Incarto n. 12.2012.124
Lugano 17 dicembre 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.166 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 27 ottobre 2009 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dallo RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 125'564,05 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2006, protestate tasse, spese e ripetibili;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione con protesta di tasse, spese e congrue ripetibili, da fissare in considerazione della temerarietà dell’iniziativa attorea, e che il Pretore ha integralmente respinto con sentenza 29 maggio 2012;
appellante l’attore che con atto di appello 2 luglio 2012 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, di porre la tassa di giustizia di fr. 5'500.- e le spese di fr. 2'615.- a carico del convenuto e condannare quest’ultimo a rifondergli fr. 11'000.- a titolo di ripetibili, protestate tasse, spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre il convenuto con risposta 6 settembre 2012 postula la reiezione del gravame, con seguito di tassa e spese e di condannare l’appellante a rifondergli fr. 6'000.- a titolo di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. In data 6 dicembre 2005 AP 1 ha trasmesso via fax all’avv. AO 1 la bozza del contratto di compravendita dell’intero pacchetto azionario della C__________ alla A__________ (doc. 19). Il contratto è stato firmato il 22 dicembre 2005 da AP 1 quale parte venditrice e il 12 gennaio 2006 dalla parte acquirente (doc. A).
B. Con petizione 27 ottobre 2009 AP 1 ha rimproverato all’avv. AO 1 la mancata verifica degli aspetti fiscali della vendita delle azioni C__________, ciò che avrebbe comportato un asserito maggior onere fiscale di fr. 125'564,05 nell’ambito della sua tassazione personale per l’anno 2005 ritenuto che l’autorità fiscale aveva inserito il provento della vendita delle azioni nei redditi dell’attore considerando l’operazione una cosiddetta liquidazione parziale indiretta - importo che rivendicava al convenuto al quale imputava un errore professionale. In sede di risposta l’avv. AO 1 ha contestato l’esistenza di un contratto di mandato con conseguente inesistenza di una responsabilità contrattuale, fermo restando che le condizioni di quest’ultima, con particolare riferimento al nesso di causalità e al danno, non risultavano dimostrate. Il convenuto ha quindi chiesto di considerare temeraria ai sensi dell’art. 152 CPC/TI l’iniziativa processuale dell’attore. Con la replica e la duplica nonché, al termine dell’istruttoria, in sede di conclusioni scritte, le parti hanno riproposto le loro antitetiche tesi e domande, il convenuto precisando in quest’ultimo allegato l’importo richiesto a titolo di ripetibili maggiorate.
C. Con sentenza 29 maggio 2012 il Pretore ha respinto la petizione ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'500.- e le spese di fr. 2'615.- a carico dell’attore, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 13'000.- a titolo di ripetibili. Il primo giudice ha ritenuto che la semplice trasmissione al convenuto della bozza di contratto di vendita delle azioni non poteva essere considerata una valida proposta per atti concludenti di un mandato volto alla verifica degli aspetti fiscali dell’operazione, tanto più che l’istruttoria aveva permesso di accertare che per dette problematiche, sia per sè stesso che per la società a lui riconducibile, l’attore faceva capo a più fiduciari. Il Pretore ha quindi evidenziato che dalla nota professionale del convenuto per le prestazioni dal 6 dicembre 2005 al 12 gennaio 2006 non era possibile dedurre che egli avesse recepito l’incarico che l’attore sosteneva di aver affidato. Per concludere il Pretore non ha riconosciuto la richiesta di rimborso dei costi di patrocinio avanzata dal convenuto non essendo la stessa sufficientemente documentata ma, alla luce dell’impegno che la causa aveva richiesto, ha fissato le ripetibili applicando la percentuale massima prevista dal Regolamento di riferimento.
D. Con atto di appello 2 luglio 2012 l’attore ha postulato la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione, di porre tassa di giustizia e spese a carico del convenuto e condannare quest’ultimo a rifondergli fr. 11'000.- a titolo di ripetibili. Con risposta all’appello 6 settembre 2012 il convenuto ha chiesto di dichiarare l’appello irricevibile, rispettivamente di respingerlo, con conseguente conferma della sentenza impugnata, nonché di obbligare l’appellante a rifondergli fr. 6'000.- a titolo di ripetibili di seconda sede. Delle argomentazioni delle parti a sostegno delle rispettive domande si dirà nei considerandi che seguono.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; da ultimo II CCA 2 dicembre 2013, inc. n. 12.2012.54, consid. 2 e riferimenti). L’appellante si limita a sostenere che la corretta applicazione degli art. 6 e 395 CO condurrebbe a considerare concluso il contratto di mandato con l’avv. __________ e che ne deriverebbe una responsabilità contrattuale di quest’ultimo. Anche volendo prescindere dai dubbi sulla ricevibilità dell’appello, evidenziati a giusta ragione dalla parte appellata, lo stesso dev’essere comunque respinto per i motivi di cui si dirà nei considerandi che seguono.
