Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.2011 12.2010.192

23 mars 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,958 mots·~15 min·3

Résumé

Respondabilità del mandatario, incaricato di versare un determinato importo al realizzarsi di determinate condizioni, per aver violato le istruzioni congiunte dei mandanti e aver modificato l'importo da versare su istruzioni di uno solo dei mandanti

Texte intégral

Incarto n. 12.2010.192

Lugano 23 marzo 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.111 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-Sud promossa con petizione 26 novembre 2007 da

AO 1 PA 1)  

contro

AP 1  

con la quale è chiesta la condanna del convenuto al versamento di fr. 28’700.–, ridotti in sede di replica a fr. 19’628.05, oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2006 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore, con sentenza 20 settembre 2010 ha accolto per fr. 19’628.05 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2006;

appellante il convenuto con atto di appello del 12 ottobre 2009 (recte: 2010), con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili;

mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 2 dicembre 2010 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili e la riforma del giudizio del Pretore con l’aggiunta nel dispositivo n. 1 della reiezione definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.    AO 1 e C__________ hanno sottoscritto il 26 giugno 2006 una convenzione per “dirimere bonalmente la vertenza” riguardante l’esecuzione dell’accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio omologato dal Pretore nella decisione di scioglimento del matrimonio del 6 maggio 1998. La convenzione in oggetto prevedeva il versamento di fr. 150’000.– da parte di C__________ sul conto dell’avv. AP 1 entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione. Questi si impegnava a dare immediata comunicazione a AO 1 della disponibilità a titolo fiduciario dell’importo e, inoltre, “personalmente e inderogabilmente” a trasferirlo sul conto clienti dell’avv. L__________. Condizione unica per il bonifico era la liberazione dell’appartamento PPP__________ RFD di M__________ da parte di AO 1 nel termine, pure improrogabile, di 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto versamento e la riconsegna delle chiavi all’avv. AP 1 per il tramite dell’avv. PA 1 (doc. A). Con lettera di stessa data l’avv. AP 1, oltre a trasmettere all’avv. PA 1 quattro esemplari della convenzione e a confermare che l’importo di fr. 150’000.– già si trovava da lui depositato, ha comunicato che, a fronte della riconsegna dell’appartamento fissata per il 28 agosto 2006, si impegnava “irrevocabilmente a bonificare l’importo … sul tuo conto clienti” (doc. C). Il 4 settembre 2006 l’avv. AP 1 ha provveduto al versamento di fr. 121’300.– con la menzione “saldo convenzione 26.06.2006” (doc. E).

                                  B.    Con petizione del 26 novembre 2007 AO 1 ha chiesto la condanna dell’avv. AP 1 al versamento di fr. 28’700.– oltre accessori e il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE fatto emettere nei suoi confronti. Nella risposta del 13 febbraio 2008 il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di avere agito quale patrocinatore di C__________, ha sostenuto che l’appartamento era stato riconsegnato con danni per circa fr. 30’000.– e ha fatto valere la deduzione di fr. 9’071.95 per tasse non solute dall’attrice, con conseguente aggravio di ipoteche legali. Da ultimo egli ha invocato la compensazione del debito vantando tre crediti per fr. 91’700.– verso l’attrice: l’uno per i danni dell’appartamento, l’altro per la sottrazione di due quadri di proprietà di G__________ SA e il terzo per la mancata liberazione dell’appartamento entro il 21 febbraio 2004, data concordata nella convenzione 10 novembre 1997, donde la procedura di sfratto, l’emissione del PE n. __________ e la relativa azione condannatoria. Nella replica 1° aprile 2008 l’attrice ha riconosciuto la deduzione di fr. 9’071.95 ed ha, di conseguenza ridotto la domanda di petizione a fr. 19’628.05, adeguando anche la domanda di rigetto dell’opposizione al PE. Per il resto essa ha confermato le allegazioni, come lo ha fatto il convenuto nella duplica 2 maggio 2008. Esperita l’istruttoria, le parti hanno confermato le proprie domande di giudizio con memoriali conclusivi del 28 luglio e del 5 agosto 2009.

                                  C.    Statuendo il 20 settembre 2010 il Pretore ha condannato l’avv. AP 1 al versamento a AO 1 di fr. 19’628.05, oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2006.

