Incarto n. 12.2012.31
Lugano 20 agosto 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Meschiari
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria appellabile inc. n. OA.2010.217 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 3 novembre 2010 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione dell’importo di
fr. 43'800.- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2010 e, contestualmente, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________;
domande avversate dal convenuto, il quale ha proposto di respingere la petizione, che il Pretore ha accolto con sentenza del 10 gennaio 2012;
appellante il convenuto che, con appello del 15 febbraio 2012, chiede la riforma del querelato giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione e di porre interamente a carico dell’attrice tassa, spese e ripetibili di entrambe le istanze;
l’attrice, con risposta del 29 marzo 2012, postula invece la reiezione del gravame nel senso di confermare il giudizio pretorile, pure con protesta di tassa, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. __________ è deceduto il 31 agosto 1978 lasciando quali eredi la vedova AO 1 con le figlie __________ e __________ e il figlio AP 1. La madre AO 1 e il figlio AP 1 abitano entrambi nella casa sita sul fondo part. n. __________ RFD di __________, appartenente agli eredi di __________. Dal 16 settembre 1993 AO 1 è titolare del conto di risparmio terza età __________ presso la Banca __________, sul quale AP 1 dispone di una procura dall’11 agosto 2005 (doc. F e G). Il 1° settembre 2009 la Commissione tutoria regionale __________ (sede di __________) ha istituito a favore di AO 1 una curatela di amministrazione e di rappresentanza in virtù degli art. 392 cpv. 1 e art. 393 cpv. 2 CC, designando quale curatore __________ (doc. A). Alcuni giorni dopo, e meglio l’8 settembre, AP 1 ha prelevato dal citato conto risparmio la somma di fr. 43'800.-. Alla fine del 2009, la Banca __________ ha inviato alla madre l’estratto e la chiusura del suo conto risparmio per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, ciò che ha permesso al curatore __________ di scoprire l’esistenza di questa relazione bancaria, nonché del prelevamento in contanti effettuato dal figlio l’8 settembre 2009 (doc. B, C, D). Il curatore __________, ritenendo che il figlio AP 1 non avesse il diritto di prelevare quella somma dal conto risparmio intestato alla sua pupilla, si è subito attivato per ottenerne la restituzione (doc. H, I, L, M), facendo altresì spiccare il PE n. __________ dell’UEF di __________ (doc. K). Invano.
B. Con petizione del 3 novembre 2010, la madre AO 1 ha convenuto in giudizio il figlio AP 1 per ottenere la restituzione dell’importo di fr. 43'800.- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2010, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________. L’attrice ha preteso che il convenuto, quando ha prelevato dal suo conto risparmio terza età la somma di
fr. 43'800.-, si sia indebitamente arricchito ex art. 62 CO, poiché questo prelevamento è avvenuto senza causa legittima. Con risposta del 7 marzo 2011, il convenuto si è integralmente opposto alla petizione. Egli ha addotto di essere il reale proprietario del conto risparmio, sostenendo che l’intestazione alla madre del conto era solo a titolo fiduciario. Il denaro depositato sul conto, infatti, proveniva non già da entrate della madre, ma da sue attività lavorative accessorie e la necessità di intestare il conto a nome della madre era stata dettata da “motivi di discrezione”, nonché dal vantaggioso tasso d’interesse a favore degli anziani. Il figlio aggiunge poi di aver ottenuto il consenso della madre prima di procedere al citato prelevamento, a prescindere dal fatto che egli ritiene che il consenso della madre sia già intrinseco alla procura che gli è stata rilasciata nell’agosto del 2005. Egli afferma pertanto che aveva ogni diritto di prelevare quella somma.
