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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.09.2014 12.2012.144

1 septembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,632 mots·~18 min·4

Résumé

Avvocato - onorario

Texte intégral

Incarto n. 12.2012.144

Lugano 1° settembre 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.607 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 30 agosto 2010 (azione creditoria a seguito di mandato) da

AO 1  

contro

AP 1 rappr. dall' RA 1  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 79'488,95, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010 a titolo di onorario e il contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla debitrice escussa al relativo PE;

domanda alla quale la convenuta si è integralmente opposta e che il Pretore, con sentenza 22 giugno 2012, ha parzialmente accolto per l’importo di fr. 79'304,70 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010, ponendo tassa e spese a carico della convenuta, condannata a rifondere all’attore fr. 6'500.- a titolo di indennità, rigettando in via definitiva per pari importo l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;

appellante la convenuta che con atto di appello 14 agosto 2012 chiede in via principale la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, di confermare l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano, di porre tassa e spese interamente a carico dell’attore e condannare quest’ultimo a versarle fr. 6'500.- a titolo di ripetibili, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado; in via subordinata l’appellante chiede la riforma del giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 14'480.- (e in via ancor più subordinata a fr. 27'980.-) e respingere per pari importo l’opposizione al relativo PE, con ripartizione di tasse e spese di giustizia e rifusione di ripetibili parziali;

richiamata la risposta 13 settembre 2012 dell'attore che postula la reiezione dell'appello con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:

A.   L'avv. AO 1 ha rappresentato AP 1 a decorrere dal 1° settembre 2009 nella causa di stato contro il marito H__________ __________ __________ (procura doc. A). Il mandato di patrocinio è stato revocato dalla mandante nel corso del mese di maggio 2010 (doc. C). Il 26 maggio 2010 l'avv. AO 1 ha inviato all’ex cliente una nota d’onorario per complessivi fr. 78'452,75 a saldo, importo comprensivo dell’onorario per tutte le prestazioni eseguite, delle spese, dell’IVA, degli esborsi e della deduzione degli acconti già percepiti per fr. 28'000.- (doc. H). In precedenza, con la firma della procura del 21 settembre 2009 (doc. B) AP 1 aveva pure conferito mandato al medesimo legale per la rappresentanza in merito al risarcimento assicurativo conseguente al furto subito in occasione di un trasloco. Le relative prestazioni dell'avvocato sono state oggetto di fatturazione il 26 maggio 2010, con invio della nota d'onorario per complessivi fr. 1'036,20 a saldo, importo comprensivo dell’onorario, delle spese e dell’IVA, già dedotti gli acconti percepiti per fr. 7'000.- (doc. G).

B.   A seguito del mancato pagamento del saldo delle due summenzionate note professionali, il 30 agosto 2010 l'avv. AO 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano una petizione postulando la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 79'488,95, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010 a titolo di onorario e il contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla debitrice escussa al PE n. __________ dell'UE di Lugano.

Con la risposta di causa la convenuta ha proposto di respingere la domanda dell'attore, contestandone la pretesa con riguardo all’entità degli onorari richiesti per le due procedure, in particolare con riferimento al calcolo di quello per la causa di stato in merito alla quale ha lamentato di non essere stata debitamente informata sui parametri di calcolo indicati nella procura sottoscritta (doc. A) e ha contestato il valore di causa considerato dall'attore per l'aggiunta di un supplemento di onorario ad valorem. In sede di replica e duplica, rispettivamente nelle conclusioni scritte, le parti hanno ribadito le loro contrapposte tesi e domande. L'attore, respinte le critiche al suo operato e ribadita la correttezza della fatturazione che pretende adeguata per rapporto al tempo impiegato e ai valori indicati, ha ridotto la sua pretesa di fr. 220.- in relazione ad un'erronea doppia fatturazione per una trasferta (doc. H, pag. 3). La convenuta ha per contro ribadito le contestazioni, in particolare a proposito del correttivo ad valorem applicato dal legale nel calcolo dell'onorario per la pratica di divorzio.

