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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.10.2013 12.2012.199

28 octobre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,297 mots·~16 min·2

Résumé

Contratto di agenzia, onere della prova per esistenza di contratto di agenzia

Texte intégral

Incarto n. 12.2012.199

Lugano 28 ottobre 2013/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Meschiari

sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria appellabile inc. n. OA.2009.800 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 21 dicembre 2009 da

AP 1  rappr. dall’   RA 1   

contro  

AO 1  rappr. dall’  RA 2   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 47'774.40 oltre interessi all’8 % dal 3 dicembre 2009, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 16 ottobre 2012;

appellante l’attore che, con atto di appello 19 novembre 2012, postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

mentre la convenuta, con risposta 10 gennaio 2013, postula l’integrale reiezione dell’appello protestando a sua volta tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con petizione del 21 dicembre 2009, AP 1 ha chiesto la condanna della società italiana AO 1, al pagamento di fr. 47'774.40 oltre interessi moratori dell’8% dal 3 dicembre 2009 e accessori, a titolo di provvigioni per la conclusione di contratti sottoscritti da quest’ultima con la ditta S__________ SA, nell’ambito dell’edificazione di un complesso immobiliare denominato Residenza __________. Egli ha sostenuto che grazie al suo intervento personale e diretto di agente la convenuta ha potuto concludere due contratti aventi per oggetto la fornitura e posa di serramenti, infissi e parapetti. Per tale attività, prosegue l’attore, egli ha diritto alle provvigioni in base al contratto di agenzia, per una mercede notoriamente pari al 3% dei contratti ottenuti. Nella risposta 10 febbraio 2010 la convenuta si è opposta alla petizione, rilevando di aver sottoscritto dei contratti di fornitura di porte e serramenti nel cantiere Residenza __________ con la ditta S__________ SA (doc. C e D), ma ottenuti grazie alla segnalazione di terzi. Essa, inoltre, contesta di aver mai concluso con l’attore un contratto di agenzia o di altro tipo e nega di dovere provvigioni. Le parti hanno ribadito le proprie domande in un secondo scambio di allegati e, dopo l’istruttoria, nelle conclusioni scritte.

                                  B.   Statuendo il 16 ottobre 2012, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese di fr. 300.- a carico dell’attore, tenuto inoltre a rifondere alla convenuta fr. 4'800.- per ripetibili. Dopo aver riassunto i principi che reggono il contratto di agenzia e quelli che regolano l’onere della prova ai sensi dell’art. 8 CC, il primo giudice è giunto alla conclusione che spettava all’attore provare di avere stipulato con la convenuta un contratto di agenzia. Fondandosi sulle risultanze dell’istruttoria, il Pretore ha ritenuto che agli atti vi era solo una bozza di un contratto di agenzia. Né si poteva ravvisare, prosegue il primo giudice, un contratto di agenzia nella delega all’attore di rappresentare la convenuta sul territorio della Confederazione per la vendita e la consulenza di infissi, porte e materiali inerenti costruzioni edili e per la gestione delle pratiche sui vari cantieri o nei vari interventi dell’attore in adempimento di tale delega. In conclusione, quindi, il Pretore ha accertato che l’attore non aveva provato la conclusione del contratto di agenzia e ha respinto le sue pretese.

                                  C.   AP 1 è insorto il 19 novembre 2012 contro la citata decisione pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta all’appello 10 gennaio 2013, la convenuta propone di respingere il rimedio e di confermare la decisione del Pretore, protestando anch’essa spese e ripetibili. Delle ulteriori argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). A norma dell’art. 405 cpv.1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, da intendersi quale data di intimazione (DTF 137 III 127 consid. 2, pag.129-130). La decisione pretorile qui impugnata è stata resa il 16 ottobre 2012 e notificata il 17 ottobre 2012, sicché la procedura d’appello è retta dal nuovo CPC. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appello, recante la data del 19 novembre 2012, è pertanto tempestivo, così come lo è la risposta 10 gennaio 2013, tenuto conto della sospensione delle ferie giudiziarie nel periodo dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013.

                                   2.   L’atto di appello deve innanzitutto contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda e deve essere motivato, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell’autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente (art. 310 e 311 CPC; DTF 138 III 374, consid. 4.3.1). L’appellante deve infatti spiegare perché le sue argomentazioni sono fondate e perché le motivazioni del Pretore sarebbero erronee o censurabili, vale a dire che egli, nel proprio allegato, deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.

