Incarto n. 12.2012.107
Lugano 24 luglio 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.132 (azione di convalida del sequestro) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 13 ottobre 2003 da
AP 1 all’epoca patrocinato dallo studio legale __________
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 1
che il Pretore, con decreto 15 maggio 2012, ha stralciato dai ruoli per mancato versamento, nei termini, dell’anticipo per tasse e spese di giudizio;
appellante l’attore personalmente, il quale con atto di appello 14 giugno 2012 chiede che la contestata decisione “sia reintegrata”;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto ed in diritto:
che con petizione 13 ottobre 2003 AP 1, rappresentato dall’avv. __________ dello studio legale __________, ha convenuto in giudizio PI 1 con un’azione in convalida del sequestro per far accertare l’obbligo di quest’ultimo a versargli il controvalore complessivo per la realizzazione di una strada privata di accesso, per ottenerne la condanna al pagamento di una somma indeterminata, ma al minimo di fr. 180'000.-, per far accertare l’obbligo del convenuto di far edificare a sue spese un muro di sostegno sulla part. __________ RFD __________ e ottenerne la condanna a far edificare il citato muro di sostegno;
che in corso di istruttoria il Pretore ha invitato con ordinanza 28 febbraio 2012 l’attore a versare un anticipo per tasse e spese giudiziarie di fr. 4'000.- (seconda rata) nel termine di trenta giorni, con la precisazione che il mancato pagamento avrebbe comportato lo stralcio della causa;
che con decisione 15 maggio 2012 il Pretore, preso atto che la seconda rata non era stata versata tempestivamente, ha stralciato la procedura dai ruoli;
che con lettera 14 giugno 2012 l’attore, agendo personalmente, dichiara di presentare ricorso e chiede che la decisione impugnata sia “reintegrata”;
che l’atto non è stato notificato alla controparte per la risposta;
che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale vigente;
che, di conseguenza, la procedura in questione essendo stata avviata con petizione 13 ottobre 2003, alla stessa rimane applicabile il CPC-TI (art. 404 CPC);
che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce poi che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC è applicabile a ogni decisione emanata dopo il 1° gennaio 2011 (DTF 137 III 424 consid. 2.3.2);
che il decreto di stralcio è una decisione che mette fine alla lite e che può quindi essere impugnata con appello, il valore di causa essendo superiore in concreto a fr. 10'000.- (almeno fr. 180'000.- secondo la petizione);
che tuttavia nell’ambito dell’appello viene valutata la correttezza del decreto di stralcio secondo le norme del CPC-TI, applicabile alla procedura di prima istanza fino alla sua conclusione;
che un appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nel suo appello l’attore afferma di inoltrare ricorso contro la decisione di stralcio, sostiene di non aver mai ricevuto dal proprio patrocinatore “notizie chiare dell’andamento della procedura” e chiede che “la stessa sia reintegrata”, senza indicare per quale motivo la decisione di stralcio sarebbe errata e dovrebbe pertanto essere riformata;
che pertanto l’appello, non motivato, si rivela irricevibile;
che a ogni modo l’appello sarebbe stato infondato anche se fosse stato ricevibile;
che il termine per il pagamento dell’anticipo (seconda rata) è pacificamente scaduto infruttuoso nell’aprile 2012;
che nei procedimenti condotti secondo le norme di procedura civile cantonale si applica la tariffa previgente (art. 33 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010) e che di conseguenza al caso concreto rimane applicabile la Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965, il cui art. 12 prevedeva lo stralcio dal ruolo della petizione “se l’anticipazione non è fornita nel termine fissato”;
che l’attore, patrocinato da un legale, era stato reso attento alle conseguenze del mancato pagamento dell’anticipo delle spese con la comminatoria in calce alla richiesta di anticipo;
che il giudice esamina d’ufficio il rispetto del termine per il versamento dell’anticipo nell’ambito della verifica dei presupposti processuali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 147);
che dopo aver constatato la scadenza infruttuosa del termine per il versamento dell’anticipo, il primo giudice doveva pertanto procedere allo stralcio della petizione dai ruoli, come previsto dall’art. 12 LTG 1965 (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 147);
che lo stralcio della petizione era pertanto corretto in base alle norme procedurali ticinesi applicabili (sentenza II CCA del 10 ottobre 2011 inc. 12.2011.147);
che l’appello può dunque essere deciso senza che sia necessario notificare il rimedio alla controparte per osservazioni, stante la manifesta sua infondatezza, quand’anche fosse stato ricevibile (art. 312 cpv. 1 CPC);
che le spese processuali sono poste a carico dell’appellante, soccombente, senza attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato per la risposta;
per questi motivi,
vista per le spese la LTG,
decide:
1. L’appello 14 giugno 2012 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di appello in complessivi fr. 200.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).