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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.05.2012 12.2012.60

11 mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,065 mots·~15 min·4

Résumé

Tutela dei casi manifesti. Espulsione

Texte intégral

Incarto n. 12.2012.60

Lugano 11 maggio 2012/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.5415 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 12 dicembre 2011 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

con la quale ha chiesto l’espulsione del convenuto dall’appartamento sito al secondo piano di via __________ (particella n. __________ RFD di __________) da lui occupato e sulla quale il Pretore si è pronunciato con decisione 12 marzo 2012, dichiarandola inammissibile;

appellante l’istante con atto d’appello del 26 marzo 2012, con cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, di accogliere l’istanza ex art. 257 CPC protestando tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre il convenuto, nella risposta dell’11 aprile 2012, postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con atto pubblico di donazione del 18 dicembre 1974 (istrumento n. __________ del notaio avv. dott. __________, __________) __________ e __________ hanno donato ai loro figli __________ e AP 1, che ne sono divenuti proprietari in ragione di ½ ciascuno, tra altri, l’immobile sito in via __________ a __________ di cui alla particella n. __________ RFD di __________. Nello stesso atto le parti hanno convenuto di istituire a favore dei donanti un usufrutto vita natural durante di ambedue, della cui iscrizione hanno pure incaricato il notaio rogante. Lo stesso giorno il notaio ha richiesto all’Ufficio dei registri l’iscrizione del trapasso di proprietà per donazione ma non l’iscrizione dell’usufrutto concordato (doc. 1 allegato allo scritto 29 dicembre 2011 del patrocinatore di AO 1, ammesso agli atti).

                                  B.   Il 12 marzo 2010  __________ e AP 1 hanno stipulato un contratto di divisione ereditaria e scioglimento di comproprietà, sottoscritto anche da __________ per accordo (doc. C, punto 6 pag. 3 e sottoscrizione in qualità di usufruttuaria a pag. 4). Con tale contratto le parti hanno, tra l’altro, concordato il trasferimento in via esclusiva a AP 1 della proprietà della particella n. __________ RFD di __________ (doc. C, punto 3 pag. 2) e la conferma dei diritti di usufrutto già esistenti in capo a __________ (doc. C, punto 6 pag. 3). Con atto pubblico di scioglimento di comproprietà e cessione immobiliare 15 giugno 2010 (rogito n. __________ del notaio avv. __________) le parti hanno formalizzato, tra l’altro, l’accordo in merito alla particella n. __________ RFD di __________, senza una specifica menzione al diritto di usufrutto di __________, non risultante dall’estratto RF del citato fondo, allegato al rogito quale inserto B, però espressamente richiamato nella procura speciale allegata quale inserto A (doc. D). Il successivo 29 dicembre 2010 il notaio rogante ha chiesto l’iscrizione a registro fondiario dei trapassi di proprietà (doc. E). Da quel momento AP 1 è divenuto proprietario esclusivo del fondo n. __________ RFD di __________ (doc. A).

                                  C.   Il 28 ottobre 2011 AP 1, per il tramite della sua patrocinatrice, ha diffidato AO 1 alla riconsegna dell’appartamento da lui occupato al secondo piano dello stabile sito in via __________ (particella n. __________ RFD __________), improrogabilmente entro il 30 novembre 2011 (doc. F). AO 1, anch’egli tramite il suo legale, si è opposto alla pretesa, valendosi di un contratto di comodato gratuito a tempo indeterminato sottoscritto il 25 marzo 2011 fra lui e l’usufruttuaria dell’immobile, __________ (doc. G).  

                                  D.   Con istanza del 12 dicembre 2011 AP 1 ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano di far ordine al convenuto di mettere a sua disposizione l’appartamento da lui occupato al secondo piano del citato immobile, con la comminatoria di cui all’art. 292 CP e l’adozione di mezzi di coercizione diretti. Il 29 dicembre 2011, per il tramite del suo patrocinatore, il convenuto ha chiesto un primo rinvio dell’udienza fissata dal Pretore per la discussione. Nella stessa lettera egli ha tenuto a ribadire l’esistenza di un valido diritto di usufrutto a favore di __________ sulla particella n. __________ RFD di __________ producendo l’atto di donazione 18 dicembre 1974, con il quale, appunto, tale diritto sarebbe stato costituito, oltre che esercitato per 35 anni. Il convenuto ha inoltre chiesto al Pretore di poter presenziare all’udienza con __________, da anni amministratore dell’immobile, che avrebbe testimoniato circa il regolare riconoscimento ed esercizio del diritto di usufrutto. Lo scritto del convenuto del 29 dicembre 2011, seppur non rubricato, è stato pacificamente ammesso agli atti di causa dal Pretore, non essendosi l’istante espressamente opposto. Dopo una seconda richiesta di rinvio, all’udienza di discussione del 14 febbraio 2012, il convenuto non è però comparso e l’istante ha confermato le sue domande. Con scritto di medesima data, il patrocinatore del convenuto ha giustificato l’assenza con un suo errore di registrazione in agenda dell’appuntamento.

