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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.02.2012 12.2010.36

6 février 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,122 mots·~26 min·3

Résumé

Architetto - esistenza del contratto - prova dell'onorario - norma SIA 118

Texte intégral

Incarto n. 12.2010.36

Lugano 6 febbraio 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Bozzini, vicepresidente, Fiscalini e Pellegrini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.402 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 31 maggio 2005 da

  AP 1  patrocinato dall'  PA 1   

  contro  

 AO 1  patrocinata dall'  PA 3   AO 2  patrocinato dall'  PA 2   

con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 53'500.- in solido, pretesa alla quale in sede conclusionale si è aggiunta la richiesta di interessi del 5% dal 1° ottobre 2003; domanda avversata dai convenuti che hanno preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e postulato la reiezione della petizione;

sulla quale il Pretore si è pronunciato con sentenza 30 dicembre 2009, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al pagamento di fr. 8'000.-;

appellante l'attore con atto di appello 15 febbraio 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione per fr. 53'500.-, oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante in medesima data anche la convenuta AO 1, con atto d'appello con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 23 marzo 2010 e la convenuta AO 1 con osservazioni 14 aprile 2010 postulano la reiezione dei rispettivi appelli di controparte, protestando spese e ripetibili;

appellante adesivamente il convenuto AO 2 con allegato 14 aprile 2010, con cui chiede di respingere l’appello di parte attrice e di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nel corso del 1999 AO 1 e AO 2 hanno incaricato l’arch. __________ S__________ della progettazione e dell’inoltro della domanda di costruzione per l’edificazione di un’abitazione monofamiliare a __________, Comune di __________. Tale rapporto contrattuale si è interrotto nel corso del 2000, con le pretese d’onorario esposte dall’architetto rimaste parzialmente impagate a seguito di asseriti inadempienze e errori professionali imputati al progettista, i cui dettagli non occorre qui menzionare. Già nel corso del 1999, sempre con riferimento alla prevista edificazione, AO 1 e AO 2 sono entrati in contatto con l’arch. AP 1. Quest’ultimo, sulla base di lavori che pretende avere svolto per conto dei primi, con nota d’onorario 18 giugno 2001 (doc. AA e 17) ha formulato pretese per complessivi fr. 43'500.-, rimaste impagate. I tentativi di addivenire ad un accordo non hanno prodotto esito alcuno.

                                  B.   Con petizione 31 maggio 2005 l'arch. AP 1 ha quindi convenuto in giudizio, innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, AO 1 e AO 2 per ottenere la loro condanna al pagamento di fr. 53'500.- in solido. Egli, in estrema sintesi, ha preteso di aver svolto attività professionale per conto dei convenuti, già nella fase iniziale a sostegno dell’arch. __________ S__________ e in seguito sulla base di un rapporto contrattuale autonomo in vista dell’allestimento del contratto d’appalto con l’impresa generale e dei piani esecutivi. La mercede dovutagli per contratto ammonterebbe a fr. 43'500.-, alla quale aggiunge la pretesa di fr. 10'000.- cedutagli dall’arch. __________ S__________, la cui nota d’onorario era rimasta parzialmente impagata.

                                  C.   Con risposte separate di data 23 e 29 marzo 2006 i convenuti si sono opposti alla petizione, eccependo entrambi, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della parte attrice alla quale ritengono di non aver conferito incarico alcuno. Essi hanno altresì contestato nel merito il fondamento del vantato credito.

                                  D.   Con allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro tesi. Esperita l’istruttoria di causa, con gli allegati conclusivi esse hanno ribadito le loro precedenti allegazioni e domande, fatta eccezione per l'attore che ha formulato per la prima volta la richiesta di interessi del 5% dal 1° ottobre 2003.