C. Completato un doppio scambio di allegati preliminari, esperita l’istruttoria e raccolte le conclusioni delle parti, il Pretore, con decisione del 10 gennaio 2012, ha accolto la petizione condannando il figlio a restituire alla madre l’importo di
fr. 43'800.- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2010, rigettando in via definitiva, per il medesimo importo, l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ e ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 200.- a carico del convenuto, con l’obbligo altresì per quest’ultimo di rifondere all’attrice fr. 5'000.- a titolo di ripetibili. Riassunti i principi che reggono l’indebito arricchimento di cui all’art. 62 CO, nonché quelli che regolano l’onere della prova ai sensi dell’art. 8 CC, il giudice di prime cure ha dapprima ritenuto date l’esistenza di un arricchimento, di un impoverimento e di un nesso causale tra l’arricchimento e l’impoverimento: la madre, intestataria del conto risparmio, è presunta essere la proprietaria dei soldi che vi sono depositati, e pertanto quando il figlio ha prelevato la somma di fr. 43'800.- da quel conto risparmio, si è arricchito e ha, conseguentemente, impoverito la madre. Assodato ciò, il Pretore ha continuato verificando l’esistenza o meno di una causa legittima al prelevamento litigioso. Innanzitutto, egli ha rilevato che il figlio non era riuscito a provare il consenso della madre, sottolineando che l’interrogatorio formale dell’attrice non era potuto avvenire poiché ella non era in grado di rispondere alle domande a causa della malattia che l’afflige. Evidenzia poi che la procura era stata rilasciata al figlio solo dodici anni dopo l’apertura del noto conto risparmio e che la stessa gli conferiva solo un diritto di rappresentanza, ossia l’autorizzazione a prelevare dei soldi, ma non la possibilità di diventarne proprietario. In simili circostanze, il consenso della madre non poteva ritenersi intrinseco alla procura stessa. Il Pretore ha poi continuato accertando che l’istruttoria non aveva permesso di dimostrare né che il conto di risparmio fosse stato sempre alimentato e movimentato solo dal figlio, né che costui fosse proprietario dell’intera somma di fr. 43'800.- e nemmeno l’esistenza dell’asserito rapporto fiduciario tra madre e figlio. In simili circostanze, il giudice di prima istanza ha concluso che il convenuto doveva essere condannato a restituire l’importo che aveva indebitamente prelevato, non essendo venuta meno la presunzione di proprietà della madre intestataria del conto risparmio.
D. Con appello del 15 febbraio 2012, il convenuto chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione e di condannare l’attrice al pagamento di tassa, spese e ripetibili per entrambe le sedi. L’attrice, con risposta del 29 marzo 2012, propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio pretorile del 10 gennaio 2012, pure con protesta di tassa, spese e ripetibili. Delle ulteriori e precise argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile è stato intimato alle parti il 10 gennaio 2012 e la procedura di appello è pertanto retta dal CPC. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 16 gennaio 2012 in una procedura ordinaria con valore superiore a fr. 10'000.-. L’appello è dunque tempestivo, così come lo è la risposta allo stesso.
2. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è inammissibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 pag. 375; sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rinvii; sentenza della II CCA del 6 marzo 2012, inc. n. 12.2010.53, consid. 3.4; Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero – CPC, pag. 1367 seg. ad art. 311 CPC). L’appellante deve infatti spiegare non perché le sue argomentazioni sono fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, vale a dire che egli, nel proprio allegato, deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.
Ciò premesso si constata che l’appellante ha riprodotto diversi stralci delle conclusioni 7 dicembre 2011. La parte introduttiva delle conclusioni corrisponde, quasi parola per parola, alla parte introduttiva dell’appello (sono originali solo gli ultimi due trattini a pag. 3, i quali sono comunque inammissibili poiché, essendo un riassunto di parte dei fatti, non costituiscono una vera censura); il punto 2, lettera a), primo e secondo trattino delle conclusioni corrisponde, quasi parola per parola, al punto 2, lettera b), primo e secondo trattino dell’appello; il punto 2, lettera a), terzo trattino delle conclusioni è riprodotto, praticamente parola per parola, nel punto 2 lettera b), quarto trattino dell’appello (sono originali solo le ultime 8 righe a pag. 6) e il punto 2, lettera c), primo, secondo e terzo trattino dell’appello ripropone, anche se con vocaboli e ordine diversi, quanto già esposto al punto 2, lettera a), quarto, quinto e sesto trattino delle conclusioni. Come evidenziato è vero che alcune parole o il loro ordine sono diversi e che vi sono delle aggiunte, tuttavia le parti di questi passaggi che non si confrontano con la sentenza pretorile del 10 gennaio 2012 sono irricevibili. Di seguito verranno pertanto trattate unicamente le censure espressamente sollevate con l’atto di appello, che soddisfano le premesse sopra illustrate e che hanno una valenza autonoma rispetto alla parte ricopiata dalle conclusioni, in particolare: il punto 2, lettera a), pag. 3 e 4, il punto 2, lettera b), terzo trattino, pag. 5, il punto 2 lettera b), quarto trattino (le ultime 8 righe a pag. 6) e il punto 2, lettera d), pag. 8.
