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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.04.2010 12.2010.58

2 avril 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·954 mots·~5 min·4

Résumé

Scioglimento di SA - appello tardivo

Texte intégral

Incarto n. 12.2010.58

Lugano 2 aprile 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.1642 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 9 novembre 2009 da

AO 1  

contro

AP 1 patrocinata da PA 1  

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di amministrazione, domanda sulla quale la convenuta non si è espressa;

nell’ambito della quale il Pretore, con sentenza 18 gennaio 2010, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;

appellante la convenuta con atto 8 marzo 2010, con cui inoltra ricorso contro la decisione di radiazione dal registro di commercio;

mentre l'istante non è stato richiesto di presentare osservazioni al gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

                                         che con istanza 9 novembre 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo al Pretore di adottare le misure necessarie nei confronti della società, priva dal settembre 2009 di amministrazione;

                                         che l'istante rileva di aver invano diffidato - mediante raccomandata 23 settembre 2009 prima e a mezzo di pubblicazione sul FUSC del 6 ottobre 2009 - le persone obbligate alla notificazione a ripristinare la situazione legale, ritenuto che a seguito della cancellazione dell'amministratore unico la società era priva di amministrazione;

                                         che il Pretore, preso atto che nel termine assegnato la parte convenuta non aveva provveduto a ripristinare la situazione legale, le ha dapprima assegnato il 18 novembre 2009 un termine di trenta giorni per ripristinare la situazione legale (act. II) e in seguito, alla scadenza infruttuosa del termine, con sentenza 18 gennaio 2010 ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;

                                         che con lo scritto 8 marzo 2010 che qui ci occupa la convenuta ha inoltrato ricorso contro la decisione di radiazione dal registro di commercio, lamentando la violazione del diritto di essere sentito, per non avere l’Ufficio interpellato il direttore iscritto con firma individuale;

                                         che l’appello non è stato intimato all’istante;

considerando

in diritto:

                                         che la sentenza impugnata è stata emanata il 18 gennaio 2010;

                                         che trattandosi di una procedura di camera di consiglio contenziosa il termine per presentare appello è di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

                                         che a detta dell’appellante e del suo direttore con firma individuale l’Ufficio del registro di commercio avrebbe violato il suo diritto di essere sentita, per non aver inviato la diffida doc. B all’unico organo iscritto, vale a dire al direttore con firma individuale, il cui indirizzo figurava negli atti;

                                         che il direttore sostiene di aver preso conoscenza solo il 26 febbraio 2010 della procedura giudiziaria, e l’appellante ne deduce che da quest’ultima data decorre il termine per l’impugnazione;

                                         che la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato (art. 124 cpv. 1 CPC);

                                         che un atto giudiziario intimato per raccomandata e non ritirato dal destinatario si ritiene notificato l’ultimo dei sette giorni durante i quali è conservato in giacenza all’ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa)

                                         che la sentenza impugnata è stata intimata il 19 gennaio 2010 all’indirizzo della convenuta figurante al Registro di commercio (via Casserinetta 28, Lugano) e poi recapitata il medesimo giorno all’Ufficio postale di Giubiasco, e da questi ritornata alla Pretura con la menzione “non ritirato” il 4 febbraio 2010 (cf. busta contenuta nel fascicolo corrispondenza varia della Pretura);

                                         che anche la diffida 18 novembre 2009 della Pretura è stata inviata al recapito legale della convenuta, e da lì rispedita a Giubiasco, dove non è stata ritirata (cfr. busta contenuta nel fascicolo corrispondenza diversa della Pretura);

                                         che la sentenza impugnata deve pertanto essere considerata come notificata il 4 febbraio 2010, con la conseguenza che il termine per appellare scadeva il 15 febbraio successivo, di modo che l’appello inoltrato l’8 marzo 2010 è irrimediabilmente tardivo;

                                         che ciò impedisce alla Camera di vagliare nel merito le argomentazioni dell’appellante;

                                         che l’appello, irricevibile siccome tardivo, può essere evaso ai sensi dell’art. 313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;

                                         che il valore litigioso ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 5; Rep. 1985 p. 31);

                                         che la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;

Per i quali motivi

pronuncia:

                                   1.   L’appello 8 marzo 2010 è irricevibile siccome tardivo.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico.

                                   3.   Intimazione:

- -  - Ufficio esecuzione e fallimenti, Lugano  - Ufficio federale del registro di commercio, Berna

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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