C.   Con sentenza 22 giugno 2012 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione riconoscendo all’attore fr. 79'304,70 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010, ponendo tassa e spese a carico della convenuta, condannata a rifondere all’attore fr. 6'500.- a titolo di indennità. Il primo giudice ha nel contempo rigettato in via definitiva, per pari importo, l'opposizione interposta al relativo PE. Constatato lo svolgimento di un'attività di patrocinio nell'ambito di un contratto di mandato a carattere oneroso, il Pretore ha esaminato i criteri determinanti per definirne la remunerazione. Riepilogati dottrina e giurisprudenza in merito agli onorari del mandatario e al relativo onere della prova, ha dapprima ritenuto inverosimile, oltre che non provato, che le asserite difficoltà linguistiche abbiano impedito alla convenuta di comprendere l'impegno assunto con la sottoscrizione della procura indicante espressamente la tariffa applicata dal legale. Per la causa civile di stato, esaminati i documenti contenuti nel relativo incarto (richiamo n. I), il giudice di prime cure ha rievocato in grandi linee l'impegno profuso dall'attore e valutato di conseguenza comprovata l'entità delle prestazioni svolte dal legale, ritenendone l'indennità congrua dal profilo delle ore svolte (totale: 111,60) e fatturate ad una tariffa oraria di fr. 300.-. Pure il correttivo ad valorem, sebbene ricalcolato in modo diverso rispetto a quanto esposto dal legale nella contestata nota d'onorario, è stato considerato fondato, tenuto conto della procedura di divorzio assai complessa implicante la suddivisione di importanti valori patrimoniali come risulterebbe dalle dichiarazioni scritte della convenuta stessa, rese al momento del conferimento del mandato, con le quali asseriva di essere creditrice nei confronti del marito di almeno fr. 2'500'000.- (doc. Q). A mente del Pretore l'onorario preteso dall'attore risulta quindi addirittura inferiore all'importo complessivo calcolato come da tariffa indicata nella procura (doc. A). In merito alla seconda nota d'onorario (doc. G), rilevato come la pretesa non sia più stata oggetto di contestazione in sede di allegato conclusivo, il Pretore ha pure ritenuto congruo il suo ammontare, a fronte di un dispendio orario adeguato e conforme all'impegno richiesto per la stesura di due memoriali (doc. P) e delle verosimili prestazioni supplementari (doc. G). In conclusione il giudizio pretorile ha pertanto riconosciuto la pretesa dell'attore limitatamente a fr. 79'304,70 (IVA inclusa), oltre interessi di mora del 5% dal 1° giugno 2010.

D.   Con atto di appello 14 agosto 2012 la convenuta ha postulato la riforma del giudizio. In via principale ha chiesto di respingere la petizione, confermare l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano, porre tassa e spese interamente a carico dell’attore e condannare quest’ultimo a versarle fr. 6'500.- a titolo di ripetibili, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado. In via subordinata l’appellante ha chiesto di accogliere la petizione limitatamente a fr. 14'480.- (e in via ancor più subordinata a fr. 27'980.-) e respingere per pari importo l’opposizione al relativo PE, con ripartizione di tasse e spese di giustizia e la condanna dell’appellato a rifonderle ripetibili parziali. Delle tesi dell'appellante così come del contenuto nella risposta si dirà nei considerandi che seguono.

considerato

in diritto:

1.       Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.       L’appellante precisa preliminarmente come la nota d’onorario per la pratica assicurativa relativa al furto (doc. G) sia stata nel frattempo interamente saldata e non sia più oggetto di contestazione. Di conseguenza il valore ancora litigioso ammonterebbe a fr. 78'452,75.