                                  E.   Il Pretore, con sentenza 30 dicembre 2009, riepilogate le circostanze in cui le parti si sono incontrate e hanno avuto relazioni in riferimento alla prevista edificazione dell’abitazione familiare, ha parzialmente accolto l’eccezione sollevata dai convenuti, negando la legittimazione attiva dell’arch. AP 1 in relazione alla pretesa di fr. 10'000.- fatta valere per prestazioni eseguite dall’architetto __________ S__________. Contrariamente a quanto preteso dall'attore, la disponibilità del collega architetto a cedere la sua pretesa non si sarebbe mai concretizzata, motivo per il quale, in assenza di valida cessione del credito, la legittimazione attiva dell’attore non sarebbe data. Il primo giudice ha quindi esaminato il contratto venuto in essere tra le parti, concludendo che i convenuti, contrariamente a quanto da loro preteso, hanno effettivamente affidato all’attore l’incarico di proseguire nei lavori di progettazione della loro casa, ciò che comporta di principio il diritto dell’architetto a vedersi remunerare il lavoro svolto. L’attore non avrebbe comunque fatto fronte all’onere della prova che gli incombeva in merito alla congruità della pretesa di onorario esposta poiché, non avendo richiesto una perizia al riguardo, ha privato il giudice degli elementi che ne avrebbero permesso una verifica. Unica eccezione è costituita dal costo di fr. 8'000.sostenuto dall’architetto per la remunerazione di un collaboratore esterno incaricato dell’allestimento della bozza dei piani esecutivi e degli schizzi di dettaglio, in relazione al quale il Pretore ha riconosciuto una pretesa attorea di pari importo.

                                  F.   La sentenza pretorile è stata impugnata dall'attore che, con appello 15 febbraio 2010, chiede di accogliere integralmente la petizione per fr. 53'500.-, oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2003, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. L’appellante, censurando preliminarmente la decisione del Pretore che ha ritenuto non esservi stata una valida cessione di credito da parte dell'arch. __________ S__________, ribadisce in sostanza il buon fondamento della pretesa e rimprovera al primo giudice di non aver accertato le prestazioni svolte e determinato la relativa remunerazione secondo il suo prudente criterio. A torto il primo giudice avrebbe ritenuto necessaria una perizia.

                                  G.   Il giudizio pretorile è stato impugnato anche dalla convenuta AO 1 che, con atto d'appello 15 febbraio 2010, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa rimprovera al Pretore di aver dedotto dalle circostanze un inesistente contratto di mandato di progettazione con l’attore e di aver altresì considerato come avvenuto il pagamento di una somma a terzi, malgrado tale circostanza non sia stata dimostrata. Nessuna prestazione sarebbe pertanto stata eseguita dall’attore a favore dei convenuti.

                                  H.   Sia l'attore, con osservazioni 23 marzo 2010, che la convenuta AO 1, con osservazioni 14 aprile 2010, postulano la reiezione degli appelli di controparte, protestando spese e ripetibili.

                                    I.   Con osservazioni ed appello adesivo 14 aprile 2010 l'altro convenuto AO 2 chiede di respingere l’appello di parte attrice e di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli contesta, in estrema sintesi, l'esistenza di un contratto tra le parti e di essere debitore per prestazioni eseguite dall'architetto o dal suo collaboratore, la cui pretesa sarebbe stata indebitamente ammessa dal Pretore pur mancando una prova al riguardo.

considerando

in diritto:

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Appello di AO 1

                                         2.1.  L'appello della convenuta AO 1 merita di essere esaminato preliminarmente in quanto censura la sentenza pretorile in merito all'esistenza di un contratto di mandato tra le parti. L'accoglimento di tale tesi comporterebbe quindi il respingimento di ogni ulteriore censura proposta dall’appellante principale e l'accoglimento della domanda dell'appellante adesivo.

