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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.12.2012 12.2012.141

7 décembre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,624 mots·~13 min·2

Résumé

Contratto - inadempimento - esigenza di messa in mora

Texte intégral

Incarto n. 12.2012.141

Lugano 7 dicembre 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.143 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 17 agosto 2009 da

AP 1 rappr. dall' RA 1  

  contro  

AO 1 rappr. dall' RA 2  

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'600,70 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, pretesa ridotta con le conclusioni a fr. 15'410,20;

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 14 giugno 2012, ha respinto;

appellante l'attore con atto di appello 9 agosto 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio postulandone l'annullamento e il rinvio al Pretore per nuova decisione e, in via subordinata, l'accoglimento della petizione così come precisato con le conclusioni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con risposta 24 settembre 2012 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

A.     AP 1 è proprietario del fondo mapp. __________ RFD di __________ su cui sorge un'abitazione. Tale sedime è al beneficio di una servitù di passo veicolare a carico del fondo contermine mapp. __________, diritto che consente un accesso da e per la strada comunale. La servitù è stata costituita con atto notarile del 20 giugno 1996 (doc. D) dall'allora proprietaria di entrambi i fondi e prevedeva l'esercizio del diritto sull'esistente strada, già anticipando le conseguenze in caso di successiva edificazione del fondo serviente da questa attraversato. In tale evenienza l'atto costitutivo della servitù prevedeva infatti che "il passo dovrà essere mantenuto, ma spostandone il relativo sedime sul filo del confine fra il fondo gravato e il N. __________ (millecinquecento-novanta) RFD __________, garantendone una larghezza di ml 3.20 (tre e venti)" (doc. D, n. 8.2.). Con licenza edilizia 18 febbraio 2008 (doc. L) il Municipio di __________ ha concesso a AO 1 l'autorizzazione ad edificare uno stabile residenziale sul fondo mapp. __________ sulla base di un progetto che prevedeva, tra l'altro, lo spostamento della summenzionata strada d'accesso al mapp. __________. Nell'ambito di tale procedura d'autorizzazione edilizia la questione dello spostamento della strada e della relativa sistemazione del sedime era stata sollevata da parte di AP 1 con l'inoltro di un'opposizione alla domanda di costruzione, alla quale ha fatto seguito un esperimento di conciliazione convocato dal Municipio ai sensi dell'art. 9 Legge edilizia (LE, RL 7.1.2.1). In tale frangente l'istante in licenza e l'opponente hanno quindi raggiunto un accordo formalizzato con la sottoscrizione del relativo verbale, di cui meglio si dirà in seguito (doc. I). Non avendo ottenuto soddisfazione siccome, a suo modo di vedere, AO 1 non avrebbe fatto fronte al summenzionato impegno contrattualmente assunto relativo alla sistemazione dei sedimi, AP 1 gli ha in un primo tempo rivolto una richiesta di risarcimento di fr. 18'372,70 per danni subiti, facendo in seguito spiccare per lo stesso motivo un precetto esecutivo di fr. 25'000.- oltre interessi, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

B.    Con petizione 17 agosto 2009 AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Bellinzona per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 21'600,70, oltre interessi al 5% dal 5 marzo 2009, rivendicati quale risarcimento del danno subito, nonché il rigetto definitivo e limitatamente all'importo di fr. 20'600,70 dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di __________. Invocando gli accordi presi con i precedenti proprietari al momento dell'acquisto della sua proprietà e l'accordo (doc. I) raggiunto con il convenuto nell'ambito dell'udienza di conciliazione volta ad appianare il contenzioso sorto nell'ambito della postulata licenza edilizia per l'edificazione del fondo mapp. __________, l'attore ha rimproverato alla controparte di non aver dato seguito all'impegno contrattualmente assunto in relazione allo spostamento a sue spese dell'accesso litigioso. Egli ha pertanto chiesto la rifusione del danno che ne sarebbe derivato, pari alla spesa di fr. 3'228.- già sostenuta per un intervento urgente di "completazione delle opere di sistemazione della strada d'accesso e la rimessa in stato delle parti danneggiate o asportate dal convenuto" (petizione pag. 4 n. 5), alla quale si aggiunge la pretesa di fr. 18'372,70 per opere ancora da eseguire in sostituzione del mancato adempimento del contratto. L'attore ha altresì chiesto, per pari valore, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano.

