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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.01.2012 12.2010.163

30 janvier 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,989 mots·~20 min·4

Résumé

Contratto di lavoro, pagamento dello stipendio, onere della prova sul suo importo, salario d'uso

Texte intégral

Incarto n. 12.2010.163

Lugano 30 gennaio 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2008.273 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 2 maggio 2008 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

con cui AP 1 ha chiesto la condanna della convenuta al versamento dell’importo di fr. 149'469.67 oltre interessi dal 29 febbraio 2008, protestate tasse, spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta la quale ha postulato l’integrale reiezione della petizione, protestando a sua volta tassa, spese e ripetibili;

e che il Pretore, con sentenza 16 luglio 2010, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 35'400.- lordi (dai quali dedurre le trattenute di legge, dietro comprova dell’avvenuto loro pagamento), oltre interessi al 5% dal 29 febbraio 2008;

appellante l’attore con atto di appello 3 settembre 2010, con cui postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di condannare la convenuta a versargli l’importo di fr. 149'469.67 oltre interessi dal 29 febbraio 2008, protestate tassa, spese e ripetibili,

mentre la convenuta, con osservazioni 11 ottobre 2010, postula l’integrale reiezione dell’appello.

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

ritenuto

in fatto:

                                  A.   AO 1 è una società costituita allo scopo di commercializzare apparecchi multimediali (quali lettori registratori DVD, videoregistratori, decoder per la ricezione di canali televisivi, PC) nonché apparecchi integrati. A questo stadio, il principale progetto della società era la commercializzazione di un apparecchio denominato “Media __________” (“__________”), sviluppato da tale ing. P__________ e dalla società __________ S.r.l, con l’intenzione di metterlo in produzione. AO 1 avrebbe poi rilevato la totalità o parte di __________ S.r.l, che commercializzava già altri prodotti multimediali. AP 1 ha collaborato concretamente a questo progetto dall’inizio di ottobre 2007, attivandosi, in particolare con due società, I__________ e A__________, in vista della creazione di una rete di commercializzazione del prodotto. Ad inizio febbraio 2008, __________ è stato estromesso dal sistema di posta elettronica aziendale di AO 1, ovvero gli è stato negato l’accesso all’indirizzo email : __________ attraverso il portale http://__________.com. In seguito, AP 1 ha disdetto, con scritto 22 febbraio 2008 quello che considerava il suo rapporto di impiego con la società AO 1 SA (doc. Q).

                                  B.   Con petizione 2 maggio 2008, l’ing. AP 1 ha convenuto in giustizia AO 1, chiedendone la condanna al versamento di € 67'604.- a titolo di stipendi nonché di € 26'343.- quale risarcimento danni e torto morale, per complessivi fr. 149'469.67 con interessi al 5% a valere dal 29 febbraio 2008. L’attore ha innanzitutto ricordato l’esistenza del rapporto di lavoro che lo legava alla società convenuta, in particolare del contratto (doc. C), non firmato dalle parti, ma a sua detta già in atto, stipulante il pagamento di un salario mensile lordo di € 10'000.- a titolo di stipendio oltre al rimborso delle spese lavorative. Per quanto riguarda la pretesa a titolo di risarcimento danni e torto morale, l’attore ha rilevato, oltre a una grave lesione dei propri diritti della personalità, un danno derivante da presunti, accresciuti, oneri fiscali da lui sopportati. Da parte sua la convenuta, con risposta 7 agosto 2008, ha integralmente contestato le doglianze dell’attore, negando, in particolare, l’esistenza stessa di un rapporto di lavoro tra le parti. A detta della convenuta, le trattative erano da considerarsi soltanto all’inizio della fase precontrattuale. Nessun rapporto di lavoro legava infatti la convenuta all’attore, ancor meno un contratto di lavoro scritto o di altro genere. A comprova di ciò, la convenuta rileva come la bozza di contratto (doc. C) non sia mai stata firmata dalle parti. Di conseguenza, protestando tasse, spese e ripetibili, la convenuta rifiuta integralmente le pretese della controparte, per altro non sufficientemente motivate. Nella propria replica 4 settembre 2008, l’attore, integralmente riconfermatosi, ha puntualmente completato le proprie argomentazioni. Confermati i propri argomenti, la convenuta, con duplica 10 ottobre 2010, ha rifiutato integralmente la replica dall’attore, postulando l‘integrale respingimento della petizione. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, rimettendosi nei contenuti delle rispettive conclusioni, dove si sono confermate nelle proprie contrapposte domande di giudizio.