                                  D.    Contro il predetto giudizio è insorto il convenuto con appello del 12 ottobre 2009 (recte: 2010) nel quale chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la petizione sia respinta, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

                                          Con osservazioni e appello adesivo del 2 dicembre 2010 la parte attrice postula la reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili, e la riforma del giudizio del Pretore nel senso di completare il dispositivo n. 1 con l’aggiunta della reiezione definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio. Il convenuto non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.

e considerando

in diritto:                    

                                   1.    Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).

                                   2.    Nella decisione del 20 settembre 2010 il Pretore ha, in estrema sintesi, riconosciuto che il convenuto, nella sua qualità di fiduciario agente nell’interesse dei fiducianti AO 1 e C__________, doveva disporre secondo le loro istruzioni, attenendosi alla convenzione 26 giugno 2006, peraltro da lui firmata (come pure dall’avv. PA 1) quale accettazione dell’incarico di versare la somma di fr. 150’000.– sul conto dell’avv. PA 1 a condizione che AO 1 liberasse l’appartamento PPP __________ di M__________. Dal momento che egli, invece, aveva versato solamente fr. 121’300.–, sostenendo di avere agito su incarico di C__________ e dipartendosi, così, dalle istruzioni date da entrambi i contraenti/mandanti nella convenzione, senza consultare anche AO 1, egli non aveva rispettato la loro volontà ed aveva violato i suoi obblighi di fiduciario.

                                   3.    L’appellante sostiene che correttamente il Pretore aveva posto l’accento sul fatto che in base alla convenzione egli aveva ricevuto l’incarico da entrambe le parti e, conseguentemente, doveva disporre dei beni secondo le loro istruzioni. Se non che, nel valutare la sua responsabilità quale mandatario, il primo giudice si era dimenticato che i mandanti erano due e che, nel momento della liberazione dei fondi, le loro istruzioni erano almeno parzialmente divergenti, assunto che – stando all’appellante – è confermato laddove il Pretore gli imputa di non avere consultato anche AO 1. Se non che, se la convenzione era perfettamente “liquida”, come sostenuto dalla controparte e dal primo giudice, non c’era necessità di consultarsi con alcuna delle parti. In realtà – prosegue l’appellante – la convenzione non appariva affatto liquida e il consenso dei due mandanti/fiduciari non era più completamente convergente, per cui non restava che “bloccare l’importo oggetto di contestazione”, senza con ciò violare l’art. 397 CO. Che la convenzione non prevedesse automatismo alcuno – conclude l’appellante – è del resto ulteriormente confermato dalla deduzione di fr. 9’071.95 operata dall’attrice per gli scoperti fiscali a lei riconducibili.

                                   4.    In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 7 giugno 1999 4C.25/1999). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 131 III 606 consid. 4.1 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 7 giugno 1999 4C.25/1999; RtiD I-2004 N. 33c).

                                   5.    Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, il contenuto della convenzione 26 giugno 2006 era chiaro, come chiara e inequivocabile era la volontà delle parti nel momento della firma. In effetti, premesso che, statuendo sul divorzio il 6 maggio 1998, il Pretore aveva omologato anche la relativa convenzione sulle conseguenze accessorie, nella quale era previsto che la PPP __________ RFD di M__________ sarebbe stata posta in vendita e l’utile netto, dedotto il gravame ipotecario, ripartito tra le parti in ragione di ½ ciascuna, riportate poi le vertenze scaturite da dissidi sull’esecuzione di questa convenzione, “alfine di dirimere bonalmente la vertenza” le parti si erano accordate nel senso che C__________ avrebbe versato entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione l’importo di fr. 150’000.– sul conto clienti dell’avv. AP 1 (doc. A, clausola n. 1). Questi avrebbe dato immediata comunicazione a AO 1 della disponibilità a titolo fiduciario dell’importo in questione e si sarebbe impegnato “personalmente inderogabilmente”, non appena riconsegnato l’appartamento “secondo le modalità descritte qui appresso”, a versarlo sul conto clienti dell’avv. PA 1. Le modalità erano state definite nel senso che, dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento, AO 1 si impegnava a liberare l’appartamento entro 60 giorni e a riconsegnare le chiavi all’avv. AP 1 tramite l’avv. PA 1. A ricezione delle chiavi l’importo di fr. 150’000.– sarebbe stato liberato a favore di AO 1 (doc. A, clausola n. 2). Da quanto sopra risulta chiaramente che il “consenso finale” era ben definito nella convenzione del 26 giugno 2006 e non dava adito a interpretazioni di sorta. A ben vedere, l’appellante si limita in questa sede a equivocare sulla liquidità della convenzione e sul consenso finale delle parti allegando nuove divergenze sorte tra di esse dopo la firma, rispettivamente l’ammissione da parte di AO 1 della deduzione di fr. 9’071.95 per tasse arretrate. Se non che, dalla lettera di stessa data in cui, “a fronte della liberazione dell’appartamento” si impegnava “irrevocabilmente” a bonificare l’importo di fr. 150’000.– sul conto clienti dell’avv. PA 1 risulta che il significato della convenzione fosse chiaro all’appellante già all’atto della firma (doc. C).