                                   3.   L’appellante rimprovera al Pretore di non aver ritenuto provata la conclusione di un contratto di agenzia e afferma di aver fatto fronte all’onere della prova che gli incombeva, non avendo l’obbligo di “portare la prova piena, nel senso che sebbene non sia richiesta una certezza assoluta, non devono di regola più permanere seri dubbi residui o i dubbi rimanenti devono, quantomeno sembrare di lieve entità” (appello punto 2.1, pag. 3 e riferimenti ivi citati). Oltretutto l’esistenza di tale contratto, prosegue l’appellante, risulterebbe dai numerosi comportamenti dell’attore e della convenuta, ovvero da fatti concludenti riconducibili alle parti stesse, dai doc. NeHe dalle testimonianze dei testi __________ e __________. A detta dell’appellante, inoltre, era decisivo anche il precedente contrattuale sorto tra le parti nel 2008, quando la convenuta pagò una commissione del 3% per affari conclusi sul territorio svizzero.

                                   4.   A norma degli art. 418a e segg. CO, il contratto di agenzia è un contratto secondo il quale l'agente si assume stabilmente “l’impegno di trattare la conclusione di affari per uno o più mandanti o di conchiuderne in loro nome o per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro.” Nel primo caso, si ha un’attività effettiva, mentre nel secondo caso, l’agente agisce quale rappresentante diretto del mandante (art. 32 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 862, n. 5695). La conclusione del contratto sottostà alle regole del mandato e di principio non richiede quindi il rispetto di una forma particolare (art. 11 CO; Tercier/Favre, op. cit., pag. 866, n. 5725). La forma scritta (art. 13 CO) è tuttavia richiesta per derogare ad alcune disposizioni legali (art. 418a cpv. 2 CO). Si tratta essenzialmente di due casi: quando l’agente esercita la sua attività a titolo accessorio (quando consacra a tale attività meno della metà del suo tempo di lavoro e ne ricava meno della metà dei suoi redditi), oppure quando gli accordi tra le parti aggravano gli obblighi dell’agente o riducono i suoi diritti (Tercier/Favre, op. cit., pag. 866, n. 5727 e segg.). L'agente ha diritto alla provvigione convenuta o usuale per tutti gli affari trattati o conclusi durante il periodo di validità del contratto, come pure, salvo convenzione contraria, per quelli conclusi senza il suo intervento, ma con clienti da lui procurati per affari del medesimo genere (art. 418g cpv. 1 CO). Inoltre, salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, il diritto alla provvigione nasce allorché l’affare è stato validamente conchiuso col cliente (art. 418g cpv. 3 CO).

                                   5.   L’art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115 II 300 consid. 3), la ripartizione dell’onere probatorio e pertanto le conseguenze dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. La parte che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravata dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto, nonché la congruità della sua pretesa (sentenza II CCA 5 aprile 2011, inc. n. 12.2008.171). Ne discende che nella fattispecie per poter pretendere il pagamento di una provvigione l’attore doveva provare l’esistenza di un contratto di agenzia, il suo corretto adempimento e di aver trattato o concluso i contratti stipulati dalla convenuta con la committente S__________ SA per il cantiere Residenza __________. Per quanto concerne il grado della prova, una fattispecie è ritenuta dimostrata quando il giudice è convinto dell’allegazione di un fatto, non potendo dunque limitarsi alla verosimiglianza. Sebbene non sia richiesta una certezza assoluta, non devono di regola più permanere seri dubbi residui o i dubbi rimanenti devono, quantomeno, sembrare di lieve entità. Per contro, la preponderante probabilità che un fatto si sia realizzato non è ancora sufficiente a dimostrare una determinata fattispecie (DTF 128 III 271 consid. 2 aa; DTF 130 III 321 consid. 3.2).

                                   6.   Come rileva l’appellante, la conclusione di un contratto di agenzia non richiede di principio la forma scritta, e la sua esistenza può risultare da altre prove. Nella fattispecie si tratta quindi di accertare se agli atti vi siano prove in tal senso, come afferma l’appellante. Dall’istruttoria risulta che l’attore è stato attivo sul cantiere Residenza __________ (doc. 3, H). Il doc. N costituisce una semplice bozza di contratto, come accertato dal Pretore, non essendo mai stato firmato, né datato, né completato con i dati relativi alle parti contraenti. A detta dell’appellante il doc. H (doc. 3), risalente al 2008, a tenore del quale la convenuta “delega ad essere rappresentata sull’intero territorio Svizzero per la vendita e la consulenza di infissi, porte e in generale materiali inerenti costruzioni edili”, costituirebbe l’espressione di una volontà delle parti di concludere un contratto di agenzia. Il Pretore avrebbe a torto omesso di considerare questo documento, sul quale si fonderebbero i contratti sub doc. C e D aventi per oggetto opere da fabbro e da ferramentista nell’ambito del cantiere Residenza __________ (appello, punto 2.2). L’argomentazione non può essere seguita. Manca infatti agli atti una qualsiasi prova di un accordo delle parti sugli elementi essenziali del contratto di agenzia, segnatamente la pattuizione di una provvigione e i rispettivi obblighi e doveri delle parti. Il doc. H è, infatti, solo una delega di rappresentanza conferita dalla convenuta all’attore in epoca precedente alla bozza di contratto doc. N. Lo abilita a rappresentarla sul territorio svizzero, ma da tale testo non si ravvisa neppur lontanamente la volontà di concludere un contratto di agenzia, tanto meno di definirne i punti essenziali, in particolare la provvigione spettante all’attore.