3.       Con la prima censura l’appellante contesta le conclusioni pretorili in merito all’applicabilità della clausola sulla retribuzione e il relativo correttivo ad valorem. A suo parere, se anche avesse potuto cogliere il tenore della clausola indicata nella procura, ciò non consentirebbe ancora di dedurre che abbia capito il complicato metodo di calcolo elaborato ed utilizzato dal mandatario, né di ritenere che le debite spiegazioni siano state da questi fornite, “consentendo una valutazione oggettivamente giustificabile dell’ampiezza delle spese presenti e future generate dallo svolgimento del mandato” (appello pag. 8). Comunque imputabile al mandatario sarebbe la firma frettolosa della procura da parte della mandante senza essersi assicurato che questa ne avesse capito il tenore. Le molteplici interpretazioni a cui si presta la clausola litigiosa non permetterebbero inoltre di ritenere che la mandante abbia acconsentito a questa modalità di computo della retribuzione. La tesi è irricevibile poiché in parte nuova e nel contempo motivata in modo carente (art. 311 CPC) siccome non si confronta con la motivazione del Pretore, che ha rimproverato alla convenuta di non aver fatto fronte all’onere probatorio che le incombeva a proposito delle asserite difficoltà di comprensione al momento della firma della procura. In effetti, ancora in questa sede essa neppure invoca circostanze o elementi atti a provare le sue allegazioni, rimaste perlopiù allo stadio di deduzioni secondo pretesi ragionamenti logici soggettivi, inadeguati come tali a scalfire il diverso giudizio pretorile. In merito alle tesi sostenute dall'appellante in prima sede si rileva come a fronte della petizione che indicava quale criterio di definizione del valore in gioco la liquidazione del regime matrimoniale (petizione pag. 3 n. 4), con la risposta la convenuta aveva scelto di contestare che le parti avessero convenuto la modalità di retribuzione per le prestazioni professionali dell’avvocato, sostenendo la tesi di essere stata addirittura ignara del fatto “che la procura contenesse anche le condizioni di retribuzione del mandato di patrocinio” (risposta pag. 3). Le ulteriori contestazioni sviluppate dalla convenuta si sono poi concentrate sul valore di causa e sull’oggetto del mandato di patrocinio con accenni all’insoddisfazione della mandante e alla conseguente revoca del mandato, senza peraltro invocare precise inadempienze che potessero giustificare una riduzione dell’onorario. La convenuta ha quindi passato in rassegna una serie di singole prestazioni sulla base dell'elenco annesso alla nota d’onorario (doc. H) accompagnandole da considerazioni, quesiti e obiezioni (che a tratti neppure possono essere qualificati come esplicite contestazioni dell’operato del patrocinatore), per giungere alla conclusione che nulla fosse più dovuto oltre a quanto già versato come anticipo. Con la duplica 17 ottobre 2011 la convenuta aveva inoltre indicato succintamente di non aver compreso le condizioni con cui veniva calcolata la nota d’onorario e di non essere stata resa attenta al proposito. Premesso di non contestare il conferimento del mandato, aveva quindi precisato “che quello che viene contestato nella presente causa sono le modalità di calcolo della nota d’onorario di parte attrice” (duplica pag. 2 ad. 1). Per il resto si era poi espressa sulle sue scarse conoscenze della lingua italiana e sul merito della difficoltà della causa di divorzio. Pure con le conclusioni 16 maggio 2012 la convenuta aveva ribadito la contestazione in merito all’assenza di una pattuizione in merito alla retribuzione “e che la stessa sia dovuta in relazione alle prestazioni realmente effettuate dall’istante” (duplica pag. 2 n. 2). Se ne deve pertanto concludere che il giudizio pretorile, nella misura in cui ha ritenuto applicabile la clausola sulla retribuzione e il relativo correttivo ad valorem, merita conferma.

4.       L’appellante censura pure le conclusioni pretorili in merito al calcolo dell’onorario ad valorem, rilevando l’assenza nella procura del valore di riferimento stabilito per il calcolo. Con argomentazioni in parte nuove e quindi di per sé irricevibili la censura sviluppa tesi appena accennate solo con l’allegato conclusivo. Sennonché, in tale occasione la convenuta aveva però indicato come “il valore di riferimento concordato tra le parti corrisponde quindi, se del caso, alle legittime pretese della signora S__________ nella sua causa di divorzio”, pretese che l’istruttoria avrebbe a suo dire permesso di quantificare in fr. 1'000'000.-, pari a quanto poi effettivamente ottenuto dal marito (conclusioni pag. 3 n. 3). La censura è anzitutto irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC) poiché non si confronta adeguatamente con la diversa deduzione pretorile che ha invece considerato come rilevante l’ammontare della pretesa che la mandante aveva quantificato in fr. 2'500'000.- nell’ambito di una comunicazione al patrocinatore in occasione del conferimento del mandato (doc. Q). Infatti, pur sviluppando ampie considerazioni al riguardo, queste si limitano in sostanza all'esposizione di valutazioni soggettive. Gli argomenti risultano oltretutto sostanzialmente nuovi e quindi parimenti inammissibili, siccome alla specifica circostanza allegata dall’attore con la replica (pag. 4 con riferimento alla pretesa di liquidazione minima di fr. 2'500'000.- indicata nel mail dell’11 settembre 2009) e alla produzione con tale comparsa del relativo documento (doc. Q) la convenuta non aveva opposto argomentazione alcuna, né con la duplica, né con le conclusioni, limitandosi a definire esorbitanti le pretese di fr. 7-8'000'000.- formulate nella causa di stato. Anche nel merito la censura andrebbe comunque respinta poiché l'appellante pretende, a torto, che dall’istruttoria non sarebbe emerso altro valore determinante al di fuori di quello da lei qualificato come oggettivo poiché definito in una sentenza o una transazione, ovvero nel caso specifico fr. 1'000'000.-. Infatti, contrariamente a quanto pretende l'appellante e, come si vedrà pure erroneamente ritenuto dal Pretore, determinante al fine della definizione del valore litigioso è senza dubbio il petitum di causa (art. 5 CPC-TI), con il quale l'attrice aveva cifrato in fr. 8'348'200.- la pretesa nei confronti dell'allora marito (petizione 12 marzo 2010 doc. M e richiamo I e II). Tale allegato di causa, sebbene formulato per il tramite del rappresentante legale, si presume essere stato condiviso dall'attrice in quel procedimento, che peraltro non ha mai neppure preteso il contrario. Inutilmente la mandante ritiene quindi di poter fare astrazione da tale valore al momento dell'applicazione della contestata clausola sulla retribuzione ad valorem del legale.