                                         2.2   L'appellante, sottolineata la correttezza del giudizio pretorile per quanto concerne la parte di pretesa attorea respinta, censura la conclusione del Pretore nella misura in cui condanna i convenuti al pagamento di fr. 8'000.-. A suo dire tale conclusione si baserebbe su presupposti errati. Anzitutto il primo giudice avrebbe a torto confermato l'attribuzione di un mandato di progettazione all'arch. AP 1. Inoltre, il pagamento a terzi della somma in questione non sarebbe stato provato e, se anche lo fosse, non costituirebbe comunque il corrispettivo di alcuna valida prestazione eseguita a favore dei convenuti.

                                         2.3.  L'appellante cerca anzitutto di contestare l'esistenza di un contratto di mandato tra le parti, proponendo due stralci del verbale di interrogatorio dell'arch. __________ S__________ nell'intento di dimostrare la contraddittorietà di quanto da questi dichiarato. Tale soggettiva interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal teste non è però atta a sovvertire la valutazione pretorile che ha adeguatamente motivato il giudizio, indicando sulla base di quali elementi si debba concludere essere sorto un rapporto contrattuale tra l'architetto attore e i convenuti interessati a procedere nella progettazione e edificazione della casa. Inammissibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI) è per contro la censura dell'appellante, laddove questi si limita a invocare genericamente l'esistenza di "altri elementi istruttori" che andrebbero in direzione contraria a quanto ritenuto dal primo giudice (appello pag. 4). L'appellante omette di confrontarsi con le tesi del Pretore anche laddove rimprovera alla controparte di non aver dimostrato esservi stato un consenso sui punti essenziali del contratto: si limita infatti ad invocare in modo astratto e generico il disposto dell'art. 1 cpv. 1 CO.

                                         2.4.  Inammissibile per carente motivazione è altresì la censura sollevata in via subordinata, con la pretesa di dimostrare che il contratto di mandato per la presentazione di un contratto d'appalto, nella denegata ipotesi in cui sia stato stipulato, non sarebbe comunque stato adempiuto. Insufficiente è al proposito il succinto richiamo ai doc. H e 7 con l’intento di dedurre dal loro raffronto la smentita delle tesi attoree qualificate come fantasiose. La censura è peraltro priva di portata pratica poiché le pretese dell'attore a questo riguardo, ovvero relative alla remunerazione del lavoro svolto per la presentazione di un contratto di appalto con l'impresa, sono comunque state respinte dal Pretore. La remunerazione riconosciuta dal giudizio pretorile concerne infatti unicamente le prestazioni che l'attore avrebbe svolto, con l'ausilio di terzi, in qualità di progettista (si rimanda a questo proposito a quanto esposto in modo più ampio al consid. 2.5). Su questo punto l'appello va quindi respinto.

                                         2.5.  Il Pretore ha ritenuto provato "che l'attore in relazione alla progettazione della casa dei convenuti ha versato una remunerazione di fr. 8'000.- (circa) a un collaboratore esterno, che ha allestito una bozza dei piani esecutivi e degli schizzi di dettaglio". A mente del primo giudice ciò sarebbe emerso dalle dichiarazioni dello stesso collaboratore __________ P__________ sentito quale teste (atto XII). Limitatamente a questo importo, ritenuto compreso nell'onorario complessivo fatturato e preteso dall'attore, la domanda è quindi stata accolta.

                                                 L'appellante tenta di sovvertire tale conclusione affermando che nessuna attività sarebbe stata svolta dal collaboratore in questione per loro conto, circostanza che emergerebbe dal semplice confronto tra il doc. H e il doc. 7. Il fatto che quest'ultimo (ovvero la bozza di contratto d’appalto di impresa generale) fosse già pronto il 24 novembre 1999, ovvero ad una data precedente la conoscenza tra la parti, escluderebbe che il collaboratore incaricato di elaborare tale documento abbia lavorato per loro conto. La censura non può essere accolta. Infatti, se anche si volesse aderire all’interpretazione dei documenti data dall’appellante, questi omette di confrontarsi con il giudizio del Pretore che dalle dichiarazioni del collaboratore ha dedotto che questi si sarebbe occupato dell’allestimento di una bozza dei piani esecutivi e degli schizzi di dettaglio, ovvero di prestazioni che non possono essere ricondotte semplicemente all’esigenza di allestire una bozza di contratto d’appalto. Con tali circostanze l’appellante neppure si confronta, limitandosi ad escludere in modo generico quanto categorico che il collaboratore in questione abbia svolto qualsivoglia attività per conto dei convenuti.

