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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.10.2012 12.2012.152

2 octobre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,584 mots·~8 min·3

Résumé

Appello irricevibile per mancanza di motivazione conforme

Texte intégral

Incarto n. 12.2012.152

Lugano 2 ottobre 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.69 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud promossa con petizione 22 giugno 2007 da

AP 1   

  contro  

AO 1  rappr. dall’  RA 1   

chiedente l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 57'741.25 vantato da AO 1 AG nei confronti dell’attrice, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che l’attrice ha poi modificato in corso di causa in azione in ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 86 LEF, sulla quale il Pretore ha statuito il 28 giugno 2012, respingendola;

appellante l’attrice che con atto del 29 agosto 2012 chiede l’annullamento della decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che il 12 novembre 2001 la società AP 1 ha concesso in locazione alla ditta AO 1 la stazione di servizio edificata sul fondo n. __________ di sua proprietà, per un corrispettivo pagabile trimestralmente di 5.00 cts netti per ogni litro di carburante venduto in caso di servizio alla clientela della stazione da parte della locatrice, ridotto a 4.00 cts netti per ogni litro di carburante venduto in assenza di servizio alla clientela (doc. C);

                                         che in base a tale contratto il carburante messo in vendita apparteneva alla conduttrice, che fissava i prezzi di vendita e allestiva mensilmente i conteggi delle vendite, mentre la locatrice si impegnava, con l’annesso accordo, all’assistenza e al servizio alla clientela e a riversare alla conduttrice i proventi della vendita del carburante, sui quali era poi calcolato il corrispettivo;

                                         che tra le parti contrattuali sono insorte divergenze sulla durata del contratto di locazione (doc. 1 e 2, inc. DI.2005.162, richiamato IV agli atti), sfociate nella sentenza emanata il 20 maggio 2008 da questa Camera (inc. 12.2007.185);

                                         che la locatrice ha assunto in proprio, tramite gestori da essa scelti, la gestione della stazione di servizio il 7 ottobre 2005;

                                         che la conduttrice ha segnalato alla locatrice ammanchi nel versamento degli incassi e il 31 ottobre 2006 ha inviato al legale di AP 1 il conteggio dal 7 ottobre 2005 al 25 settembre 2006, con un saldo in suo favore di fr. 63'741.25 (doc. C incarto EF.2007.181 richiamato nell’incarto OA.2007.70);

                                         che con lettere 30 novembre 2006 e 13 dicembre 2006 (doc. D e E incarto EF.2007.181 richiamato nell’incarto OA.2007.70) il legale della locatrice ha sostanzialmente riconosciuto i conteggi e gli importi scoperti, ha comunicato di aver sporto denuncia penale contro le persone responsabili della gestione della stazione di servizio e ha autorizzato la conduttrice a trattenere quale acconto sugli scoperti il corrispettivo dovuto per la stazione di servizio;

                                         che il 4 aprile 2007 la conduttrice ha escusso la locatrice per fr. 57'741.25 oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2005 con P.E. n. 668858 (doc. A incarto EF.2007.181 richiamato nell’incarto OA.2007.70);

                                         che l’opposizione interposta dalla locatrice è stata respinta in via provvisoria con sentenza 5 giugno 2007 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord (inc. EF.2007.181);

                                         che il 22 giugno 2007 AP 1 ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord la conduttrice, chiedendo ai sensi dell’art. 83 LEF il disconoscimento del debito di fr. 57'741.25 oltre accessori (inc. OA.2007.70);

                                         che con la risposta 14 novembre 2007 la convenuta si è opposta alla petizione;

                                         che nei successivi allegati scritti di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive posizioni;

                                         che con sentenza 6 maggio 2008 questa Camera ha accolto la domanda di astensione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-nord (inc. 12.008.87 e inc. 12.2005.126 del 13 luglio 2005) e la procedura è quindi stata trasmessa al Pretore viciniore (inc. OA.2008.69);

                                         che in occasione dell’udienza preliminare l’attrice ha mutato l’azione di disconoscimento del debito in azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 86 LEF, domanda ammessa dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud con decreto 6 aprile 2010;

