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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.08.2013 12.2012.117

12 août 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,691 mots·~13 min·3

Résumé

Mandato, mercede di avvocato, onere di contestazione e contenuto della risposta di causa

Texte intégral

Incarto n. 12.2012.117

Lugano 12 agosto 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Meschiari

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.4 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 12 gennaio 2012 da

  AP 1   

contro  

 AO 1   

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 81'685.90, oltre interessi al 5% a partire dall’11 gennaio 2011 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Bellinzona;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, comunicando la sua disponibilità a pagare fr. 41'000.- per mezzo di una cessione di credito;

domanda integralmente respinta dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con decisione del 23 maggio 2012;

appellante l’attore che con atto di appello del 25 giugno 2012 chiede, in via principale, la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione per la somma di fr. 81'685.90, oltre interessi al 5% a partire dall’11 gennaio 2011, protestando tassa, spese e ripetibili di appello e, in via subordinata, chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere parzialmente la petizione per la somma di fr. 41'000.- oltre interessi al 5% a partire dall’11 gennaio 2011, sempre protestando tassa, spese e ripetibili di appello;

mentre il convenuto non ha presentato una risposta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto

                                  A.   Il 14 settembre 2006 AO 1 ha conferito mandato di rappresentanza all’avv. AP 1 (doc. A) in diverse pratiche fiscali ed esecutive. Il legale ha comunicato al cliente il 31 marzo 2011 di revocare l’incarico, per la mancanza della necessaria fiducia dovuta al mancato pagamento dello scoperto per onorari e spese (doc. B). Il 4 agosto 2011 l’avv. AP 1 ha fatto spiccare a AO 1 il PE no. __________ dell’UE di Bellinzona (doc. H), per la somma di fr. 81'685.90, rappresentante il saldo scoperto delle diverse fatture da lui emesse. Nell’ambito della procedura di conciliazione (CM. 2011.140), il legale ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare il pagamento di fr. 41'000.- a tacitazione di ogni pretesa, a condizione che ciò avvenisse entro 10 giorni, proposta non accettata da AO 1, il quale proponeva di pagare fr. 41'000.- “non appena mi sarà possibile”. Il segretario assessore, constatata la mancata conciliazione, ha rilasciato all’avvocato l’autorizzazione ad agire il 18 novembre 2011.

                                  B.   L’avv. AP 1 ha convenuto in causa davanti al Pretore di Bellinzona AO 1 con petizione del 12 gennaio 2012, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 81'685.90 oltre interessi al 5% a partire dall’11 gennaio 2011, e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Bellinzona. Nella risposta del 5 marzo 2012, presentata personalmente, il convenuto ha spiegato che si opponeva al pagamento dell’importo chiesto dall’attore per diversi motivi: “l’avv. AP 1 non mi ha mai ascoltato e non ho mai potuto spiegargli la verità e ha sempre fatto tutto in base alle sue teorie causando notevoli disastri”, “visto che l’avv. AP 1 mi ha sempre dato degli apprendisti trovo che le note d’onorario sono troppo elevate”, “anche se sono state perse tutte le cause ho già pagato all’avv. AP 1 fr. 56'552.45”e infine “ho comunicato all’avv. AP 1 che poteva incassare i fr. 41'000.- direttamente dalla signora __________ che mi debita ancora oltre fr. 50'000.- degli affitti del palazzo di __________”.

                                         Alla discussione del 25 aprile 2012 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni e, non essendovi istruttoria da eseguire, hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale.

                                  C.   Statuendo il 23 maggio 2012, il Pretore aggiunto ha respinto integralmente la petizione, mettendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'100.- a carico dell’attore, tenuto inoltre a rifondere alla controparte fr. 150.- per indennità di inconvenienza.

                                  D.   Con appello del 25 giugno 2012 l’avv. AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di tassa, spese e ripetibili di appello. In via subordinata chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere parzialmente la petizione per la somma di fr. 41'000.-, oltre interessi al 5% a partire dall’11 gennaio 2011, sempre protestando tassa, spese e ripetibili di appello. L’appellato non ha presentato una risposta all’appello, avendo rinunciato a ritirare il plico raccomandato spedito dalla Cancelleria di questa Camera.

e considerando

in diritto

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011; la procedura di appello è pertanto retta dal CPC. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la sentenza impugnata è senz’altro una decisione finale di prima istanza in una procedura ordinaria con valore di fr. 81'685.90. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato, entro il termine di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appello del 25 giugno 2012 è dunque tempestivo.

                                   2.   L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è inammissibile (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1.). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Una critica generale della sentenza di primo grado, con parole come “vuota”, “inutile” e “scandalosa”, non è sufficiente per la motivazione dell’appello, in quanto la critica alla sentenza di prima istanza deve essere chiara (Sterchi Martin H., Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, pag. 2895 ad art. 311 ZPO).