                                         Del resto, anche se si potesse considerare, sulla base del doc. H, che tra le parti era stato concluso un contratto di agenzia, per poter pretendere il pagamento della provvigione l’attore doveva ancora dimostrare di aver trattato o concluso i contratti stipulati dalla convenuta con la committente S__________ SA per il cantiere Residenza __________. Ciò che, come si dirà oltre, non è avvenuto. La tesi dell’attore, infatti, non ha trovato riscontro nell’istruttoria. Il teste G__________, che ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal marzo 2003 al novembre 2010, ha affermato che la sua datrice di lavoro sarebbe stata introdotta presso lo studio __________ dallo staff della ditta __________ e non dall’attore: “ricordo che il signor F__________, allora dipendente della __________ e l’ing. __________, responsabile tecnico della __________, hanno introdotto AO 1 presso lo studio __________i” (verbale audizione teste G__________, 19 maggio 2011, pag. 2). Egli rileva infine che “il signorAP 1 si è presentato all’ultimo incontro, prima di fatto che venisse firmato il contratto di appalto. Prima dell’incontro alla presenza del signor AP 1, mancava di fatto unicamente solo la firma da parte del signor __________. Gli aspetti economici erano stati tutti definiti. Il signor AP 1 si è presentato all’incontro, in quanto era al corrente del fatto che noi eravamo lì per concludere il contratto” (verbale audizione teste G__________, 19 maggio 2011, pag. 2). “Contemporaneamente l’ing. __________, per il tramite di F__________, aveva ricevuto la segnalazione della possibilità di una fornitura di serramenti su un cantiere a Lugano è poi stata fatta una preventivazione per questa fornitura che è poi sfociata nei contratti C e D (…)”(verbale audizione teste G__________, 19 maggio 2011, pag. 3). Anche la teste C__________, progettista della committente S__________ SA ha così riferito in merito al contratto di fornitura di serramenti e porte per il cantiere Residenza __________: “(…) ho allora contattato personalmente G__________ (della ditta AO 1) e, da quel momento via, ci siamo incontrati presso i nostri uffici per discutere della fornitura. (…) Per il cantiere __________, invece non ho mai incontrato il signor AP 1”(verbale audizione teste C__________, 19 maggio 2011, pag. 4). L’appellante contesta la rilevanza probatoria della teste (appello, pag. 6, punto 3), affermando che costei aveva “una limitata prospettiva di conoscenza dei fatti” e che la sua testimonianza sarebbe stata smentita da altri testimoni, in particolare dal presidente della committente. Le varie deposizioni sul tema a sapere chi aveva procurato alla convenuta i contratti per la Residenza __________ sono invero discordanti in alcuni punti. F__________ ha riferito di aver segnalato lui la convenuta al committente (deposizione del 1° settembre 2011), l’ing. L__________ non è stato in grado di dire chi l’avesse introdotta o segnalata presso la committenza (deposizione del 1° settembre 2011), mentre invece G__________ ha esposto che l’attore aveva procurato contratti alla convenuta per il cantiere Residenza __________ (deposizione 5 aprile 2011). Il committente M__________ ha poi riferito che l’attore lo aveva contattato nel 2005 o nel 2006 per presentargli la convenuta, ma nulla ha potuto dire al riguardo della Residenza __________, in quanto per tale cantiere aveva delegato tutte le competenze tecniche all’architetto G__________ (deposizione 27 ottobre 2011). Il testimone M__________ ha conosciuto l’attore nella sua qualità di rappresentante della convenuta sul cantiere Residenza __________ (deposizione 5 aprile 2011), e nulla ha potuto dire sulla conclusione dei contratti. La sua deposizione non giova dunque all’attore. L’esistenza di deposizioni discordanti va a scapito di chi sopportava l’onere della prova, vale a dire in concreto a scapito dell’attore. Si deve dunque giungere alla conclusione che dall’istruttoria non solo non è stata provata l’esistenza di un contratto di agenzia, ma nemmeno è stato provato l’intervento decisivo dell’attore per la conclusione dei contratti doc. C e D.

