Incarto n. 12.2012.21
Lugano 21 febbraio 2012/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire sulla decisione 18 gennaio 2012 con la quale il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza di revisione del decreto di sfratto, inc. DI.2010.72, emanato il 10 maggio 2010 nella procedura promossa nei confronti di
RE 1 rappr. dall’ RA 2
da
CO 1 rappr. da RA 1
e ora sul reclamo 30 gennaio 2012 con il quale l’istante chiede, con domanda di ammissione al gratuito patrocinio, che la decisione 18 gennaio 2012 del Pretore aggiunto sia annullata e l’incarto rinviato al giudice di prima istanza affinché decida nuovamente sull’istanza;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che CO 1 ha concesso in locazione a RE 1 l’appartamento n. 9 di 2 ½ locali, al terzo piano dello stabile in via __________;
che il contratto sottoscritto il 22 agosto 2005 prevedeva una pigione mensile di fr. 680.- e un acconto spese accessorie mensile di fr. 70.-;
che il locatore ha diffidato il 18 dicembre 2009 il conduttore a versargli entro 30 giorni le pigioni arretrate di novembre e dicembre 2009, con la comminatoria della disdetta straordinaria prevista dall’art. 257d CO;
che con modulo ufficiale 3 febbraio 2010 il locatore ha notificato al conduttore la disdetta straordinaria del contratto di locazione per il 31 marzo 2010 e che il 7 aprile 2010 egli si è rivolto alla pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, chiedendo lo sfratto del conduttore dai locali ancora occupati (inc. DI.2010.72);
che con decreto 10 maggio 2010 il Pretore, accertata l’esistenza di una valida disdetta straordinaria e la permanenza del conduttore nei locali dopo la fine del contratto, ha pronunciato lo sfratto di RE 1 dall’appartamento;
che RE 1 ha chiesto il 1° luglio 2010 l’annullamento della sentenza di sfratto (inc. DI.2010.131), adducendo di aver sempre pagato le pigioni e di non aver ricevuto le comunicazioni della Pretura, compresa la decisione di sfratto, per furti di corrispondenza dalla sua cassetta delle lettere;
che tale atto è stato trasmesso quale appello alla Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, che ha stralciato la procedura il 12 agosto 2010 per mancato pagamento dell’anticipo delle spese (inc. DI.2010.123);
che lo sfratto è stato successivamente eseguito con l’intervento della polizia e che con petizione 27 aprile 2011 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 a liberare in suo favore il deposito di cauzione di fr. 2'250.- e a restituire l’importo di fr. 3'500.- che egli avrebbe versato al convenuto senza giusta causa (inc. SE.2011.13);
che con domanda di revisione del 12 ottobre 2011 RE 1 ha chiesto alla Pretura di annullare il decreto di sfratto 10 maggio 2010 e di concedergli il gratuito patrocinio, facendo valere di aver appreso solo dalle osservazioni 7 luglio 2011 del convenuto nell’incarto SE.2011.13 che questi aveva mentito sulle pigioni rimaste impagate alla base del decreto di sfratto;
che il Pretore aggiunto, dopo aver offerto alla controparte la possibilità di esprimersi sulla domanda di revisione, l’ha respinta per il motivo che già nell’istanza 1° luglio 2010 il conduttore aveva fatto valere la circostanza dell’avvenuto pagamento delle pigioni di novembre e dicembre 2009 a cura dell’assistenza, e che di conseguenza la domanda di revisione era tardiva, siccome presentata oltre 90 giorni dopo la scoperta delle circostanze su cui si fonda;
che il Pretore aggiunto ha respinto con la stessa decisione anche la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, ritenendo sprovvista di esito favorevole fin dall’inizio l’istanza di revisione, e ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 250.- a carico dell’istante, senza attribuire ripetibili al convenuto;
che con reclamo 30 gennaio 2012 l’istante chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa all’autorità inferiore affinche pronunci un nuovo giudizio, e ribadisce la richiesta di concessione del gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che secondo l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;
