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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.04.2011 12.2011.70

19 avril 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,640 mots·~8 min·2

Résumé

Contratto di lavoro, carenza di legittimazione attiva di associazione di categoria che non è cessionaria del credito vantato dall'ex dipendente le cui pretese sono fatte valere in causa, appello manifestamente infondato

Texte intégral

Incarto n. 12.2011.70

Lugano 19 aprile 2011/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.1085 (procedura speciale per contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 16 luglio 2010 da

AP 1  

  contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 1  

chiedente l’accertamento dell’abusività della disdetta notificata il 9 novembre 2009 a __________ e la sua reintegrazione nel posto di lavoro con le stesse mansioni, in via subordinata l’accertamento della disdetta e la condanna al versamento di fr. 30'000.-;

domanda alla quale la convenuta si è opposta e che il Pretore ha respinto per difetto di legittimazione attiva con sentenza 23 marzo 2011;

appellante l’istante, la quale con atto 11 aprile 2011 chiede che in riforma del giudizio impugnato sia ammessa la sua legittimazione attiva, e in via subordinata postula l’annullamento del dispositivo che la condanna a versare alla convenuta un’indennità per ripetibili di fr. 1'200.-;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che il 16 maggio 2010 __________ ha ceduto a J__________ le “pretese derivanti da contratto di lavoro e precisamente da licenziamento abusivo” da lui vantate nei confronti della sua ex datrice di lavoro, AO 1, per un valore di fr. 30'000.- (doc. A);

                                         che il 16 luglio 2010 l’associazione __________ rappresentata dall’avv. D__________, sua consulente giuridica, ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1 chiedendo l’accertamento dell’abusività della disdetta notificata il 9 novembre 2009 a __________ e la sua reintegrazione nel posto di lavoro con le stesse mansioni, in via subordinata l’accertamento della disdetta e la condanna al versamento di fr. 30'000.-;

                                         che all’udienza di discussione del 7 settembre 2010 la convenuta si è opposta alla domanda e ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, il credito vantato nei suoi confronti, per altro da essa contestato, essendo stato ceduto dall’ex dipendente a J__________, segretario dell’associazione istante, e non a quest’ultima, contestando inoltre la rappresentanza processuale;

                                         che con ordinanza 18 novembre 2010 il Pretore ha deciso di esaminare preliminarmente le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di carenza del presupposto processuale e ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per presentare conclusioni su tali temi;

                                         che l’istante ha chiesto la reiezione delle eccezioni, con protesta di spese e ripetibili, ribadendo di essere cessionaria del credito e di poter rappresentare sé medesima nella procedura tramite il proprio segretario J__________;

                                         che la convenuta ha mantenuto le proprie eccezioni, osservando che il contestato credito del suo ex dipendente è stato ceduto a J__________ e non all’associazione istante, e che a ogni modo la cessione non sarebbe valida, poiché allestita solo a scopo di incasso e quindi in vista di eludere le norme sulla rappresentanze processuale;

                                         che con decisione 23 marzo 2011 il Pretore ha respinto l’istanza per difetto di legittimazione attiva, dopo aver accertato che l’ex dipendente della convenuta aveva ceduto il proprio credito a J__________ e non all’associazione istante, e ha posto a carico dell’istante un’indennità di fr. 1'200.- a titolo di ripetibili da versare alla convenuta;

                                         che con appello dell’11 aprile 2011 l’associazione istante chiede che in riforma del giudizio impugnato sia ammessa la sua legittimazione attiva, e in via subordinata postula l’annullamento del dispositivo che la condanna a versare alla convenuta un’indennità per ripetibili di fr. 1'200.-;

                                         che l’atto non è stato notificato alla controparte;

                                         che all’impugnativa è applicabile il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), la decisione impugnata essendo stata comunicata il 23 marzo 2011 (art. 405 cpv. 1 CPC);

                                         che l’appello è ricevibile, il valore di causa essendo di fr. 30'000.- (art. 308 CPC);

                                         che l’appellante ribadisce la validità della cessione di credito in base alla quale procede in causa e rimprovera al Pretore di aver male interpretato i rapporti esistenti tra l’associazione e il cessionario, suo segretario e abilitato a rappresentare sé stesso e l’associazione, di cui è membro fondatore con diritto di firma, rilevando che il cessionario era intervenuto in prima persona in udienza, come risulta dai verbali;