3. L’appellante ripropone in primo luogo la tesi secondo cui si sarebbe trovato in uno “stato di difficoltà se non persino di necessità probatoria” per non aver potuto interrogare l’attrice e produrre così la prova piena e diretta del contrario (la natura fiduciaria del conto e l’accordo della madre al prelevamento litigioso e alla “trattenuta di quanto prelevato nelle mani del figlio”) e rimprovera al Pretore di non averne erroneamente tenuto conto. A torto. L’emergenza probatoria non è infatti data qualora la situazione sia, per sua natura, suscettibile di prova piena – come nella fattispecie –, ma, a ragione di circostanze particolari del caso concreto – nel caso che ci occupa la malattia che affligge l’attrice –, la parte gravata dall’onere della prova si trova impedita dall’apportare gli elementi necessari (Trezzini, op. cit., pag. 650 e seg. ad art. 152 CPC). Nella fattispecie non può nemmeno essere riconosciuta a favore del convenuto una riduzione della gradazione probatoria funzionale alla frustrazione dei mezzi di prova, poiché alla controparte, contrariamente a quanto pretende l’appellante, non può essere rimproverato di aver ostacolato l’assunzione di questa prova (Trezzini, op. cit., pag. 650 e seg. ad art. 152 CPC): l’interrogatorio dell’attrice non è potuto avvenire a causa “del grave deficit cognitivo in relazione ad una sindrome demenziale compatibile con un’avanzata malattia di Alzheimer” che la affligge e che non le avrebbe permesso di rispondere alle domande di un interrogatorio formale (cfr. certificato dr. med. __________ del __________), ovvero per cause indipendenti dalla volontà delle parti. Ne segue che, nel suo giudizio, il Pretore ha correttamente dato atto di questa circostanza (sentenza impugnata, consid. 5 all’inizio) senza trarne conclusione alcuna. In altre parole, il convenuto doveva adempiere al proprio obbligo di collaborazione, cercando di provare l’esistenza della giusta causa al prelevamento litigioso, senza l’interrogatorio dell’attrice.
4. L’attrice ha fondato la propria pretesa sull’art. 62 CO disciplinante l'arricchimento indebito, i cui principi dottrinali e giurisprudenziali sono già stati esposti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 2). In questa sede è pertanto sufficiente ricordare che nel concreto era dunque necessario accertare l’esistenza di un arricchimento del figlio, di un impoverimento della madre, di un nesso causale tra l’arricchimento e l’impoverimento, nonché l’assenza di una giusta causa alla base del prelevamento litigioso. Il giudice di prime cure ha suddiviso l’analisi di questi presupposti in due parti: nella prima ha stabilito che il figlio si è arricchito, la madre si è impoverita e tra questo arricchimento e questo impoverito vi è un nesso causale (sentanza impugnata, consid. 4); nella seconda ha stabilito che il vantaggio pecuniario ottenuto dal figlio a spese della madre è sprovvisto di causa legittima (sentanza impugnata, consid. 5).
