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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.01.2013 12.2012.216

10 janvier 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,580 mots·~8 min·3

Résumé

Apppello contro stralcio per mancato pagamento di anticipo delle spese, irricevibile per mancanza di motivazione e di interesse

Texte intégral

Incarto n. 12.2012.216

Lugano 10 gennaio 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2011.15 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 29 dicembre 2010 da

  AP 1   

  contro  

AO 1  rappr. dall’  RA 1   

chiedente la condanna dell’ente convenuto e di un’altra società estera - poi estromessa dalla lite - al pagamento in solido di fr. 548'000.- oltre tasse, spese e interessi del 5% dal 1° settembre 2010, per il pagamento della nota professionale;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che l’avv. AP 1 ha promosso una causa giudiziaria direttamente in appello il 29 dicembre 2010 nei confronti dell’ente religioso AO 1, e di un’altra entità estera (in seguito estromessa dalla lite), chiedendone la condanna in via solidale al pagamento delle sue prestazioni di patrocinatrice, in fr. 548'000.oltre tasse, spese e interessi del 5% dal 1° settembre 2010;

                                         che con sentenza 31 gennaio 2011 inc. 10.2011.1 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha accertato l’incompetenza funzionale della Camera civile del Tribunale d’appello a trattare la petizione e l’ha trasmessa alla Pretura del Distretto di Lugano;

                                         che su richiesta dell’attrice il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha estromesso dalla lite la società estera e ha notificato la petizione all’ente religioso, assegnandogli un termine di 60 giorni per presentare la risposta;

                                         che con risposta 31 maggio 2011 il convenuto si è opposto alla petizione;

                                         che nei successivi allegati di replica e duplica attrice e convenuto hanno ribadito le rispettive domande di giudizio;

                                         che all’udienza preliminare dell’8 novembre 2011 l’attrice ha confermato le sue domande, alle quali si è opposto il convenuto, e che entrambe le parti hanno offerto diversi mezzi di prova;

                                         che con decisione ordinatoria del 13 febbraio 2012 il Pretore ha ammesso i richiami degli incarti 10.2002.19 e 10.2000.8 dal Tribunale d’appello e n. 2002.1974/Ga dal Ministero Pubblico, ha disposto l’audizione testimoniale dell’avv. __________ e ha citato le parti alla relativa udienza del 10 maggio 2012;

                                         che dopo l’audizione del testimone la Pretura ha inviato all’attrice il 14 maggio 2012 una seconda richiesta di anticipo di fr. 5'500.-, con l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa del termine di pagamento di 30 giorni avrebbe comportato lo stralcio della causa dai ruoli;

                                         che il termine di pagamento, prorogato su richiesta dell’attrice, è scaduto infruttuoso e che il Pretore ha assegnato il 27 luglio 2012 alla parte convenuta un termine di 15 giorni per pronunciarsi sulle spese processuali;

                                         che il 31 luglio 2012 la parte convenuta ha chiesto l’attribuzione di congrue ripetibili a carico dell’attrice, con l’applicazione della percentuale massima prevista dalla tariffa;

                                         che con scritto 6 agosto 2012 l’attrice ha chiesto al Pretore di indicarle le basi legali in base alle quali ha impostato la direzione del processo, asserendo che il mancato pagamento dell’anticipo non configurava desistenza, che le spese della prova testimoniale, per altro inutile, andavano a carico della parte convenuta, postulando lo stralcio dall’incarto della lettera 31 luglio 2012 e chiedendo la restituzione del primo anticipo di fr. 5'000.- da lei versato;

                                         che con decisione 31 ottobre 2012 il Pretore ha preso atto del mancato pagamento dell’anticipo delle spese, da lui equiparato a desistenza, ha constatato che lo stralcio avveniva a uno stadio avanzato di causa, e ha pertanto stralciato dai ruoli la procedura, ponendo la tassa di giustizia di fr. 12'500.- a carico dell’attrice, tenuta inoltre a rifondere alla parte convenuta fr. 13'700.- a titolo di ripetibili;

                                         che con atto di appello 9 dicembre 2012 l’attrice chiede di accertare l’inefficacia della decisione 25 ottobre 2012 (correttamente: 31 ottobre 2012) “in ordine al dispositivo intero”, in via subordinata l’inefficacia della decisione limitatamente al punto n. 2, con protesta di spese e ripetibili;

                                         che l’appello non è stato notificato alla controparte;

                                         che nella fattispecie la procedura giudiziaria avviata in prima sede il 29 dicembre 2010 rimane soggetta al CPC-TI, mentre alla procedura di appello è applicabile il CPC (DTF 137 III 424);