                                  C.   Con sentenza 16 luglio 2010 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 35'400.- lordi (dai quali dedurre le trattenute legali), oltre ad interessi al 5% dal 29 febbraio 2008. Innanzitutto, il Pretore ha rilevato come sia facilmente desumibile dall’istruttoria l’esistenza di un contratto di lavoro tra l’attore e la società convenuta. Ciò malgrado l’assenza di un accordo scritto, con particolare riferimento al contratto di lavoro (doc. C), mai firmato. Per quanto riguarda il compenso dovuto all’attore, il giudice di prime cure ha ritenuto che le parti non lo avessero fissato. Motivo per il quale, giusta l’art. 322 cpv. 1 CO, riferendosi ai dati statistici a disposizione, il Pretore ha quantificato il salario mensile medio dell’attore in fr. 7'583.-, per complessivi fr. 35'400.- lordi per il periodo 1°ottobre 2007 – 22 febbraio 2008. Il Pretore ha invece escluso la pretesa dell’attore, pari a € 17'584.42 per risarcimento danni, in quanto non sufficientemente motivata. Infine, non ha trovato accoglimento neppure la pretesa per torto morale giusta l’art. 49 CO, non essendo stata comprovata una grave lesione ai diritti della personalità. Ciò detto, il giudice di prime cure ha posto le spese carico dell’attore nella misura ¾ e della convenuta per ¼, con ripetibili a carico dell’attore dell’ordine di fr. 7'500.-.

                                  D.   Con l’appello citato in ingresso, l’attore postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di condannare la convenuta al versamento dell’importo di fr. 149'469.67 oltre interessi a contare dal 29 febbraio 2008, protestate tasse, spese e ripetibili. Delle osservazioni 11 ottobre 2010, con cui la società convenuta chiede la reiezione del gravame si dirà, laddove necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La sentenza d’appello è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, pertanto la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

                                   2.   L'art. 319 CO definisce contratto individuale di lavoro quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato in un rapporto di subordinazione, con un salario stabilito in tempo o a cottimo (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4a ed., Friburgo/Ginevra 2009, n. 5255). Gli elementi caratterizzanti il contratto di lavoro sono quindi: la prestazione di lavoro o di servizi, il rapporto di subordinazione giuridica, la remunerazione e la durata del contratto (Wyler, Le droit du travail, 2a ed., Berne, 2008, pag. 57-59).

                                   3.   Il Pretore, basandosi sull’istruttoria, ha costatato l’esistenza di tutti e quattro i presupposti di un contratto di lavoro, circostanza rimasta incontestata in questa sede. Di conseguenza, accertata l’esistenza di un contratto di lavoro tra le parti, pure pacifico è l’obbligo della convenuta di versare un salario giusta l’art. 322 cpv. 1 CO, il quale prescrive il pagamento del salario convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. Il Pretore, rilevata la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro scritto prodotto in atti (doc C), ha considerato che dall’istruttoria non risultava un accordo verbale delle parti sull’ammontare dello stipendio mensile, né che la convenuta ne avesse accettato il principio per atti concludenti.

                                   4.   L’appellante, per contro, rileva in primo luogo, come il compenso sarebbe invece stato determinato tra le parti così come al doc. C, stipulante un ben definito salario mensile di € 10'000.- lordi. Sempre secondo l’appellante, la situazione non cambierebbe neppure in assenza di un contratto scritto, essendo tutte le richieste di pagamento state regolarmente trasmesse dall’attore e mai contestate dal datore di lavoro.

                                   5.   L’art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115 II 300 consid. 3), la ripartizione dell’onere probatorio e, pertanto le conseguenze dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. Riferito al diritto al salario sgorgante dal rapporto di lavoro ciò significa che il lavoratore deve addurre le circostanze di fatto necessarie a provare l'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro - mediante un'esplicita dichiarazione di volontà delle parti o per legge (art. 320 cpv. 2 CO) - così come l'ammontare del salario, convenuto o d'uso (art. 322 cpv. 1 CO). Dal canto suo, al datore di lavoro incombe semmai dimostrare l'estinzione del rapporto di lavoro (DTF 125 III 78 consid. 3.b). Nella fattispecie in esame l’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserita pattuizione di un salario di € 10'000.- lordi mensili incombeva pertanto al lavoratore.