                                   6.    Derivandolo dall’obbligo generale di diligenza e di fedeltà del mandatario, l’art. 397 CO istituisce a suo carico anche il ben preciso dovere di attenersi alle istruzioni del mandante nella scrupolosa esecuzione delle mansioni di cui è stato incaricato. La violazione di questo precetto può comportare l’ammissione dell’inadempimento o del non corretto adempimento del contratto da parte del mandatario (Fellmann, Berner Kommentar, n. 148 segg. ad art. 397 CO; Honsell/Vogt/ Wiegand, Commentario Basilese, OR 1, 4a edizione, 2007, n. 10 ad art. 397 CO; Thévenoz/Werro, Commentaire Romand, CO I, 2003, n. 12 ad art. 397 CO) e, di conseguenza, il suo obbligo al risarcimento del danno derivatone. L’inadempienza dovuta al mancato rispetto delle istruzioni ricevute viene tuttavia meno qualora il mandante ratifichi l’agire improprio del mandante, ove l’accettazione senza riserve della prestazione che ne è conseguita in adempimento del mandato comporta la revoca dell’istruzione originaria e, secondo il principio dell’affidamento, la concludente e irrevocabile ratifica dell’operato del mandatario (Fellmann, op. cit., n. 169 segg. ad art. 397 CO; Thévenoz/ Werro, op. cit., n. 15 ad art. 397 CO).

                                6.1    L’appellante eccepisce in questa sede che la convenzione 26 giugno 2006 prevedeva quale condizione la corretta consegna dell’appartamento di M__________. Il fatto che essa non specificasse in che stato lo dovesse essere non può lasciar sottovalutare i gravi danni accertati nel referto peritale dell’arch. E__________, tali da giustificare il valore risarcitorio posto in deduzione da C__________. Per concludere egli ribadisce l’eccezione di compensazione fondata sulla titolarità di C__________ di due quadri, oggetto della cessione di cui al doc. 9, nonché sul credito relativo all’occupazione abusiva dell’appartamento da parte di AO 1.