5.       L’appellante esamina infine criticamente il calcolo dell’onorario elaborato dal Pretore. In merito all’onorario a tempo di fr. 33'480.-, frutto di una remunerazione oraria riconosciuta per il tempo impiegato dal patrocinatore, l’appellante rimprovera al primo giudice una valutazione generosa, ma non si confronta con i motivi alla base del giudizio impugnato, limitandosi ad accennare al fatto che il mandato si sarebbe interrotto dopo poco più di 8 mesi e sia quindi stato svolto solo parzialmente. Tali generiche asserzioni, così come l’appena accennata questione relativa alla reale percentuale di svolgimento del mandato, risultano censure parzialmente tardive oltre che inadeguatamente motivate e sono pertanto irricevibili (art. 311 CPC). Con riferimento all’onorario preteso l’appellante lamenta il fatto che a quello di fr. 33'480.- non sarebbe stato applicato alcun correttivo, ma al contrario aggiunto un ulteriore onorario ad valorem. A suo parere, “trattandosi di un correttivo, questo dovrebbe servire appunto a correggere, ritoccare, l’onorario a tempo di CHF 300 all’ora” (appello pag. 12 n. 5.2) e sarebbe paradossale il risultato emerso nello specifico frangente con una correzione pari al doppio della retribuzione a tempo, costituendone quindi la parte principale. La lettura della clausola controversa “lasciava tutt’al più intendere un tetto massimo verso cui l’avvocato avrebbe potuto ritoccare il suo onorario minimo (ad ore)” (appello pag. 12 n. 5.2). Il rimprovero mosso al Pretore è quindi di aver erroneamente interpretato la clausola contrattuale in questione, scostandosi dal suo stesso testo e dalla percezione che un qualsiasi terzo in buona fede potrebbe avere al riguardo. La tesi, peraltro in parte nuova e quindi irricevibile, non può essere seguita. Infatti, la pattuizione (integralmente trascritta a pag. 5 e 6 della sentenza) indica espressamente che “in ogni caso” all’onorario calcolato “come minimo” con la tariffa oraria di fr. 300.- “viene calcolato ed aggiunto” un correttivo ad valorem secondo la tabella riportata nel documento (doc. A). Non può pertanto essere rimproverata al Pretore un'erronea interpretazione di una clausola contrattuale che prevedeva espressamente e senza lasciar spazio a dubbi, l'aggiunta di un onorario ad valorem. Anche su questo punto le censure sono pertanto respinte.

6.       L’appellante si duole in seguito in merito alla commisurazione della retribuzione. Ricordata a titolo di premessa la giurisprudenza federale relativa al rapporto ragionevole richiesto tra onorario e prestazione fornita, l’appellante rimprovera al Pretore di non aver svolto tale esame e ribadisce come l’onorario doppio scaturito dal calcolo pretorile non risulti affatto commisurato allo svolgimento, peraltro solo parziale, dello specifico mandato. Il Pretore avrebbe quindi applicato un sistema di calcolo errato che non terrebbe conto dello stadio raggiunto dalla procedura, riconoscendo indistintamente una medesima retribuzione ad valorem a prescindere dal concreto grado di avanzamento. A mente dell’appellante il Pretore avrebbe quindi dovuto respingere la petizione, chiedente una remunerazione sproporzionata, bastando quanto già versato come acconto quale sufficiente remunerazione. La censura va respinta. Infatti, il giudizio pretorile si è chinato sulla questione della proporzionalità (sentenza pag. 7), ritenendola quindi data, perlomeno implicitamente, sulla base del risultato scaturito dal calcolo eseguito dal Pretore. Le censure dell'appellante non sono in grado di sovvertire tale conclusione, che merita conferma nel suo esito, seppure sulla base di un diverso calcolo dell'onorario, di cui si dirà al considerando successivo.

