Incarto n. 12.2011.21
Lugano 11 febbraio 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
statuente quale autorità giudiziaria in materia di arbitrato ai sensi dell’art. 356 cpv. 1 lit. b CPC;
vista la domanda 2 febbraio 2011 intesa al deposito e all’intimazione del lodo arbitrale emanato il 2 febbraio 2011 dalla Commissione speciale di ricorso in materia di controversie derivanti dall’applicazione del ROC/EOC nella vertenza tra
IS 1
contro
CO 1
osservato che a una domanda presentata dopo il 1° gennaio 2011 è applicabile il Codice di diritto processuale svizzero, anche se la procedura arbitrale era soggetta al diritto previgente (Girsberger, Basler Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 407);
rilevato che secondo il Codice di diritto processuale svizzero il tribunale arbitrale provvede direttamente all’intimazione del lodo arbitrale (art. 386 cpv. 1 CPC), di modo che dal 1° gennaio 2011 la Camera è competente solo per il deposito del lodo (art. 356 cpv. 1 lit. b CPC) e che la Commissione speciale di ricorso in materia di controversie derivanti dall’applicazione del ROC/EOC deve intimare direttamente il lodo alle parti;
considerato che si giustifica prescindere dal prelievo di tasse e spese (art. 114 lit. c CPC) nella fattispecie, trattandosi di un lodo arbitrale in materia di contratto di lavoro, il cui valore è verosimilmente inferiore a fr. 30'000.-;
in applicazione degli art. 356 cpv. 1 lit. b CPC e 48 lit. b n. 8 LOG
decide: 1. Un esemplare del lodo arbitrale emanato il 2 febbraio 2011 dalla Commissione speciale di ricorso in materia di controversie derivanti dall’applicazione del ROC/EOC nella vertenza tra IS 1 e CO 1 è depositato presso questa autorità giudiziaria.
2. Gli altri esemplari sono restituiti alla Commissione speciale di ricorso, affinché provveda direttamente all’intimazione del lodo arbitrale alle parti.
3. Non si prelevano tasse né spese.
4. Intimazione:
Commissione speciale di ricorso in materia di controversie derivanti dall’applicazione del ROC/EOC
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).