che la domanda di revisione, scritta e motivata, dev’esser presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie il Pretore aggiunto ha ritenuto tardiva la domanda di revisione, poiché l’istante era a conoscenza sin da luglio 2010 delle circostanze relative al pagamento delle pigioni arretrate di novembre e dicembre 2009, che avevano condotto al decreto di sfratto;
che a detta del reclamante il Pretore ha accertato in modo inesatto i fatti e ha di conseguenza applicato in modo arbitrario il diritto;
che il reclamante ripercorre la cronistoria della vertenza locativa in corso con l’ex locatore, al fine di far accertare che “se il locatore ha chiesto lo sfratto reclamando apparentemente due pigioni non versate e indicate espressamente nei mesi di novembre e dicembre 2009 e se il medesimo locatore ha chiesto al sig. RE 1 il versamento di due sole pigioni apparentemente non versate, queste non potevano che essere quelle oggetto della procedura di sfratto ossia novembre e dicembre 2009”;
che lo sfratto essendo stato eseguito nell’estate 2010, ci si potrebbe chiedere se la domanda di revisione abbia un qualsiasi senso e presenti un interesse degno di protezione per l’istante (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC);
che il quesito può rimanere indeciso, dal momento che il reclamo deve comunque essere respinto, per i motivi indicati qui di seguito;
che il reclamante afferma che la domanda di revisione ha per oggetto “solo e soltanto l’affermazione del locatore nell’ambito dell’incarto SE.2011.13 secondo la quale il medesimo è impossibilitato a stabilire quali sono le pigioni suppostamente non versate dal Signor RE 1” (reclamo, pag. 5-6) e sostiene che i fatti e i mezzi di prova oggetto della domanda di revisione, vale a dire l’incapacità di determinare quali erano le pigioni scoperte, non esistevano ancora al momento dell’emanazione del decreto di sfratto, poiché ammessi solo in seguito dal locatore, sicché è arbitrario addebitargli una negligenza processuale, come deciso dal Pretore aggiunto;
che quindi l’istante fonda la propria domanda di revisione sulla scoperta delle asserite ammissioni del locatore contenute nelle osservazioni 7 luglio 2011 nella causa SE.2011.13, pacificamente avvenute dopo l’emanazione del decreto di sfratto del 10 maggio 2010;
che pertanto egli poggia la revisione su veri e propri nova, esclusi esplicitamente come motivi di revisione dal legislatore (art. 328 cpv. 1 lett. a, seconda metà della frase, CPC);
che a una lettura spassionata della risposta 7 luglio 2011 nella causa SE.2011.13, del resto, le asserite ammissioni della controparte nemmeno hanno la portata attribuita loro dall’istante, che cita una singola frase totalmente avulsa dal suo contesto;
che quand’anche il convenuto avesse ammesso il 7 luglio 2011 quanto gli rimprovera l’istante, ciò non potrebbe giustificare una domanda di revisione (Herzog, in Basler Kommentar ZPO, n. 39 e 45 ad art. 328) visto il chiaro testo dell’art. 328 cpv. 1 lett. a seconda frase CPC;
che a prescindere dalle critiche rivolte all’accertamento dei fatti e all’applicazione del diritto eseguiti dal Pretore aggiunto, il reclamo è quindi manifestamente infondato e può essere deciso senza notificazione alla controparte (art. 322 cpv. 1 CPC);
che la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta, il reclamo non presentando la benché minima probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC);
che il valore di causa della procedura di cui era chiesta la revisione può essere stabilito in fr. 27'000.-;
che le spese processuali del presente giudizio vanno a carico del reclamante, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
che nella commisurazione delle spese processuali si tiene conto della difficile situazione economica dell’istante;
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC e l’art. 14 LTG,
decide: 1. Il reclamo 30 gennaio 2012 di RE 1 è respinto.
2. L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
3. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- restano a carico del reclamante.
4. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).