Incarto n. 12.2011.15
Lugano 7 dicembre 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.18 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 18 febbraio 2003 da
AO 1 rappr. daRA 2,
contro
AP 1 ora AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 62'966.75 oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione per l’importo eccedente la somma di fr. 33'682.50 (comunque compensata con le sue contropretese) e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento dell’importo di fr. 170'883.30, poi ridotto in sede conclusionale a fr. 158'482.- (da cui andava dedotta la somma da lei posta in compensazione) oltre accessori, richiesta avversata dall’attrice;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 13 dicembre 2010, poi rettificata e sostituita il 27 dicembre 2010 da una nuova sentenza, con cui ha accolto la petizione per fr. 50’065.95 oltre interessi e respinto la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta con atto di appello 21 gennaio 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 111'724.50 (già dedotte le pretese compensate di fr. 47'257.75 di cui alla petizione), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 28 febbraio 2011 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. A seguito dell’accettazione dell’offerta 10 dicembre 1998 (doc. A), AO 1 si è impegnata nei confronti di AP 1 a progettare ed allestire i disegni rispettivamente a fornire i materiali necessari per la realizzazione di un impianto di condizionamento per lo stabilimento industriale di sua proprietà a __________, per un importo di fr. 135'000.- IVA esclusa. Nel mese di marzo 1999 essa è poi stata incaricata di disporre i disegni e i progetti esecutivi per la realizzazione di un ulteriore impianto di aspirazione fumi e di espulsione calore.
A fronte di un importo fatturato per l’impianto di condizionamento di complessivi fr. 144'855.- (fr. 27'000.- + IVA al 6.5% e fr. 108'000.- + IVA al 7.5%, doc. B e C), la proprietaria ha a tutt’oggi pagato solo fr. 101'317.50 (fr. 27'000.- + IVA al 6.5% e fr. 67'500.- + IVA al 7.5%, cfr. doc. B, D e Q); la fattura relativa all’impianto di aspirazione, di fr. 15'910.- (doc. C), è invece rimasta integralmente insoluta (cfr. doc. D e Q).
2. Con petizione 18 febbraio 2003 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud AP 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 62'966.75 oltre interessi, somma corrispondente al saldo delle fatture (fr. 43'537.50, pari a fr. 40'500.- + IVA al 7.5%, per l’impianto di condizionamento e fr. 15'910.- per l’impianto di aspirazione) e alla quota parte delle spese per l’allestimento di una prova a futura memoria, di fr. 3'519.25 (doc. S), da lei a suo tempo anticipate.
La convenuta si è opposta alla petizione per limporto eccedente fr. 33'682.50, rilevando che l’attrice non poteva pretendere più di quanto stabilito dal contratto per l’impianto di condizionamento (fr. 135'000.- dedotti gli acconti già versati di fr. 101'317.50), né l’ulteriore e contestato importo di fr. 15'910.-. Essa ha in ogni caso precisato che la somma di fr. 33'682.50 era compensata con le sue contropretese, di cui si dirà qui di seguito.
3. Con domanda riconvenzionale 9 luglio 2003, rilevando che l’impianto di condizionamento non rispettava le norme cantonali in materia di polizia del fuoco e che quello di aspirazione era di potenza insufficiente, la convenuta ha chiesto la condanna della controparte al pagamento dell’importo di fr. 170'883.30 (fr. 68'068.- per le spese di adattamento del primo, fr. 77'232.- a titolo d’indennità per fermo tecnico per l’esecuzione dei relativi lavori di ripristino, fr. 19'389.25 per le spese di adattamento del secondo e fr. 6'194.05 per i maggiori costi dovuti alla modifica dei progetti di quest’ultimo), poi ridotto con le conclusioni a fr. 158'482.- (fr. 81’250.- per le spese di adattamento del solo impianto di condizionamento e fr. 77'232.- per il relativo fermo tecnico) oltre accessori, da cui dedursi i fr. 33'682.50 posti in compensazione con la pretesa petizionale dell’attrice.
Da parte sua, l’attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale, contestando la difettosità dell’impianto di condizionamento, evidenziando come il difetto le fosse stato notificato tardivamente e rilevando come le somme pretese dalla controparte, non necessarie, non fossero state dimostrate.