C.    Il convenuto si è opposto alla petizione con risposta 16 ottobre 2009. Con replica 6 novembre 2009 e duplica 10 dicembre 2009, così come con le conclusioni 1° e 11 giugno 2012, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, con la sola eccezione dell'attore che ha ridotto la pretesa, alla luce delle risultanze del referto peritale, a fr. 15'410,20.

D.    Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione. Riepilogate brevemente le circostanze all'origine della vertenza, sfociate nell'accordo (doc. I) sottoscritto in occasione dell'incontro conciliativo promosso dal Municipio, il Pretore ha esaminato l'impegno assunto dal convenuto nell'ambito del rapporto contrattuale che lo stesso attore ha definito sui generis invocando l'applicazione degli art. 97 segg e 107 segg. CO a fondamento della legittimità di una rinuncia all'esecuzione in adempimento del contratto e della relativa pretesa di risarcimento del danno conseguente. Il primo giudice ha ritenuto pacifica l'applicazione di tali disposti di legge, negando la sussistenza di una valida messa in mora del convenuto ai sensi dell'art. 107 CO, non ravvisando alcun elemento nel contegno del convenuto che permettesse di ritenerla superflua ai sensi dell'art. 108 CO. Non avendo l'attore fissato un congruo termine per l'adempimento, ossia il cosiddetto termine di grazia, non era legittimato a pretendere il danno derivato dall'invocato inadempimento contrattuale. Abbondanzialmente, ma senza esprimere un giudizio nel merito, il Pretore ha poi sollevato il dubbio in merito alla carente messa in mora anche ai sensi dell'art. 102 CO, mancando una qualsiasi interpellazione da parte del creditore o la previa fissazione di un termine per l'adempimento. Già per questo motivo la petizione è pertanto stata respinta, ritenuto superfluo un esame delle censure relative al buon fondamento del credito vantato dall'attore.

E.     Con atto di appello 9 agosto 2012 l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di annullarlo e rinviare l'incarto al Pretore per nuova decisione e, in via subordinata, di accogliere la petizione così come precisato con le conclusioni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Della risposta 24 settembre 2012 con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

considerando

in diritto:

1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (sentenza del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2012; II CCA 26 agosto 2011 inc. 12.2011.40 in RtiD I-2012 37c pag. 959; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; RtiD II-2009, n. 7c pag. 632). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che gran parte dell'appello (da pagina 3 n. 1 a pagina 7 n. 7.1) è costituito dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al Pretore il 1° giugno 2012. Le ampie citazioni tratte da quell'allegato, non essendo al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile, rendono questa parte dell'appello irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Possono quindi di essere esaminate solamente le censure esposte nella parte rimanente dell'atto di appello nella misura in cui risultino avere una valenza autonoma rispetto alla parte irricevibile.