                                                 A mente dell'appellante l'assenza di una prova scritta del pagamento, quale una ricevuta o una fiche bancaria, renderebbe la testimonianza del collaboratore priva di un conforto. Rilevato come la convenuta non abbia intrapreso nulla in fase istruttoria in questo senso, ad esempio interpellando il teste sulle modalità di pagamento (tra le quali ve ne sono peraltro anche di non documentabili come è il caso per la compensazione di crediti), la considerazione dell'appellante non è comunque atta a sovvertire la conclusione pretorile, che non ha rilevato motivo alcuno per considerare la prova testimoniale non fedefacente o insufficiente.

Irricevibili, poiché proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI) sono le considerazioni in merito alla cattiva esecuzione del mandato siccome i piani in questione sarebbero "infarciti di grossolani errori" (appello pag. 5) e comunque insufficienti per dare avvio alla fase di costruzione.

Non permette di sovvertire la conclusione pretorile neppure la circostanza che la cifra in questione sia stata indicata in modo impreciso, avendo il teste dichiarato che "per la mia collaborazione ho chiesto all’attore una remunerazione di circa fr. 8'000.-. Confermo inoltre di essere stato pagato completamente dall’attore ”(atto XII ). La valutazione del Pretore regge alla critica poiché si inserisce in un apprezzamento complessivo della remunerazione dovuta all’architetto per un lavoro svolto. Pur non avendo dato seguito all'onere probatorio che gli incombeva per la pretesa complessiva di fr. 43'500.esposta in causa per le sue prestazioni, l'attore ha indubbiamente svolto un'attività di progettazione per conto dei convenuti, come accertato nel giudizio impugnato. Considerate le particolari circostanze, non può pertanto essere censurato il Pretore laddove ha ritenuto di poter accogliere perlomeno una parte della pretesa, seppur cifrata in modo impreciso, quantificandola sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria. L'indicazione di circa fr. 8'000.di remunerazione fornita dal teste, con il ragguaglio aggiuntivo del tempo approssimativamente impiegato per svolgere tale mansione (tra le 160 e le 180 ore), è stata ritenuta sufficiente dal Pretore per riconoscere che, almeno in tale misura, il lavoro svolto dovesse essere remunerato. L'assenza di un referto peritale ha impedito una verifica oggettiva della pretesa complessiva esposta, ma neppure l'appellante indica per quali motivi il Pretore non dovrebbe valutare gli elementi di cui dispone per giudicare se questi permettono, secondo il suo prudente criterio, di accogliere perlomeno in una misura assai ridotta la domanda di causa.