                                         che la legittimazione attiva, ossia la qualità di una parte di far valere in causa un determinato diritto, non rappresenta un presupposto di natura processuale ma di diritto sostanziale, che il giudice verifica d'ufficio sulla base dei fatti allegati dalle parti e da lui accertati (DTF 125 III 82, consid. 1, 123 III 60, consid. 3a; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 2e3e N. 147, ad art. 97 m. 1 e 2, ad art. 181 N. 641 e 642);

                                         che per una pretesa derivante da contratto di lavoro, legittimato a pretendere il pagamento delle pretese salariali che ne derivano è il lavoratore, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di cedere il suo credito nelle forme previste dall'art. 165 CO, ossia in forma scritta;

                                         che nella fattispecie l’appellante procede in causa sulla base di una cessione di credito sottoscritta il 16 maggio 2010 da un ex dipendente della convenuta in favore di J__________, segretario dell’associazione istante (doc. A);

                                         che l’istanza 16 luglio 2010 è stata presentata dall’associazione AP 1, rappresentata dall’avv. D__________, sua consulente giuridica (act. I);

                                         che benché a quel momento l’avv. Daniela Colloca non fosse abilitata alla rappresentanza processuale, essendo stata iscritta all’albo degli avvocati degli Stati membri dell’UE o dell’AELS solo il 5 agosto 2010 (Foglio ufficiale del 6 agosto 2010 no 62), lo era pacificamente all’udienza di discussione del 7 settembre 2010, alla quale è anche comparso in rappresentanza dell’associazione il segretario J__________, autorizzato con procura 25 gennaio 2010 conformemente agli statuti dell’associazione (doc. Z, statuti art. 8);

                                         che ancora in quell’occasione l’associazione ha indicato di essere titolare della pretesa da essa fatta valere in causa come “cessionaria del credito” asserendo inoltre di essere validamente rappresentata sia dall’avv. D__________ sia dal suo segretario regionale J__________, ribadendo nelle conclusioni 22 novembre 2010 di aver “acquistato il credito” dell’ex dipendente della convenuta;

                                         che il cessionario della pretesa fatta valere in giudizio è tuttavia la persona fisica J__________ e non l’associazione istante, alla quale difetta la legittimazione attiva (RtiD II-2004 pag. 507);

                                         che nel proprio appello l’istante adduce che il cessionario era presente all’udienza e la rappresentava, ma non si avvede che l’autorizzazione rilasciata al proprio segretario regionale per rappresentarla in Pretura (doc. Z) non può supplire il fatto che essa non è la cessionaria del credito e non può dunque farlo valere in giudizio in proprio nome (cfr. istanza 16 luglio 2010);

                                         che per quel che concerne l’indennità per ripetibili di fr. 1'200.- attribuita dal Pretore alla convenuta, l’appellante ne chiede l’annullamento, ritenendo tale importo spropositato per un’associazione non profit che difende “tutti i cittadini che non possono pagarsi le parcelle degli avvocati” mentre la convenuta è una “potenza economica con una assicurazione protezione giuridica obbligatoria”;

                                         che all’associazione appellante non può essere riconosciuto alcun trattamento di favore, l’accesso ai tribunali essendo garantito alle persone fisiche indigenti, poste che ne siano date le condizioni, dall’istituto dell’assistenza giudiziaria;

                                         che per una pretesa di fr. 30'000.- in una procedura speciale di lavoro il regolamento sulle ripetibili (art. 11 cpv. 2 lett. B) prevede una tariffa dal 2% al 14% del valore di causa, vale a dire un importo variabile tra un minimo di fr. 600.- e un massimo di fr. 4'200.-, secondo l’apprezzamento del Pretore;

                                         che attribuendo un importo di fr. 1'200.- il Pretore ha adeguatamente considerato le circostanze del caso concreto, segnatamente la partecipazione del patrocinatore della convenuta a un’udienza di inconsueto spessore e verosimilmente assai lunga (verbale di 13 pagine) e la redazione di un memoriale scritto particolareggiato di 8 pagine e delle conclusioni sulle eccezioni;

                                         che non vi è dunque motivo per modificare il dispositivo sull’indennità ripetibile;

                                         che l’appello, manifestamente infondato, può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

                                         che trattandosi di pretese fondate su un contratto di lavoro non si prelevano tasse di giustizia né spese (art. 114 lett. c CPC), mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato;

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   L’appello 11 aprile 2011 di CO.DI.CI Centro per i diritti del cittadino è respinto. La decisione 23 marzo 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è confermata.

                                   2.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                          Il segretario

Rimedi giuridici

 Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

 notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze

 in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che

 pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

 conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per

 una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

 concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o

 incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

 comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

 dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

 sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

 ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.

 119 LTF).

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