5. Al proposito della prima parte dell’analisi pretorile, l’appellante adduce che “trattandosi di un conto risparmio erra il Pretore quando dalla sola intestazione della titolarità del conto a nome dell’attrice desume la presunzione che i soldi siano di proprietà dell’attrice” poiché, a suo dire, sarebbe notorio che “il conto deposito di risparmio è un deposito irregolare dove la banca diviene lei stessa proprietaria del danaro confidatole” e pretende pertanto che “in forza della procura […] era senz’altro legittimato nei confronti della banca al prelevamento e quindi a farsi restituire il possesso e quindi, per la presunzione di proprietà, anche la proprietà dalla banca di quanto depositato sul conto. Se poi quanto prelevato dal convenuto in forza della procura debba (doveva) essere rimesso o no all’attrice dipende(va) dal rapporto interno attrice-convenuto e non può essere risolto, come fatto dal Pretore, in base al criterio della proprietà del danaro” (appello, punto 2, lettera b, terzo trattino, pag. 5). A torto. Come stabilito dal Pretore, il titolare del conto risparmio, ossia il contraente della banca, è effettivamente presunto essere l’avente diritto economico dei beni che vi sono depositati. È vero che l’intestatario può non essere l’avente diritto economico del conto risparmio, come sostanzialmente preteso dal convenuto, ma in questo caso la circostanza avrebbe dovuto risultare dal carteggio bancario poiché il contraente ha l’obbligo di dichiararla, rispettivamente la banca di accertarla per motivi di lotta contro il riciclaggio di denaro (cfr. art. 2 e 3 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4a ed. pag. 39 e seg. e Lombardini, Droit bancaire suisse, 2a ed. pag. 331 e seg.). Dagli atti non risulta che la madre, titolare del conto risparmio, abbia mai dichiarato alla banca che l’avente diritto economico di quel conto è il figlio. È invece pacifico che la madre, nell’agosto 2005, ha conferito al figlio una procura di rappresentanza su quel conto (doc. G). Il procuratore, pur beneficiando di poteri molto ampi, non diventa titolare del conto e contraente della banca, ma rimane rappresentante del titolare (Lombardini, op. cit., pag. 331 e seg.). In altre parole una procura non consente di trasferire la proprietà del denaro dal titolare del conto al procuratore quando quest’ultimo li preleva. In simili circostanze, né la qualifica giuridica asserita dal convenuto (la quale è in realtà controversa, cfr. Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4a ed. pag. 245), né la pretesa “temporanea proprietà” della banca sono atte a intaccare la presunzione rilevata dal giudice di prime cure, per la quale il titolare del conto risparmio è presunto essere il proprietario dei beni che vi sono depositati. Posto quanto sopra la presunzione di proprietà della madre sul denaro depositato nel conto risparmio terza età __________ e il conseguente accertamento dell’esistenza di un nesso causale tra l’arricchimento del figlio e l’impoverimento della madre, ammessi dal Pretore, reggono alla critica. È vero, come osservato dall’appellante, che deve essere distinta la relazione tra la Banca __________ e la titolare del conto AO 1 e la relazione tra la titolare del conto AO 1 e il procuratore AP 1 e che quella che qui ci occupa è proprio la seconda nella quale l’attrice, titolare del conto, ha accusato il convenuto, procuratore, di essersi indebitamente arricchito ai sensi dell’art. 62 CO. Non è tuttavia corretto affermare che il Pretore ha “risolto in base al criterio della proprietà del danaro”. Il giudice di prime cure ha infatti precisato che, posta l’esistenza del nesso causale tra l’arricchimento e l’impoverimento, occorreva stabilire se nella fattispecie esisteva o meno una legittima causa al prelevamento litigioso. Il presupposto dell’assenza di legittima causa, infatti, è indispensabile per poter ammettere l’arricchimento indebito ai sensi dell’art. 62 CO.
6. Ora, nella seconda parte dei suoi accertamenti, il Pretore si è proprio chinato su questo aspetto e ha stabilito che il prelevamento litigioso è avvenuto senza causa legittima poiché nulla agli atti avvalora la tesi del figlio per la quale la madre aveva dato il proprio consenso al prelevamento litigioso e che questo consenso non può nemmeno ritenersi intrinseco alla procura stessa. L’istruttoria non permette di dimostrare né che il conto di risparmio è sempre stato alimentato e movimentato solo dal figlio, né che costui è proprietario dell’intera somma di
fr. 43'800.- e nemmeno l’esistenza dell’asserito rapporto fiduciario tra madre e figlio.
6.1. Preliminarmente si rileva che l’accertamento pretorile per il quale il consenso della madre non può essere ritenuto intrinseco alla procura stessa, come preteso in prima sede dal convenuto, non è stato censurato con l’appello. Una critica all’accertamento pretorile può invece essere ravvisata laddove l’appellante pretende che il fatto che “la madre fu d’accordo con il prelevamento e con la trattenuta di quanto prelevato nelle mani del figlio […] lo si può desumere dalle testimonianze __________ P__________ […] __________ S__________ e __________ L__________ […]” (appello, pag. 6 e 7). Innanzitutto deve essere detto che le deposizioni dei testi __________ P__________ e __________ S__________ non hanno alcuna portata probatoria, nella misura in cui essi hanno riferito ciò che era stato loro raccontato dal convenuto, ma non hanno avuto alcuna percezione diretta della fattispecie, per esempio per aver parlato con la madre o aver assistito a un dialogo madre e figlio. A ogni modo, la deposizione di un teste che riporta un’affermazione fatta da un terzo (a lui stesso o ad altri), perché l’ha sentita con le sue orecchie, ha valore probatorio su questo specifico fatto, ossia sul fatto che l’ha percepito direttamente con il suo udito, ma non prova che quella affermazione sia conforme alla realtà. Per quanto invece concerne la testimonianza di __________ L__________, costui ha avuto una percezione diretta dei fatti per la sua attività lavorativa a favore del convenuto, ma anch’egli ha riferito ciò che gli era stato raccontato da quest’ultimo. Visti anche gli altri atti istruttori, il Pretore poteva dunque giungere alla conclusione che la tesi del convenuto sul consenso della madre al prelevamento non era stata provata.