                                         2.6.  Visto quanto sopra, l'appello di AO 1 è respinto.

                                   3.   Appello dell'arch. AP 1

                                         3.1.  Riepilogate le circostanze in cui sarebbe sorto il rapporto contrattuale tra i convenuti e gli architetti, con particolare riferimento ai lavori da lui svolti, l'appellante rimprovera dapprima al Pretore di aver negato l'esistenza di una valida cessione di credito da parte dell'arch. __________ S__________. Pur riconoscendo che il tenore del documento invocato come prova dell'asserita cessione di credito ("procura legale" doc. S) non sia chiaro, viene rimproverato al Pretore di non aver considerato le precisazioni fornite dal cedente, sentito quale teste, dalle quali emergerebbe in modo chiaro e univoco la volontà di cessione del credito. La censura non può essere accolta. Come ricordato dal Pretore, con riferimento alla menzionata giurisprudenza del Tribunale federale, la volontà del cedente deve essere chiaramente riconoscibile e il contenuto dell'atto scritto di cessione (art. 165 cpv. 1 CO) deve essere sufficientemente esplicito anche per un terzo estraneo ai rapporti contrattuali fra le parti, in particolare in merito alla comprensione della titolarità del diritto. E' pertanto la stessa tesi sostenuta dall'appellante, secondo il quale tale certezza sarebbe raggiunta con l'ausilio delle dichiarazioni rese dal teste in causa, a confermare come al momento dell'inoltro dell'azione non potesse essersi perfezionata una valida cessione di credito. Non merita accoglimento neppure la pretesa dell'appellante di veder riconosciuto il doc. S perlomeno quale manifestazione della volontà dell'arch. __________ S__________ di incaricare l'arch. AP 1 per l'incasso della somma. Stando al tenore del documento, integralmente riprodotto nella sentenza pretorile, nella misura in cui costituisce valida procura questa è stata conferita all'avv. PA 1 e non all'attore. La decisione pretorile, che ha negato la legittimazione attiva dell'appellante per una pretesa non validamente ceduta, merita pertanto conferma.

                                         3.2. Con la seconda censura d'appello l'attore contesta il mancato accertamento delle prestazioni da lui svolte a favore dei convenuti, con riferimento al tipo e alla qualità di lavoro prestato. Egli rimprovera in particolare al Pretore di aver ritenuto necessaria una perizia, poiché non è certo con questa che può essere accertato il lavoro effettuato. Egli ritiene che, in assenza di accordo tra le parti sulla remunerazione di prestazioni onerose, il giudice debba fissarla applicando i principi generali secondo il suo prudente criterio. Avendo comprovato lo svolgimento di tutte le prestazioni allegate negli atti di causa, l’assenza di una prova peritale non può impedirne il calcolo del compenso. La censura va respinta. Infatti, oltre a non confrontarsi direttamente con la conclusione pretorile, alla quale viene più che altro contrapposta una diversa tesi, l’appellante non espone motivi atti a dimostrare che il primo giudice potesse disporre, pur in assenza di un referto peritale, degli elementi che consentissero di decidere in merito alla congruità dell'onorario esposto. Va infatti ricordato che per accertare un fatto occorre far capo ad una perizia quando il giudice non dispone delle necessarie conoscenze specifiche (DTF 132 III 83 consid. 3.5). Nel caso di specie è stato accertato che l'attore ha svolto attività professionale per conto dei convenuti. Tuttavia, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, non è per nulla insostenibile considerare che per determinare le prestazioni effettivamente svolte e quindi la congruità delle pretese d'onorario esposte siano necessarie conoscenze specifiche che esulano da quelle di cui dispone l'autorità giudiziaria. Ciò vale a maggior ragione in assenza di una pattuizione relativa all'applicabilità delle norme SIA e tenuto conto delle particolari circostanze in cui è venuto in essere il contestato contratto tra le parti. E' peraltro lo stesso appellante, con riferimento al calcolo della remunerazione, a pretendere che “tra i fattori principali da considerare vi sono la durata del mandato e l’impegno orario del mandatario, ma anche l’importanza e difficoltà dell’affare, le responsabilità in gioco, la situazione del mandatario, in particolare il suo genere di attività” (appello pag. 11), salvo però omettere di argomentare come il Pretore possa disporre di tutte le conoscenze tecniche necessarie per una simile valutazione. Già per questo motivo la censura si rileva pertanto infondata.

A maggior ragione non merita tutela la rivendicazione dell’appellante di poter rinunciare alla prova peritale sulla base di sue valutazioni personali relative ai costi, alla celerità e al rischio di causa. Cade nel vuoto l’invocazione dell’art. 394 cpv. 3 CO, siccome il Pretore non ha negato che una mercede sia dovuta in applicazione dell’invocato disposto di diritto materiale, ma ha esposto i motivi per i quali l’attore è chiamato a sopportare le conseguenze per non aver dato seguito all’onere probatorio che gli incombeva ai sensi dell’art. 8 CC e del diritto procedurale applicabile.