4. Con sentenza 13 dicembre 2010, il Pretore ha ritenuto che, per i lavori relativi all’impianto di condizionamento, l’attrice vantava ancora un saldo di fr. 43'457.50, mentre, per i lavori concernenti l’impianto di aspirazione, alla stessa, in base alle risultanze peritali, spettava una mercede di fr. 3'730.25, a cui, stante l’esito della causa, andavano poi aggiunti altri fr. 2'798.20 relativi alle spese per l’allestimento della prova a futura memoria. Pur avendo ammesso la difettosità dell’impianto di condizionamento, non rispettoso delle disposizioni cantonali in materia di polizia del fuoco, egli ha ritenuto che il difetto era stato segnalato tardivamente, ciò che impediva alla convenuta di far valere le sue contropretese. Di qui l’accoglimento della petizione per fr. 46'335.70 (fr. 43'537.50 + fr. 2'798.20) oltre interessi, con carico all’attrice per 1/5 e alla convenuta per 4/5 della tassa di giustizia di fr. 5'000.- e delle spese nonché l’obbligo per quest’ultima di rifondere fr. 6'000.- per ripetibili, e la reiezione della domanda riconvenzionale, con accollo alla convenuta della tassa di giustizia di fr. 8'000.-, delle spese e delle ripetibili di fr. 10'000.-.
Su istanza 23 dicembre 2010 dell’attrice, avversata dalla convenuta, il 27 dicembre 2010 il Pretore ha intimato alle parti una nuova sentenza (pure con la data del 13 dicembre 2010), in sostituzione della prima, con la quale, oltre ad aver corretto la denominazione (erronea) dell’attrice, ha accolto la petizione per fr. 50’065.95 (fr. 43'537.50 + fr. 3'730.25 + fr. 2'798.20) oltre interessi, lasciando invariati gli altri dispositivi.
5. Con appello 21 gennaio 2011 la convenuta rimprovera dal punto di vista formale al Pretore di aver proceduto alla modifica della prima sentenza senza aver applicato la procedura corretta, mentre dal punto di vista materiale, dopo aver evidenziato la tempestività della notifica del difetto all’impianto di condizionamento rispettivamente l’abuso di diritto della controparte a prevalersi della sua eventuale tardività, ritiene fondate le sue contropretese, e meglio quella di fr. 81’250.- per le spese di adattamento dell’impianto e quella di fr. 77'732.- (correttamente: fr. 77'232.-, cfr. doc. 23) per fermo tecnico, oggetto della domanda riconvenzionale e in parte poste in compensazione con le pretese attoree. Essa, già dedotte le pretese così compensate di fr. 47'257.75 (correttamente: fr. 47'267.75 = fr. 43'537.50 + fr. 3'730.25) di cui alla petizione, chiede pertanto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 111'724.50 (correttamente: fr. 111'214.25) e di caricare alla controparte la tassa di giustizia di fr. 16'000.-, le spese e le ripetibili di fr. 10'000.-.
6. Delle osservazioni 28 febbraio 2011 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la (nuova) decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata alle parti prima di questa data, e meglio il 29 dicembre 2010, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
8. Preliminarmente dev’essere esaminata l'eccezione sollevata dall’attrice nelle sue osservazioni, secondo cui il gravame disattenderebbe i requisiti posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. b e d CPC/TI, in virtù dei quali l'atto d'appello deve imperativamente contenere, pena la nullità, l’indicazione esatta delle parti rispettivamente la dichiarazione di appellare. L'eccezione è priva di fondamento. La sanzione della nullità va in effetti applicata con cautela, ritenuto che non è nullo l'appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia comunque chiara l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all'appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 18 ad art. 309). Ora, nel caso concreto, la dichiarazione di appellare, pur assente, si evince implicitamente già dalla domanda di riforma del dispositivo del primo giudizio, che integralmente viene dedotto in appello (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 309; II CCA 24 settembre 1996 inc. n. 12.96.150, 28 luglio 1997 inc. n. 12.97.98, 5 febbraio 2007 inc. n. 12.2006.20). Quanto alla mancata indicazione della parte appellata nel gravame, questa Camera ha già avuto modo di precisare che il difetto di forma non comporta la nullità dell’atto se come nella fattispecie - la controparte è comunque stata in grado di prendere posizione sull’appello e non ha quindi subito alcun pregiudizio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 309; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 31 ad art. 309).