                                   6.   Preliminarmente, deve essere respinto il rimprovero mosso al Pretore di non aver ritenuto di assumere altre prove oltre a quelle effettivamente esperite, sicché in questa sede s’imporrebbe di fatto la riapertura dell’istruttoria con la facoltà, per le parti, di proporre l’assunzione di nuove prove. La circostanza che, a detta dell’attore, le prove assunte, per altro molteplici, siano risultate carenti, non impone in effetti al giudice di assumere d’ufficio altre prove, se, come in concreto egli al momento della loro formale notifica poteva ragionevolmente ritenere che le stesse avrebbero permesso di chiarire i fatti allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 seg. ad art. 417). In ogni caso rinunciando al dibattimento finale, e presentando le proprie conclusioni, senza aver formulato riserve di sorta, l’attore ha implicitamente dato atto di non avere ulteriori prove da proporre, rispettivamente ha dato il suo consenso all’emanazione della sentenza nonostante l’asserita mancata assunzione di quelle eventuali altre prove che ora pretenderebbe di far valere (II CCA 20 settembre 2005 inc. n. 12.2005.6, 30 novembre 2007 inc. n. 12.2006.202), sicché non può ora chiedere di avviare una nuova istruttoria in appello, ove sono esplicitamente esclusi nuovi mezzi di prova (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI). Del resto il Codice di procedura civile ticinese, applicabile alla fattispecie, non conosceva l’istituto della “riapertura dell’istruttoria” in sede di appello con la possibilità per le parti di notificare nuove prove, ma semmai permetteva loro di chiedere l’assunzione delle prove ingiustamente non ammesse in prima sede (art. 322 lett. b CPC-TI). Ciò non si è però pacificamente verificato, atteso che le prove di cui è postulata l’assunzione non erano state a suo tempo notificate al Pretore. Ne deriva che la documentazione prodotta dall’appellante in questa sede è irricevibile e non può essere esaminata ai fini del giudizio.

                                   7.   Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che dall’istruttoria non è emersa una pattuizione delle parti sull’ammontare della retribuzione dovuta all’attore, né che esse abbiano concluso il contratto di cui intende prevalersi l’attore, nemmeno verbalmente o per atti concludenti. Infatti, come ricordato dalla convenuta nelle proprie osservazioni, gli elementi a disposizione sono stati sufficienti al Pretore per determinare l’esistenza di un rapporto di lavoro per atti concludenti giusta l’art. 320 cpv. 2 CO. L’attore non ha invece comprovato la pretesa avvenuta pattuizione del compenso. In particolare, il doc. C, non firmato, nulla aggiunge al fatto che le parti fossero in trattativa, circostanza che emerge anche dalle prove testimoniali (deposizione B__________, verbale del 10 marzo 2009), senza che questo permetta d’intravvedere la conclusione di un accordo riguardo al compenso. Nemmeno giova all’attore l’asserito atteggiamento passivo tenuto dalla convenuta riguardo alle fatture (doc. F, G, H ed I). Infatti, pur volendo ammettere la ricezione da parte della convenuta, o di chi in sua vece, di questi documenti, tramite posta elettronica (cfr. doc. M), questo fatto non fornisce alcun elemento quanto a un presunto avallo della pretesa salariale da parte del datore di lavoro, in particolare del suo ammontare. Al contrario, emerge invece dall’istruttoria nonché dall’atteggiamento processuale tenuto dalla convenuta, come la stessa abbia sin da subito contestato non solo l’avvenuta pattuizione dell’ammontare dello stipendio preteso dall’attore, ma finanche l’esistenza stessa di un rapporto di lavoro con quest’ultimo. Di conseguenza non è possibile desumere una qualsivoglia concordante volontà delle parti riguardo all’ammontare della retribuzione. D’altronde nemmeno il doc. QQ fornisce maggiori elementi. Si tratta, infatti, di uno scritto che, oltre essere di non meglio specificata provenienza (trascrizione di SMS?), è generico e non permette di stabilire quale sia l’oggetto in discussione, né, tantomeno, quale sia l’ammontare richiesto. Pertanto anche su questo punto la sentenza pretorile non presta il fianco a critica alcuna.

