Incarto n. 12.2011.114
Lugano 21 ottobre 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.1644 (procedura sommaria, tutela dei casi manifesti) e CA.2011.121 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con istanza 21 aprile 2011 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1
chiedente sia fatto ordine all’avv. AO 1 di consegnare, immediatamente nella domanda supercautelare e cautelare, entro 10 giorni nella causa di merito, la documentazione societaria e contabile in suo possesso, e meglio gli atti elencati nel dispositivo per quanto attiene la domanda supercautelare e cautelare, riferita alla società istante, nonché di ordinare una multa disciplinare di fr. 500.- per ogni giorno di inadempimento;
domande avversate dalla convenuta all’udienza di discussione del 25 maggio 2011 e che il Pretore ha dichiarato inammissibili per quanto attiene il merito e respinto per quanto attiene le domande cautelari;
appellante l’istante che, con atto di appello 10 giugno 2011, chiede in via principale di riformare la decisione del Pretore nel senso di accogliere sia l’istanza di merito che la cautelare, mentre in via subordinata di accogliere la domanda cautelare, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta, con osservazioni 27 luglio 2011, ha proposto l’integrale reiezione del gravame sia in ordine che nel merito nonché di conferire esecuzione anticipata alla decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 23 agosto 2011 della presidente di questa Camera che, viste altresì le osservazioni 9 agosto 2011 dell’appellante, ha respinto la domanda volta all’ottenimento dell’esecuzione anticipata della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
ritenuto
in fatto:
A. In data 11 febbraio 2011 l’avv. AO 1 ha trasmesso alla Pretura di Lugano il certificato azionario di AP 1, società anonima con sede a Lugano, contestualmente a un’istanza di provvedimenti supercautelari e cautelari concernenti __________ e __________, entrambe con sede a Lugano, volta ad ottenere, tra l’altro, il sequestro dei certificati azionari di queste società e la dichiarazione di nullità, rispettivamente l’annullamento delle modifiche iscritte in data 24 gennaio 2011 nel registro di commercio (II CCA inc. n. 12.2011.96). Con istanza 4 marzo 2011 l’avv. __________, nella sua qualità di trustee di __________, ha chiesto alla Pretura di Lugano, in via superprovvisionale, cautelare e nel merito, che sia fatto ordine all’avv. AO 1 di lasciare in deposito presso la Pretura il certificato azionario di AP 1, in via subordinata di vietarle di disporre in alcun modo di detto certificato azionario, nel merito di consegnargli il medesimo entro il termine di un giorno (inc. rich. SO.2011.829 della Pretura di Lugano - Sezione 1). Il Pretore ha accolto la domanda supercautelare con decisione 4 marzo 2011 (inc. rich. CA.2011.49 della Pretura di Lugano – Sezione 1). Con sentenza 11 aprile 2011 il Pretore ha confermato il decreto supercautelare e ha accolto l’istanza nel merito ordinando all’avv. AO 1 di consegnare entro 10 giorni all’avv. __________ il certificato azionario di AP 1 con la comminatoria dell’art. 292 CP. Contro questa sentenza l’avv. AO 1 ha presentato appello in data 2 maggio 2011 (inc. n. 11.2011.51 del Tribunale di appello).
In data 1° marzo 2011 si è svolta a Lugano l’assemblea generale straordinaria di AP 1. In assenza dell’amministratrice unica avv. AO 1 (non convocata) l’assemblea è stata presieduta dell’avv. RA 1 mentre __________ è stato chiamato a fungere da segretario. Il presidente dell’assemblea ha constatato la presenza dell’avv. __________, trustee di __________, proprietario delle 100 azioni, ossia l’intero capitale azionario di AP 1 e ha quindi ritenuto che l’assemblea potesse validamente deliberare a norma dell’art. 701 CO (doc. B e C). Detta assemblea ha così deciso la revoca dell’avv. AO 1 dalla carica di amministratrice unica (senza scarico per il suo operato), la nomina di __________ quale nuovo amministratore unico e la nomina di un nuovo ufficio di revisione (doc. C). Le modifiche sono state iscritte nel registro di commercio il 4 marzo 2011 (doc. B).
B. Con istanza 21 aprile 2011, fondata sull’art. 257 CPC, abbinata a una richiesta di provvedimenti cautelari e superprovvisionali, AP 1 ha chiesto al Pretore di ordinare all’avv. AO 1 di consegnarle entro 10 giorni tutta la documentazione societaria e contabile in suo possesso, con la comminatoria di una multa di fr. 500.- per ogni giorno di inadempimento. Le domande superprovvisionale e cautelare avevano sostanzialmente lo stesso tenore ma erano limitate quanto alla documentazione da consegnare ed erano assortite dalla richiesta di vietare alla convenuta di disporre in qualsivoglia modo della documentazione societaria e contabile. Con decisione 21 aprile 2011 il Pretore ha parzialmente accolto la domanda supercautelare volta a vietare all’avv. AO 1 di disporre della documentazione della società istante, con la comminatoria dell’art. 292 CP. Nel corso dell’udienza 25 maggio 2011 la parte istante ha confermato le sue domande sia cautelari che di merito mentre la convenuta ha proposte di respingerle.