9. Con la prima censura d’appello la convenuta rimprovera al Pretore, di per sé a ragione, di non aver applicato la procedura corretta in occasione dell’avvenuta correzione della sentenza, cui egli aveva senz’altro dato seguito su semplice istanza dell’attrice con la notificazione di copie corrette e nuove (art. 339 cpv. 1 CPC/TI) anziché aver fatto capo alla procedura di interpretazione (art. 339 cpv. 2 CPC/TI), che si sarebbe invece imposta in considerazione del fatto che la controparte si era opposta. Non avendo tuttavia essa tratto conseguenza alcuna dall’atto adottato in violazione delle norme di procedura, né avendo spiegato in quale maniera quella violazione avrebbe pregiudicato la sua posizione processuale, un suo annullamento non può entrare in linea di conto (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 143 e m. 1 ad art. 101) e la stessa rimane in definitiva priva di conseguenze. Si aggiunga, per completezza, che l’eventuale corretta adozione della procedura di interpretazione non avrebbe comunque portato a un risultato diverso, visto e considerato che, alla luce di quanto indicato nei considerandi della sentenza, il fatto che il Pretore avesse accolto la petizione per fr. 46'335.70 (fr. 43'537.50 + fr. 2'798.20) oltre interessi anziché per fr. 50’065.95 (fr. 43'537.50 + fr. 3'730.25 + fr. 2'798.20) oltre interessi era dovuto a una svista rispettivamente a un errore di calcolo, che in ogni caso avrebbero potuto e dovuto essere corretti. Oltretutto, ammettendo in questa sede che la petizione sarebbe stata fondata per fr. 47'267.75 (fr. 43'537.50 + fr. 3'730.25), la convenuta ha implicitamente riconosciuto, se ancora fosse necessario, che anche l’importo di fr. 3'730.25 “dimenticato” dal Pretore con la prima sentenza era da lei effettivamente dovuto.
10. Nel merito, si osserva innanzitutto - come detto - che la convenuta dà qui per scontato che la petizione, a prescindere dalla questione della sua compensazione a seguito delle sue contropretese di cui si dirà più avanti, sarebbe stata da accogliere solo in ragione di fr. 47'267.75 (fr. 43'537.50 + fr. 3'730.25), quando invece il Pretore l’aveva ammessa per fr. 50’065.95 (fr. 43'537.50 + fr. 3'730.25 + fr. 2'798.20) oltre interessi. Non avendo assolutamente spiegato in questa sede per quale motivo non si dovesse tener conto né dell’importo di fr. 2'798.20 né degli interessi sul capitale, quel suo assunto è irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI) e le sue attuali richieste devono, già per questo motivo, essere adeguate di conseguenza (con riduzione della somma da lei pretesa con la domanda riconvenzionale).
11. Resta da esaminare se la convenuta possa opporre in compensazione all’importo di fr. 50’065.95 oltre interessi le sue contropretese derivanti dalla presunta difettosità dell’impianto di condizionamento, e meglio quella di fr. 81’250.- per le spese di adattamento dello stesso e quella di fr. 77'232.- a titolo di indennità per fermo tecnico, oggetto (nella misura in cui eccedono la somma ammessa da Pretore nell’ambito della petizione) della domanda riconvenzionale.
11.1 Contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice, è incontestabile che l’impianto di condizionamento non rispetti le normative cantonali in materia di polizia del fuoco e sia con ciò difettoso.