                                  E.   Con decisione 12 marzo 2012 il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 300.- a carico dell’istante e non attribuendo ripetibili al convenuto.

                                  F.   Contro la predetta decisione l’istante è insorto con atto d’appello datato 26 marzo 2012, cui si è opposto il convenuto con risposta 11 aprile 2012.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ai sensi dell’art. 257 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a 10 nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1CPC). La decisione impugnata, datata 12 marzo 2012, nella quale il Pretore ha stabilito che il valore di causa è senz’altro superiore ai fr. 10'000.- (decisione, pag. 5), è stata ricevuta dall’appellante il 14 marzo 2012, di modo che il termine di 10 giorni per l’appello, per effetto del sabato e della domenica, scadeva il successivo 26 marzo (art. 142 cpv. 1 e 3 CPC). L’appello di AP 1 è pertanto tempestivo, così come, data la notificazione del gravame il 2 aprile 2012, la risposta 11 aprile 2012 del convenuto e nulla osta alla trattazione del gravame.

                                   2.   Il Pretore ha giudicato inammissibile la richiesta dell’istante ai sensi dell’art. 257 CPC non apparendo manifesta la mancanza del potere di disporre di __________ nel sottoscrivere con il nipote AO 1 il contratto di comodato del 23 marzo 2011 (doc. G). Pur non essendo comparso all’udienza di discussione, momento rituale preposto per la contestazione delle pretese dell’istante, a mente del primo giudice il convenuto ha però ritualmente prodotto il doc. 1, allegandolo al suo scritto del 29 dicembre 2011 per giustificare la sua richiesta di presentarsi alla citata udienza con un testimone (art. 170 cpv. 2 CPC). Di conseguenza, pur dovendosi ritenere la mancata contestazione dei fatti da parte del convenuto (combinati disposti degli artt. 140, 150 cpv. 1 e 234 CPC), il Pretore ha rilevato che il materiale processuale gli ha ingenerato motivi per dubitare circa la veridicità del fatto incontestato (art. 153 cpv. 2 CPC). Infatti, tutti i documenti, ed in particolare l’atto pubblico di donazione del 18 dicembre 1974 (istrumento n. __________ del notaio avv. dott. __________ __________, __________), con il quale è stata disposta la costituzione di un diritto di usufrutto vita natural durante a favore di __________ sulla particella n. __________ RFD di __________ (doc. 1 allegato allo scritto 29 dicembre 2011 del convenuto, punto V), e i successivi atti di disposizione sul citato fondo (doc. C, punto 6 pag. 3, e D, inserto A), con i quali l’istante ha inteso riconfermare tale diritto d’usufrutto a favore della madre, hanno portato il primo giudice a ritenere che __________, pur non potendo vantare un diritto reale limitato (data la mancata iscrizione a RF del suo diritto d’usufrutto), possa eventualmente ancora vantare un usufrutto personale, opponibile al nuovo proprietario esclusivo dell’immobile. Dovendo tale situazione essere chiarita, a mente del Pretore non sussistono i presupposti dettati dall’art. 257 CPC per riconoscere il caso come manifesto e accogliere la richiesta dell’istante.  

                                   3.   Nel suo atto d’appello 26 marzo 2012 l’istante lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito, per avere il Pretore esternato solo con la sentenza impugnata i suoi dubbi circa la veridicità del fatto incontestato, non concedendogli la possibilità di fugarli e di esercitare il suo diritto di difesa. L’appellante chiede quindi che ai sensi dell’art. 317 CPC questa Camera ammetta i nuovi fatti e il nuovo documento prodotto con l’appello, dal quale si evince che la sua qualità di “pieno proprietario”, oltre a risultare evidente dall’estratto RF (doc. A), gli sia stata da sempre riconosciuta sia dai pretesi usufruttuari della particella n. __________ RFD di __________ che dalla di lui sorella, avendo egli potuto gravare il fondo con cartelle ipotecarie a far tempo dal 1986, senza appunto il preventivo consenso degli usufruttuari, che nulla hanno mai eccepito (appello, pag. 5). Egli riferisce inoltre di occupare pacificamente un appartamento sito sul fondo in questione almeno dal 2005, circostanza che smentirebbe il diritto di usufrutto di __________ (appello, pag. 5).