C. Con sentenza 31 maggio 2011 il Pretore ha considerato inammissibile l’istanza di merito e ha respinto l’istanza cautelare. Il primo giudice ha osservato da un lato che la convenuta, amministratrice unica della società, non risultava essere stata informata dell’assemblea generale straordinaria tenutasi il 1° marzo 2011 e d’altro lato che l’avv. __________ non aveva esibito alcun documento di legittimazione quale azionista, in urto quindi a quanto richiesto dall’art. 698a cpv. 2 CO. Il vizio nella tenuta dell’assemblea rendeva la richiesta dell’istante illiquida con conseguente sua inammissibilità. La domanda cautelare, il cui destino è associato alla causa di merito, veniva pertanto respinta.
D. Contro la sentenza del Pretore è insorta AP 1 con atto di appello 10 giugno 2011. L’appellante ricorda come il capitale azionario di AP 1 è integralmente detenuto da __________ del quale è trustee l’avv. __________; ne segue che l’assemblea del 1° marzo 2011 si sarebbe svolta nel rispetto degli art. 701 e 705 cpv. 1 CO nonché degli statuti, ritenuto che era appunto presente l’avv. __________ mentre il certificato azionario era bloccato/detenuto presso la Pretura di Lugano, fatto confermato dal Pretore stesso con decisione superprovvisionale 4 marzo 2011. L’appellante ha quindi prodotto in questa sede due sentenze del medesimo giudice (inc. SO. 2011.1641 e SO.2011.1642) secondo le quali un’assemblea totalitaria può tenersi anche in assenza dell’amministratore unico e rileva una contraddizione tra quei giudizi e la decisione qui impugnata. Con riferimento allo statuto, ritiene poi che l’avv. __________, quale trustee di __________, proprietario delle azioni di AP 1, poteva legittimamente tenere un’assemblea generale senza alcun bisogno di una dichiarazione di blocco per legittimarsi e senza dover esibire qualsivoglia documento. Ciò premesso, l’appellante ritiene che la situazione sia chiara sia dal profilo fattuale che giuridico per cui nulla osta all’accoglimento della sua richiesta nel merito, subordinatamente in via cautelare, così da consentire alla società di adempiere ai suoi doveri nei confronti dell’autorità fiscale.
E. Nelle osservazioni all’appello, appoggiandosi a documenti prodotti per la prima volta in questa sede e richiamando a sua volta l’inc. n. 11.2011.51 del Tribunale di appello, la convenuta ha dapprima contestato che il capitale azionario di AP 1 sia detenuto da __________ e soprattutto che l’avv. __________ sia il legittimo trustee, carica che non potrebbe rivestire in quanto marito della disponente (o settlor). Questo solo aspetto renderebbe la situazione giuridica non chiara. La convenuta sostiene poi che l’assemblea tenutasi il 1° marzo 2011 è da considerarsi nulla siccome l’avv. __________ non era il portatore del certificato azionario di AP 1 e non disponeva di alcuna delega per rappresentare le azioni. Considera pure nulla l’assemblea siccome tenutasi in violazione dell’art. 702a CO.
F. Raccolte le osservazioni dell’appellante, la presidente di questa Camera, con decisione 23 agosto 2011, ha respinto la richiesta della convenuta, contenuta nelle osservazioni all’appello, volta a levare l’effetto sospensivo all’appello.
e considerato
in diritto:
1. La decisione impugnata è stata emessa il 31 maggio 2011, sicché al procedimento di impugnazione si applica il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). A tale esigenza non sfuggono le decisioni prese con la procedura sommaria (art. 314 CPC), come la tutela giurisdizionale dei casi manifesti (art. 257 CPC) e l’emanazione dei provvedimenti cautelari (art. 261 segg. CPC). In concreto non è dato conoscere il valore litigioso, né il Pretore lo ha determinato d’ufficio (art. 91 cpv. 2 CPC). Quale sia il valore di “tutta la documentazione societaria e contabile” di AP 1, rispettivamente della documentazione oggetto della domanda cautelare, è difficile arguire. Gli atti andrebbero pertanto ritornati al Pretore affinché esegua una valutazione. Nondimeno, in considerazione del fatto che il primo giudice ha indicato che contro i punti 1 e 2 del suo dispositivo era proponibile l’appello, che AP 1 ha fatto affidamento a tale indicazione e che la parte appellata non ha contestato la proponibilità del rimedio esperito, si può ritenere che le parti siano d’accordo sul fatto che il valore della domanda ammonta ad almeno fr. 10'000.- (art. 91 cpv. 2 CPC). Questa Camera reputa pertanto di dover entrare nel merito del gravame anche in considerazione del fatto che il rinvio degli atti al Pretore si risolverebbe in questo caso in un puro esercizio formale e in un’inutile perdita di tempo.