3. L’appellante ha contestato l’applicazione dell’art. 3 CO così come esposta dal Pretore nella decisione impugnata ed ha sostenuto che, in applicazione degli art. 6 e 395 CO, nel concreto caso lo scambio reciproco di volontà concordanti non era necessario poiché alla sua proposta, chiaramente espressa mediante l’invio al proprio legale del progetto di contratto di vendita delle azioni, non doveva necessariamente far seguito un’accettazione espressa, bastando invece l’assenza di un rifiuto entro un congruo termine. In realtà l’appellante omette di considerare che il Pretore non ha fondato la soluzione del caso sull’art. 3 CO, ossia sul principio generale dell’offerta che rimane vincolante fino allo scadere del termine fissato per l’accettazione, bensì ha fatto riferimento a detta norma per esporre le esigenze della proposta, per poi osservare sia che la stessa dev’essere sufficientemente precisa, sia che il destinatario deve poter riconoscere in essa la volontà dell’autore di compiere un determinato atto giuridico (v. sentenza impugnata, pag. 3 e 4 all’inizio). In effetti, la descrizione degli elementi oggettivamente essenziali del contratto costituisce il contenuto minimo dell’offerta (v. Morin, CR CO I, 2a ed., Art. 1 CO, N. 81; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, Art. 3 OR, N. 9, 19 e 21; Bucher, BSK OR I, 4a ed., Art. 3 OR, N. 11). Dal canto suo la volontà di concludere deve corrispondere al contenuto del contratto descritto nella proposta (v. Schönenberger/Jäggi, op. cit., Art. 3 OR, N. 48).
4. L’attore ha sostenuto di essersi rivolto al convenuto per ottenere una consulenza rimproverandogli di non aver modificato la bozza del contratto di compravendita delle azioni della C__________ nel senso di prevedere un completo autofinanziamento da parte della società acquirente, ciò alfine di evitare le conseguenze fiscali di una liquidazione parziale indiretta (v. in particolare petizione 27 ottobre 2009, pt. 2, 3 e 6.1). Ora, così argomentando l’attore ha preteso di aver conferito un mandato di consulenza fiscale, che ha appunto quale scopo quello di ridurre il più possibile l’onere fiscale a carico del cliente, ciò che presuppone le necessarie conoscenze in materia (v. Fellmann, Berner Kommentar, Art. 398 OR, N. 421 e 422; II CCA 31 ottobre 2012, inc. n. 12.2011.19, consid. 3.2). Alla luce di quanto precede appare pertanto evidente che il semplice invio al convenuto, che è avvocato e notaio ma non consulente fiscale, né risulta aver mai agito in tale veste a favore dell’attore, della bozza di un contratto di compravendita di azioni, senza indicazione alcuna, non può certo essere considerata un’offerta in vista di un contratto di mandato volto alla verifica delle conseguenze fiscali che lo stesso potrebbe avere. Ciò a maggior ragione, come esposto nel giudizio impugnato e non contestato in questa sede, se si considera che per le pratiche fiscali l’attore faceva capo a fiduciari che erano pure stati coinvolti nella vendita delle azioni della C__________ (v. sentenza impugnata, pag. 5). L’assenza di un’offerta validamente espressa esclude pertanto di principio l’esistenza del preteso contratto, come rettamente concluso dal primo giudice. A titolo abbondanziale giova osservare che il teste __________ R__________, perito fiscale presso l’Ufficio delle persone giuridiche fino al 31 marzo 2006, ha dichiarato che “al momento della vendita non c’erano i presupposti per una liquidazione parziale indiretta poiché la società acquirente aveva sufficiente liquidità per pagare il pacchetto azionario” (v. verbale 13 ottobre 2010, pag. 2 i. f.). Ciò posto risulta ancora meno comprensibile cosa avrebbe in definitiva dovuto intraprendere un eventuale mandatario, senza considerare che l’acquirente aveva particolare premura di firmare il contratto (v. doc. 19).
