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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.2011 12.2011.57

23 mars 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,122 mots·~6 min·5

Résumé

Tutela dei casi manifesti per espulsione di conduttore in mora, appello improponibile per carenza di motivazione

Texte intégral

Incarto n. 12.2011.57

Lugano 23 marzo 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2011.42 (tutela dei casi manifesti, sfratto del conduttore per mora) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 10 febbraio 2011 da

AO 1  

contro

AP 1  

chiedente lo sfratto immediato della convenuta dall’appartamento di 4 ½ locali al secondo piano, piazzale __________ a __________, con protesta di spese e ripetibili, domanda alla quale la convenuta non si è opposta e che il Pretore ha accolto con decisione 10 marzo 2011;

appellante la convenuta, che con atto del 20 marzo 2011 chiede di poter avere 2 settimane in più di tempo per uscire dall’appartamento;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un appartamento di 4 ½ locali al secondo piano, piazzale __________ al canone di locazione mensile di fr. 1'500.- oltre fr. 150.- mensili a titolo di acconto per le spese e fr. 100.- mensili per il posteggio (doc. A);

                                         che il 12 novembre 2010 AO 1 ha diffidato la conduttrice a versare entro 30 giorni gli arretrati del canone di locazione dell’appartamento e del posteggio per i mesi da luglio a dicembre 2010, per un totale di fr. 10'800.-, oltre al conguaglio delle spese accessorie già posto in esecuzione, con la comminatoria della disdetta del contratto in caso di mancato pagamento nel termine (doc. D);

                                         che il 21 dicembre 2010 AO 1 ha inviato alla conduttrice la disdetta del contratto di locazione mediante il modulo ufficiale, per la scadenza del 31 gennaio 2011 (doc. E);

                                         che AP 1 non ha riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, né ha contestato la disdetta, chiedendo tuttavia tempo per traslocare, motivo per cui AO 1 l’ha convenuta il 9 febbraio 2011 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenerne l’immediata espulsione dai locali;

                                         che all’udienza del 10 marzo 2011 AO 1 ha confermato la domanda di sfratto con esecuzione effettiva, mentre la convenuta ha rinnovato la richiesta di disporre di un “certo lasso di tempo per liberare i locali”, accettando poi come data di riconsegna da menzionare nella decisione di sfratto il 31 marzo 2011;

                                         che con decisione 10 marzo 2011, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, la Pretora ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda di sfratto per il 31 marzo 2011, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico di AP 1 la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;

                                         che con appello del 20 marzo 2011 AP 1 chiede di poter avere 2 settimane in più di tempo per uscire dall’appartamento, avendo avuto un imprevisto e dovendo prestare cure e assistenza al padre malato;

                                         che l’atto non è stato notificato alla controparte;

                                         che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di fr. 54’000.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

                                         che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

                                         che nella fattispecie l’appellante all’udienza di discussione ha accettato di riconsegnare l’appartamento il 31 marzo 2011 e nel suo appello chiede ora una proroga di due settimane per la riconsegna, causa un evento imprevisto per il quale deve prestare cure e assistenza al padre malato, che si trasferisce da lei;

                                         che ci si potrebbe chiedere se l’appellante sia ancora legittimata a contestare la decisione 10 marzo 2011, avendo accettato in udienza di riconsegnare i locali il 31 marzo 2011;

                                         che a ogni modo l’appello non menziona la benché minima critica alla decisione pretorile, né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne l’applicazione del diritto;

                                         che in tali circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

                                         che quand’anche si potesse entrare nel merito dell’appello, lo stesso si rivelerebbe infondato, poiché l’appellante non contesta la mora nel pagamento dei canoni di locazione e ha accettato di riconsegnare i locali il 31 marzo 2011;

                                         che gli oneri processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente, mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è nemmeno stato notificato;

                                         che nella determinazione della tassa di giustizia si è tenuto conto delle circostanze economiche precarie in cui afferma di trovarsi l’appellante.

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

                                   1.   L’appello 20 marzo 2011 di AP 1 è improponibile e la decisione 10 marzo 2011 (incarto SE.2011.42) è confermata.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

 Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

 notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze

 in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che

 pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

 conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per

 una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

 concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o

 incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

 comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

 dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

 sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

 ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.

 119 LTF).

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