2. Ai sensi dell’art. 257 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Come indica il testo della norma le condizioni di cui alle lett. a e b sono cumulative (Göksu, DIKE-Komm-ZPO, Art. 257, N. 4; Koslar, Stämpflis Handkommentar, ZPO, Art. 257, N. 5) Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b).
3. Occorre avantutto pronunciarsi sull’ammissibilità dei documenti prodotti dalle parti per la prima volta in questa sede. L’appellante ha prodotto quale doc. O la decisione 30 maggio 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, inc. SO.2011.1642/CA.2011.119 (cresciuta in giudicato vista anche la reiezione, con sentenza 24 agosto 2011 della I CCA - inc. n. 11.2011.102 - dell’istanza di restituzione del termine presentata dall’avv. AO 1 e quale doc. P la decisione 31 maggio 2011 del medesimo giudice, inc. SO.2011.1641/CA.2011.117 (pure questa cresciuta in giudicato per lo stesso motivo appena indicato: v. I CCA 24 agosto 2011, inc. n. 11.2011.103). Trattandosi di documenti di cui AP 1 è venuta a conoscenza verosimilmente nello stesso momento in cui le è stata notificata la decisione qui impugnata, vista l’identità di patrocinatore a quel momento, gli stessi possono essere ammessi senza restrizione in questa sede dato che i presupposti dell’art. 317 CPC risultano pacificamente adempiuti. Ne va diversamente per i documenti da 1 a 8 prodotti dalla parte appellata che potevano tutti essere tranquillamente prodotti all’udienza del 25 maggio 2011. Ciò non porta peraltro alla medesima alcun pregiudizio dato che la documentazione riferita a __________ è contenuta nell’inc. SO.2011.829 della Pretura di Lugano (attualmente all’attenzione del Tribunale di appello inc. n. 11.2011.51) richiamato da entrambe le parti già in prima sede.
4. Nelle decisioni 30 maggio 2011 (SO.2011.1642) e 31 maggio 2011 (SO.2011.1641) il Pretore ha effettivamente indicato, citando autorevole dottrina, che l’art. 702a CO non impedisce di convocare “segretamente” un’assemblea totalitaria allo scopo di cambiare l’amministratore unico. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non si trattava del medesimo complesso di fatti, le assemblee di __________ e __________ essendosi svolte grazie a una dichiarazione di blocco delle azioni rilasciata dal notaio depositario, come evidenziato dal Pretore nei citati giudizi e come risulta anche dall’inc. n. 12.2011.96 di questa Camera. In realtà il giudizio del Pretore non si fonda tanto sulla soluzione del conflitto tra gli art. 701 e 702a CO e quindi, per i motivi di cui si dirà nei prossimi considerandi, si può prescindere dall’esaminare questo aspetto.
5. Il Pretore ha rilevato delle anomalie nella tenuta dell’assemblea generale straordinaria del 1° marzo 2011 richiamando in merito l’art. 689a cpv. 2 CO. L’appellante rimprovera in sostanza al primo giudice di aver applicato un disposto di natura formale omettendo di considerare che l’avv. __________, quale trustee di __________, era l’incontestato proprietario delle azioni di AP 1 e poteva pertanto in ogni tempo, e validamente, convocare un’assemblea totalitaria.