                                   7.   L’appellante sostiene, citando dottrina e giurisprudenza (appello, punto 2.3, pag. 5), di aver agito come rappresentante generale della convenuta anche sul noto cantiere, ciò che smentisce l’affermazione della controparte sulla limitazione temporale della delega conferitagli nel 2008 (doc. N). L’argomentazione non giova all’appellante. Dall’istruttoria è emerso, infatti, che egli ha rappresentato la convenuta sul noto cantiere, come riferito da alcuni testimoni. La circostanza, tuttavia, non prova in alcun modo che sia stato concluso un contratto di agenzia e che l’asserito agente abbia maturato il diritto alla provvigione, come esposto in precedenza. L’appellante sembra partire dal presupposto, errato, che spettava alla convenuta provare l’inesistenza del contratto, mentre invece spetta a chi vanta pretese provare quanto afferma.

                                   8.   Per quel che concerne l’istruttoria, l’appellante rimprovera al Pretore di essersi fondato sulla deposizione del teste G__________, dipendente della convenuta. A suo dire si tratterebbe di un testimone imparziale e inaffidabile in quanto vicino alla convenuta e ai suoi interessi economici. Inoltre avrebbe riferito di circostanze frutto di un’esperienza indiretta e la sua testimonianza sarebbe in contraddizione con quella di altri testimoni. La censura è infondata. Per costante giurisprudenza il solo fatto di essere alle dipendenze di una parte in causa non crea necessariamente parzialità e non preclude la prova testimoniale. Né si può sostenere che il testimone abbia riferito circostanze desunte da un’esperienza indiretta. Egli ha, infatti, riferito di un vissuto personale e diretto, spiegando di aver “seguito il cantiere personalmente, dalla preventivazione agli infissi” (deposizione G__________ 19 maggio 2011, pag. 2). Il fatto che la teste C__________, che si è occupata del cantiere per conto della committente, abbia affermato di aver contattato personalmente G__________, su segnalazione dell’ing. L__________ (alle dipendenze della__________, poi __________), è in perfetta concordanza con quanto da lui riferito: “noi siamo stati introdotti presso lo studio C__________ dallo staff di __________. (…) Ricordo che il signor F__________, allora dipendente della__________ e l’ing. L__________, responsabile tecnico della __________ hanno introdotto AO 1 presso lo studio C__________” (verbale audizione teste G__________, 19 maggio 2011, pag. 2). Stessa considerazione merita la testimonianza di F__________ (verbale deposizione 1° settembre 2011, pag. 1): “io personalmente ho segnalato alla committente di quel cantiere, ossia la S__________, la dittaAO 1, per la fornitura di infissi esterni e parapetti per le scale. Ricordo in particolare di aver segnalato la ditta all’arch. C__________ e all’arch. D__________”. La deposizione di __________ non giova peraltro all’attore, per i motivi già esposti in precedenza (consid. 6).

                                   9.   La critica dell’appellante sull’errato accertamento dei fatti operato dal Pretore è del tutto infondata, poiché a giusta ragione il magistrato ha ritenuto non provata la pretesa creditoria dell’attore alla luce delle contrastanti risultanze istruttorie esaminate in precedenza (consid. 6). Infine, la censura relativa all’asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, per il motivo che il Pretore non avrebbe esaminato il caso alla luce delle norme sul contratto di mediazione, rasenta la temerarietà. A prescindere dal fatto che l’attore ha incentrato le proprie pretese sull’esistenza di un contratto di agenzia e ha menzionato il contratto di mediazione come base giuridica per le proprie pretese solo con le conclusioni, rimane il fatto che egli non ha potuto provare l’esistenza del benché minimo contratto, di agenzia o di mediazione, in base al quale la convenuta si sarebbe impegnata a remunerarlo per essere stata “segnalata” ai committenti dei vari cantieri in Svizzera. Né è notorio il tasso del 3% di cui si prevale l’attore. In conclusione, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall’attore e l’appello 19 novembre 2012 va di conseguenza respinto.

                                10.   Le spese giudiziarie (processuali e ripetibili) seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in base al valore di causa pari a fr. 47'774.40, e ai parametri indicati dagli art. 7 e 13 della Legge sulla tariffa giudiziaria e dall’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

                                   1.   L’appello 19 novembre 2012 presentato da AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali in complessivi fr. 2'000.-, già anticipati dal’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3’000.- a titolo di ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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