                                         3.3.  Infine, l'attore rimprovera al Pretore di non essersi riferito alle norme SIA (segnatamente le norme SIA 102 relative alle prestazioni e agli onorari degli architetti) per la quantificazione oggettiva del lavoro dell’appellante e il relativo calcolo del dovuto. L’integrazione di tali normative nel contratto tra le parti sarebbe conseguenza del fatto che l’attore è subentrato al precedente architetto, con il quale ne era stata espressamente pattuita l’applicazione (doc. D). Le norme SIA non hanno carattere obbligatorio generale. Si tratta, infatti, di condizioni generali private che si applicano se le parti le hanno integrate nel contratto (Gauch/Tercier, Das Architektenrecht., 3a ed., ni 61 ss.; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., ni 237 ss.). Nel caso concreto i convenuti hanno contestato l'applicabilità della norma SIA e l'attore, gravato dell'onere della prova in merito alla pattuizione della norma in questione, non ha dimostrato alcunché in proposito. Di conseguenza, in mancanza di qualsivoglia elemento dal quale si possa concludere che le parti abbiano pattuito che il loro rapporto contrattuale è retto dalla norma SIA 102, questa non può trovare applicazione.

A mente dell'appellante, anche in assenza di esplicito accordo, le norme in questione sarebbero comunque applicabili quale attendibile punto di riferimento per determinare gli usi dello specifico settore professionale. Secondo tale uso, il primo giudice sarebbe pertanto stato in grado di commisurare la remunerazione dell’architetto. La tesi è finanche irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI) siccome tale sistema di calcolo è stato proposto per la prima volta in questa sede, non avendo in precedenza l’attore fornito le necessarie indicazioni in merito al tempo impiegato e alle spese sostenute, e ciò a fronte delle contestazioni sollevate dai convenuti. Il tentativo di vedersi riconoscere un onorario sulla base di una tariffa oraria è comunque destinato a fallire, non potendo l'attore pretendere che il giudice supplisca alle sue carenze probatorie rispetto all'onere che gli incombeva in merito al numero di ore effettivamente svolto e alla congruità in relazione al mandato ricevuto.

                                 3.4.  Visto quanto sopra l'appello dell’arch. AP 1 è respinto.

                                   4.   Appello adesivo AO 2

                                         4.1.  Preliminarmente l’appellante contesta l’accertamento dei fatti da parte del Pretore, elencando una serie di errori considerati eclatanti. Ribadito che mai sarebbe stato conferito un mandato all’attore, al quale era solo stato chiesto un preventivo per verificare la fattibilità della costruzione nei limiti del budget dei convenuti, l’appellante critica l’apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore. La testimonianza dell’arch. __________ S__________ non sarebbe attendibile in quanto persona interessata dall’esito della lite, come ammesso dal teste stesso, e avendo peraltro questi mentito. Anche se si volesse ritenere che i convenuti abbiano conferito un mandato all’attore, a mente dell'appellante nessuna prova sarebbe stata fornita in merito all’esecuzione degli stessi e al loro valore. L’appellante contesta in particolare la conclusione pretorile che ha riconosciuto una remunerazione pari a quella che sarebbe stata versata al collaboratore esterno per lavori di cui non vi è prova né dell’effettiva esecuzione, né che siano stati eseguiti in adempimento del mandato in questione. Anche l’adeguatezza dell’onorario versato al collaboratore non sarebbe stata dimostrata dall’attore a cui incombeva l’onere della prova, mancando peraltro agli atti gli schizzi di dettaglio che questi avrebbe eseguito. L’assenza di un rapporto contrattuale tra le parti sarebbe dimostrata da due fatti: l’attore ha sottoposto una bozza di contratto d’appalto mai sottoscritta (doc. 7 e doc. H) e l’attore neppure disponeva della licenza edilizia, come dimostra la sua richiesta al Municipio di riceverne copia. Abbondanzialmente l’appellante rileva la sostanziale identità delle bozze di contratto a lui sottoposte (doc. H e 7) con i contratti stipulati dall’attore con altri suoi clienti, ciò che escluderebbe che l’architetto e il suo collaboratore abbiano svolto lavori specifici per allestire tale documento.

