lo sgombero;

                                         che quindi a giusta ragione il Pretore ha accolto l’istanza e ha ordinato la riconsegna immediata dell’immobile entro 10 giorni, disponendone l’esecuzione effettiva;

                                         che in via subordinata l’appellante adduce di trovarsi in precaria situazione di salute e finanziaria e di essere impossibilitato a sgomberare l’abitazione nei termini imposti dal Pretore, così che chiede sessanta giorni per la riconsegna dell’immobile;

                                         che l’appellante non si prevale di circostanze che impediscono l’esecuzione (art. 341 cpv. 3 CPC) né tanto meno prova quelle da lui addotte, inidonee a impedire l’esecuzione dello sgombero;

                                         che in tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato e pretestuoso e può essere deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

                                         che le asserite difficoltà economiche e di salute evocate dall’appellante non sono state in alcun modo documentate né rese altrimenti verosimili;  

                                         che le spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente, e che in questa sede esse possono eccezionalmente essere ridotte al minimo;

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

                                   1.   L’appello 4 maggio 2012 di AP 1 è respinto e la decisione 23 aprile 2012 SO.2012.1485 è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante AP 1. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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