7.       Come indicato al considerando precedente il valore ancora litigioso ammonta a fr. 78'452,75 pari al saldo della nota d'onorario (doc. H). L'attore ha calcolato il correttivo ad valorem di cui ai considerandi precedenti indicando espressamente: "onorari per divorzio e liquidazione regime matrimoniale (questo calcolato al minimo pattuito del 3% sul petitum minimo di 7,2 mio, ridotto al 30% per pratica non ultimata)" (doc. H pag. 1). La percentuale del 3% corrisponde al minimo stabilito per valori superiori a fr. 1'500'000.- (doc. A). A torto il Pretore ha ritenuto di applicare il parametro di calcolo ad un valore inferiore a quello di fr. 7'200'000.- considerato dal mandatario, il valore di causa risultante dagli atti della procedura di stato essendo addirittura superiore (cfr. considerando n. 4). La riduzione al 30% per tenere conto della fase procedurale in cui il mandato di patrocinio ha preso termine appare a sua volta adeguata e le censure dell'appellante a questo proposito appaiono inconcludenti e finanche irricevibili per carente motivazione, esaurendosi sostanzialmente nella generica lamentela in merito ad una non meglio specificata sproporzione e in accuse generiche e non dimostrate relative a pretese tattiche processuali che avrebbero gonfiato ad arte la pretesa. Se ne deve pertanto concludere che l'onorario così come calcolato nella nota contestata (doc. H), fatta eccezione per la riduzione di fr. 220.riconosciuta in corso di causa, merita conferma. Seppur sulla base di un diverso calcolo, va pertanto confermato nel suo esito il giudizio pretorile che ha riconosciuto la pretesa dell'attore di fr. 79'304,70 (IVA inclusa), oltre interessi di mora del 5% dal 1° giugno 2010.

8.       Dovendosi correggere il giudizio pretorile limitatamente al sistema di calcolo dell'onorario, confermandone nel contempo l'esito, risultano di conseguenza privi di rilevanza i rimproveri mossi al Pretore di aver omesso di ridurre l’onorario ad valorem secondo il grado di avanzamento della pratica non ultimata, discostandosi addirittura dal metodo di calcolo espressamente indicato dal mandatario nella nota (doc. H). Come sopra indicato, questi aveva in effetti ridotto la sua pretesa al 30% e non al 70% come erroneamente ritenuto dal Pretore (giudizio impugnato, pag. 7: “riduzione del 30%”). Parimenti superfluo risulta pure l'esame della correttezza del giudizio pretorile che ha ritenuto una simile riduzione non dovuta in assenza di una specifica pattuizione tra le parti (sentenza pag. 8 in fine).

9.       Prive di consistenza e irricevibili, poiché si limitano ad asserire una soggettiva valutazione senza neppure formulare chiare domande al riguardo, risultano altresì le considerazioni “a titolo abbondanziale” (appello pag. 11 n. 4) a proposito del rischio di conflitti di interessi per l’avvocato insito nell’utilizzo di un correttivo ad valorem nel calcolo dell’onorario. Gli enunciati a tal proposito sono di tale genericità da neppur potervi intravvedere una specifica critica all’agire dell’appellato e ancor meno una censura chiara alle argomentazioni pretorili alla base del giudizio impugnato.

10.   Sia pure per differenti motivazioni e concretamente sulla base di un diverso sistema di calcolo dell'onorario dovuto all'attore, il giudizio di prima istanza va pertanto confermato nel suo esito e l’appello, per quanto ricevibile, integralmente respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in conformità dell’art. 13 LTG. Le ripetibili sono calcolate in base all’art. 11 cpv. 2 let. a RTar. Il valore litigioso della procedura di appello, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 78'452,75, pari alla pretesa ancora contestata.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 14 agosto 2012 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la decisione 22 giugno 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermata.

                             2.  La spese processuali di appello di fr. 4’000.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 4'000.- a titolo di ripetibili di appello.

                             3.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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