Incarto n. 12.2012.35
Lugano 9 marzo 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.245 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 (tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora) promossa con istanza 19 gennaio 2012 da
AO 1 AO 2 rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1 AP 2
chiedente l’espulsione dei convenuti dalla casa edificata sul fondo __________, con protesta di spese e ripetibili, domanda che il Pretore ha accolto con decisione 9 febbraio 2012;
appellanti i convenuti, che con atto 14 febbraio 2012 chiedono di avere il tempo di traslocare ed espongono la loro situazione precaria;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che A__________ e AO 2, proprietari del fondo n. __________, hanno concesso in locazione ai coniugi AP 2 e AP 1 la casa d’abitazione edificata sul fondo e il terreno annesso dal 1° settembre 2009, per una pigione mensile complessiva di fr. 1'400.- oltre acconto spese accessorie mensili di fr. 50.- (doc. L);
che il 4 ottobre 2011 il AO 1, amministratore dell’immobile in seguito al fallimento privato del proprietario fondiario, ha diffidato i conduttori a versare entro 30 giorni gli arretrati della pigione da luglio a ottobre 2011 per un totale di fr. 6'300.-, con la comminatoria della disdetta del contratto in caso di mancato pagamento nel termine (doc. C);
che il 16 novembre 2011 l’amministrazione ha inviato a ognuno dei coniugi il modulo ufficiale di disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 31 dicembre 2011, non avendo ricevuto alcun versamento dopo la diffida (doc. D, H);
che i conduttori non sono comparsi all’udienza indetta dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di ___per discutere la loro domanda 5 dicembre 2011 di proroga del contratto (doc. E), sicché la procedura è stata stralciata dai ruoli (doc. F);
che non avendo i conduttori riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, l’amministrazione li ha convenuti con istanza 19 gennaio 2012 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenerne l’immediata espulsione dall’immobile ancora occupato;
che all’udienza del 9 febbraio 2012 il patrocinatore dell’istante ha confermato la domanda di espulsione con esecuzione effettiva, mentre i convenuti non sono comparsi benché regolarmente citati;
che con decisione 9 febbraio 2012, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO e ha accolto la domanda di espulsione, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico dei convenuti la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;
che i conduttori hanno interposto appello il 14 febbraio 2012, chiedendo di avere tempo fino al 15 marzo 2012 per eseguire il trasloco e spiegando la loro situazione, resa precaria dai disagi provocati dal carente stato dell’immobile;
che l’atto non è stato notificato alla controparte;
che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di fr. 50’400.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nella fattispecie i convenuti non muovono critiche alla decisione del Pretore né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne l’applicazione del diritto, spiegano le difficoltà causate loro da un immobile in cattivo stato e umido, rievocano le difficoltà insorte con il proprietario e le vicissitudini sorte dalla decisione di questi di mettere in vendita l’immobile a loro insaputa, e chiedono di poter avere una proroga fino al 15 marzo 2012 per eseguire il trasloco, già predisposto;
che in tali circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che a ogni modo, quand’anche si potesse entrare nel merito dell’appello, l’opposizione all’espulsione si rivelerebbe infondata poiché gli appellanti hanno ammesso la mora nel pagamento delle pigioni e dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO, sicché a ragione il Pretore ha riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC e ha disposto l’esecuzione diretta;
che una decisione di espulsione non può essere ritardata dall’autorità di appello, un’eventuale proroga dei termini potendo nondimeno essere accordata dall’istante;
che gli oneri processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti, mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è stato notificato per osservazioni;
che nella determinazione della tassa di giustizia si è tenuto conto della precaria situazione in cui affermano di trovarsi gli appellanti;
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello 14 febbraio 2012 di AP 2 e AP 1 è irricevibile e la decisione 9 febbraio 2012 nella causa SO.2012.245 è confermata.
2. Le spese processuali in complessivi fr. 100.-, già anticipate dagli appellanti, rimangono a loro carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).