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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.11.2010 12.2010.197

8 novembre 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,262 mots·~6 min·3

Résumé

Sfratto, appello tardivo, notifica di atto giudiziario, non nuovi documenti in sede di appello

Texte intégral

Incarto n. 12.2010.197

Lugano 8 novembre 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.192 (procedura di sfratto) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud promossa con istanza 2 agosto 2010 da

 AO 1  rappr. da RA 2   

contro

 AP 1   AP 2  tutti rappr. da  RA 1   

con cui l’istante ha chiesto lo sfratto dei convenuti dall’appartamento al terzo piano, interno 16, composto di 7 locali, cucina, due sale da bagno, un servizio con doccia, due posti auto e un vano cantina, PPP n. __________ del fondo base __________ RFD __________;

domanda che i convenuti, assenti all’udienza di discussione, non hanno contestato e che il Pretore ha accolto con decreto 15 settembre 2010;

appellanti i convenuti con atto 15 ottobre 2010, con cui chiedono, previa concessione al rimedio dell’effetto sospensivo, che il decreto impugnato sia annullato, con revoca dello sfratto e conferma del contratto di locazione, con protesta di spese e ripetibili in entrambe le sedi;

mentre l’istante non è stato richiesto di presentare osservazioni all’appello;

ritenuto

in fatto:

                                         che con contratto 24 ottobre 2008 AO 1, proprietario della PPP n. __________ del fondo base __________, ha concesso in locazione a AP 1 e a AP 2 l’appartamento al terzo piano, interno 16, composto di 7 locali, cucina, due sale da bagno, un servizio con doccia, due posti auto e un vano cantina, nello stabile denominato Residenza P__________;

                                         che il contratto, di durata indeterminata, con prima scadenza possibile di disdetta il 31 ottobre 2011, prevedeva fra l’altro il versamento mensile di un canone di locazione di fr. 1'850.- e di una quota parte di spese accessorie di fr. 150.- (doc. A);

                                         che con lettera 17 marzo 2010, inviata separatamente a ognuno dei conduttori, l’amministratrice dello stabile li ha invitati a versare l’importo di fr. 4'000.- (febbraio e marzo 2010) entro 30 giorni, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento entro la data fissata avrebbe rescisso il contratto ai sensi dell’art. 257d CO (doc. B);

                                         che non essendo intervenuto alcun pagamento nel termine, il 10 giugno 2010 l’amministratrice ha rescisso il contratto per il 30 luglio 2010, mediante il modulo ufficiale, inviato separatamente con plico raccomandato a ciascun conduttore (doc. C);

                                         che con istanza 2 agosto 2010 il locatore ha chiesto lo sfratto dei conduttori dall’appartamento locato, non riconsegnato dopo la scadenza del contratto;

                                         che con raccomandata 19 agosto 2010 il Pretore ha citato separatamente i convenuti a comparire all’udienza di discussione, indetta per il 15 settembre successivo;

                                         che all’udienza di discussione è comparsa unicamente la parte istante, che ha confermato la domanda di sfratto;

                                         che con il decreto 15 settembre 2010 il Pretore, accertata l’esistenza del contratto di locazione e della relativa disdetta per mora dei conduttori, ha decretato lo sfratto immediato dei conduttori dall’appartamento da essi occupato, mettendo a loro carico in solido la tassa di giustizia di fr. 100.- e un’indennità per ripetibili di fr. 300.- in favore dell’istante;

                                         che con atto di appello del 15 ottobre 2010 i convenuti chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, che il decreto impugnato sia annullato, che sia revocato lo sfratto e accertata la conferma del contratto di locazione, con protesta di spese e ripetibili;

                                         che l’appello non è stato intimato all’istante per osservazioni;

e considerando

in diritto:

                                         che il decreto di sfratto qui impugnato, emanato il 15 settembre 2010, è stato intimato ai convenuti, con due distinti plichi raccomandati, il 20 settembre 2010 (cfr. buste contenute nel fascicolo processuale della Pretura);

                                         che la Posta ha ritornato alla Pretura i due plichi raccomandati, non ritirati, dopo la scadenza del termine di giacenza, il 28 settembre 2010;

                                         che trattandosi di una procedura speciale per sfratto il termine per presentare appello è di dieci giorni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7 ad art. 508);

                                         che secondo gli appellanti il decreto è stato loro notificato per posta semplice il 14 ottobre 2010, di modo che in assenza di precedenti comunicazioni raccomandate il termine per l’appello è stato osservato;

                                         che la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato (art. 124 cpv. 1 CPC);

                                         che un atto giudiziario intimato per raccomandata e non ritirato dal destinatario si ritiene notificato l’ultimo dei sette giorni durante i quali è conservato in giacenza all’ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa);

                                         che nella fattispecie la notifica del decreto, contrariamente a quanto asseriscono gli appellanti, è da considerare avvenuta il 28 settembre 2010, data alla quale è scaduto il termine di giacenza presso l’ufficio postale, con la conseguenza che il termine per appellare è scaduto infruttuoso il venerdì 8 ottobre 2010 e che l’appello, inoltrato il 15 ottobre 2010, è irrimediabilmente tardivo;

                                         che la mancata indicazione dei rimedi di diritto, di cui si dolgono gli appellanti, non inficia la validità del decreto di sfratto, non trattandosi di un presupposto formale della decisione pretorile (RtiD I-2005 13c 733);

                                         che la palese tardività dell’appello impedisce alla Camera di vagliare nel merito le argomentazioni degli appellanti;

                                         che a titolo abbondanziale l’appello sarebbe comunque irricevibile per altri motivi;

                                         che gli appellanti affermano di aver pagato in buona fede l’importo scoperto il 13 settembre 2010, come concordato con l’amministratrice dello stabile, la quale avrebbe assicurato al loro patrocinatore che la procedura di sfratto sarebbe stata rinviata o stralciata in caso di pagamento, ciò che non è poi avvenuto;

                                         che a conferma delle loro argomentazioni essi producono diversi documenti, che tuttavia non possono essere acquisiti agli atti né esaminati ai fini del giudizio, l’art. 321 CPC vietando in appello la produzione di nuovi documenti e l’esposizione di fatti non considerati nel giudizio del Pretore;

                                         che l’appello, tardivo e comunque irricevibile, può pertanto essere evaso ai sensi dell’art. 313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;

                                         che la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;

                                         che ai fini dell’impugnabilità del presente giudizio, il valore di causa è di fr. 30'000.- (canone di locazione + spese fr. 2'000.- per 15 mesi) ritenuto che il contratto di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere disdetto al più presto per il 31 ottobre 2011;

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   L’appello 15 ottobre 2010 è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate dagli appellanti, rimangono a loro carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-      -     

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF).

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