                                         4.2.  Inammissibili per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI) sono le critiche mosse al Pretore per pretesi accertamenti errati relativi alla proprietà del fondo sul quale vi era l’intenzione di edificare, all’effettiva ricezione di alcuni documenti (doc. D e K) e alla data di invio di una richiesta di pagamento (doc. O). L’appellante si limita infatti ad indicare quali sarebbero le errate deduzioni del primo giudice, senza esporre i motivi per i quali dal preteso svolgimento dei fatti dovrebbe derivare un diverso giudizio sul merito delle domande di causa.

                                         4.3.  L’appellante censura il giudizio pretorile che ha situato nel periodo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 1999 il primo incontro tra le parti, che si sarebbe invece tenuto il 26 novembre 1999. Tale errore sarebbe di rilievo poiché antecedenti a tale incontro sarebbero la prima bozza di contratto datata 24 novembre (doc. 7) e un preventivo di una ditta specializzata del 25 novembre 1999 (doc. G). La censura non merita accoglimento. Infatti, a prescindere dalla data esatta del primo incontro tra le parti, il Pretore ha comunque situato il momento del conferimento dell’incarico litigioso ad una data posteriore a quella dell’inoltro della domanda di costruzione (quindi successiva al 14 dicembre 1999), ritenuto che al nuovo architetto fosse stato dato mandato di proseguire nei lavori di progettazione. A sostegno di tale accertamento il primo giudice ha ampiamente riportato le dichiarazioni rese dall’arch. __________ S__________, sentito come teste. Il Pretore ha quindi ritenuto esservi stato un adempimento di quel mandato anche tramite l’incarico conferito dall’architetto ad un collaboratore esterno “che ha allestito una bozza dei piani esecutivi e degli schizzi di dettaglio” (sentenza impugnata pag. 5 consid n. 3). Contrariamente a quanto insistentemente ribadito dall’appellante, la prestazione del collaboratore non può essere considerata semplicemente come premessa per l’allestimento della bozza di contratto di appalto (doc. H e 7) e dunque quale lavoro eseguito prima del conferimento di qualsivoglia mandato. Così come sono stati prodotti, questi documenti sono infatti delle bozze non ancora sottoscritte e pure incomplete non contenendo altro che le usuali clausole contrattuali e una dettagliata quanto generica descrizione d’opera. Nessun quantitativo, nessuna misura, nessun dettaglio esecutivo è infatti desumibile da questi documenti, agli atti in una versione parziale siccome mancano componenti determinanti quali “i piani della domanda di costruzione ed esecutivi allegati al capitolato d’appalto come da distinta che segue …(omissis)”, ovvero una parte integrante del contratto (come si evince dagli stessi doc. 7 e H, pag. 3, clausola contrattuale Art. 2 “Basi di contratto”). L’interpretazione del contratto d’appalto, peraltro rimasto allo stadio di semplice bozza, non è oggetto della presente vertenza. Ciò nonostante, non può essere rimproverato al Pretore di aver respinto la tesi semplicistica e schematica dei convenuti tendente a dimostrare che ogni lavoro svolto dall’attore e dal suo collaboratore debba per forza essere precedente alla data in cui la prima bozza è stata proposta ai potenziali committenti dell’opera. E’ infatti il tenore stesso della bozza di contratto d’appalto a smentire questa tesi, siccome indica che una serie di piani - che si ricorda sono tutti parti integranti del contratto - sono quelli allegati alla domanda di costruzione, mentre altri piani specifici potrebbero addirittura essere allestiti posteriormente, al più tardi entro l’inizio dei lavori se mancanti al momento della stipulazione (doc. 7 e H pag. 3, clausola contrattuale Art. 2, in fine). Tale modo di procedere non è affatto inusuale secondo l’ordinario andamento delle cose e la stessa pretesa dell’appellante lo conferma. Se la bozza di contratto (doc. H e 7) non fosse altro che un’offerta e “le offerte non si fanno pagare” (appello pag. 16), non vi è elemento alcuno che permetta di dedurre che tale gratuità si estenda all’insieme delle prestazioni di architetto elencate nel contratto d’appalto di impresa generale, di cui i piani di dettaglio sono parte integrante. La tesi dell’appellante non è pertanto atta a scalfire la conclusione pretorile che ha ravvisato nelle prestazioni svolte dal collaboratore del mandatario un lavoro di allestimento di piani esecutivi e di schemi di dettaglio, in adempimento del mandato di progettazione conferito dai convenuti all’attore, incaricato appunto di proseguire nei lavori di progettazione posteriori all’inoltro della domanda di costruzione.

