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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2013 12.2011.69

21 février 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,622 mots·~8 min·3

Résumé

Diritto di essere sentito - carenza di motivazione - annullamento sentenza

Texte intégral

Incarto n. 12.2011.69

Lugano 21 febbraio 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.528 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 20 agosto 2004 da

AP 1 rappr. da RA 1  

contro  

 AO 1  AO 2 tutti rappr. da RA 2  

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 871'600.- oltre interessi;

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 28 febbraio / 10 marzo 2011 ha respinto;

appellante l'attore con atto di appello 11 aprile 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 470'545.- oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con osservazioni 30 maggio 2011 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con la petizione in rassegna, avversata dalle rispettive controparti, l’arch. AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AO 1 e AO 2 per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di fr. 871'600.- oltre interessi: egli, rimproverando a questi ultimi la violazione del contratto di società semplice (e meglio del loro impegno a fornire i necessari finanziamenti) venuto in essere tra loro avente per oggetto la realizzazione di un complesso immobiliare a __________ tramite la società S__________ SA, ha preteso (p. 11) da una parte il risarcimento del danno subito, pari al saldo dell’onorario per le opere di progettazione da lui già eseguite ed al mancato utile per quelle ancora da eseguire (fr. 721'600.- = fr. 1'356'600.- onorario totale previsto ./. fr. 485'000.- acconti già incassati ./. fr. 150'000.- oggetto di una precedente causa non ancora terminata), e dall’altra il rimborso di quanto aveva dovuto pagare alla Banca __________ a copertura di una linea di credito in conto corrente di fr. 400'000.- concessa a favore di S__________ SA, che era stata garantita da una cambiale di pari importo firmata dalla società e avallata, tra gli altri, da lui e dai convenuti (fr. 150'000.-), rinunciando per il momento a far valere l’eventuale perdita di utile derivante dall’operazione immobiliare; con la replica (p. 13) egli ha quindi ribadito il buon fondamento della sua domanda condannatoria, fondata su quelle due pretese, sia pure riportando importi parzialmente errati (fr. 1'356'000.- e fr. 485'500.- anziché fr. 1'356'600.- fr. 485'000.-) e commettendo un errore di calcolo (già la prima pretesa, senza la seconda, che pure andava a suo dire aggiunta, era in effetti stata indicata essere di fr. 871'600.-);

                                         che in sede conclusionale (p. 3 e 17 segg.) l’attore ha nuovamente confermato le sue richieste di giudizio, evidenziando come il suo danno fosse addirittura maggiore, ritenuto che oltre al saldo dell’onorario per le opere di progettazione da lui già eseguite (fr. 206'545.- = fr. 589'045.- onorario già maturato ./. fr. 382'500.- acconti già incassati), al mancato utile per quelle ancora da eseguire (fr. 767'555.- = fr. 1'356'600.- onorario totale previsto ./. fr. 589'045.- onorario già maturato) e al rimborso della cambiale da lui avallata (fr. 150'000.-), gli poteva pure essere risarcita la perdita di utile dall’operazione immobiliare (fr. 640'000.-);

                                         che il Pretore, con la decisione qui impugnata, ha respinto la petizione, ritenendo infondata la richiesta di risarcimento del danno di fr. 871'600.- più interessi asseritamente subito dall’attore, e meglio quello relativo al saldo dell’onorario per le opere di progettazione da lui già eseguite ed al mancato utile per quelle ancora da eseguire (fr. 1'356'600.- onorario totale previsto ./. fr. 485'000.- acconti già incassati);

                                         che con l’appello che qui ci occupa, avversato dai convenuti, l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 470'545.- oltre interessi: oltre a censurare la motivazione che aveva indotto il giudice di prime cure a disattendere la richiesta di risarcimento del danno pari al saldo dell’onorario per le opere di progettazione da lui già eseguite ed al mancato utile per quelle ancora da eseguire, da lui ora riproposta limitatamente alla somma di fr. 320'545.- (= fr. 589'045.- onorario già maturato ./. fr. 268'500.- onorario sinora ritenuto esigibile dal perito), egli lamenta il fatto che il Pretore, venendo meno all’obbligo di motivazione impostogli dal diritto di essere sentito (appello p. 11-14), non abbia speso nemmeno una parola sull’altra pretesa di fr. 150'000.- relativa al rimborso della cambiale da lui avallata con i convenuti, parimenti fondata;

                                         che alla presente procedura di appello è applicabile il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272), ritenuto che la decisione pretorile è stata comunicata alle parti dopo il 1° gennaio 2011 (art. 405 cpv. 1 CPC);

                                         che la censura dell’attore relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito per l’insufficiente motivazione della querelata decisione - che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2010.199);

                                         che il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., impone all’autorità giudicante di indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 134 I 83 consid. 4.1; II CCA 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46);

                                         che nel caso concreto è incontestabile che il Pretore, ritenendo - a torto - che la domanda di pagamento di fr. 871'600.- più interessi concernesse solo la pretesa di risarcimento dell’onorario per le opere di progettazione già eseguite dall’attore e del mancato utile per quelle ancora da eseguire (inizialmente pari a fr. 721'600.- e poi quantificato con le conclusioni a fr. 974'100.-), da lui poi effettivamente esaminata e decisa, non si è invece pronunciato sull’altra pretesa di fr. 150'000.- relativa al rimborso della cambiale avallata dall’attore con i convenuti, che neppure è stata menzionata nel suo giudizio; 

                                         che in tali circostanze è chiaro che la motivazione della decisione pretorile non può assolutamente essere considerata sufficiente, dalla stessa non essendo possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il giudice di prime cure a disattendere quest’ultima pretesa attorea - da lui nemmeno presa in considerazione - come risultava dall’integrale reiezione della petizione;

                                         che la decisione impugnata, non sufficientemente motivata, deve pertanto essere annullata e la causa, dovendosi completare i fatti in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC), va rinviata al Pretore per l’emanazione di un nuovo giudizio, che abbia ad esprimersi pure sulla pretesa di fr. 150'000.- relativa al rimborso della cambiale avallata dall’attore con i convenuti;

                                         che l’appello in esame deve così essere evaso nel senso dei considerandi che precedono, ritenuto che gli oneri processuali della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore qui ancora litigioso di fr. 470'545.-, vanno caricati alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili;

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

                                    I.   L’appello 11 aprile 2011 dell’AP 1 è evaso nel senso che la decisione 28 febbraio / 10 marzo 2011 è annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

                                   II.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’500.- sono caricati alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello.

                                  III.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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