La norma di protezione antincendio art. 72.1 (allegata al doc. 15) prevede in effetti che i canali di ventilazione devono essere eseguiti in materiale incombustibile, ritenuto che in base al capitolo 2.1 capoverso 2 della direttiva antincendio - materiali da costruzione e parti della costruzione (pure allegata al doc. 15) il materiale incombustibile è classificato con il grado di combustibilità 6 (sulla questione, cfr. pure perizia p. 14); mentre nel caso di specie, dalle analisi effettuate dall’__________ (doc. 20), è risultato che il materiale impiegato per la costruzione della rete dei canali di ventilazione in esame, formati da uno strato di poliuretano espanso omogeneo avvolto da due lamine d’alluminio di 0.08 mm (cfr. doc. O p. 7), era classificato con un grado di combustione 5.2 (ossia difficilmente combustibile, densità di fumo medio). In tali circostanze, ed in particolare in presenza di una normativa chiara e precisa, la conclusione di conformità resa dal perito a futura memoria ing. __________ (doc. O p. 6 segg.; cfr. pure p. 1 segg. della sua testimonianza), fondata per sua stessa ammissione solo su una delle possibili interpretazioni della stessa (quella estensiva), non può essere condivisa, tanto più che la stessa è stata smentita dal perito giudiziario ing. __________ (perizia p. 14 seg.), dal perito di parte ing. __________ (doc. 12, 15, 16 e 17; cfr. pure p. 2 della sua testimonianza) e, per due volte, dallo specialista, sia pure anche lui di parte, ing. __________ (doc. O p. 4 e doc. 21; cfr. pure p. 2 della sua testimonianza). Nulla permette del resto di ritenere che il primo esperto sia maggiormente competente rispetto agli altri (dal doc. 27 si evince che egli ha le stesse qualifiche dell’ing. __________, che, come da lui dichiarato in sede testimoniale, a p. 1, è però anche responsabile della formazione e docente alla __________ in quella particolare materia).
11.2 Ammessa così l’esistenza di un difetto all’impianto di condizionamento nei termini di cui si è detto, si tratta ora di esaminare se lo stesso sia stato notificato tempestivamente, circostanza questa a cui il Pretore, premessa l’applicazione delle norme sul contratto d’appalto (art. 363 segg. CO) al rapporto in essere tra le parti portante sulla progettazione e la fornitura dei disegni esecutivi inerenti all’impianto, ha risposto negativamente, rilevando che la convenuta non aveva provato di aver notificato tempestivamente il difetto. A questo proposito, egli ha evidenziato che essa era venuta a conoscenza della problematica legata alla conformità dell’impianto alle norme in materia di polizia del fuoco perlomeno a seguito della ricezione del rapporto allestito il 23 luglio 1999 dall’ing. __________ (doc. 12); che non risultava tuttavia che essa avesse poi notificato quella problematica alla controparte nei giorni immediatamente successivi alla scoperta della medesima; e che il primo riscontro agli atti dell’avvenuta presa di conoscenza da parte dell’attrice della problematica era costituito dal rapporto 4 novembre 1999 dell’ing. __________ (doc. 14), senza che dallo stesso risultasse quando la notifica le era stata effettuata.
In questa sede, mentre l’attrice ritiene applicabili le norme in materia di compravendita, la convenuta ribadisce innanzitutto che la notifica del difetto sarebbe in realtà tempestiva, in quanto l’impianto sarebbe stato consegnato, a seguito della sua messa in funzione, solo a fine ottobre 1999, dal che la tempestività della notifica, avvenuta il 16 novembre 1999 (doc. M), quando cioè la difettosità era non solo stata ipotizzata (il 23 luglio 1999, cfr. doc. 12), ma era stata stabilita con certezza (l’11 novembre 1999, cfr. doc. 15); e in ogni caso rileva che la controparte sarebbe assai malvenuta a prevalersi della sua eventuale tardività, quando, oltre ad aver partecipato alle verifiche per la buona funzionalità dell’impianto, il ritardo della notifica era stato causato dal fatto che essa non aveva per tempo messo a disposizione dell’ing. __________ la documentazione tecnica necessaria.
11.2.1 La questione a sapere se la problematica relativa alla difettosità dei canali di ventilazione dell’impianto di condizionamento della convenuta sia retta dalle norme sul contratto di appalto, come ritenuto dal Pretore, oppure da quelle sulla compravendita, come preteso dall’attrice, va risolta a favore del primo. Ad essere difettoso è in effetti il risultato della progettazione - ossia la scelta di allestire un impianto con quel materiale -, retta dalle norme sull’appalto, e non tanto il materiale in tal modo fornito, di per sé perfettamente conforme a quanto previsto, che sarebbe disciplinato dalle disposizioni sulla compravendita. La questione non necessiterebbe invero di essere approfondita più di tanto visto e considerato che, per l’aspetto che qui interessa relativo alla notifica dei difetti, le disposizioni degli art. 367 e 370 cpv. 3 rispettivamente 201 CO sono comunque del tutto analoghe (DTF 131 III 145 consid. 7.2; TF 14 giugno 1999 4C.112/1999 consid. 3a; II CCA 30 aprile 2010 inc. n. 12.2009.41).
