Incarto n. 12.2011.78
Lugano 6 maggio 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 18 aprile 2011 (tassa di giustizia in procedura di conciliazione) di
RE 1 rappr. dall’ RA 1
contro
la decisione 6 aprile 2011 della Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa inc. n. CM.2011.41, con la quale ha stralciato la procedura dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia di fr. 600.e le spese a carico dell’istante, nella procedura di conciliazione promossa nei confronti di
CO 1 CO 2 tutti rappr. da RA 2
rilevato: che con istanza di conciliazione 4 febbraio 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di fr. 35'000.- oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2010, a risarcimento di difetti di un immobile da lei acquistato;
che la Segretaria assessora ha convocato l’8 febbraio 2011 le parti a comparire il giorno di lunedì 14 marzo 2011 alle ore 15.45 per l’udienza di conciliazione;
che con decisione 9 febbraio 2011 la Segretaria assessora ha invitato l’istante a versare entro 20 giorni l’importo di fr. 1'000.- quale anticipo delle spese giudiziarie, importo versato tempestivamente;
che su richiesta dei convenuti, accettata dall’istante, la conciliatrice ha rinviato l’udienza di conciliazione al 18 aprile 2011;
che con scritto 1° aprile 2011, controfirmato dal legale dei convenuti, l’istante ha chiesto alla conciliatrice di stralciare la procedura di conciliazione, divenuta “inutile” in seguito a un accordo intervenuto tra le parti;
che con decisione 6 aprile 2011 la Segretaria assessora ha annullato l’udienza di conciliazione, ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 600.- a carico dell’istante;
che con reclamo 18 aprile 2011 l’istante insorge contro la precitata decisione, postulando che l’anticipo richiesto sia ridotto o annullato;
che la controparte ha comunicato il 22 aprile 2011 di non essere interessata alla procedura;
che l’istanza di conciliazione è stata introdotta il 4 febbraio 2011, sicché alla stessa è applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011 (art. 404 CPC);
che il giudice statuisce sulle spese giudiziarie nella decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) e le fissa e ripartisce d’ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC);
che le decisioni in materia di spese sono impugnabili a titolo indipendente solo con reclamo (art. 110 CPC), da proporre, trattandosi di una decisione finale, nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2a ed., n. 2481 e 2482), potendosi censurare l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);
che le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza – che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) – secondo cui la tassa non può essere sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli;
che nei limiti dei menzionati principi l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere (sentenza della terza Camera civile del Tribunale d’appello del 14 febbraio 2011, inc. 13.2011.3);
che in Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011 la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);
che, per la procedura di conciliazione, dando seguito ai dettami degli art. 95 segg. CPC, l’art. 5 LTG prevede degli esborsi forfettari, stabiliti in modo scalare per differenti fasce di valore di causa;
che per valori litigiosi da fr. 30'000.- a fr. 100’000.- è prevista una tassa tra fr. 500.e fr. 3'000.-;
che la Segretaria assessora, a fronte di un valore litigioso di fr. 35'000.- ha fissato la tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 600.-, importo che rientra nella forchetta prevista dalla tariffa;
che a mente della reclamante tale importo è sproporzionato, tenuto anche conto del fatto che l’autorità di conciliazione ha sì avuto qualche spesa, ma non ha dovuto neppure tenere l’udienza di conciliazione, le parti essendosi accordate prima che essa avesse luogo;
che secondo la reclamante la decisione di stralcio avrebbe dovuto motivare per quale motivo l’importo prelevato non era sproporzionato, riferendosi a dottrina recente (Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, pag. 391);
che infine la reclamante si chiede se l’eventuale tassa di giustizia non dovesse essere suddivisa tra le parti, visto che il ritiro dell’istanza è stato effettuato congiuntamente da entrambe le parti;
che in definitiva la reclamante chiede che l’autorità di seconda istanza riformi il dispositivo n. 3 “riducendo o, se lo ritiene, anche annullando” l’importo stabilito dalla conciliatrice;
che ci si potrebbe invero interrogare se un reclamo formulato in tal sorta, senza domande di giudizio precise, sia ricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2a ed., n. 2504, 2370 e 2377);
che a ogni modo il reclamo risulta manifestamente infondato, e può essere evaso senza notifica alla controparte (art. 322 cpv. 1 CPC), sicché il quesito può rimanere indeciso;
che il rispetto del principio della copertura dei costi non è controverso (peraltro in Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia tra il 35% nel 2008 e il 24% nel 2009: cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6361 sulla revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, dell’11 maggio 2010);
che, diversamente da quanto ritenuto dalla reclamante, gli esborsi forfettari comprendono tutte le prestazioni giudiziarie e, segnatamente, i costi delle strutture giudiziarie sicché, nella misura in cui ella tien conto solo delle spese legate alle notificazioni e alle sportule di cancelleria, il reclamo si rivela infondato;
che, limitando la tassa di giustizia ai soli costi vivi come sembra richiedere la reclamante, si andrebbe quindi contro la volontà del legislatore, senza contare che si rischierebbe di svilire l’istituto della conciliazione dove il rischio di dover in ultima analisi sopportare i costi può costituire un incentivo a trovare un accomodamento bonale (Rüegg, Basler Kommentar, 2010, n. 2 ad art. 95 CPC);
che nella fattispecie la vertenza in oggetto non rientra tra quelle esenti da spese processuali (art. 113 cpv. 2 CPC);
che l’importo di fr. 600.corrisponde in sostanza al minimo della tariffa aumentato delle spese, sicché rientra nei limiti stabiliti dal legislatore e non costituisce una somma esorbitante né tale da configurare gli estremi dell’eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento da parte della Segretaria assessora;
che nella misura in cui stabilisce importi conformi alla tariffa l’autorità giudicante non ha necessità di motivare la propria decisione, obbligo che si imporrebbe, per contro, qualora si scostasse dalle norme legali in vigore;
che la LTG concede invero all’autorità di conciliazione la possibilità di rinunciare al prelievo di tasse e spese (art. 5 cpv. 3 LTG), senza che tale facoltà costituisca un obbligo;
che, per i motivi che precedono, il reclamo è respinto, la decisione impugnata essendo conforme alla legge;
che, per quanto riguarda le spese della presente procedura, la LTG non prevede l’esenzione dal prelievo di oneri processuali per il reclamo dell’art. 110 CPC, né un’eccezione si impone nel caso concreto;
che appare giustificato applicare la tassa minima prevista dall’art. 14 LTG, che prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, alla quale vanno aggiunte le spese (costituzione incarto, spese postali);
per i quali motivi
decide: 1. Il reclamo 18 aprile 2011 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 150.- (tassa di giustizia di fr. 100.- e spese di fr. 50.-) sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.