                                   8.   In assenza di una convenzione, nonché come nella fattispecie di un contratto collettivo o normale, l’art. 322 cpv. 1 CO prescrive l’obbligo del datore di lavoro al pagamento del salario d’uso. Il Pretore si è riferito alle informazioni sui salari del settore privato emesse dall’Ufficio federale di statistica, riferendosi alla posizione “Informatica att. professionale e imprenditoriali” ritenendo una media mensile lorda di fr. 7'583.- per complessivi fr. 35'400.- lordi per la durata del rapporto di lavoro, dal 1° ottobre 2007 al 22 febbraio 2008. A questo proposito, l’appellante lamenta anzitutto l’inadeguatezza della scelta dell’utilizzo di dati statistici quale riferimento per la determinazione del salario d’uso. D’altronde, egli non avrebbe mai potuto accettare una retribuzione lorda mensile pari a fr. 7'583.-, assolutamente inadeguata, a suo dire, alle proprie credenziali così come a ciò che egli definisce il proprio “valore di mercato”. La lettera di assunzione del 2006 inserita direttamente nel testo dell’appello a pagina 6, è al riguardo irricevibile, visto il divieto di addurre in appello nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova (art. 321 CPC-TI). Anche l’eventuale ammissione di tale prova sarebbe comunque irrilevante ai fini del giudizio. Le retribuzioni asseritamente ricevute in precedenti esperienze lavorative, di cui non vi è la benché minima traccia nel fascicolo processuale prodotto davanti al Pretore, unico determinante per l’accertamento dei fatti, sarebbero infatti solo dati riferiti all’interessato. Per determinare il salario d’uso, occorre però riferirsi a parametri oggettivi riguardanti l’attività in questione. È quanto avvenuto in concreto, il Pretore avendo fatto capo ai dati statistici elaborati dall’Ufficio federale di statistica riguardo al ramo economico in questione, dunque oggettivi ed affidabili, dopo aver accertato che le parti non avevano concluso alcun accordo sull’ammontare della retribuzione. Anche su questo punto, la sentenza pretorile regge alla critica.

                                   9.   In merito alla pretesa per le spese connesse all’attività lavorativa, il Pretore ha considerato che l’attore, confrontato con la contestazione della convenuta, non ne aveva provato l’entità. Su questo punto l’appellante afferma che la convenuta aveva tacitamente accettato le note spese da lui presentate durante il rapporto di lavoro. A sostegno della propria tesi, l’attore ripropone il doc. QQ, il quale riporta però solo la trascrizione di una presunta conversazione telematica relativa a termini di pagamento. La trascrizione, di non meglio precisata provenienza, non fornisce in ogni caso alcun elemento sulla qualifica e sull’entità di tali pagamenti. Sono invece irricevibili le nuove prove presentate dall’attore con il suo appello. Si tratta del testo di comunicazioni di posta elettronica e di una ricevuta di ritorno delle Poste italiane, direttamente riprodotti nel testo medesimo dell’appello (pagina 7 e 8), nonché dei giustificativi allegati allo stesso. Come già detto, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI vietava alle parti la facoltà di addurre in seconda istanza nuovi fatti, prove o eccezioni. Le critiche dell’appellante rivolte contro la carente istruttoria che sarebbe stata condotta dal Pretore si rivelano del tutto infondate e ai limiti della temerarietà. Spettava infatti all’attore provare i fatti da cui deduce le proprie pretese, conformemente all’art. 8 CC. Nella fattispecie il giudice non era del resto tenuto ad accertare d’ufficio i fatti, contrariamente a quanto afferma l’appellante, già per il fatto che l’art. 343 CO (testo in vigore fino al 31 dicembre 2010) era applicabile solo nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro con valore inferiore a fr. 30'000.-. Ora, l’attore ha quantificato in fr. 149'469.67 le proprie pretese, ciò che esclude d’acchito l’applicazione dell’art. 343 vCO.

                                         Il giudice di prima istanza poteva invero assumere d’ufficio determinate prove o chiedere delucidazioni in forza dell’art. 88 CPC-TI. Tale facoltà di indagine riconosciuta al giudice non è però mai stata intesa dalla costante giurisprudenza cantonale come una deroga al principio attittatorio che regola l'ordinamento processuale e che pone a carico delle parti l'obbligo di addurre tutto il materiale processuale che comprende, oltre alla formulazione delle domande, l'allegazione dei fatti e l'offerta delle prove (Rep. 1988 pag. 367), ritenuto che spetta alle parti dimostrare la necessaria diligenza nella conduzione del processo non potendo pretendere che il giudice supplisca alle loro carenze probatorie. In concreto, il carattere facoltativo della possibilità riservata al giudice di assumere d'ufficio delle prove (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 88, n. 330; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 88, n. 154), esclude pertanto che possa essere rimproverata al Pretore una carente conduzione dell’istruttoria.