11.2.2 Secondo l'art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti.
La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (DTF 64 II 257 segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4ª ed., n. 2160). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). L'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 107 II 176, 118 II 147; ZR 1975 p. 231; Gauch, op. cit., n. 2164 segg.; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 32 ad art. 367 CO), committente che deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato l'esistenza, ritenuto che se è assodata proceduralmente l'intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso che l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (Gauch, op. cit., n. 2174; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 46 ad art. 183; Rep. 1991 p. 375, 1993 p. 200; II CCA 9 luglio 2007 inc. n. 12.2006.111, 14 agosto 2008 inc. n. 12.2007.178).
11.2.3 Ritenuto che il materiale in questione - oggetto del contratto di compravendita, qui non rilevante (cfr. supra consid. 11.2.1) - era stato consegnato nel febbraio 1999 (cfr. petizione p. 2, non contestata su questo punto con la risposta, art. 170 cpv. 2 CPC/TI) e che i piani e i disegni - oggetto del contratto di appalto, qui invece rilevante (cfr. supra consid. 11.2.1) erano sicuramente già stati consegnati ben prima della fine di maggio 1999 anche perché altrimenti, come rilevato anche dal Pretore con un’argomentazione nemmeno censurata in questa sede, il montaggio dell’impianto, effettuato da altri, non sarebbe evidentemente stato possibile (cfr. testi __________ p. 1 seg., __________ p. 3 e __________ p. 2; cfr. pure il doc. E della convenuta, secondo cui a fine maggio 1999 i lavori non erano ancora terminati, rispettivamente il doc. F dell’attrice, secondo cui il materiale fornito a fine maggio 1999 corrispondeva ai disegni esecutivi messi a disposizione della controparte; la fattura a saldo relativa agli interventi di cui al doc. C reca per altro già la data del 28 aprile 1999; e anche nella lettera di cui al doc. G, datata 9 giugno 1999, si dà atto che i lavori di competenza dell’attrice erano già stati ultimati), si può concludere, visto che la convenuta non pretende di aver notificato il difetto immediatamente dopo quelle date, che non vi è stata notifica di un difetto palese e che quella su cui essa si prevale deve necessariamente riferirsi a un difetto occulto.
Affinché la notifica di quest’ultimo sia tempestiva, occorre però che essa avvenga non appena la convenuta ne sia venuta a conoscenza (art. 370 cpv. 3 CO). Ora, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, è incontestabile che essa ne sia venuta a conoscenza già a seguito della ricezione del rapporto allestito il 23 luglio 1999 dall’ing. __________ (doc. 12), dal quale risulta che “la qualità dei canali di trasporto dell’aria non è conforme alle disposizioni della “polizia del fuoco” (esecuzione con materiale incombustibile)”, il fatto che egli, al fine di rendere l’impianto efficiente e rispondente alle esigenze del committente, abbia proposto di “valutare il problema compatibilità dei canali utilizzati con le disposizioni “polizia del fuoco”” non significando affatto che egli avesse dubbi sulla difettosità dell’opera, ma semmai che auspicava la ricerca di soluzioni a quella problematica. Ed è altrettanto incontestabile, e per altro neppure è stato qui censurato dalla convenuta, che dagli atti non risultava che essa avesse notificato quella problematica alla controparte nei giorni immediatamente successivi alla scoperta della medesima.
Poco importa dunque se essa abbia poi ritenuto di notificare alla controparte il difetto il 16 novembre 1999 (doc. M), 5 giorni dopo che l’ing. __________, previo esame specialistico del materiale messogli a disposizione dall’attrice il 26 ottobre 1999 (cfr. doc. 14), aveva nuovamente confermato la difettosità dell’impianto (doc. 15): tale notifica è in effetti tardiva.