3.L'appellante contesta il giudizio pretorile secondo il quale egli non avrebbe provato di aver messo in mora il creditore. In applicazione dell'art. 108 CO una tale messa in mora sarebbe stata superflua, siccome il convenuto aveva già chiaramente dichiarato "che non si sarebbe assunto alcuna ulteriore opera oggetto della vertenza" (appello pag. 8 n. 7.2). La censura non può essere condivisa. Infatti, gli argomenti addotti dall'appellante, esposti peraltro in modo generico e al limite della ricevibilità (art. 311 cpv. 1 CPC) sulla specifica questione della messa in mora, non permettono di sovvertire le conclusioni del Pretore. Per prima cosa il giudizio pretorile ha infatti correttamente rilevato come gli eventi descritti nel memoriale introduttivo per giustificare tale mancanza di volontà del convenuto risultassero irrilevanti poiché addirittura successivi alla lettera 10 dicembre 2008 (doc. V) con la quale l'attore aveva già esplicitato l'intenzione di chiedere un risarcimento danni in luogo dell'adempimento contrattuale. Nel periodo precedente a tale data il Pretore non ha per contro ravvisato, sulla base delle risultanze istruttorie, alcun elemento che permettesse di rendere superflua una messa in mora del debitore. Il preteso rifiuto di adempiere agli obblighi contrattualmente assunti non poteva, a mente del giudice di prime cure, essere dedotto dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti. Il giudizio regge alla critica. Non può infatti essere seguita la tesi dell'appellante che cerca di dedurre un tale rifiuto dal tenore dello scritto 16 giugno 2008 (doc. T) pretendendo che, esponendo l'elenco dei lavori per i quali si considerava impegnato e promettendone l'esecuzione a sue spese, il convenuto avrebbe "implicitamente detto di non ritenersi obbligato ad eseguire, quindi di non eseguire, ulteriori opere" (appello pag. 8 n. 7.2). Sennonché, oltre a essere arduo il tentativo di evincere un chiaro rifiuto da un simile ragionamento deduttivo e interpretativo volto a far emergere espressioni di volontà non esplicite, la censura non considera che l'oggetto della pretesa e quindi della contestata messa in mora era tutt'altro che definito. Come si evince dalla stessa difficoltà con cui l'attore cerca di identificare gli elementi del preteso accordo, il contenzioso si è riferito a interventi edili rimasti in sostanza indeterminati. Da espressioni quali "obbligo nei miei confronti segnatamente per quanto attiene alla sistemazione del mio piazzale in seguito allo spostamento della strada d'accesso da lui operato" (doc. R, citato a pag. 8 dell'appello) o "sistemazione di detto accesso, come pure il raccordo sulla part. 917" (doc. F, citato a pag. 11 n. 10.1 dell'appello) non è possibile dedurre con sufficiente grado di precisione l'entità del lavoro promesso dall'obbligato. È infatti lo stesso appellante a doverne dare una soggettiva interpretazione, specificando che "queste opere comprendevano eventuali muretti (o cordoli) come pure le opere di pavimentazione (cemento e asfalto) non solo sulla part. __________ RFD __________, ma pure quelle da eseguire sulla part. __________ RFD __________ (leggi sistemazione accesso e raccordo). In altri termini, il signor AO 1 non poteva togliere la vecchia pavimentazione sulla part. __________ RFD __________ senza sostituirla con una nuova (cemento o asfalto). La stessa cosa può valere per i muretti o cordoli, nella misura in cui questi vanno posizionati su nuovo sedime stradale; ovvero perché quelli precedenti sono stati, di conseguenza, eliminati" (appello pag. 11 e 12 n. 10.1). A fronte di tale indeterminatezza sulla reale portata dell'impegno assunto, e quindi sulla concreta esecuzione di specifici lavori edili riferita a precise porzioni del sedime dell'appellante, non può essere rimproverato al Pretore di aver concluso che una messa in mora potesse essere ritenuta superflua. Ciò vale a maggior ragione alla luce del fatto, non contestato, che il convenuto ha comunque eseguito a sue spese alcuni lavori sul fondo in questione, in particolare provvedendo alla costruzione di un muro di confine eseguendo pure le relative opere di scavo e fondazione (come indicato nello scritto 16 giugno 2008, doc. T). In tali circostanze, le dichiarazioni del debitore delle prestazioni in merito al rifiuto di eseguire non meglio precisati lavori di sistemazione del fondo del creditore, non possono pertanto essere qualificate come chiare e univoche (Weber, Berner Kommentar, Band VI, Die Folgen der Nichterfüllung, Art. 97-109 OR, ad art. 108, no. 9 segg.; Wiegand, Basler Kommentar, OR-I, ad art. 108, cfr. 2; Thevenoz, Commentaire Romand, CO I, ad art. 108, cfr. 4).

4.Non è atta a sovvertire la conclusione del Pretore neppure la censura che pretende superflua una messa in mora qualificata poiché, come emergerebbe dalla documentazione fotografica agli atti (doc. Z8), all'epoca il convenuto aveva già "chiuso il suo cantiere" (appello pag. 9 n. 7.4), esprimendo anche con tale comportamento la sua volontà di non eseguire alcuna ulteriore opera. Infatti, oltre ad essere una pura supposizione formulata dall'appellante secondo un suo soggettivo punto di vista, l'allegazione di tale circostanza risulta nuova e come tale inammissibile (art. 317 CPC).

5.In definitiva la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall'attore, per cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sulle considerazioni esposte dall'appellante in merito al fondamento del credito vantato. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 15'410,20 (art. 91 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:                    1.   L’appello 9 agosto 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese della procedura di appello di complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 1’200.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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