                                         L’appellante rimprovera poi al Pretore di aver ignorato la circostanza che la convenuta non aveva contestato l’ammontare delle note spese negli allegati di causa, ciò che ne rendeva inutile la prova, trattandosi di circostanze ammesse dalla controparte. La censura è ai limiti della temerarietà. Basta infatti leggere la risposta di causa (pag. 2, 3, 5 e 6) per rendersi conto che la convenuta ha contestato in blocco ogni singola pretesa dell’attore, negando la conclusione di qualsiasi accordo con lui, e che essa ha mantenuto tale posizione per tutta la procedura giudiziaria. In presenza di siffatta contestazione, spettava all’attore provare la conclusione del contratto di lavoro, ciò che ha fatto, e l’ammontare delle proprie pretese, ciò che non è riuscito a fare, come accertato a giusta ragione dal Pretore. Può dunque rimanere indeciso il quesito di sapere se la petizione non dovesse essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO, l’attore avendo chiesto in franchi svizzeri il rimborso di spese sostenute in valuta estera, vale a dire in EUR (DTF 137 III 158, 134 III 151, RtiD I-2010 pag. 764).

                                10.   Per quanto riguarda la pretesa per il risarcimento danni, il Pretore ha considerato che l’attore poteva effettivamente appellarsi all’art. 337b CO ma che egli non aveva comprovato sufficientemente questa circostanza. Il primo giudice, infatti, ha accertato che il doc. R era da considerare una semplice consulenza di parte, tra l’altro meramente ipotetica, e come tale non era sufficiente a comprovare l’asserito maggiore onere fiscale di cui intende prevalersi l’attore. Il Pretore ha poi ritenuto insufficienti gli elementi forniti dall’attore a sostegno della sua pretesa per torto morale secondo l’art. 49 CO.

                                         In questa sede l’appellante rimprovera al Pretore di aver “ingiustamente negletto” l’aspetto risarcitorio, riprendendo a pagina 11 e 12 dell’appello, parola per parola, il punto 6 delle proprie conclusioni di causa (pag. 8 e 9), tanto che l’ultimo paragrafo si rivolge espressamente al giudice di prima istanza (“Oltre a ciò, tenga questo Pretore debito conto….”, pag. 12 dell’appello). Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. L’atto di appello deve quindi confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione di tali allegati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; RtiD II-2009, n. 7c pag. 632). Si tratta in effetti di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato (II CCA 12 maggio 2010 inc. n. 12.2009.132).

                                         Nella fattispecie il Pretore ha spiegato in modo chiaro per quale motivo respingeva le pretese dell’attore e al riguardo l’appello non si esprime, salvo le due righe in cui formula il generico rimprovero di aver “ingiustamente negletto” il risarcimento, senza tuttavia spiegare perché sarebbe errata la decisione di prima istanza. Ne deriva che l’appello è irricevibile su questo punto per carenza di motivazione. Anche in questo caso può così rimanere indeciso il quesito di sapere se la petizione non dovesse essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO, l’attore avendo chiesto in franchi svizzeri il risarcimento di danni che gli sarebbero insorti in valuta estera, vale a dire in EUR (DTF 137 III 158, 134 III 151, RtiD I-2010 pag. 764).

                                11.   Considerata la rispettiva parziale soccombenza delle parti, il Pretore ha posto la tassa e le spese, di complessivi fr. 3’000.- per ¾ a carico dell’attore e per il restante ¼ a carico della convenuta, obbligando nel contempo l’attore a versare alla convenuta fr. 7'500.- a titolo di ripetibili. Con l’ultima censura d’appello l’attore si duole del fatto che il Pretore non avrebbe considerato nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili la sua vittoria di principio sull’esistenza del contratto, tenacemente negata dalla convenuta, e avrebbe ignorato i giusti motivi previsti dall’art. 148 CPC-TI, riconoscendo alla convenuta indennità per ripetibili infondate ed eccessive. Se non che, l’appellante non ha indicato l’importo che ritiene congruo, limitandosi a chiedere “una nuova e corretta valutazione dell’effettiva attività sostenuta dall’avversario” (appello, pag. 13). Anche su questo punto l’appello non può quindi essere esaminato, per carenza di una precisa domanda di giudizio d’appello (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC-TI; II CCA 26 ottobre 2010 inc. n. 12.2010.122, 27 luglio 1995 inc. n. 12.95.141, 17 giugno 1996 inc. n. 12.96.129, 30 novembre 2007 inc. n. 12.2006.202, 12 dicembre 2007 inc. n. 12.2007.56; cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 seg. ad art. 309).

                                12.   Visto quanto precede, nella limitata misura in cui è ricevibile l’appello deve essere respinto e la decisione del Pretore confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili d’appello seguono l’integrale soccombenza in questa sede dell’appellante (art. 148 CPC-TI) e sono commisurate al valore di fr. 114'069.67.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 3 settembre 2010 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1’500.b) spese                         fr.    100.totale                              fr. 1'600.già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3’000.- a titolo di ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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