                                         che pertanto in questa sede occorre valutare se il Pretore abbia correttamente applicato il CPC-TI nella sua decisione di stralcio;

                                         che “lo spacchettamento” della decisione del Pretore di cui si duole l’appellante consiste nel dispositivo n. 3, nel quale sono indicati i rimedi di diritto validi nel caso in cui sia contestata la decisione di stralcio nel suo insieme (appello, dato il valore di almeno fr. 548'000.-) o solo il dispositivo sulle spese e le ripetibili (reclamo, art. 110 CPC);

                                         che lo “spacchettamento della decisione” è esplicitamente previsto dall’art. 110 CPC;

                                         che a ogni modo in concreto l’appellante contesta tutti i dispositivi della decisione impugnata (“in ordine al dispositivo intero”, domanda n. 2 pag. 5 dell’appello), sicché si è in presenza di un appello;

                                         che per quel che concerne la decisione di stralciare dai ruoli la procedura OA.2011.15 l’appello è d’acchito infondato, dal momento che l’appellante medesima ammette di aver deliberatamente lasciato decorrere infruttuoso il termine per il versamento del secondo anticipo delle spese (appello, pag. 4 in fine);

                                         che l’art. 12 della Legge sulla tariffa giudiziaria applicabile alla fattispecie prevedeva, infatti, lo stralcio dai ruoli della petizione se l’anticipazione non era fornita nel termine fissato (cpv. 1) con l’obbligo per la parte di pagare le spese giudiziarie per gli atti già compiuti (cpv. 3);

                                         che la richiesta di pagamento 14 maggio 2012 indicava chiaramente le conseguenze del mancato versamento dell’anticipo delle spese;

                                         che del resto lo stralcio della procedura OA.2011.15 dai ruoli è stato voluto dall’attrice medesima, alla quale manca quindi ogni interesse a contestare tale decisione del Pretore;

                                         che il mancato versamento dell’anticipo non può essere considerato come desistenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 147), come rileva con pertinenza l’appellante;

                                         che a ragione quindi l’attrice si duole di essere stata considerata desistente dal Pretore;

                                         che comunque la censura non le giova dal profilo delle spese processuali, poiché in tale ambito il Pretore gode per consolidata giurisprudenza di un ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo per eccesso o per abuso, sia per quel che concerne la ripartizione delle spese processuali, sia per il loro ammontare;  

                                         che in concreto l’attrice ha deliberatamente scelto, per una sua strategia processuale, di non pagare l’anticipo allo scopo di sottrarsi al giudizio del Pretore adito, da lei ritenuto in sostanza già viziato da “interferenze”, tanto che la “sentenza era già scritta in favore della controparte” (appello, pag. 4 ultimo paragrafo);

                                         che in tal modo l’attrice ha vanificato i propri atti processuali, quelli del Pretore e quelli della controparte, e ciò a uno stadio avanzato della procedura, dove mancava solo il richiamo dell’incarto dal Ministero pubblico e il dibattimento finale per giungere alla fase dell’emanazione della sentenza;

                                         che di conseguenza non si può esaminare se la prova testimoniale chiesta dalla controparte fosse davvero inutile, come afferma in questa sede l’appellante, la procedura giudiziaria non essendo terminata con un giudizio di merito;

                                         che indipendentemente dalla motivazione esposta dal Pretore, nell’esito il giudizio impugnato regge comunque alla critica, perché nelle circostanze descritte il primo giudice poteva condannare l’attrice al pagamento delle spese e delle ripetibili inutilmente cagionate, come prevedeva l’art. 148 cpv. 3 CPC-TI e come prevede l’art. 108 CPC;

                                         che l’appellante non ha speso una parola per contestare l’entità della tassa di giustizia e delle ripetibili decise dal Pretore, sicché al riguardo l’appello va dichiarato irricevibile per mancanza di motivazione;

                                         che in definitiva l’appello è manifestamente infondato nella limitata misura in cui è ricevibile e può dunque essere deciso senza essere notificato alla controparte, come previsto dall’art. 312 CPC;

                                         che le spese processuali del presente giudizio vanno a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato;

                                         che stante un valore di almeno fr. 548'000.-, e tenuto conto dell’art. 13 LTG, la tassa di giustizia in appello ammonterebbe a fr. 6'250.-, importo che può essere ridotto a fr. 1'000.- complessivi per tenere conto della parziale irricevibilità e della manifesta infondatezza del rimedio;

Per questi motivi, visti gli art. 147 CPC-TI, 148 CPC-TI, 12 LTG (versione in vigore fino al 31 dicembre 2012)

decide:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 9 dicembre 2012 dell’avv. AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, in complessivi fr. 1'000.-, sono posti a carico dell’avv. AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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