6.2. Con riferimento agli altri accertamenti del primo giudice, l’appellante pretende poi che sarebbe “difficile seguire il ragionamento (e le ipotesi poiché tali sono) del Pretore «circa la proprietà di tutta la somma di fr. 43'800.-», circa «l’identità» di chi ha movimentato e alimentato il conto durante tutti gli anni, circa i fr. 5'100.- versati prima o dopo il 2009” (appello, pag. 8, lettera d). Il primo giudice è giunto alla conclusione criticata dall’appellante dopo aver passato minuziosamente in rassegna gli atti di causa, in particolare quelli relativi ai movimenti bancari sia del noto conto risparmio, sia di quelli personali del convenuto. A fronte di ciò, l’appellante si è limitato in questa sede a ribadire le tesi già proposte con le conclusioni del 7 dicembre 2011, senza indicare per quale motivo i diversi accertamenti del Pretore sarebbero errati. Questa censura si rivela dunque nulla per carenza di motivazione conforme all’art. 311 CPC. A ogni modo, quand’anche la censura potesse essere esaminata, dovrebbe essere respinta in quanto infondata. Il Pretore ha accertato che i bollettini di versamento prodotti dal convenuto (doc. 2 a 5) non indicano la persona che ha versato quegli importi sul conto risparmio, né la provenienza di quei soldi. Il fatto che sia stato il convenuto a produrli non prova che abbia eseguito quei versamenti e nemmeno che i soldi versati fossero suoi e non della madre. Il giudice di prime cure ha altresì concluso che per i movimenti tra il conto del figlio e quello della madre (doc. 2a5e7a 9), l’istruttoria non permette di concludere che i soldi prelevati da un conto siano per forza quelli versati sull’altro. Inoltre, prosegue il Pretore, anche volendo ammettere che questi prelevamenti e versamenti siano stati fatti dal figlio, l’andatura oscillante del noto conto risparmio (doc. B1) non permette di accertare che i soldi ipoteticamente versati da quest’ultimo siano pari alla somma da lui prelevata nel settembre 2009. Anche per l’importo di fr. 5'100.- versato dalla __________ sul noto conto di risparmio (doc. 6) l’istruttoria non permette di determinare che questo importo rientra nei fr. 43'800.- oggetto della vertenza. In simili circostanze, gli accertamenti eseguiti dal Pretore e il suo apprezzamento delle prove agli atti reggono alle critiche.
6.3. L’appellante pretende infine che “mal si capisce come il pretore nella querelata sentenza sulla natura fiduciaria del conto abbia sbrigativamente e arbitrariamente concluso che «non si può altresì nemmeno desumere dagli atti che tra le due parti esistesse un rapporto fiduciario»” (appello, pag. 6, lettera b). Il Pretore ha effettivamente espresso nei termini indicati dal convenuto il proprio accertamento per il quale l’istruttoria non permette di concludere che tra l’attrice e il convenuto vi fosse un rapporto fiduciario. In precedenza, tuttavia, egli aveva esposto gli altri accertamenti, dopo un’analisi dettagliata dei documenti di causa. A fronte di ciò, il convenuto si è limitato a precisare, per altro in maniera generica, “arbitrariamente poiché, pur prescindendo dall’interrogatorio formale dell’attrice, gli atti di causa, in specie i doc. precitati e le testimonianze, se attentamente e oggettivamente valutati alla luce del quadro economico che ha generato e retto il conto, depongono per la sussistenza di un rapporto fiduciario tra madre e figlio” (appello, pag. 6, lettera b), tutte tesi già proposte con le conclusioni del 7 dicembre 2011 che non si confrontano con gli accertamenti del Pretore. Dal momento che l’appellante non ha spiegato perché queste motivazioni del primo giudice sarebbero erronee o censurabili, ma ha esposto perché le sue argomentazioni sono fondate, anche questa censura si rivela nulla per carenza di motivazione conforme all’art. 311 CPC. A ogni modo, quand’anche la si potesse esaminare nel merito, la stessa dovrebbe essere respinta in quanto infondata. Già si è detto che l’istruttoria non ha permesso di determinare che il conto di risparmio è stato alimentato e movimentato solo dal figlio, ciò che