                                   3.   Il Pretore aggiunto ha respinto la petizione dopo aver accertato che l’avvocato attore aveva prodotto agli atti solo le fatture relative al dettaglio delle prestazioni svolte nel periodo 2007-2011, le ore prestate da ogni componente del suo studio legale con la relativa tariffa applicata e le spese (plico doc. C e E), una scheda contabile (doc. D), un plico di richiami di pagamento (doc. F) e una comunicazione di posta elettronica inviata alla figlia del cliente (doc. G), ciò che non era sufficiente per provare l’adeguatezza tra l’onorario preteso e le prestazioni fornite al cliente, in assenza di altre prove. Inoltre, prosegue il primo giudice, i termini della transazione discussa nel corso della procedura di conciliazione non potevano essere utilizzati nella causa di merito. In definitiva, quindi, il Pretore aggiunto ha ritenuto non provate le pretese di onorario dell’avvocato attore e ha posto a suo carico la tassa di giustizia di fr. 1'000.-, le spese di fr. 100.- e un’indennità di inconvenienza di fr. 150.- in favore del convenuto, non rappresentato da un legale.

                                   4.   Nella fattispecie l’appellante ripropone la cronistoria della procedura giudiziaria, riprendendo in breve la petizione e, dopo aver riassunto la decisione del Pretore aggiunto, afferma che le contestazioni sollevate nella risposta di causa non sono conformi a quanto prescritto dall’art. 222 CPC, per mancanza di precisione nella contestazione. In particolare, afferma l’attore, il convenuto non ha contestato il metodo di fatturazione, né le prestazioni eseguite e la condotta diligente del mandato. In simili circostanze, l’attore non aveva altre prove da proporre oltre a quanto già versato agli atti. Il convenuto aveva poi, prosegue l’appellante, riconosciuto di dover almeno fr. 41'000.-, avendo proposto di incassare tale somma direttamente presso una sua creditrice, e tale riconoscimento di debito era di per sé “titolo per condannare l’appellato al versamento dell’importo ivi indicato”. L’appello non contiene tuttavia alcuna critica esplicita all’operato del Pretore aggiunto, né per l’accertamento dei fatti, né per l’applicazione del diritto. La Camera può pertanto entrare nel merito dell’appello solo nella misura in cui l’appellante muove precise critiche alla decisione impugnata.

                                   5.   Giusta l’art. 8 CC, l’avvocato che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito mandato – in concreto pacifica – nonché la congruità della sua pretesa (II CCA 5 aprile 2011 inc. n. 12.2008.171 e 30 gennaio 2007 inc. n. 12.2005.217 in: RtiD II-2007 42c pag. 736). Egli deve inoltre pure dimostrare il corretto adempimento del mandato, segnatamente che la prestazione fornita corrisponde a quanto effettivamente pattuito. Ne va diversamente allorquando il mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in atto un comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente accettato la prestazione siccome conforme. In tal caso l'onere della prova è rovesciato e spetta al mandante dimostrare che il contratto non è stato adempiuto correttamente. Non modifica per contro questo assunto il fatto che il mandante, quale profano, non sia in grado di valutare la qualità della prestazione. Di conseguenza, se non manifesta opposizione alla conduzione processuale del suo avvocato – a condizione però che ne sia tenuto al corrente e sia debitamente informato – o addirittura dichiara il proprio consenso alle bozze di allegato sottopostegli, il mandante non può rovesciare sul mandatario l'onere della prova, bensì deve dimostrare lui stesso il carente adempimento del contratto se non intende pagare (integralmente) l'onorario (Fellmann, Berner Kommentar, ni. 488-492 e 494 ad art. 394 CO).

                                         Per quanto è invece della congruità della pretesa, l'avvocato è in particolare tenuto a provare che l’onorario rivendicato corrisponde alle modalità di computo concordate, è conforme alla regolamentazione cantonale applicabile, è giustificato in base all’uso, oppure ancora è oggettivamente proporzionato in base alle circostanze. Pacifico il carattere oneroso delle prestazioni in esame, eseguite a titolo professionale (art. 394 cpv. 3 CO; DTF 135 III 259, consid. 2.1.), si tratta di stabilire quali siano i criteri determinanti per la loro remunerazione. Gli onorari dovuti al mandatario sono in primo luogo quelli concordati per convenzione dalle parti. In considerazione della missione particolare conferita agli avvocati in quanto ausiliari della giustizia, la giurisprudenza ha riconosciuto al diritto cantonale la facoltà di regolamentarne la remunerazione. In assenza di un accordo o di una regola cantonale, l’ammontare degli onorari deve essere stabilito in base all’uso. Se non vi è alcun uso comune, il giudice fissa la remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, fermo restando che essa deve essere oggettivamente proporzionata ai servizi resi (DTF 135 III 259, consid. 2.2.).