                                   4.   Ora, è opportuno rilevare che il giudice non ha alcun obbligo di esternare in corso di causa alle parti le sue perplessità in merito all’esito della stessa. Per vero, il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero ha introdotto l’istituto dell’interpello, ovvero l’obbligo del giudice di dar modo alla parte di rimediare ad una carente allegazione, ponendo pertinenti domande (art. 56 CPC). L’interpello non va però confuso con un obbligo di consulenza. In particolare, non compete al giudice di suggerire alle parti gli argomenti da allegare o gli atti da intraprendere per poter vincere la causa e neppure vi è un obbligo di interpello quando una parte ha omesso di allegare o di contestare fattispecie rilevanti; anche se il giudice non è convinto della bontà degli argomenti proposti da una parte, non dovrà suggerirle di addurne altri più pregnanti come non gli compete di sollecitarle una completazione dell’apparato probatorio (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, ad art. 56, n. 2 pag 130-131).

                                         A ciò si aggiunga che all’istante è stato notificato lo scritto 29 dicembre 2011, con relativo allegato, dandogli così modo di poter prevedere le argomentazioni di controparte. Dietro il citato documento appare infatti il timbro di notificazione della Pretura e, del resto, l’istante stesso ne dà prova di ricezione (mai eccepita) nel suo atto di appello (“lo scritto 29 dicembre 2011 di parte convenuta non contiene alcuna contestazione dei fatti di istanza: menziona ed allega un contratto di donazione, ammette la mancata iscrizione del diritto di usufrutto e chiede l’assunzione di un teste per dimostrare che tale diritto sarebbe stato comunque riconosciuto.”, appello, ad 2 pag. 6). Pertanto, ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 let. b CPC, non possono essere considerati in appello i nuovi fatti e le nuove prove offerte dall’istante, il quale, con la diligenza ragionevolmente esigibile, poteva già addurli dinnanzi alla giurisdizione inferiore. Stessa sorte tocca anche al doc. 2 prodotto dal convenuto con risposta all’appello 11 aprile 2012, non essendo egli comparso per sua negligenza all’udienza di discussione 14 febbraio 2012. In tale occasione, dal canto suo l’appellante non si è espressamente opposto all’assunzione agli atti dello scritto 29 dicembre 2011 del convenuto e la sua contestazione di irritualità, avanzata solo in questa sede, è pertanto tardiva e non va accolta. Sotto questo profilo, l’appello è pertanto destinato all’insuccesso.

                                   5.   L’appellante, contrariamente al Pretore, ritiene inoltre pienamente rispettati i requisiti posti dall’art. 257 cpv. 1 CPC: essendo l’usufrutto un diritto reale limitato, in caso interessi dei fondi, la sua valida costituzione necessita dell’iscrizione a registro fondiario (art. 746 CC). Per stessa ammissione di controparte e del giudice, sulla particella n. __________ RFD di __________ un tale diritto reale limitato a favore di __________ non è mai stato iscritto e pertanto, a mente dell’appellante, non esiste (appello, ad 3 pag. 6 e ad. 4 pag. 8). Secondo l’istante, l’ammettere, come operato dal Pretore, l’esistenza di un diritto personale di usufrutto derivante dalla pattuizione contenuta nell’originario atto di donazione del 1974 “è contrario alle norme basilari dettate in materia di diritto reali” e “urta in modo insostenibile con i fondamenti del diritto” (appello, pag. 7). Indiscusso, infatti, a mente dell’appellante, è l’effetto negativo del Registro fondiario, a protezione del terzo acquirente in buona fede, che farebbe “cadere il ragionamento espresso dal Pretore secondo il quale l’istante abbia comunque assunto un impegno (di usufrutto) sebbene non iscritto a Registro fondiario, per il solo fatto di esserne a conoscenza quale partecipante all’atto di costituzione”.