5. Il gravame non è destinato a miglior sorte se si vuole esaminare la fattispecie nell’ottica dell’art. 6 CO, come auspicato dall’appellante. Quest’ultimo conclude, invero semplicisticamente, ossia senza riferimenti puntuali alla natura particolare del negozio giuridico o alle circostanze, che il contratto si è concluso poiché una sua accettazione non era necessaria. Il citato disposto impone l’applicazione del principio dell’affidamento nei seguenti termini. Da un lato l’offerente deve interpretare il silenzio del destinatario alla luce delle circostanze e chiedersi se l’accettazione appare così naturale da rendere inutile una risposta da parte del secondo (in altri termini il primo deve avere la certezza che il secondo gli indirizzerà una risposta esplicita solo per rifiutare la proposta), d’altro lato il destinatario deve potersi rendere conto che il suo silenzio potrà essere interpretato a buon diritto come l’espressione di un consenso. Risponde peraltro a un’esigenza elementare di giustizia che una persona può essere obbligata dal suo silenzio solo se ha potuto rendersi conto del significato che può essere attribuito a tale suo comportamento. Compete all’offerente che si prevale del perfezionamento del contratto di fornire la prova dell’adempimento di queste condizioni. L’applicazione della norma presuppone ovviamente l’esistenza di una valida offerta per quanto precede si vedano in particolare: Morin, op. cit., art. 6 CO, N. 8 seg.; Bucher, op. cit., Art. 6 OR, N. 3, 5 e 6; Schönenberger/Jäggi, op. cit., Art. 6 OR, N. 43; Fellmann, op. cit., Art. 395 OR, N. 71; W. Yung, Ètudes et Articles, Ginevra 1971, L’acceptation par le silence d’une offre de contracter, pag. 209 seg., in particolare pag. 220, 221, 226 e 227).
Nel presente caso non sono emersi elementi, né come già detto l’appellante ne ha evidenziati, che permettono di considerare che il destinatario della bozza del noto contratto fosse in grado in buona fede di rendersi conto che un suo silenzio poteva essere interpretato come accordo alla conclusione di un contratto di mandato nel senso auspicato dall’attore, e ciò anche a prescindere da quanto esposto al considerando che precede.
6. Pure invano l’appellante tenta di richiamare a suo favore l’art. 395 CO che costituisce, nell’ambito dei rapporti con determinati professionisti, tra i quali certamente gli avvocati, una norma speciale rispetto all’art. 6 CO. E’ sufficiente a questo punto ricordare che anche l’art. 395 CO presuppone l’esistenza di un’offerta sufficientemente determinata (v. Werro, CR CO I, 2a ed., Art. 395 CO, N. 10) e l’esame delle circostanze alla luce del principio dell’affidamento (v. Fellmann, op. cit., Art. 395 OR, N. 62, 71 e 72; Weber, BSK OR I, 4a ed., Art. 395 OR, N. 5). Sull’inesistenza di una valida offerta e sull’applicazione del citato principio vale quanto già esposto ai considerandi che precedono.
7. Da ultimo l’appellante contesta le ripetibili riconosciute al convenuto dal Pretore applicando al valore di causa la percentuale massima prevista dall’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in concreto il 9% (v. sentenza impugnata pag. 7). Nella fissazione delle ripetibili il giudice gode di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art 150; per la giurisprudenza di questa Camera da ultimo sentenza 5 novembre 2013, inc. 12.2012.59, consid. 10). Ne segue che la censura non può essere accolta dato che il primo giudice, come sopra indicato, si è attenuto ai limiti fissati dal citato Regolamento. In ogni modo è indubbio che il patrocinio del convenuto ha richiesto in prima sede un impegno notevole, ciò che risulta dal copioso incarto e che non può essere banalmente ridotto alla partecipazione a 3 udienze (v. appello pt. 7), come rettamente evidenziato dalla parte appellata (v. risposta all’appello pt. 33).
8. In conclusione l’appello, manifestamente infondato nella limitata misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 125'564,05, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. In assenza di una nota sulle spese (art. 105 cpv. 2 CPC, art. 14 cpv. 2 Rtar), le ripetibili a favore della parte appellata sono fissate a fr. 5'000.- in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 11 Rtar, importo che retribuisce adeguatamente il dispendio orario indicato al pt. 34 della risposta (ossia 12 ore). Inoltre, la parte appellata non ha spiegato per quale ragione questa Camera dovrebbe applicare le percentuali massime fissate dal citato Regolamento, il semplice rinvio alle considerazioni esposte dal primo giudice sulle ripetibili non essendo a tal fine sufficiente.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
1. L’appello 2 luglio 2012 di AP 1, __________,
è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 3'000.-, già anticipate, sono poste a carico dell’appellante, il quale verserà alla parte appellata fr. 5’000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- __________ - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).