                                         che con sentenza 28 giugno 2012 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud ha respinto la petizione, ritenendo in sintesi che non erano date le condizioni per ottenere la ripetizione dell’indebito, in particolare per il fatto che la conduttrice non aveva alcun obbligo di controllo sui gestori della stazione di servizio, parti contrattuali della locatrice, né doveva bloccare l’erogazione del carburante per impedire l’aumento dell’importo scoperto dovutole, mentre era a torto che l’attrice lamentava l’aggiunta dell’IVA ai conteggi, dagli stessi risultando che l’imposta non veniva aggiunta ma veniva estrapolata dal totale, sicché tale modo di procedere non era difforme dalle pattuizioni contrattuali;

                                         che l’attrice è insorta il 29 agosto 2012 contro il giudizio pretorile, di cui chiede l’annullamento, con protesta di spese e ripetibili;

                                         che l’atto non è stato notificato alla controparte;

                                         che contro una decisione emanata in procedura ordinaria per un valore di fr. 57'741.25 è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni (art. 311 CPC);

                                         che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

                                         che in questa sede l’attrice rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto della sua estraneità all’ammanco, di cui è in parte responsabile la convenuta per non aver reagito più rapidamente; solleva dubbi sulla reale consistenza dell’ammanco medesimo; ripropone le sue tesi sul rapporto diretto tra la conduttrice e i gerenti della stazione di servizio, prosciolti in sede penale per l’impossibilità di accertare l’ammanco; afferma di non aver mai acquistato carburante dalla convenuta; sostiene che il Pretore “dimostra di non o vuole non capire” il tenore degli accordi intercorsi; non nega di aver riconosciuto i conteggi relativi agli ammanchi, a suo dire “per mettere un tampone”; e sostiene che il Pretore avrebbe dovuto far intervenire “il Dipartimento IVA” per approfondire il tema dei conteggi;

                                         che in sintesi nel suo lungo appello, a tratti ripetitivo, l’attrice, per il tramite del proprio amministratore unico, ripropone le tesi già esposte in prima sede, senza confrontarsi con le dettagliate motivazioni del Pretore, che le ha respinte una per una dopo minuzioso esame;

                                         che a fronte di una sentenza nella quale il primo giudice ha spiegato con dovizia di particolari per quale motivo la conduttrice non era tenuta a sorvegliare i gerenti della stazione di servizio, incaricati dall’attrice medesima (consid. 4.1), ha ritenuto tardiva la contestazione sui conteggi allestiti dalla convenuta siccome proposta solo con le conclusioni di causa (consid. 4.4) e ha respinto le contestazioni dell’attrice relative agli importi IVA fondandosi sulle risultanze istruttorie contenute nell’incarto richiamato dal Ministero pubblico (consid. 5.2), l’attrice si è in sostanza limitata a ribadire il punto di vista soggettivo del proprio amministratore unico e a ripetere che il Pretore non avrebbe capito o voluto capire gli accordi contrattuali tra le parti, senza tuttavia indicare per quale motivo l’argomentazione pretorile sarebbe errata;

                                         che l’appello si rivela dunque nullo per carenza di motivazione conforme all’art. 311 CPC e non può quindi essere esaminato da questa Camera;

                                         che a ogni modo, quand’anche l’appello potesse essere esaminato nel merito, dovrebbe essere respinto in quanto chiaramente infondato;

                                         che, come accertato dal Pretore, nulla nel contratto tra le parti (doc. C) imponeva alla conduttrice la verifica e la vigilanza dei gestori indipendenti della stazione di servizio, scelti e incaricati direttamente dall’attrice, con la quale avevano sottoscritto un contratto;

                                         che l’istruttoria ha dimostrato con chiarezza che l’importo di fr. 57'741.25 rivendicato dalla conduttrice è da “considerarsi reale e giustificato”, come appurato dal Pretore sulla base della deposizione resa nell’incarto penale richiamato (verbale 14 marzo 2007, rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria) dal fiduciario A__________, che ha esaminato i conteggi della conduttrice su incarico dell’attrice, secondo il quale l’indicazione dell’IVA non comportava aggiunte all’importo dovuto, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministratore unico dell’attrice;

                                         che le tesi dell’appellante non trovano dunque il minimo riscontro nell’istruttoria e ne sono anzi sconfessate;

                                         che in tali circostanze l’appello può quindi essere deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte per la risposta (art. 312 CPC);

                                         che le spese processuali, commisurate al valore litigioso di fr. 57'741.25, sono a carico dell’appellante, che soccombe;

                                         che non vi è motivo di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato;

per questi motivi,

decide:

                                   1.   L’appello 29 agosto 2012 di AP 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali in complessivi fr. 600.- sono a carico di AP 1.

                                   3.   Notificazione:

-    -       

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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