                                   6.   Senonché, all’istante sfugge la possibile valenza obbligatoria (personale), e non reale, che il Pretore rettamente scorge nell’atto pubblico di donazione immobiliare del 18 dicembre 1974 (doc. 1 allegato allo scritto 29 dicembre 2011 del convenuto, punto V) e nei successivi espressi impegni assunti dall’istante nei confronti della madre al proposito del suo diritto di usufrutto sulla particella n. __________ RFD di __________ (doc. C, punto 6 pag. 3). Tale possibile interpretazione deriva dalle norme generali del diritto civile e, in particolare, del codice delle obbligazioni: dagli atti infatti risulta che, a favore di __________, AP 1 sin dal 1974 abbia inteso riconoscere un diritto di usufrutto sul fondo n. __________ RFD __________ che, però, data la sua mancata iscrizione a registro fondiario, non ha acquisito valenza di diritto reale (opponibile erga omnes). Non per questo esso non può sussistere come obbligo personale assunto da AP 1 nei confronti della madre. A ciò si aggiunga che, oltretutto, pure __________ pacificamente occupa da anni uno degli appartamenti siti sul fondo __________ RFD di __________ (doc. G, contratto di comodato 25 marzo 2011), forse proprio in ragione dell’impegno personale del figlio a riconoscerle l’usufrutto su detto fondo (circostanza ora contestata). Le possibili conseguenze di una tale costruzione giuridica sulla fattispecie che qui ci occupa sono state già correttamente riassunte dal Pretore (sentenza impugnata, ultimo paragrafo pag. 4). Trattasi però, appunto, di possibili interpretazioni e conseguenze giuridiche desumibili dal materiale processuale, per confutare e/o sostenere le quali entrambe le parti pretendono di addurre in appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.

                                         A questo punto è opportuno ricordare che l’istante ha avanzato la sua pretesa nell’ambito dell’art. 257 CPC, ovvero la tutela giurisdizionale dei casi manifesti, concessa in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto è evidente che, come rettamente accertato dal Pretore, la situazione giuridica alla base della fattispecie è tutt’altro che chiara e necessita di approfondimento. A giusta ragione quindi il Pretore ha deciso per l’inammissibilità dell’istanza fondata sulla tutela giusdizionale dei casi manifesti (art. 257 CPC). L’appello 26 marzo 2012 si rivela di conseguenza privo di fondamento e come tale va respinto.

                                   7.   Le spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) dell’appello sono a carico dell’appellante, che soccombe (art. 106 cpv. 1 CPC) e che è tenuto a rifondere un’equa indennità per ripetibili alla controparte, professionalmente rappresentata, che si è validamente opposta all’appello.

                                         Il valore litigioso di una causa concernente beni immobili va determinato in base alla relativa domanda (art. 91 CPC), che in concreto è rappresentata dalla richiesta (di carattere patrimoniale: cfr. TF sentenza 19 agosto 2008 inc. 4A_247/2008, consid. 1.1) volta alla riconsegna dei locali occupati senza titolo dal convenuto. Nella fattispecie ben si può ritenere che il valore della lite possa essere quantificato tenendo conto delle possibili pigioni per le quali l’istante avrebbe potuto dare in uso i locali ora oggetto di restituzione, ovvero, analogamente a quanto avviene in una procedura di sfratto, al valore ipotetico dell’utilizzo dell’ente locato fino a che la riconsegna non può essere eseguita (II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13 con riferimenti). Tale valore, nel caso di specie, equivale alla pigione di fr. 2'200.- che sarebbe stata richiesta al convenuto dal mese di novembre 2011 (doc. G) sino alla presumibile data della riconsegna dell’ente, che non può essere determinata in quanto dipende dall’eventuale inoltro da parte dell’istante di una procedura ordinaria, nonché dalla tempistica processuale e dall’esito della stessa. Il valore di causa, determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, può in definitiva ritenersi certamente superiore a fr. 30'000.-. Nella commisurazione della tassa di giustizia e delle ripetibili d’appello si è tenuto conto dei valori previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria e dal regolamento sulle Ripetibili (RL 3.1.1.7.1) per una procedura sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG e 11 Regolamento), della complessità della causa e dell’effettivo dispendio di tempo per presentare una risposta d’appello di 7 pagine.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                    1.   L’appello 26 marzo 2012 di AP 1 è respinto e la decisione 12 marzo 2012 (SO.2011.5415) del Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione 1, è confermata.

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr. 500.sono poste a carico dell’appellante, tenuto a versare alla controparte fr. 800.a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagine seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,  entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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