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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.03.2011 12.2011.34

10 mars 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·681 mots·~3 min·4

Résumé

Stralcio di ricorso contro decisione di scioglimento di SA, ritiro dopo revoca per ripristino del domicilio legale

Texte intégral

Incarto n. 12.2011.34

Lugano 10 marzo 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente quale autorità competente a decidere i ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio ai sensi dell’art. 6 della legge cantonale sul registro di commercio, chiamata a statuire sul ricorso 23 febbraio 2011 presentato da

RI 1 rappr. dall’ RA 1  

contro la decisione concernente l’iscrizione d’ufficio ex art. 153 ORC emanata il 24 gennaio 2011 dall'Ufficio del registro di commercio, di cui la ricorrente ha chiesto l’annullamento;

ritenuto

in fatto e in diritto:      

                                          che con decisione 24 gennaio 2011, emanata ai sensi dell’art. 153 ORC, l’Ufficio del registro di commercio ha sciolto la società RI 1 in __________, avendo constatato la scadenza infruttuosa del termine di 30 giorni fissatole il 17 novembre 2010 per notificare un recapito al domicilio legale;

                                          che il 23 febbraio 2011 RI 1 ha interposto ricorso contro la decisione di scioglimento, adducendo in particolare una notificazione irregolare della diffida 17 novembre 2010;

                                          che con scritto 1° marzo 2011 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso, a suo dire divenuto senza oggetto in seguito all’avvenuta iscrizione delle modifiche a suo tempo richieste dall’Ufficio del registro di commercio, e ha chiesto di prescindere dal prelievo di tasse e spese;

                                          che, effettivamente, in caso di assenza di domicilio legale ai sensi dell’art. 153 ORC lo scioglimento della persona giuridica può essere revocato se nei tre mesi successivi le condizioni legali sono ripristinate (art. 153 cpv. 5 ORC);

                                          che di regola, riservato l’abuso di diritto, in caso di ripristino delle condizioni legali nel termine di tre mesi l’Ufficio del registro di commercio revoca lo scioglimento (Vianin, Commentaire romand CO-II, n. 19 ad art. 941 CO);

                                          che le condizioni legali relative al recapito e al domicilio della società ricorrente sono state ripristinate l’11 febbraio 2001 (doc. 6 prodotto con l’appello), vale a dire nei tre mesi successivi allo scioglimento deciso dall’Ufficio del registro di commercio;

                                          che la decisione di revoca dello scioglimento della società ad opera dell’Ufficio del registro di commercio giusta l’art. 153 cpv. 5 ORC non significa però ancora che la precedente decisione di scioglimento, qui impugnata fosse errata e con ciò da annullare;

                                          che il ritiro del ricorso nel frattempo dichiarato dalla società comporta lo stralcio della procedura senza che occorra vagliare la fondatezza del gravame;

                                          che esso equivale dunque a desistenza e non vi è motivo per prescindere dal prelievo di tasse e spese, il ricorso essendosi rivelato inutile per il fatto che la ricorrente ha evitato il proprio scioglimento seguendo la via amministrativa;

                                          che la ricorrente non si trova nelle condizioni previste dall’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (OTRC) per la dispensa dal prelievo delle spese e della tassa di giustizia, che può nondimeno essere ridotta per tenere conto del ritiro del ricorso (art. 14 cpv. 2 e 16 OTRC);

Per i quali motivi,

richiamata l’OTRC

decide:

                                   1.   Il ricorso 23 febbraio 2011 di RI 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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