                                   6.   Nel suo appello l’attore sostiene che la risposta del 5 marzo 2012 non conteneva valide contestazioni della petizione e che pertanto quanto da lui addotto doveva essere ritenuto ammesso. Nella risposta il convenuto aveva dichiarato di opporsi al pagamento di quanto preteso dall’avvocato con i seguenti motivi: “l’avv. AP 1 non mi ha mai ascoltato e non ho mai potuto spiegargli la verità e ha sempre fatto tutto in base alle sue teorie causando notevoli disastri”, “visto che l’avv. AP 1 mi ha sempre dato degli apprendisti trovo che le note d’onorario sono troppo elevate”, “anche se sono state perse tutte le cause ho già pagato all’avv. AP 1 fr. 56'552.45”e infine “ho comunicato all’avv. AP 1 che poteva incassare i fr. 41'000.- direttamente dalla signora __________ che mi debita ancora oltre fr. 50'000.- degli affitti del palazzo di __________”. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che l’attore non aveva provato con i documenti versati agli atti (in particolare plichi doc. C, D e E) la congruità delle sue prestazioni e il loro valore.

                               6.1.   Giusta l’art. 222 cpv. 2 CPC, applicabile in concreto, il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta. Una contestazione globale o generica non è di principio sufficiente e chi contesta una pretesa deve spiegare le proprie obiezioni in modo da permettere all’attore di capire quali fatti sono contestati e di fornire le prove delle quali porta l’onere (Trezzini in Cocchi / Trezzini / Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 993 ad art. 222; Chaix, L’apport des faits au procès, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, pag. 128). È di principio sufficiente una contestazione chiara su un fatto preciso (Tappy in: CPC – Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 222). Nella fattispecie l’attore, gravato dall’onere della prova in una procedura retta dal principio attitatorio, ha indicato in modo particolareggiato nella petizione di causa le proprie pretese, producendo agli atti la procura (doc. A), la revoca del contratto (doc. B) e le fatture dettagliate di cui chiedeva il pagamento (plichi doc. C, D, E e F), comprensive delle distinte delle prestazioni fornite e dei nomi dei collaboratori dello studio legale che le avevano eseguite. In tali circostanze, il convenuto non poteva limitarsi alle generiche contestazioni della sua risposta, ma doveva fornire indicazioni concrete e la propria descrizione dei fatti (sentenza del Tribunale federale 4A_629/2009 del 10 agosto 2010 in SJ 2011 I pag. 12).  

                               6.2.   Ne deriva che nel caso concreto i fatti addotti nella petizione devono essere considerati come non controversi e ammessi, in mancanza di contestazioni sufficientemente concrete e precise nella risposta. L’attore non doveva quindi provare le proprie pretese (art. 150 cpv. 1 CPC), contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto. In tali circostanze l’appello va accolto e la decisione del primo giudice riformata di conseguenza.

                                   7.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) in entrambe le sedi. Non si attribuiscono ripetibili all’appellante, l’appellato non avendo presentato una risposta all’appello. Nella commisurazione delle spese processuali di seconda istanza si tiene conto del valore di fr. 81'685.90 e dei criteri previsti dagli art. 2 e 13 LTG, ritenuto che la tassa di giustizia fissata dal Pretore aggiunto si situa al disotto del minimo previsto dalla Legge sulla tariffa giudiziaria e non vincola pertanto questa Camera. L’accoglimento dell’appello comporta la modifica anche del dispositivo pretorile sulle spese processuali, nel senso che esse vanno poste a carico del convenuto. L’appellante non ha tuttavia indicato quale cifra auspica a titolo di indennità ripetibile e in mancanza di valide conclusioni non si può pertanto entrare nel merito della sua domanda (art. 105 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

                                   1.   L’appello 25 giugno 2012 dell’avv. AP 1 è parzialmente accolto nella misura in cui è ricevibile. La decisione 23 maggio 2012 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa OR.2012.4 è così riformata:

                                         1.   La petizione è accolta. Di conseguenza AO 1 è condannato a versare all’avv. AP 1 l’importo di CHF 81'685.90 oltre spese esecutive e interessi al 5% dall’11 gennaio 2011.

                                         2.   È rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da AO 1 al PE no. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona.

                                         3.   La tassa di giustizia in fr. 1'000.- e le spese di fr. 100.- sono poste a carico di AO 1.

                                   2.   Gli oneri processuali inerenti l’appello, in complessivi fr. 1'000.-, già anticipati dall’appellante, sono posti a carico di AO 1. Non si attribuiscono ripetibili di appello.

                                   3.   Notificazione:

-      -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).

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