11.2.4 In questa sede la convenuta ritiene che l’attrice sarebbe in ogni caso assai malvenuta a prevalersi della tardività della notifica del difetto, quando, oltre ad aver partecipato alle verifiche per la buona funzionalità dell’impianto, il ritardo della stessa era stato causato dal fatto che la controparte non aveva per tempo messo a disposizione dell’ing. __________ la documentazione tecnica necessaria. Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, per altro per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) solo in questa sede, nell'atteggiamento tenuto dall’attrice non si può ravvisare una rinuncia ad avvalersi dell'eventuale tardività della notifica dei difetti, né è d'altro canto possibile addebitarle un eventuale abuso di diritto per aver sollevato in causa l'eccezione di tardività della stessa: il fatto che essa, così richiesta al più presto il 20 settembre 1999 (cfr. doc. 9), il 26 ottobre 1999 (cfr. doc. 14) abbia messo a disposizione dell’ing. __________ la documentazione necessaria per esaminare la conformità del materiale con le normative in materia di polizia del fuoco non è certamente all’origine della tardiva notifica del difetto, che - come detto - era già noto alla controparte dal 23 luglio 1999 (doc. 12); nemmeno il fatto che essa abbia aderito alla procedura di verifica e di messa in funzione dell’impianto con la consulenza dell’ing. __________, per altro inizialmente non avente per oggetto il difetto in questione, implica una rinuncia da parte sua a prevalersi della eventuale tardività del difetto in questione, tardività di cui per altro non è provato che essa fosse a conoscenza (dal che già l’impossibilità di una rinuncia tacita all’eccezione, cfr. Hohl, L’avis des défauts de l’ouvrage: fardeau de la preuve et fardeau de l’allégation, in: RFJ 1994 p. 269, con rif. a Gauch, op. cit., n. 2163); e in ogni caso il fatto che essa, in un’ottica bonale, abbia allora accettato di discutere per risolvere il problema non le impediva ancora di far valere, nell'ambito della successiva lite giudiziaria, i suoi diritti e le sue eccezioni, tanto più che essa non ha posto in atto alcun accorgimento per indurre la controparte a non dar seguito ai suoi obblighi di notifica tempestiva del difetto (Hohl, op. cit., p. 269 n. 137; TF 6 giugno 1994 4C.457/1993; cfr. pure II CCA 13 marzo 1998 inc. n. 12.97.240, 18 giugno 2001 inc. n. 12.2000.203, 16 luglio 2003 inc. n. 12.2002.140, 6 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.209, 14 agosto 2008 inc. n. 12.2007.178). Nemmeno il fatto che l’attrice possa a quel momento aver proposto alla controparte di far ripartire la garanzia dal 28 ottobre 1999 (cfr. doc. 14) modifica poi la situazione, in questa sede la convenuta non avendo censurato l’assunto pretorile secondo cui dagli atti non risultava se tale proposta - che per altro non era dato a sapere se si riferiva soltanto ai materiali oppure ad ogni aspetto dell’impianto di condizionamento - fosse poi stata effettivamente messa in atto, né che essa lo avesse sostenuto; e neppure avendo costei censurato l’altra argomentazione del giudice di prime cure secondo cui l’eventuale prolungamento del periodo di garanzia avrebbe semmai potuto avere influenza sulla prescrizione dei diritti del committente, ma non sulla perenzione dei medesimi legata all’intempestiva notifica dei difetti riscontrati.
11.3 Dovendosi così confermare il giudizio pretorile che accertava la tardività della notifica del difetto all’impianto di condizionamento e con ciò l’infondatezza delle contropretese della convenuta, non occorre esaminare le censure dell’attrice secondo cui le somme fatte valere nell’occasione dalla controparte, censurate siccome riferite a interventi di ripristino non necessari o esagerati, non sarebbero comunque state provate nel loro ammontare.
12. La convenuta ha infine chiesto di modificare i dispositivi pretorili in materia di spese e ripetibili, di per sé non censurati per quanto riguarda le somme attribuite, unicamente in considerazione del diverso esito della petizione e della domanda riconvenzionale. Sennonché, visto che l’esito di entrambe non è in realtà mutato, nemmeno vi è motivo di modificare quei dispositivi. Si aggiunga che la convenuta, verosimilmente per una svista, che viene qui rettificata d’ufficio, aveva addirittura preteso l’aumento della tassa di giustizia di prima sede (da complessivi fr. 13'000.- a fr. 16'000.-) e una riduzione delle eventuali ripetibili a suo favore (da fr. 16'000.- a fr. 10'000.-).
13. Ne discende, a conferma della sentenza pretorile, la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 161'280.20 (fr. 50’065.95 + fr. 111'214.25), seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 gennaio 2011 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’500.b) spese fr. 100.-
Totale fr. 2’600.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 5’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).