ha fatto conseguentemente cadere la prova del rapporto fiduciario fondata su questa circostanza. Si osserva poi, come di transenna fatto anche dal Pretore, che se il conto risparmio fosse stato aperto nel 1993 con l’intenzione fiduciaria addotta dal convenuto e con la sola intenzione di depositarvi unicamente i proventi delle attività lavorative accessorie di costui, mal si comprende come quest’ultimo abbia atteso dodici anni (la procura è stata rilasciata nell’agosto del 2005) prima di farsi autorizzare dalla madre a disporre liberamente dei soldi che pretende essere soltanto suoi. Il teste __________ L__________ aveva invero dato al convenuto l’idea del conto fiduciario a nome della madre (anche se nella sua deposizione non situa nel tempo tale circostanza) e gli aveva espressamente consigliato di farsi dare subito la procura (verbale di udienza dell’8 novembre 2011, pag. 7). È vero che lo stesso teste ha dichiarato “so che AP 1 non si era fatto dare la procura immediatamente, ma solo qualche anno dopo” (verbale udienza dell’8 novembre 2011, pag. 8) ma “qualche anno dopo” non può essere ragionevolmente inteso come dodici anni dopo, considerato poi che l’attività del fiduciario per il convenuto è terminata il 31 dicembre 2000. Il teste __________ L__________ ha altresì dichiarato “ripeto che vedo dal doc. 6 che il versamento della __________ è stato effettuato sul conto della Banca __________ intestato a AO 1. Per i versamenti effettuati dalla __________ o dallo Studio commerciale __________ a seguito delle fatturazioni per traduzioni è sempre stato utilizzato il solito conto di accredito” (verbale udienza dell’8 novembre 2011, pag. 8). Agli atti non vi è invero alcun documento attestante che il conto di accredito di tutti i versamenti sia sempre stato quello della madre, ma si volesse anche ammettere che la __________ e lo Studio commerciale __________ abbiano usato quale unico conto di accredito il conto risparmio terza età __________ intestato alla madre AO 1, ciò non prova ancora che sul citato conto risparmio le parti fossero in un rapporto fiduciario, ma solo che il convenuto faceva accreditare questi importi su un conto risparmio intestato alla madre e non su uno di sua proprietà. Ancora una volta, gli accertamenti del Pretore e il suo apprezzamento delle prove reggono alle critiche.
7. Alla luce di quanto esposto in precedenza, il Pretore ha concluso che, non essendo stata “revocata in dubbio” la presunzione di proprietà della madre dei soldi prelevati dal noto conto risparmio, il convenuto deve restituirle l’importo di fr. 43'800.- che ha indebitamente prelevato. Questa valutazione del primo giudice non costituisce un capovolgimento dell’onere probatorio come preteso dall’appellante, ma è l’applicazione del principio, che l’appellante stesso evidenzia anche nel suo atto di appello: “la prova dell’indebito arricchimento, a carico dell’attrice in forza dell’art. 8 CC, rappresenta una prova negativa, ovvero quella del’inesistenza di una giusta causa, per cui in base alla buona fede spetta al convenuto di cooperare nella procedura probatoria offrendo la prova del contrario, ovvero della esistenza di una valida causa: solo l’assenza o l’insuccesso di tale prova contraria può essere considerato come indizio dell’esattezza della tesi di chi sopporta l’onere della prova, cioè in concreto dell’attrice” (appello, punto 2, lettera a, pag. 3 e 4). La sentenza del Pretore regge dunque alle critiche mosse dal convenuto, il cui appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG). Nel caso concreto il valore litigioso in appello è di fr. 43'800.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG, tenuto anche conto del fatto che il Pretore non ha rispettato i limiti minimi tariffari. L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi
richiamati la LTG e il Rtar,
decide:
1. L’appello 15 febbraio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 2'000.- sono poste a carico dell’appellante, il quale verserà alla parte appellata fr. 2’200.per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.