L’art. 689a cpv. 2 CO prescrive che può esercitare i diritti sociali inerenti l’azione al portatore chi si legittima esibendo l’azione e che il consiglio di amministrazione può stabilire un altro modo di provare il possesso. La legittimazione dell’azionista al portatore è data avantutto dal possesso del titolo (Trigo Trindade, Commentaire Romand, CO II, art. 689a CO, N. 18). Dal diritto delle cartevalori e dall’art. 930 CC deriva così la presunzione legale secondo cui il possessore del titolo ne è in paritempo il proprietario e quindi il titolare dei diritti (DTF 123 IV 132, consid. 4d; Böckli, Das Aktienstimmrecht und seine Ausübung durch Stellvertreter, Basilea 1961, pag. 76). Per altro modo di provare il possesso si intende una dichiarazione del possessore immediato delle azioni (o del certificato azionario) che attesta la qualità di possessore mediato dell’azionista (Trigo Trindade, op. cit., art. 689a CO, N. 19). In assenza di possesso (o di altro modo di provarlo), l’azionista, o chi si pretende tale, deve provare alla società la sua legittimazione, per esempio rendendo verosimile che i titoli sono stati smarriti o rubati (Böckli, op. cit., pag. 86, 87; Trigo Trindade, op cit. art., 689a CO, N. 3). Giova aggiungere che la verifica della legittimazione dell’azionista spetta al consiglio di amministrazione. In caso di litigio in merito alla legittimazione di un pretendente all’esercizio del diritto di voto non può decidere l’assemblea generale (Trigo Trindade, op. cit., art. 689a CO, N. 4 e 6; Peter/Cavadini, Commentaire Romand, CO II, art. 702, N. 23; Schaad, Basler Kommentar, OR II, 3. ed., Art. 689a, N. 3; Dubs/Truffer, Basler Kommentar, OR II, 3. ed. Art. 702, N. 3 e 22). D’altro canto, l’appellante ha richiamato l’applicazione dell’art. 9 cpv. 4 dello statuto della società in base al quale i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, in assenza di opposizioni, tenere un’assemblea generale senza osservare le forme previste per la sua convocazione, concetto ripreso dall’art. 701 CO. L’assemblea cosiddetta totalitaria presuppone quindi che tutte le azioni siano presenti o rappresentate e che non vi siano contestazioni sulla tenuta dell’assemblea stessa o in merito a determinate trattande (Dubs/Truffer, op. cit., Art. 701, N. 1 e 3).
6. Nel caso in esame, come indicato nei fatti, è pacifico che il certificato azionario non era presente al momento dell’assemblea generale di AP 1 del 1° marzo 2011, essendo stato depositato dall’amministratrice unica presso la Pretura di Lugano in data 11 febbraio 2011. L’avv. __________ non ha quindi potuto legittimarsi mediante il possesso né ha potuto provare il medesimo in altro modo, nessuno avendo rilasciato una cosiddetta dichiarazione di blocco. L’appellante sostiene che l’avv. __________ è l’incontestato proprietario delle azioni, quale trustee di __________, quindi in diritto di tenere un’assemblea totalitaria in ogni tempo. Omette però di considerare che la posizione di trustee è contestata, con quanto ne segue in merito all’asserito diritto di proprietà sulle azioni. Oltre alle contestazioni sulla posizione dell’avv. __________ in seno a __________ esposte dalla parte appellata in questa sede, occorre rilevare che il Pretore del Distretto di Lugano, con decisione 11 aprile 2011, ha ordinato all’avv. AO 1 di consegnare il certificato azionario di AP 1 all’avv. __________, dopo aver considerato valida la nomina di quest’ultimo quale trustee di __________ avvenuta in data 23 dicembre 2010 (inc. SO.2011.829), ma questa decisione è stata portata all’attenzione del Tribunale di appello (inc. n. 11.2011.51), che non si è ancora pronunciato. A quanto precede va aggiunto che l’amministratrice unica, non convocata all’assemblea, non poteva procedere alla verifica della legittimazione dell’avv. __________ (è invero certo che l’avrebbe contestata per le ragioni suddette) mentre tale verifica, in considerazione di quanto prevede l’art. 702 cpv. 1 CO, non competeva all’avv. RA 1 (doc. C). Da quanto esposto appare evidente che le richieste dell’appellante non poggiano su fatti incontestati né su una situazione giuridica chiara. La decisione del Pretore sfugge così alle critiche dell’appellante e dev’essere confermata.
7. Il Pretore ha altresì respinto la domanda cautelare poiché il suo destino è associato alla causa di merito sulla quale s’innesta. L’appellante ha opposto che, almeno allo stadio della verosimiglianza, era senz’altro opportuno procedere con le misure cautelari richieste, allo scopo di evitare che AP 1 subisca un pregiudizio difficilmente riparabile a dipendenza dell’impossibilità di adempiere ai propri obblighi fiscali e societari. Sennonché, dalla documentazione versata agli atti, con particolare riferimento ai doc. E e L, non emerge alcun rischio di pregiudizio difficilmente riparabile incombente sulla società. Per quanto attiene alle dichiarazioni fiscali essa non ha peraltro dimostrato di aver esaurito la possibilità di ottenere proroghe dalla competente autorità. Ne deriva che, non avendo reso verosimile la minaccia di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv. 1 CPC), l’appello dev’essere respinto anche su questo punto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). All’avv. AO 1 viene riconosciuta un’indennità per ripetibili. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il presente giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà all’appellante, nel caso in cui decidesse di introdurre ricorso in materia civile, dimostrare che il valore litigioso ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge in concreto la soglia di fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati la Legge sulla tariffa giudiziaria e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
decide:
I. L’appello 10 giugno 2011 di AP 1 è respinto.
II. Le spese processuali del presente giudizio, in fr. 600.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’avv. AO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
III.Intimazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).