                                         4.4.  Non sono atte a sovvertire la conclusione del Pretore, né la mancata sottoscrizione di una o l’altra delle bozze di contratto d’appalto (doc. 7 e doc. H), né l’eventualità che l’attore non disponesse della licenza edilizia, come dimostrerebbe la sua richiesta al Municipio di riceverne copia. Questa circostanza sarebbe infatti coerente con il fatto, dal quale la conclusione pretorile diparte, che il lavoro di progettazione iniziale, comprensivo dell’inoltro della domanda di costruzione, sia stato svolto dall’arch. __________ S__________. Pure irrilevante è la pretesa identità sostanziale delle bozze di contratto (doc. H e 7) con i contratti stipulati dall’attore con altri suoi clienti. Per i motivi esposti in precedenza (cfr. considerando 4.3) è chiaro che le bozze incomplete di contratto ricalcano uno schema predefinito, usuale e certamente non elaborato specificatamente per un solo potenziale committente. Sarebbero infatti state proprio le parti mancanti, segnatamente i piani e le scelte di dettaglio, a costituire la peculiarità di questo progetto e dunque l’oggetto principale dell’attività di progettazione dell’architetto.

                                         4.5.  Contrariamente a quanto pretende l’appellante non vi sono elementi che permettano di dedurre che il teste arch. __________ S__________ abbia mentito. Né il Pretore era in altro modo impedito a tenere conto di quanto riferito da questo teste, sentito previa delazione di giuramento, per il solo fatto che si sia dichiarato interessato alla lite limitatamente all’incasso della sua nota d'onorario rimasta parzialmente scoperta (doc. S e atto XIII). Infatti, il codice processuale ticinese ammette anche una tale testimonianza, demandando al Giudice la valutazione circa la sua portata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 721 ad art. 229), mentre l'appellante si limita ad esprimere una soggettiva valutazione al proposito propugnando un'aprioristica esclusione della testimonianza in questione.

                                         4.6.  Visto quanto sopra l'appello adesivo di AO 2 è respinto.

                                   5.   Entrambi gli appelli principali, così come quello adesivo vanno pertanto respinti.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 45'500.- (53'500.- ./. 8'000.-) per l'appello dell'attore e di fr. 8'000.- per l'appello principale e l'appello adesivo dei convenuti, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC-TI).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI e la LTG

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1. L’appello 15 febbraio 2010 dell'arch. AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                         1.2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   1'900.b) spese                         fr.      100.-

                                         Totale                             fr.   2’000.da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a ciascuna delle controparti fr. 1'500.- per ripetibili.

                                   2.   2.1. L’appello 15 febbraio 2010 di AO 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto

2.2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.      450.b) spese                         fr.        50.-

                                         Totale                             fr.      500.da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all'arch. AP 1 fr. 500.- per ripetibili.

                                   3.   3.1. L’appello adesivo 14 aprile 2010 di AO 2, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

3.2. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr.     450.b) spese                         fr.       50.-

                                         Totale                             fr.     500.da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   4.   Intimazione:

-      -      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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