Incarto n. 12.2011.179
Lugano 7 ottobre 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera
Rossi Tonelli
statuente quale autorità competente a decidere i ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio ai sensi dell’art. 6 della legge cantonale sul registro di commercio, sul ricorso 28 settembre 2011 presentato da
RI 1
contro la bolletta di fr. 100.– (n. 5.2011.7.3841.1) emessa il 23 agosto 2011 dall'Ufficio del registro di commercio, di cui la ricorrente ha chiesto l’annullamento;
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
considerando
in fatto e in diritto:
che il 17 maggio 2011 RI 1 ha deciso di impugnare la bolletta n. 5.2011.6.3378.1, con la quale l’Ufficio del registro di commercio le ha addebitato, oltre alla tassa per l’iscrizione della modifica richiesta, una tassa di diffida di fr. 150.– ;
che in seguito le parti hanno raggiunto un accordo e il ricorso è stato ritirato prima ancora che fosse registrato presso la Camera (scritto e-mail del 23 maggio 2011 dell’Ufficiale del Registro di commercio a Novatours Service Sa), l’Ufficio del registro di commercio avendo ridotto la tassa di diffida a fr. 50.– (incarto Registro di commercio, doc. 6);
che a carico di RI 1 l’Ufficio del registro di commercio ha quindi emesso il 23 maggio 2011 la bolletta n. 5.2011.6.5157.1 di fr. 350.–, in sostituzione della n. 5.2011.3378.1, assegnandole un termine di pagamento di 30 giorni (incarto Registro di commercio, doc. 2);
che, in mancanza di un riscontro nel termine assegnato, l’Ufficio del registro di commercio ha inviato il 7 luglio 2011 a RI 1 una prima diffida a pagare entro 10 giorni, con l’avvertenza che una seconda diffida avrebbe comportato il prelievo di una tassa supplementare di fr. 100.– (incarto Registro di commercio, doc. 3);
che, rimasta insoluta la prima diffida, l’Ufficio del registro di commercio ha inviato a RI 1 la seconda diffida di pagamento, ultimo avviso prima della procedura esecutiva, il 23 agosto 2011 (incarto Registro di commercio, doc. 4);
che lo stesso giorno, per questa seconda diffida, l’Ufficio del registro di commercio ha inflitto a RI 1 SA la tassa supplementare di fr. 100 (bolletta n. 5.2011.7.3841.1; incarto Registro di commercio, doc. 1);
che il 15 settembre 2011 RI 1 SA ha saldato la bolletta n. 5.2011.6.5157.1 di fr. 350.– (incarto Registro di commercio, doc. 5);
che il 28 settembre 2011 essa ha interposto ricorso contro la bolletta n. 5.2011.7.3841.1 di fr. 100.–, adducendo, in particolare, di aver già pagato la diffida di fr. 50.– concordata con l’Ufficio del registro di commercio a chiusura della precedente vertenza, e lasciando a questa Camera il giudizio sulla liceità procedurale della diffida;
che ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 let. h dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (OTRC), per la seconda diffida scritta a pagare una tassa dovuta gli uffici cantonali del registro di commercio riscuotono una tassa di fr. 100.–;
che pertanto l’emissione della bolletta n. 5.2011.7.3841.1 di fr. 100.– per la seconda diffida al pagamento della bolletta n. 5.2011.6.5157.1 di fr. 350.– (comprensiva dei fr. 50.– concordati fra le parti per le diffide di pagamento dell’originaria bolletta n. 5.2011.6.3378.1) è legittima;
che la ricorrente nemmeno pretende di aver saldato entro i termini impartiti la bolletta n. 5.2011.6.5157.1 di fr. 350.– né solleva altre critiche all’operato dell’Ufficio del registro di commercio;
che il ricorso, del tutto infondato, deve essere respinto e gli oneri processuali, calcolati su di un valore litigioso di fr. 100.–, seguono l’integrale soccombenza della ricorrente (art. 28 e 31 LPamm; art. 14 let. b OTRC);
Per i quali motivi,
richiamata l’OTRC
decide:
1. Il ricorso 28 settembre 2011 di RI 1 RI 1 è respinto.
2. Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico della ricorrente.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).