                                6.2    Come si è ampiamente illustrato in precedenza, l’appellante si era impegnato “personalmente e inderogabilmente” a versare l’importo di fr. 150’000.– depositato sul suo conto a titolo fiduciario “non appena riconsegnato l’appartamento” (doc. A, clausola n. 1 cpv. 2), confermando nella lettera di stessa data l’impegno irrevocabile al bonifico “a fronte della liberazione dell’appartamento” (doc. C). Per di più la convenzione 26 giugno 2006 era stata firmata dalle parti AO 1 e C__________, ma anche “per conoscenza e impegno” dai patrocinatori delle parti avv. AP 1 e PA 1, destinatari di una copia della stessa. Il mandato che, giova ripetere, l’appellante si era impegnato ad eseguire non solo “personalmente e inderogabilmente”, ma anche “irrevocabilmente”, era chiaramente circoscritto, non soggetto a interpretazioni né a ulteriori condizioni né, tanto meno, a modifiche unilaterali successive, posto che la volontà esplicita espressa dalle parti nella convenzione era di liquidare definitivamente ogni e qualsiasi pretesa di dare e avere (doc. A, clausola n. 4). Dato il tenore inequivocabile della convenzione, l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto finanche a estinzione del credito (cfr. risposta 13 febbraio 2008, n. 8) – eccezione che, contrariamente a quanto sostiene, era stata puntualmente contestata nell’allegato di replica (pag. 4 seg.) – costituisce un evidente abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), applicato in tutti quei casi in cui l’invocazione di una norma giuridica è in palese contrasto con quanto appare dettato dal comune senso di giustizia. La disposizione vieta innanzitutto gli atti emulativi, ovvero l’esercizio di un proprio diritto con il solo fine di danneggiare un terzo. Vengono tuttavia ricompresi nella fattispecie anche quei casi in cui il soggetto agisce per un interesse proprio, ma utilizzando in modo abusivo, non degno di tutela, una disposizione di legge (Hausheer/Juan, Die Einleitungsartikel des ZBG, Berna 2003, p. 109, n. 9; Merz, Basler Kommentar ZGB I, 3a ed. ad art. 2, n. 105). E, in effetti, dagli atti risulta che la posizione principale opposta in compensazione (fr. 64'000.–, cfr. doc. 15 e 16) si riferiva all’asserita occupazione abusiva dell’appartamento di M__________ da parte di AO 1. Essa risaliva però chiaramente a data antecedente la firma della convenzione 26 giugno 2006 (“dal 20.02.2004 al 30.11.2005”: doc. 14, 15 e 16, n. 3) che – una volta ancora – aveva liquidato definitivamente tutte le pretese di dare e avere tra gli ex coniugi. Per le altre due pretese opposte in compensazione difetta persino il benché minimo indizio a loro suffragio: l’arch. E__________ si era limitato a elencare i difetti riscontrati nell’appartamento e i costi di ripristino (doc. 4), dichiarando di non avere verificato né di essere in grado di dire quali ne fossero state le cause (verbale 4 settembre 2008, pag. 2); AO 1 aveva negato di essere stata in possesso dei due quadri (replica 1° aprile 2008 pag. 5). Ciò posto, correttamente il Pretore ha sancito che, omettendo il versamento pattuito malgrado fosse realizzata la condizione della restituzione dell’appartamento, l’appellante non aveva rispettato l’esplicita volontà congiunta dei fiducianti espressa nella convenzione 26 giugno 2006, violando i suoi obblighi di fiduciario. L’appello non merita pertanto tutela e va integralmente respinto.

                                   7.    Per quanto concerne l’appello adesivo, effettivamente nella petizione 26 novembre 2007 l’attrice aveva chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio per l’importo di fr. 28’700.– oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2006. Nella replica 1° aprile 2008 essa aveva ribadito la domanda per l’importo di fr. 19'628.05 (fr. 28'700.– ./. fr. 9'071.95), confermandola ulteriormente nelle conclusioni 28 luglio 2009. Se ne deve concludere che l’omissione in cui è incorso il Pretore è da attribuirsi palesemente a un errore per cui la richiesta dell’appellante adesiva, sulla quale non sono state presentate osservazioni, va accolta.

                                   8.    Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al valore di causa. Per quanto concerne l’appello adesivo, gli oneri processuali e le ripetibili sono posti a carico dello Stato, sia perché il suo accoglimento è la conseguenza della svista del primo giudice, che aveva omesso di statuire sulla richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. per analogia: Cocchi e Trezzini, CPC TI, 2000, n. 19 ad art. 148), ma anche perché la parte appellata non può essere considerata soccombente, non essendosi pronunciata (Cocchi e Trezzini, op. cit., Appendice 2000/2004, n. 60 ad art. 148).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC ticinese, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

                                    I.   L’appello 12 ottobre 2009 (recte: 2010) di AP 1 è respinto.

                                   II.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

      a) tassa di giustizia      fr. 1’300.–

      b) spese                         fr.    100.–

                                              fr. 1’400.–

                                         già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 1’600.– per ripetibili d’appello.

                                  III.   L’appello adesivo 2 dicembre 2010 di AO 1 è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 20 settembre 2010 del Pretore della Giurisdizione Mendrisio-Sud è riformato come segue:

                                         1.2    Per l’importo di fr. 19'628.05 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2006 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ emesso il 16 novembre 2006 dall’UEF di Mendrisio.

                                 IV.   Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.– 

                                                                                fr. 300.–

                                         già anticipati dall’appellante adesiva, sono posti a carico dello Stato, con l’obbligo di versare all’appellante adesiva fr. 200.– per ripetibili dell’appello adesivo.

                                  V.   Intimazione:

-   -.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di  importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

12.2010.192 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.2011 12.2010.192 — Swissrulings